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Document 31990R0650

Regolamento (CEE) n. 650/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 71 del 17.3.1990, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/650/oj

31990R0650

Regolamento (CEE) n. 650/90 della Commissione, del 16 marzo 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0122


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 650/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente concernente il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegato;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura concernente i prodotti di cui ai punti 1 e 3 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Designazione della merce // Classifica Codice NC // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Oggetti sotto forma di corona, di differente diametro (da 7 a 35 cm), costituiti da gambi interi di vimini, sbucciati, semplicemente piegati e avvolti gli uni sugli altri (vedi fotografia caso n. 1) (*) // 4602 10 91 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 1 del capitolo 6, nonché dal testo dei codici NC 4602 e 4602 10 91. Infatti, la merce non può essere classificata nel capitolo 6 dato che non corrisponde alle condizioni previste dalla nota 1 di detto capitolo. // 2. Calzatura alta per lo sport composta da una suola esterna in gomma e da una tomaia interamente in materia tessile sulla quale sono cuciti pezzi di cuoio, nonché pezzi ornamentali in tessuto ricoperto di plastica. Il cuoio ricopre il 59 % circa della superficie esterna, mentre la materia tessile ne ricopre soltanto il 41 % circa (vedi fotografia caso n. 2) (*) // 6404 11 00 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota di sottovoci 1 b) del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00. Infatti, se non si tiene conto delle parti in cuoio e in materia plastica che costituiscono accessori o rinforzi, la superficie in materia tessile predomina. // 3. Fogli di vetro tirato di forma quadrata o rettangolare detto di « orticoltura » di cui un solo lato è stato semplicemente addolcito e normalmente impiegati nella costruzione di serre // 7004 90 70 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 7004 e 7004 90 70. La merce non può essere classificata nel codice NC 7006 00 90 poiché essa non è stata lavorata ai sensi di questa voce. Infatti, l'addolcimento che essa ha subito solo su un lato è senza importanza reale dal punto di vista tecnico e economico e quindi trasforma l'articolo ai sensi della nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla voce 7006 (vedi lettera B). // // //

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

1.2.3 // Fotografia caso n. 1 // // Fotografia caso n. 2 Le parti A, B, C, E e F sono di cuoio. La parte D è di materia tessile. // // //

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