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Document 31979L0032
Second Council Directive 79/32/EEC of 18 December 1978 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco
Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
GU L 10 del 16.1.1979, p. 8–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995; abrogato da 31995L0059
Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1979 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111
++++ CONSIGLIO SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 79/32/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 , vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1972 , relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 1 ) , modificata dalle direttive 74/318/CEE ( 2 ) , 75/786/CEE ( 3 ) , 76/911/CEE ( 4 ) e 77/805/CEE ( 5 ) , vista la proposta della Commissione ( 6 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 7 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 8 ) , considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi ai quali sono destinati ; considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati ; considerando che per motivi economici è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 72/464/CEE sono considerati tabacchi lavorati : a ) i sigari e i sigaretti , b ) le sigarette , c ) il tabacco da fumo , d ) il tabacco da fiuto , e ) il tabacco da masticare definiti negli articoli da 2 a 6 . 2 . Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate , le definizioni di cui agli articoli da 2 a 6 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d ' imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati . Articolo 2 Sono considerati sigari o sigaretti , se possono essere fumati tali e quali : 1 . i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale ; 2 . i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale ; 3 . i rotoli di tabacco color sigaro , muniti di una fascia esterna e di una sottofascia , entrambe di tabacco ricostituito , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune , quando almeno il 60 % in preso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all ' asse longitudinale del sigaro ; 4 . i rotoli di tabacco color sigaro , muniti di una fascia esterna di tabacco ricostituito , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune , quando la loro massa unitaria , senza filtro nù bocchino , è uguale o superiore a 2,3 g , e se il 60 % almeno , in peso , delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm , ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno 1/3 della loro lunghezza . Articolo 3 1 . Sono considerati sigarette i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma dell ' articolo 2 . 2 . Ai fini dell ' applicazione dell ' accisa , un rotolo di tabacco , tra quelli previsti al paragrafo 1 , è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza , esclusi filtro e bocchino , compresa tra i 9 e i 18 cm , come tre sigarette quando ha una lunghezza , esclusi filtro e bocchino , compresa tra i 18 e i 27 cm , e così via . Articolo 4 Sono considerati tabacchi da fumo : 1 . il tabacco trinciato o in altro modo frazionato , filato o compresso in tavolette , che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale , 2 . i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto , non compresi negli articoli 2 e 3 e che possono essere fumati . Articolo 5 È considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli , in barre , in lamine , in cubi o in tavolette , condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato , ma non fumato . Articolo 6 È considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato , ma non fumato . Articolo 7 1 . Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , ma che rispondono agli altri criteri dell ' articolo 2 , a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente : - di una fascia di tabacco naturale , - di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito , - di una fascia di tabacco ricostituito . 2 . Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , ma che rispondono agli altri criteri degli articoli 3 o 4 . In deroga al primo comma , i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica . 3 . Sono assimilati al tabacco da masticare e al tabacco da fiuto i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , a che rispondono agli altri criteri degli articoli 5 o 6 . Articolo 8 1 . In deroga all ' articolo 2 , la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad assimilare ai sigari , sia i rotoli di tabacco che non sono muniti di una sottofascia e la cui fascia è apposta a spirale con un angolo inferiore a 30° rispetto all ' asse longitudinale , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 3 , sia i rotoli di tabacco il cui perimetro non è uguale o superiore a 34 mm su almeno 1/3 della loro lunghezza , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 4 . 2 . In deroga all ' articolo 2 , punto 3 , la Danimarca è autorizzata ad assimilare ai sigari i rotoli di tabacco , quando almeno il 60 % in peso , delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza comprese tra 1,19 mm e 1,75 mm , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 3 . 3 . In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 2 , la Danimarca è autorizzata a considerare una sigaretta della lunghezza massima di 10 cm , esclusi filtro e bocchino , come un ' unica sigaretta . 4 . Alla scadenza della seconda tappa dell ' armonizzazione delle strutture del diritto di accisa sui tabacchi lavorati , fissata dalla direttiva 77/805/CEE e al più tardi il 31 dicembre 1981 , gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 sopprimono le deroghe ivi previste . Articolo 9 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1980 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . La Danimarca può non mettere in vigore le disposizioni della presente direttiva nei confronti della Groenlandia . 3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H.-D . GENSCHER ( 1 ) GU n . L 303 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 180 del 3 . 7 . 1974 , pag . 30 . ( 3 ) GU n . L 330 del 24 . 12 . 1975 , pag . 51 . ( 4 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 33 . ( 5 ) GU n . L 338 del 28 . 12 . 1977 , pag . 22 . ( 6 ) GU n . C 72 del 27 . 6 . 1974 , pag . 15 . ( 7 ) GU n . C 155 del 9 . 12 . 1974 , pag . 73 . ( 8 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 38 .