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Document 31981D0437

81/437/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche

GU L 167 del 24.6.1981, p. 31–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/437/oj

31981D0437

81/437/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1981 pag. 0031 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0031


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 11 maggio 1981

che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all ' inventario delle sostanze chimiche

( 81/437/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio ed all ' etichettura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 ,

considerando che la direttive 67/548/CEE stabilisce , all ' articolo 13 , paragrafo 1 , che sia redatto un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981 ; che , nel compilare tale inventario , la Commissione deve tener conto dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , e dell ' articolo 8 di detta direttiva ;

considerando che , per motivi di costo e di tempo , la stesura di detto inventario richiede una tecnica mista : inventario di base completato con dichiarazioni dei fabbricanti e importatori che comprovano l ' esistenza sul mercato comunitario di sostanze non recepite nell ' inventario di base ;

considerando che l ' inventario di base elaborato dalla Commissione , tenuto conto del parere del comitato per l ' adeguamento delle direttive al progresso tecnico , è redatto secondo i dati disponibili che lasciano ragionevolmente ed obiettivamente presupporre l ' esistenza sul mercato comunitario delle sostanze che figurano nell ' inventario in parola ;

considerando che è necessario stabilire disposizioni che consentano di introdurre , presso le competenti autorità degli Stati membri , la procedura di dichiarazione relativa alle sostanze da includere nell ' inventario e che detta dichiarazione è applicata per il mercato comunitario ;

considerando che è inoltre opportuno che le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione , nonchù allo scadenzario da rispettare , siano stabilite a livello comunitario ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

previsto dall ' articolo 13 della direttiva 67/548/CEE , gl Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l ' osservanza delle fasi e delle procedure stabilite negli articoli 2 e 3 nonchù nell ' allegato .

Articolo 2

1 . L ' inventario delle sostanze chimiche esistenti sul mercato comunitario il 18 settembre 1981 , qui di seguito denominato EINECS ( European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ) , è compilato conformemente alle disposizioni di cui al punto I dell ' allegato .

2 . L ' inventario EINECS si compose di un inventario di base , in appresso denominato ECOIN ( European Core Inventory ) , redatto dalla commissione con i dati di cui dispone , nonchù delle sostanze che formano oggetto di dichiarazioni successive , comunicate dagli Stati membri alla Commissione , conformemente alle disposizioni di cui al punto II dell ' allegato .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per svolgere e coordinare i lavori relativi alla compilazione dell ' inventario EINECS . A tal fine la Commissione designa un punto di contatto .

Allo stesso fine gli Stati membri possono designare dei punti di contatto nazionali .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 30 giugno 1981 gli indirizzi ai quali i formulari di dichiarazione devono essere presentati .

La Commissione pubblica l ' elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 4

Agli effetti della presente decisione , per i termini « sostanze » , « preparato » , « immissione sul mercato » valgono le definizioni che figurano nell ' articolo 2 della direttiva 67/548/CEE .

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 11 maggio 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 259 del 15 . 10 . 1979 , pag . 10 .

ALLEGATO

I . PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELL ' INVENTARIO EINECS

La procedura comprende le seguenti fasi :

Prima fase

- L ' inventario di base ECOIN viene compilato dai servizi della Commissione sulla base di elenchi delle sostanze chimiche .

- Per agevolare la comprensione dell ' inventario di base ECOIN , la Commissione redigerà un documento esplicativo comprendente :

- un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number » ;

- un indice alfabetico della nomenclature delle sostanze individuale dal « CAS Registry Number » ;

- un indice delle formule numeriche delle sostanze inserite nell ' inventario di base ECOIN .

- Per aiutare i dichiaranti nella seconda fase , la Commissione redigerà un documento di lavoro intitolato « Compendium of known substances » .

Per semplificarne l ' uso , esse comprenderà tre indici :

- un indice della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number - EINECS Code » ;

- un indice alfabetico della nomenclatura delle sostanze individuate dal « CAS Registry Number - EINECS Code » ;

- un indice delle formule numeriche delle sostanze ivi inserite .

Le sostanze menzionate nel documento di lavoro che non figurano nell ' inventario di base ECOIN verranno riportate nell ' inventario EINECS soltanto se saranno state dichiarate nel corso della seconda fase .

- La Commissione redigerà inoltre , in collaborazione con gli Stati membri e nelle lingue ufficiali della Comunità , un documento esplicativo intitolato « Come fare la dichiarazione per l ' inventario EINECS » .

- Dopo la trasmissione di tutti i documenti sopra citati agli Stati membri , la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l ' inventario di base ECOIN sotto forma di Lista ECOIN/CAS Registry Number .

Seconda fase

- Le dichiarazione delle sostanze esistenti il 18 settembre 1981 sul mercato comunitario come tali o incorporate in un preparato , ma non figuranti nell ' inventario di base ECOIN , possono essere fatte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità che ha immesso la/le sostanza/e sul mercato , in appresso denominata « dichiarante » .

-Tali dichiarazioni devono essere trasmesse agli indirizzi nazionali rispettivi previsti dall ' articolo 3 .

- Le dichiarazione delle sostanze possono esser fatte solo servendosi degli appositi formulari disponibili presso gli stessi indirizzi .

- Esse devono essere trasmesse dai dichiaranti agli stessi indirizzi , al più tardi nove mesi dopo la pubblicazione dell ' ECOIN nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .

- Le norme da seguire per la compilazione delle dichiarazioni sono indicate al punto II del presente allegato , in cui figura anche un facsimile dei formulari .

- Gli Stati membri trasmetteranno al punto di contatto della Commissione la parte dovuta dei formulari di dichiarazione compilati dal dichiarante . L ' invio dovrà effettuarsi al più presto e comunque entro trenta giorni dal loro ricevimento .

- Il punto di contatto della Commissione non potrà pi accettare alcun formulario di dichiarazione successivamente al periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione dell ' inventario ECOIN nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Terza fase

- La Commissione compilerà l ' inventario EINECS servendosi dell ' inventario ECOIN , cui aggiungerà le sostanze dichiarate agli Stati membri , che avranno provveduto alla trasmissione della parte appropriata delle dichiarazioni corrispondenti .

- Nel corso dell ' esame e del trattamento da parte della Commissione dei vari formulari di dichiarazione delle sostanze potranno essere necessari alcuni chiarimenti ( in caso di errore nella numerazione CAS o di errore di nomenclatura , ad esempio ) . In tal caso la Commissione invierà una richiesta scritta di informazioni allo Stato membro , che la inoltrerà al dichiarante entro un termine di quindici giorni .

- Entro un termine di quarantacinque giorni il dichiarante dovrà rispondere per iscritto alla domanda proveniente dallo Stato membro che gli ha inoltrato la richiesta . La sua risposta verrà trasmessa entro quindici giorni al punto di contatto della Commissione .

- Se entro un termine di novanta giorni dalla data della richiesta di informazioni non sarà pervenuta alcuna risposta , la Commissione potrà prendere una decisione sulla base delle informazioni di cui dispone , dopo aver consultato lo Stato membro .

- Il ( I ) punto ( i ) di contatto designato ( i ) svolge ( svolgono ) per lo Stato membro i compiti sopra indicati .

Quarta fase

- L ' inventario EINECS sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

II . NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1 . Possono essere dichiarate le sostanze definite nell ' articolo 4 della presente decisione , purchù si tratti di :

a ) sostanze immesse sul mercato a scopi effettivamente commerciali tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso ;

b ) monomeri con i quali sono stati fabbricati i polimerizzati , i policondensati e le poliaddizioni che si trovano sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 19 settembre 1981 incluso .

2 . Non devono essere dichiarate le seguenti sostanze :

a ) sostanze immesse sul mercato tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 incluso esclusivamente a scopi di ricerca , di sviluppo e/o di analisi ;

b ) miscugli intenzionali ;

c ) impurità prive come tali di valore commerciale ;

d ) polimerizzati , policondensati , composti di poliaddizione .

3 . Come fare la dichiarazione :

a ) Per dichiarare una sostanza che non figura nell ' inventario di base ECOIN , ma che è menzionata nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , il dichiarante deve usare il formulario A ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale .

b ) Per dichiarare una sostanza che non figura nù nell ' inventario di base ECOIN , nù nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , ma di cui è noto il « Chemical Abstracts Service ( CAS ) Registry Number » , il dichiarante deve usare il formulario B ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo , debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale .

c ) Per dichiarare una sostanza che non figura nù nell ' inventario di base ECOIN , nù nel documento di lavoro « Compendio delle sostanze conosciute » , e di cui non è noto il « Chemical Abstracts Service ( CAS ) Registry Number » , il dichiarante deve usare il formulario C ( il cui facsimile è riprodotto qui di seguito ) e presentarlo , debitamente completato e firmato , al rispettivo indirizzo nazionale . Nel formulario il dichiarante deve descrivere la sostanza chimica nel modo più dettagliato possibile , attenendosi alle istruzioni contenute nel documento « Come dichiarare le sostanze chimiche per l ' inventario EINECS » .

Istruzioni supplementari per la dichiarazione delle sostanze chimiche sono fornite nel documento « Come fare la dichiarazione per l ' inventario EINECS » .

Formularie : vedi G.U .

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