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Document 31979L0032

Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

GU L 10 del 16.1.1979, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995; abrogato da 31995L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/32/oj

31979L0032

Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1979 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0111


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CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

( 79/32/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1972 , relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 1 ) , modificata dalle direttive 74/318/CEE ( 2 ) , 75/786/CEE ( 3 ) , 76/911/CEE ( 4 ) e 77/805/CEE ( 5 ) ,

vista la proposta della Commissione ( 6 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 7 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 8 ) ,

considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi ai quali sono destinati ;

considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati ;

considerando che per motivi economici è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 72/464/CEE sono considerati tabacchi lavorati :

a ) i sigari e i sigaretti ,

b ) le sigarette ,

c ) il tabacco da fumo ,

d ) il tabacco da fiuto ,

e ) il tabacco da masticare

definiti negli articoli da 2 a 6 .

2 . Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate , le definizioni di cui agli articoli da 2 a 6 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d ' imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati .

Articolo 2

Sono considerati sigari o sigaretti , se possono essere fumati tali e quali :

1 . i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale ;

2 . i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale ;

3 . i rotoli di tabacco color sigaro , muniti di una fascia esterna e di una sottofascia , entrambe di tabacco ricostituito , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune , quando almeno il 60 % in preso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all ' asse longitudinale del sigaro ;

4 . i rotoli di tabacco color sigaro , muniti di una fascia esterna di tabacco ricostituito , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune , quando la loro massa unitaria , senza filtro nù bocchino , è uguale o superiore a 2,3 g , e se il 60 % almeno , in peso , delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm , ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno 1/3 della loro lunghezza .

Articolo 3

1 . Sono considerati sigarette i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma dell ' articolo 2 .

2 . Ai fini dell ' applicazione dell ' accisa , un rotolo di tabacco , tra quelli previsti al paragrafo 1 , è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza , esclusi filtro e bocchino , compresa tra i 9 e i 18 cm , come tre sigarette quando ha una lunghezza , esclusi filtro e bocchino , compresa tra i 18 e i 27 cm , e così via .

Articolo 4

Sono considerati tabacchi da fumo :

1 . il tabacco trinciato o in altro modo frazionato , filato o compresso in tavolette , che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale ,

2 . i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto , non compresi negli articoli 2 e 3 e che possono essere fumati .

Articolo 5

È considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli , in barre , in lamine , in cubi o in tavolette , condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato , ma non fumato .

Articolo 6

È considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato , ma non fumato .

Articolo 7

1 . Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , ma che rispondono agli altri criteri dell ' articolo 2 , a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente :

- di una fascia di tabacco naturale ,

- di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito ,

- di una fascia di tabacco ricostituito .

2 . Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , ma che rispondono agli altri criteri degli articoli 3 o 4 .

In deroga al primo comma , i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica .

3 . Sono assimilati al tabacco da masticare e al tabacco da fiuto i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco , a che rispondono agli altri criteri degli articoli 5 o 6 .

Articolo 8

1 . In deroga all ' articolo 2 , la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad assimilare ai sigari , sia i rotoli di tabacco che non sono muniti di una sottofascia e la cui fascia è apposta a spirale con un angolo inferiore a 30° rispetto all ' asse longitudinale , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 3 , sia i rotoli di tabacco il cui perimetro non è uguale o superiore a 34 mm su almeno 1/3 della loro lunghezza , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 4 .

2 . In deroga all ' articolo 2 , punto 3 , la Danimarca è autorizzata ad assimilare ai sigari i rotoli di tabacco , quando almeno il 60 % in peso , delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza comprese tra 1,19 mm e 1,75 mm , ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all ' articolo 2 , punto 3 .

3 . In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 2 , la Danimarca è autorizzata a considerare una sigaretta della lunghezza massima di 10 cm , esclusi filtro e bocchino , come un ' unica sigaretta .

4 . Alla scadenza della seconda tappa dell ' armonizzazione delle strutture del diritto di accisa sui tabacchi lavorati , fissata dalla direttiva 77/805/CEE e al più tardi il 31 dicembre 1981 , gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 sopprimono le deroghe ivi previste .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1980 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . La Danimarca può non mettere in vigore le disposizioni della presente direttiva nei confronti della Groenlandia .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

( 1 ) GU n . L 303 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 180 del 3 . 7 . 1974 , pag . 30 .

( 3 ) GU n . L 330 del 24 . 12 . 1975 , pag . 51 .

( 4 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 33 .

( 5 ) GU n . L 338 del 28 . 12 . 1977 , pag . 22 .

( 6 ) GU n . C 72 del 27 . 6 . 1974 , pag . 15 .

( 7 ) GU n . C 155 del 9 . 12 . 1974 , pag . 73 .

( 8 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 38 .

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