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Document 31986R1718

Regolamento (CEE) n. 1718/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che limita, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l' aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

GU L 149 del 3.6.1986, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1718/oj

31986R1718

Regolamento (CEE) n. 1718/86 della Commissione del 2 giugno 1986 che limita, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l' aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 03/06/1986 pag. 0023 - 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che limita, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 485/86 (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a rispettivamente 28 272 t e di 51 282 t i quantitativi di ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate, nonché di marasche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto; che occorre prevedere disposizioni per disciplinare la distribuzione di tali quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione;

considerando che, a tale scopo, è opportuno assumere come base i dati relativi ai quantitativi totali prodotti negli ultimi tre anni;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 461/86, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (4), nel caso in cui un prezzo minimo della materia prima non sia stato fissato anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi, il prodotto finito ottenuto da tale materia prima non beneficia dell'aiuto alla produzione; che, di conseguenza, non viene pagato nessun aiuto alla produzione durante il periodo transitorio per le ciliegie sciroppate ottenute da marasche coltivate in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato:

a) nel caso delle ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 80,38 %;

b) nel caso delle marasche sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 77,13 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1984/1985, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale trasformato durante le campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986.

Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione:

a) 1984/1985, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986;

b) 1985/1986, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in detta campagna.

Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di ciliegie sciroppate ottenuto rispettivamente da ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci e da marasche, che è stato comunicato alle autorità competenti e da queste approvato.

3. Il quantitativo totale prodotto di cui al paragrafo 2 non comprende le marasche sciroppate ottenute da ciliegie raccolte in Spagna o in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

(3) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.

(4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

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