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Document 31981D0437
81/437/EEC: Commission Decision of 11 May 1981 laying down the criteria in accordance with which information relating to the inventory of chemical substances is supplied by the Member States to the Commission
81/437/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche
81/437/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche
GU L 167 del 24.6.1981, p. 31–38
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
81/437/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1981 pag. 0031 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0031
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell ' 11 maggio 1981 che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all ' inventario delle sostanze chimiche ( 81/437/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio ed all ' etichettura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 , considerando che la direttive 67/548/CEE stabilisce , all ' articolo 13 , paragrafo 1 , che sia redatto un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981 ; che , nel compilare tale inventario , la Commissione deve tener conto dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , e dell ' articolo 8 di detta direttiva ; considerando che , per motivi di costo e di tempo , la stesura di detto inventario richiede una tecnica mista : inventario di base completato con dichiarazioni dei fabbricanti e importatori che comprovano l ' esistenza sul mercato comunitario di sostanze non recepite nell ' inventario di base ; considerando che l ' inventario di base elaborato dalla Commissione , tenuto conto del parere del comitato per l ' adeguamento delle direttive al progresso tecnico , è redatto secondo i dati disponibili che lasciano ragionevolmente ed obiettivamente presupporre l ' esistenza sul mercato comunitario delle sostanze che figurano nell ' inventario in parola ; considerando che è necessario stabilire disposizioni che consentano di introdurre , presso le competenti autorità degli Stati membri , la procedura di dichiarazione relativa alle sostanze da includere nell ' inventario e che detta dichiarazione è applicata per il mercato comunitario ; considerando che è inoltre opportuno che le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione , nonchù allo scadenzario da rispettare , siano stabilite a livello comunitario ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 previsto dall ' articolo 13 della direttiva 67/548/CEE , gl Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l ' osservanza delle fasi e delle procedure stabilite negli articoli 2 e 3 nonchù nell ' allegato . Articolo 2 1 . L ' inventario delle sostanze chimiche esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981 , qui di seguito denominato EINECS ( European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ) , è compilato conformemente alle disposizioni di cui al punto I dell ' allegato . 2 . L ' inventario EINECS si compose di un inventario di base , in appresso denominato ECOIN ( European Core Inventory ) , redatto dalla commissione con i dati di cui dispone , nonchù delle sostanze che formano oggetto di dichiarazioni successive , comunicate dagli Stati membri alla Commissione , conformemente alle disposizioni di cui al punto II dell ' allegato . Articolo 3 Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per svolgere e coordinare i lavori relativi alla compilazione dell ' inventario EINECS . A tal fine la Commissione designa un punto di contatto . Allo stesso fine gli Stati membri possono designare dei punti di contatto nazionali . Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1981 gli indirizzi ai quali i formulari di dichiarazione devono essere presentati . La Commissione pubblica l ' elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 4 Agli effetti della presente decisione , per i termini « sostanze » , « preparato » , « immissione sul mercato » valgono le definizioni che figurano nell ' articolo 2 della direttiva 67/548/CEE . Articolo 5 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , l ' 11 maggio 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 259 del 15 . 10 . 1979 , pag . 10 . ALLEGATO I . PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELL ' INVENTARIO EINECS La procedura comprende le seguenti fasi : Prima fase - L ' inventario di base ECOIN viene compilato dai servizi della Commissione sulla base di elenchi delle sostanze chimiche . - Per agevolare la comprensione dell ' inventario di base ECOIN , la Commissione redigerà un documento esplicativo comprendente : - un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number » ; - un indice alfabetico della nomenclature delle sostanze individuale dal « CAS Registry Number » ; - un indice delle formule numeriche delle sostanze inserite nell ' inventario di base ECOIN . - Per aiutare i dichiaranti nella seconda fase , la Commissione redigerà un documento di lavoro intitolato « Compendium of known substances » . Per semplificarne l ' uso , esse comprenderà tre indici : - un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number - EINECS Code » ; - un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number - EINECS Code » ; - un indice delle formule numeriche delle sostanze ivi inserite . Le sostanze menzionate nel documento di lavoro che non figurano nell ' inventario di base ECOIN verranno riportate nell ' inventario EINECS soltanto se saranno state dichiarate nel corso della seconda fase . - La Commissione redigerà inoltre , in collaborazione con gli Stati membri e nelle lingue ufficiali della Comunità , un documento esplicativo intitolato « Come fare la dichiarazione per l ' inventario EINECS » . - Dopo la trasmissione di tutti i documenti sopra citati agli Stati membri , la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l ' inventario di base ECOIN sotto forma di Lista ECOIN/CAS Registry Number . Seconda fase - Le dichiarazione delle sostanze esistenti il 18 settembre 1981 sul mercato comunitario come tali o incorporate in un preparato , ma non figuranti nell ' inventario di base ECOIN , possono essere fatte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità che ha immesso la/le sostanza/e sul mercato , in appresso denominata « dichiarante » . -Tali dichiarazioni devono essere trasmesse agli indirizzi nazionali rispettivi previsti dall ' articolo 3 . - Le dichiarazione delle sostanze possono esser fatte solo servendosi degli appositi formulari disponibili presso gli stessi indirizzi . - Esse devono essere trasmesse dai dichiaranti agli stessi indirizzi , al più tardi nove mesi dopo la pubblicazione dell ' ECOIN nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . - Le norme da seguire per la compilazione delle dichiarazioni sono indicate al punto II del presente allegato , in cui figura anche un facsimile dei formulari . - Gli Stati membri trasmetteranno al punto di contatto della Commissione la parte dovuta dei formulari di dichiarazione compilati dal dichiarante . L ' invio dovrà effettuarsi al più presto e comunque entro trenta giorni dal loro ricevimento . - Il punto di contatto della Commissione non potrà pi accettare alcun formulario di dichiarazione successivamente al periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione dell ' inventario ECOIN nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Terza fase - La Commissione compilerà l ' inventario EINECS servendosi dell ' inventario ECOIN , cui aggiungerà le sostanze dichiarate agli Stati membri , che avranno provveduto alla trasmissione della parte appropriata delle dichiarazioni corrispondenti . - Nel corso dell ' esame e del trattamento da parte della Commissione dei vari formulari di dichiarazione delle sostanze potranno essere necessari alcuni chiarimenti ( in caso di errore nella numerazione CAS o di errore di nomenclatura , ad esempio ) . In tal caso la Commissione invierà una richiesta scritta di informazioni allo Stato membro , che la inoltrerà al dichiarante entro un termine di quindici giorni . - Entro un termine di quarantacinque giorni il dichiarante dovrà rispondere per iscritto alla domanda proveniente dallo Stato membro che gli ha inoltrato la richiesta . La sua risposta verrà trasmessa entro quindici giorni al punto di contatto della Commissione . - Se entro un termine di novanta giorni dalla data della richiesta di informazioni non sarà pervenuta alcuna risposta , la Commissione potrà prendere una decisione sulla base delle informazioni di cui dispone , dopo aver consultato lo Stato membro . - Il ( I ) punto ( i ) di contatto designato ( i ) svolge ( svolgono ) per lo Stato membro i compiti sopra indicati . Quarta fase - L ' inventario EINECS sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . II . NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 1 . Possono essere dichiarate le sostanze definite nell ' articolo 4 della presente decisione , purchù si tratti di : a ) sostanze immesse sul mercato a scopi effettivamente commerciali tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso ; b ) monomeri con i quali sono stati fabbricati i polimerizzati , i policondensati e le poliaddizioni che si trovano sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso . 2 . Non devono essere dichiarate le seguenti sostanze : a ) sostanze immesse sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso esclusivamente a scopi di ricerca , di sviluppo e/o di analisi ; b ) miscugli intenzionali ; c ) impurità prive come tali di valore commerciale ; d ) polimerizzati , policondensati , composti di poliaddizione . 3 . Come fare la dichiarazione : a ) Per dichiarare una sostanza che non figura nell ' inventario di base ECOIN , ma che è menzionata nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , il dichiarante deve usare il formulario A ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale . b ) Per dichiarare una sostanza che non figura nù nell ' inventario di base ECOIN , nù nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , ma di cui è noto il « Chemical Abstracts Service ( CAS ) Registry Number » , il dichiarante deve usare il formulario B ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo , debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale . c ) Per dichiarare una sostanza che non figura nù nell ' inventario di base ECOIN , nù nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , e di cui non è noto il « Chemical Abstracts Service ( CAS ) Registry Number » , il dichiarante deve usare il formulario C ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo , debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale . Nel formulario il dichiarante deve descrivere la sostanza chimica nel modo più dettagliato possibile , attenendosi alle istruzioni contenute nel documento « Come dichiarare le sostanze chimiche per l ' inventario EINECS » . Istruzioni supplementari per la dichiarazione delle sostanze chimiche sono fornite nel documento « Come fare la dichiarazione per l ' inventario EINECS » . Formularie : vedi G.U .