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Document 31977L0453

Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale

GU L 176 del 15.7.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/453/oj

31977L0453

Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0204
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0204
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0009


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative per l ' attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del C omitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , come prescritto dalla direttiva 77/452/CEE ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale degli infermieri responsabili dell ' assistenza generale ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzione infermieri che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione nella Comunità di coloro che esercitano una professione , appare necessario estendere all ' infermiere salariato l ' applicazione della presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri , subordinano il rilascio dei diplomi , certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , di cui all ' articolo 3 della direttiva 77/452/CEE , al superamento di un acquisito nel corso della sua formazione ;

a ) un ' adeguata conoscenza delle scienze che stanno alla base dell ' assistenza infermieristica di carattere generale , compresa una sufficiente conoscenza dell ' organismo , delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate , nonchù delle relazioni esistenti fra lo stato di salute e l ' ambiente fisico e sociale dell ' essere umano ;

b ) una sufficiente conoscenza della natura e dell ' etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l ' assistenza infermieristica ;

c ) un ' adeguata esperienza clinica ; questa , da scegliersi per il suo valore formativo , deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l ' attrezzatura siano adeguati all ' assistenza infermieristica dei pazienti ;

d ) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un ' esperienza di collaborazione con tale personale ;

e ) un ' esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un ' attività nel settore sanitario .

2 . La formazione di cui al paragrafo 1 comporta almeno :

a ) una formazione scolastica generale di dieci anni sancita da un diploma , certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame di amministrazione di livello equivalente alle scuole professionali per infermieri ;

b ) una formazione specifica professionale a tempo pieno che verta obbligatoriamente sulle materie del programma di studio allegato alla presente direttiva , comprendente 3 anni di studio o 4 600 ore di insegnamento teorico e pratico .

3 . Gli Stati membri provvedono affinchù l ' istituzione incaricata della formazione degli infermieri sia responsabile del coordinamento tra la teorica e la pratica per l ' insieme del programma di studio .

L ' insegnamento teorico e tecnico di cui alla parte A dell ' allegato e l ' insegnamento infermieristico clinico di cui alla parte B dell ' allegato debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato , allo scopo di consentire un apprendimento adeguato delle nozioni teoriche e pratiche elencate al paragrafo 1 .

L ' insegnamento infermieristico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario , compresi i centri di assistenza infermieristica a domicilio , riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti . Nel corso di tale formazione i candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione solo nei limiti in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione . Essi vengono iniziati alle responsabilità inerenti all ' assistenza infermieristica .

4 . Al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva il Consiglio decide , previo esame della situazione e su proposta della Commissione , se le disposizioni del paragrafo 3 sulla ripartizione ponderata tra l ' insegnamento teorico e tecnico e l ' insegnamento infermieristico clinico debbano o non subire modifiche .

5 . Gli Stati membri possono accordare dispense parziali a persone che abbiano acquisito una parte della formazione di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , nel contesto di altre formazioni di livello almeno equivalente .

Articolo 2

Nonostante le disposizioni dell ' articolo 1 , gli Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo ridotto , a condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti .

La durata complessiva della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore alla durata della formazione a tempo pieno . Il livello della formazione non può essere compromesso per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto .

Articolo 3

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , esercitano o eserciteranno , in qualità di salariati , una delle attività di cui all ' articolo 1 della direttiva 77/452/CEE .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Qualora , nell ' applicazione della presente direttiva , uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE ( 5 ) , modificata dalla decisione 77/455/CEE ( 6 ) .

Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 65 del 5 . 6 . 1970 , pag . 12 .

( 2 ) GU n . C 108 del 26 . 8 . 1970 , pag . 23 .

( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

( 5 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 19 .

( 6 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO

PROGRAMMA DI STUDIO PER GLI INFERMIERI RESPONSABILI DELL ' ASSISTENZA GENERALE

Il programma di studio per il conseguimento del diploma , certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell ' assistenza generale comprende le seguenti due parti :

A . Insegnamento teorico e tecnico

a ) Assistenza infermieristica :

orientamento ed etica professionali ;

principi generali dell ' assistenza sanitaria e infermieristica ;

principi dell ' assistenza infermieristica in materia di :

- medicina generale e specializzazioni mediche ,

- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche ,

- puericultura e pediatria ,

- igiene e assistenza alla madre e al neonato ,

- igiene mentale e psichiatria ,

- assistenza alle persone anziane e geriatria .

b ) Materie fondamentali :

anatomia e fisiologica ;

patologia ;

batteriologia , virologia e parassitologia ;

biosifisica , biochimica e radiologia ;

dietetica ;

igiene :

- profilassi ,

- educazione sanitaria ;

farmacologia .

c ) Scienze sociali :

sociologia ;

psicologia ;

principi di amministrazione ;

principi di insegnamento ;

legislazioni sociale e sanitaria ;

aspetti giuridici della professione .

B . Insegnamento infermieristico clinico

Assistenza infermieristica in materia di :

- medicina generale e specializzazioni mediche ,

- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche ,

- assistenza al bambino e pediatria ;

- igiene e assistenza alla madre e al neonato ;

- igiene mentale e psichiatria ;

- assistenza alle persone anziane e geriatria ;

- assistenza a domicilio .

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