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Document 31982L0890

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

GU L 378 del 31.12.1982, p. 45–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/890/oj

31982L0890

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0045 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0020


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

( 82/890/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , modificata dalla direttiva 79/694/CEE ( 4 ) , limita il campo di applicazione ai trattori montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ;

considerando che , ai sensi di detta direttiva , se del caso , i trattori con velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h saranno oggetto di disposizioni speciali ; che detti veicoli fanno parte del parco trattori fabbricati ed usati nella Comunità ed apportano vantaggi per quanto riguarda l ' efficienza nelle aziende agricole ;

considerando che un aumento del 20 % della velocità massima per costruzione attualmente prescritta è ragionevole , tenuto conto degli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e del lavoro nei campi ;

considerando che gli Stati membri hanno comunque la possibilità di ridurre la velocità alla quale è consentito guidare un trattore su strada , fissandone i limiti ;

considerando inoltre che i trattori aventi più di due assi possono essere assimilati a quelli con due assi e quindi possono beneficiare delle stesse disposizioni ;

considerando che non è pertanto necessario emanare le prescrizioni particolari previste dalla direttiva quadro 74/150/CEE e che è sufficiente estendere il campo di applicazione di tale direttiva e delle direttive particolari contenenti una definizione specifica del loro campo di applicazione ai trattori aventi più di due assi e ai trattori con velocità massima per costruzione compresa tra 25 e 30 km/h ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 delle direttive 74/150/CEE , 74/151/CEE ( 5 ) , 74/152/CEE ( 6 ) , 74/346/CEE ( 7 ) , 74/347/CEE ( 8 ) , 75/321/CEE ( 9 ) , 75/322/CEE ( 10 ) , 76/432/CEE ( 11 ) , 77/311/CEE ( 12 ) , 77/537/CEE ( 13 ) , 78/933/CEE ( 14 ) , 79/532/CEE ( 15 ) , 79/533/CEE ( 16 ) e il paragrafo 2 dell ' articolo 9 della direttiva 78/764/CEE ( 17 ) sono sostituiti dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici e muniti di almeno due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h . » .

2 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 della direttiva 80/720/CEE ( 18 ) è sostituito dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici , muniti di almeno due assi ed aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h ed una carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori pari o superiore a 1 150 mm . » .

3 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 della direttiva 76/763/CEE ( 19 ) è sostituito dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente , montati su pneumatici , aventi almeno due assi , con una velocità massima di construzione compresa tra 6 e 30 km/h e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm . » .

4 . Il punto 1.5 dell ' allegato della direttiva 74/152/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1.5 . Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all ' aumento del regime del motore , in condizione di carico parziale , è ammesso , all ' atto dell ' omologazione , che la velocità misurata superi del 10 % il valore di 30 km/h . » .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . CHRISTOPHERSEN

( 1 ) GU n . C 182 del 19 . 7 . 1982 , pag . 112 .

( 2 ) GU n . C 77 del 29 . 3 . 1982 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 .

( 5 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 25 .

( 6 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 33 .

( 7 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 5 .

( 9 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 24 .

( 10 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 28 .

( 11 ) GU n . L 122 dell ' 8 . 5 . 1976 , pag . 1 .

( 12 ) GU n . L 105 del 28 . 4 . 1977 , pag . 1 .

( 13 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 38 .

( 14 ) GU n . L 325 del 20 . 11 . 1978 , pag . 16 .

( 15 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1979 , pag . 16 .

( 16 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1979 , pag . 20 .

( 17 ) GU n . L 255 del 18 . 9 . 1978 , pag . 11 .

( 18 ) GU n . L 194 del 28 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 19 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 135 .

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