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Document 31977L0389

Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

GU L 145 del 13.6.1977, p. 41–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/389/oj

31977L0389

Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

( 77/389/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli o motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , i dispositivi di rimorchio ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi della parte direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole , nonchù dei macchinari per lavori pubblici .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti dispositivi di rimorchio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l 'immatricolazione , o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi dell ' allegato .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell ' allegato sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO

DISPOSITIVO DI RIMORCHIO

1 . Numero

1.1 . Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare un ' attrezzatura di collegamento , quale una barra o una fun da traino .

1.2 . I veicoli della categoria M1 , definiti dall ' allegato I della direttiva 70 156 CEE , ad eccezione di quelli non idonei a circolare un carico rimorchiato , devono essere rimorchiato , devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio .

2 . Resistenza

2.1 . I dispositivo specifici di rimorchio fissati al veicolo resistere ad una forza stattica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso carico ammesso per il veicolo , solo e senza carico rimorchiato , al quale sono fissati .

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