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Document 31990R2768

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2768/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

GU L 267 del 29.9.1990, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2768/oj

31990R2768

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2768/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0015 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, date le difficoltà di adeguamento della produzione di latte dell'ex Repubblica democratica tedesca alla struttura del mercato comunitario, è opportuno che su tale territorio proseguano dopo l'unificazione gli acquisti di latte scremato in polvere ad opera dell'ente d'intervento nonché le vendite a prezzo ridotto dei quantitativi di latte scremato in polvere detenuti da tale ente;

considerando che il burro prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato « Export Qualitaet » può essere acquistato dall'organismo d'intervento; che è opportuno trarne le debite conseguenze ai fini dell'applicazione dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2191/81, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/89 (3), (CEE) n. 1547/87, del 3 giugno 1987, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 per quanto concerne gli acquisti di burro all'intervento (4), e (CEE) n. 570/88, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/89 (6);

considerando che, per assicurare la stabilità del mercato comunitario, è necessario garantire l'esecuzione dei contratti conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con i paesi terzi prima dell'unificazione; che a tal fine è opportuno autorizzare la Germania ad integrare, attingendo a fondi nazionali, l'importo della restituzione all'esportazione dei relativi prodotti;

considerando che gli operatori comunitari possono esportare formaggi verso la Spagna solo a determinate condizioni restrittive riguardanti segnatamente la loro qualifica di commercianti; che è opportuno derogare provvisoriamente a questa regola a beneficio degli operatori insediati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per consentire loro di esportare formaggi in Spagna a partire dall'unificazione;

considerando che che le misure adottate con il presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ente d'intervento tedesco è autorizzato a proseguire gli acquisti e le vendite a prezzo ridotto di latte scremato in polvere di fabbricazione « Spray » o « Roller », prodotto nel territorio e di latte originario dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché il relativo finanziamento nazionale alle medesime condizioni vigenti prima dell'unificazione.

Le scorte così costituite sino alla data in cui saranno adottate le proposte della Commissione presentate al Consiglio con la Comunicazione del 21 agosto 1990, entro e non oltre il 31 dicembre 1990, sono prese a carico della Comunità il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (7), escluse le spese di finanziamento e di magazzinaggio.

2. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 570/88, il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e classificato « Export Qualitaet » è assimilato al burro di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio (8).

3. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, in caso di esportazione di prodotti oggetto di accordi conclusi dell'ex Repubblica democratica tedesca con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi privi di precise clausole in materia di prezzi e quantità.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (1), gli operatori insediati da almeno 12 mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono tenuti ad avere esercitato la loro attività da almeno 12 mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

(3) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(6) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24.

(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(8) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(1) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

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