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Document 31977L0388

Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

GU L 145 del 13.6.1977, p. 1–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/388/oj

31977L0388

Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0054


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CONSIGLIO

SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme

( 77/388/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto , conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ' affari ( 3 ) ;

considerando che , in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , il bilancio delle Comunità ; che queste risorse comprendono , tra l ' altro , quelle provenienti dall ' imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie ;

considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni , dei servizi , dei capitali e l ' interpenetrazione dell ' economie ;

considerando che è opportuno tener conto dell ' obiettivo della soppressione delle imposizioni all ' importazione e delle detassazioni all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d ' affari in ordine all ' origine dei beni e delle prestazioni di servizi , onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno ;

considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri , per garantire una migliore neutralità dell ' imposta , di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali ;

considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni ;

considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri , segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi ; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato , in linea di massima , là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale , occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario , in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta , il cui costo è compreso nel prezzo delle merci ;

considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell ' imposta debbono essere armonizzati affinchù l ' applicazione e le modifiche successive dell ' aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data ;

considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l ' applicazione alle operazioni imponibili dell ' aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri ;

considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell ' imposta applicata allo stadio antecedente ;

considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni , per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri ;

considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un ' incidenza sul livello reale di percezione , e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri ;

considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell ' imposta , in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all ' estero ;

considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere , per quanto possibile , armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell ' imposta in tutti gli Stati membri ; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l ' ammontare complessivo delle proprie operazioni , a monte ed a valle , quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie ;

considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese , in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione ; che , per quanto riguarda gli agricoltori , è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell ' imposta sul valore aggiunto a monte , a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale ; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie ;

considerando che è necessario garantire l ' applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che , a tal fine , è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione ; che l ' istituzione di un comitato dell ' imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione ;

considerando che è opportuno che , entro certi limiti e a certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva , al fine di semplificare la riscossione dell ' imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali ;

considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva ;

considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell ' imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli .

Essi adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978 .

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Sono soggette all ' imposta sul valore aggiunto :

1 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi , effettuate a titolo oneroso all ' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ;

2 . le importazioni di beni .

CAPO III

TERRITORIALITÀ

Articolo 3

1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , l ' « interno del paese » corrisponde al campo d ' applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea , quale è definito , per ciascuno Stato membro , dall ' articolo 227 .

2 . Sono esclusi dall ' interno del paese i seguenti territori nazionali :

Repubblica federale di Germania :

isola di Helgoland , territorio di Buesingen :

Regno di Danimarca :

Groenlandia ;

Repubblica italiana :

Livigno , Campione d ' Italia , le acque nazionali del Lago di Lugano .

3 . La Commissione , se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate , segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie , presenta al Consiglio le opportune proposte .

CAPO IV

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4

1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 , indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività .

2 . Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore , di commerciante o di prestatore di servizi , comprese le attività estrattive , agricole , nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate . Si considera in particolare attività economica un ' operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità .

3 . Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un ' operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti :

a ) la cessione , effettuata anteriormente alla prima occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo ; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo .

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione , quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell ' edificio e la data di prima consegna , oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna , purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente .

Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo ;

b ) la cessione di un terreno edificabile .

Si considerano terreni edificabili i terreni , attrezzati o no , definiti tal dagli Stati membri .

4 . L ' espressione « in modo indipendente » , di cui al paragrafo 1 , esclude dall ' imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro .

Con riserva della consultazione di cui all ' articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ' interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi .

5 . Gli Stati , le regioni , le province , i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando , in relazione a tali attività od operazioni , percepiscono diritti , canoni , contributi o retribuzioni .

Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere , essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza .

In ogni caso , gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell ' allegato D quando esse non sono trascurabili .

Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28 .

CAPO V

OPERAZIONI IMPONIBILI

Articolo 5

Cessioni di beni

1 . Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario .

2 . Sono considerati beni materiali l ' energia elettrica , il gas , il calore , il freddo e simili .

3 . Gli Stati membri possono considerate beni materiali :

a ) determinati diritti su beni immobili ;

b ) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d ' uso sui beni immobili ;

c ) le quote d ' interessi e le azioni il cui possesso assicura , di diritto o di fatto , l ' attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte .

4 . Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1 :

a ) il trasferimento , accompagnato dal pagamento di un ' indennità , della proprietà di un bene in forza di un ' espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ;

b ) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene , accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all ' atto del pagamento dell ' ultima rata ;

c ) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l ' acquisto o per la vendita .

5 . Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1 :

a ) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d ' opera , cioè la consegna da parte del prestatore d ' opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d ' opera fornito , o meno , parte dei materiali utilizzati ;

b ) la consegna di taluni lavori immobiliari .

6 . È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all ' uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o , più generalmente , lo destina a fini estranei alla sua impresa , quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto . Tuttavia , i prelievi eseguiti ad uso dell ' impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso .

7 . Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso :

a ) l ' impiego da parte di un soggetto passivo , per i bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito , estratto , lavorato , acquistato o importato nel quadro di detta impresa , qualora l ' acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato , quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto nel corso dell ' acquisto o dell ' impiego di cui alla lettera a ) ;

c ) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8 , il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa , in caso di cessazione della sua attività economica tassabile , quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell ' acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ) .

8 . In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , gli Stati membri possono considerare l ' operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente . Gli Stati membri adottano , se del caso , le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza , qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale .

Articolo 6

Prestazioni di servizi

1 . Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell ' articolo 5 .

Tale operazione può consistera tra l ' altro :

- in una cessione di beni immateriali , siano o no rappresentati da un titolo ;

- in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione ;

- nell ' esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge .

2 . Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso :

a ) l ' uso di un bene destinato all ' impresa per l ' uso privato del soggetto passivo o per l ' uso del suo personale o , più generalmente , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o , più generalmente , per fini estranei alla sua impresa .

Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza .

3 . Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all ' articolo 29 , gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l ' esecuzione , da parte di un soggetto passivo , di un servizio , per i bisogni della sua impresa , qualora l ' esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell ' imposta sul valore aggiunto .

4 . Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di servizi , si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio .

5 . Le disposizioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 8 , si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi .

Articolo 7

Importazioni

Si considera « importazione di un bene » l ' introduzione di detto bene nell ' interno del paese , come definito dall ' articolo 3 .

CAPO VI

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Articolo 8

Cessioni di beni

1 . Si considera come luogo di cessione di un bene :

a ) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall ' acquirente o da un terzo : il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell ' acquirente . Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto , si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l ' installazione o il montaggio ; qualora l ' installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore , lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest ' ultimo Stato ;

b ) se il bene non viene spedito o trasportato : il luogo dove il bene si trova al momento della cessione .

2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni , il luogo della cessione da parte dell ' importatore ai sensi dell ' articolo 21 , paragrafo 2 , e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni .

Articolo 9

Prestazioni di servizi

1 . Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile , a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o , in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale .

2 . Tuttavia :

a ) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile , incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito , nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l ' esecuzione di lavori immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;

b ) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse ;

c ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto :

- attività culturali , artistiche , sportive , scientifiche , d ' insegnamento , ricreative o affini , ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù , eventualmente , prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,

- attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico , scarico , manutenzione e attività affini ,

- perizie di beni mobili materiali ,

- lavori relativi a beni mobili materiali ,

è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite ;

d ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto , esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato , è quello in cui il bene è così utilizzato ;

e ) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi , rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità , ma fuori del paese del prestatore , è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o , in mancanza di tale sede o di tale centro d ' attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale :

- cessioni e concessioni di diritti d ' aurore , brevetti , diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi ;

- prestazioni pubblicitarie ;

- prestazioni fornite da consulenti , ingegneri , uffici studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni ;

- obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale , o un diritto di cui alla presente lettera e ) ;

- operazioni bancarie , finanziarie e assicurative , comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione della locazione di casseforti ;

- messa a disposizione di personale ;

- prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui , quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ) .

3 . Al fine di evitare casi di doppia imposizione , di non imposizione o di distorsione di concorrenza , gli Stati membri possono , per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2 , lettera e ) , e le locazioni di beni mobili materiali , considerare :

a ) il luogo di prestazione dei servizi situato all ' interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l ' effettiva utilizzazione e l ' effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità ;

b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ' interno del paese quando l ' effettiva utilizzazione e l ' effettivo impiego hanno luogo all ' interno del paese .

CAPO VII

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ' IMPOSTA

Articolo 10

1 . Si considera

a ) fatto generatore dell 'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ' esigibilità dell ' imposta ;

b ) esigilibità dell ' imposta di diritto che l ' Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ' imposta , anche se il pagamento può essere differito .

2 . Il fatto generatore dell ' imposta si verifica e l ' imposta diventa esigibile all ' atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ' atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .

Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ' imposta diventa esigibile all ' atto dell ' incasso , a concorrenza dell ' importo incassato .

In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ' imposta diventi esigibile :

- non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,

- al più tardi al momento dell ' incasso del prezzo , ovvero

- in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ' imposta .

$3 . All ' importazione , il fatto generatore si verifica e l ' imposta diventa esigile all ' atto dell ' introduzione de bene all ' interno del paese ai sensi dell ' articolo 3 .

Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali , a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente , instaurati nel quadro di una politica comune , il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari .

Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie , gli Stati membri , per quanto riguarda il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta , possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali .

Quando i beni sono assoggettati , sin dalla loro importazione , a uno dei regimi previsti dall ' articolo 16 , paragrafo 1 , punto A , o ad un regime di ammissione temporanea o di transito , il fatto generatore e l ' esigibilità dell ' imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l ' immissione al consumo .

CAPO VIII

BASE IMPONIBILE

Articolo 11

A . All ' interno del paese

1 . La base imponibile è costituita :

a ) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell ' acquirente , del destinatario o di un terzo , comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ;

b ) per le operazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o , in mancanza del presso di acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ;

c ) per le operazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi ;

d ) per le operazioni di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , dal valore normale dell ' operazione in questione .

Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione , nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l ' operazione , dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all ' interno del paese al momento dell ' operazione , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso servizio .

2 . Nella base imponibile si devono comprendere :

a ) le imposte , i dazi , le tasse e i prelievi , ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ;

b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all ' acquirente o al destinatario della prestazione . Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie .

3 . Non vanno compresi nella base imponibile :

a ) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato ;

b ) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all ' acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l ' operazione ;

c ) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell ' acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori . Questo soggetto passivo deve giustificare l ' importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell 'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse .

B . All ' importazione di beni

1 . La base imponibile è costituita :

a ) dal prezzo pagato o da pagarsi dall ' importatore , se detta somma costituisce l ' unico corrispettivo definito al punto A , paragrafo 1 , lettera a ) ;

b ) dal valore normale , se manca il prezzo , o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l ' unico corrispettivo del bene importato .

Si considera « valore normale » all ' importazione di un bene quanto un importatore , allo stadio di commercializzazione al quale si compie l ' importazione , dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene , al momento in cui l ' imposta è esigibile , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso bene .

2 . Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 5 ) .

3 . Si devono comprendere nella base imponibile , ove non vi siano già compresi :

a ) le imposte , i dazi , i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli dovuti per l ' importazione , ad eccezione dell ' imposta sul valore aggiunto da riscuotere ;

b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione , che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all ' interno del paese .

Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione . In mancanza di tale indicazione , si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese .

Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest ' ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ' imposta .

4 . Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A , paragrafo 3 , lettera a ) e b ) .

5 . Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall ' esportatore dopo aver formato oggetto , all ' estero , di lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera f ) , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti , per quanto concerne l ' imposta sul valore aggiunto , sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato .

C . Disposizioni diverse

1 . In caso di annullamento , recesso , risoluzione , non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l ' operazione è stata effettuata , la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri .

Tuttavia , in caso di non pagamento totale o parziale , gli Stati membri possono derogare a questa norma .

2 . Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima , si determina il tasso di cambio a norma dell ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 .

3 . Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere , gli Stati membri possono :

- escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi ;

- includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi .

CAPO IX

ALIQUOTA

Articolo 12

1 . L ' aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ' imposta . Tuttavia :

a ) nei casi previsti all ' articolo 10 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma , l ' aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l ' imposta diventa esigibile ;

b ) nei casi di cui all ' articolo 10 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , si applica l ' aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l ' immissione al consumo .

2 . caso di modifica delle aliquote , gli Stati membri possono :

- operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a ) allo scopo di tener conto dell ' aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ;

- adottare tutte le opportune misure transitorie .

3 . L ' aliquota normale dell ' imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi .

4 . Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte . Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l ' ammontare dell ' imposta sul valore aggiunto risultante dall ' applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell ' imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell ' articolo 17 .

5 . L ' aliquota applicabile all ' importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all ' interno del paese .

CAPO X

ESENZIONI

Articolo 13

Esenzioni all ' interno del paese

A . Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

1 . Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni , esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni ;

b ) l ' ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse , assicurate da organismi di diritto pubblico oppure , a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi , da istituti ospedalieri , centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti ;

c ) le prestazioni mediche effettuate nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati ;

d ) la fornitura di organi , di sangue e di latte umani ;

e )le prestazioni dei servizi effettuate nell ' esercizio della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;

f ) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un ' attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi , al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all ' esercizio di tale attività , quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l ' esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante , a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;

g ) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l ' assistenza sociale e la sicurezza sociale , comprese quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato ;

h ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell ' infanzia e delle gioventù , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale ;

i ) l ' educazione dell ' infanzia e della gioventù , l ' insegnamento scolastico o universitario , la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico , o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili ;

j ) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all ' insegnamento scolastico o universitario ;

k ) la messa a disposizione , da parte di istituzioni religiose o filosofiche , di personale per le attività di cui alle lettere b ) , g ) , h ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;

l ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo , dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto , da organismi senza finalità di lucro , che si prefiggono obiettivi di natura politica , sindacale , religiosa , patriottica , filosofica , filantropica o civica , purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;

m ) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell ' educazione fisica , fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l ' educazione fisica ;

n ) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato ;

o ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi , organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ' esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione , in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all ' ammontare degli introiti che dà diritto all ' esenzione ;

p ) il trasporto di malati o feriti in veicoli all ' uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;

q ) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale .

$2 . a ) Gli Stati membri possono subordinare , caso per caso , la concessione , ad enti diversi da quelli di diritto pubblico , di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1 , lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) all ' osservanza di una o più delle seguenti condizioni :

- gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto : gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite ;

- essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione ;

- essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero , per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione , praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all ' imposta sul valore aggiunto ;

- le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all ' imposta sul valore aggiunto ;

b ) sono escluse dal beneficio dell ' esenzione prevista alle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che :

- non siano indispensabili all ' espletamento delle operazioni esentate ;

- siano essenzialmente destinate a procurare all ' ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all ' imposta sul valore aggiunto .

B . Altre esenzioni

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1

Fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione , comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni , effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ;

b ) l ' affitto e la locazione di beni immobili , ad eccezione ;

1 . delle prestazioni di alloggio , quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe , comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio ;

2 . delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli ;

3 . delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente ;

4 . delle locazioni di casseforti .

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione ;

c ) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un ' attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell ' articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , ove questi beni non abbiano formato oggetto d ' un diritto a deduzione , e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 6 ;

d ) le operazioni seguenti :

1 . la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;

2 . la negoziazione e la presa a carico di impegni , fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi ;

3 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative ai depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai giroconti , ai crediti , agli assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del ricupero dei crediti ;

4 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative a divise , banconote e monete con valore liberatorio , ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ; sono considerati da collezione le monete d ' oro , d ' argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici ;

5 . le operazioni , compresa la negoziazione , eccettuate la custodia e la gestione , relative ad azioni , quote parti di società a associazioni , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :

- dei titoli rappresentativi di merci ;

- dei diritti o titoli di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 ;

6 . la gestione di fondi comuni d ' investimento quali sono definiti dagli Stati membri ;

e ) le forniture , al valore facciale , di francobolli validi per l ' affrancatura all ' interno del paese , di bolli fiscali e di altri simili valori ;

f ) le scommesse , le lotterie e altri giochi d ' azzardo con poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro ;

g ) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo , diversi da quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , lettera a ) ;

h ) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .

C . Opzioni

Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l ' imposizione nel caso di :

a ) affitto e locazione di beni immobili ;

b ) operazioni di cui al punto B , lettere d ) , g ) e h ) .

Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio .

Articolo 14

Esenzioni all ' importazione

1 . Ferme restando le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

a ) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all ' interno del paese ;

b ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito ;

c ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea , che beneficiano per questo motivo dell ' esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo ;

d ) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l ' esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;

e ) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati , da parte di colui che li ha esportati , semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo ;

f ) la reimportazione da parte dell ' esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro , di una lavorazione che è stata assoggettata all ' imposta senza diritto a deduzione o a rimborso ;

g ) le importazioni di beni :

- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo ;

- effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede ;

- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ' Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ' uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ' approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa ;

h ) le importazioni nei porti , effettuate dalle imprese di pesca marittima , dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione , ma prima di qualsiasi consegna ;

i ) le prestazioni di servizi connesse con l ' importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile , secondo l ' articolo 11 , punto B , paragrafo 3 , lettera b ) ;

j ) le importazioni d ' oro effettuate dalle banche centrali .

2 . La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ' applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione .

Fino all ' entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono :

- mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra ;

- modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all ' interno della Comunità ;

- utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l ' esenzione .

Gli Stati membri notificano alla Commissione , che ne informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni .

Articolo 15

Esenzione delle operazioni all ' esportazione , delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :

1 . le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all ' articolo 3 ;

2 . le cessioni di beni spediti o trasportati , da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo , fuori dal territorio di cui all ' articolo 3 , ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all ' attrezzatura , al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto , aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato ;

3 . le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all ' articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all ' interno del paese o per loro conto ;

4 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi :

a ) adibite alla navigazione d ' alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell ' esercizio di attività commerciali , industriali e della pesca ,

b ) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera , escluse , per ultime , le provviste di bordo ,

c ) da guerra , quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune , che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero .

Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell ' attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo ;

5 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati , compresa l ' attrezzatura per la pesca ;

6 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati ;

7 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6 ;

8 . le prestazioni di servizi , diverse da quelle di cui al paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico ;

9 . le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico ;

10 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi :

- effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari ;

- destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante , e a membri delle medesime , alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede ;

- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ' Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ' uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ' approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa .

Fino all ' adozione di norme fiscali uniformi , la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro .

L ' esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta ;

11 . le cessioni di oro alle banche centrali ;

12 . le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell ' ambito delle loro attività umanitarie , caritative o educative all ' estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell ' imposta ;

13 . le prestazioni di servizi , compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all ' articolo 13 , quando esse sono direttamente connesse al transito , all ' esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e all ' articolo 16 , paragrafo 1 ;

14 . le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi , quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all ' articolo 3 .

Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio , quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri .

Articolo 16

esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci

1 . Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie , gli Stati membri possono , con riserva della consultazione prevista all ' articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre all ' imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse , a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l ' importo dell ' imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell ' immissione in consumo corrisponda all ' importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all ' importazione o all ' interno del paese :

A . le importazioni di merci destinate ad essere :

a ) portate in doganale immesse , eventualmente , in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6 ) ;

b ) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;

c ) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;

d ) immesse nelle acque e nei banchi di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1496/69 ( 9 ) ;

e ) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;

B . le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni ;

C . le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto ;

D . le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d ' importazione temporanea di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni .

2 . Con riserva delle consultazioni previste all ' articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ' esportazione senza modifiche o dopo trasformazione , nonchù le prestazioni di servizi inerenti all ' attività di esportazione del medesimo , a concorrenza dell ' ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti .

3 . La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .

CAPO XI

DEDUZIONI

Articolo 17

Origine e portata del diritto a deduzione

1 . Il diritto a deduzione nasce quando l ' imposta deducibile diventa esigibile .

2 . Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta , il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ' imposta di cui è debitore :

a ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ;

b ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate ;

c ) l ' imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ' articolo 6 , paragrafo 3 .

3 . Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell ' imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini :

a ) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , effettuate all ' estero , che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all ' interno del paese ;

b ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ' articolo 15 e dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , punti B , C e D , e paragrafo 2 ;

c ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 13 B , lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità .

4 . Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ' unanimità , le modalità comunitarie d ' applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all ' interno del paese . Fino all ' entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie , spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato . Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari .

5 . Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3 , sia per operazioni che non conferiscono tale diritto , la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell ' imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni .

Detto prorata è determinato ai sensi dell ' articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo .

Tuttavia , gli Stati membri possono :

a ) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività , se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore ;

b ) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori ;

c ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all ' utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi ;

d ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate ;

c ) prevedere che non si tenga conto dell ' imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante .

6 . Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva , il Consiglio , con decisione all ' unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell 'imposta sul valore aggiunto . Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale , quali le spese suntuarie , di divertimento o di rappresentanza .

Fino all ' entrata in vigore delle norme di cui sopra , gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva .

7 . Fatta salva la consultazione prevista dall ' articolo 29 , ogni Stato membro può , per motivi congiunturali , escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni . Per mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli Stati membri possono , anzichù rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all ' interno del paese , oppure importati , in modo che questa imposizione non superi l ' ammontare dell ' imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull ' acquisto di beni analoghi .

Articolo 18

Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1 . Per poter esercitare il diritto a deduzione , il soggetto passivo deve :

a ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 3 ;

b ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l ' ammontare dell ' imposta dovuta o ne consenta il calcolo ;

c ) per la deduzione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 2 , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro ;

d ) quando è tenuto al pagamento dell ' imposta quale acquirente o destinatario , in caso d ' applicazione dell ' articolo 21 , paragrafo 1 , assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .

2 . Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall ' importo totale dell ' imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l ' ammontare dell ' imposta per la quale , nello stesso periodo , è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione .

Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione .

3 . Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 .

4 . Qualora , per un dato periodo fiscale , l ' importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell ' imposta dovuta , gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l ' eccedenza al periodo successivo , secondo modalità da essi stabilite .

Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l ' eccedenza e insignificante .

Articolo 19

Calcolo del prorata di deduzione

1 . Il prorata di deduzione previsto dall ' articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente :

- al numeratore l ' importo totale della cifra d ' affari annua , al netto dell ' imposta valore aggiunto , relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafi 2 e 3 ,

- al denominatore l ' importo totale della cifra d ' affari annua , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione . Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l ' importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all ' articolo 11 A , paragrafo 1 , lettera a ) .

Il prorata viene determinato su base annuale , in percentuale e viene arrotondato all ' unità superiore .

2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto dell ' importo della cifra d ' affari relativa alle cessioni di beni d ' investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa . Non si tiene neppure conto dell ' importo della cifra d ' affari relativa alle operazioni accessorie , immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all ' articolo 13 , punto B , lettera d ) , anche quando si tratta di operazioni accessorie . Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall ' articolo 20 , paragrafo 5 , di non richiedere la rettifica per i beni di investimento , possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione .

3 . Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell ' anno precedente . In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante , il prorata è valutato a titolo provvisorio , sotto il controllo delle autorità fiscali , dal soggetto passivo in base alle sue previsioni . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti .

La fissazione del prorata definito , che è determinato per ogni anno durante l ' anno successivo , comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria .

Articolo 20

Rettifica delle deduzioni

1 . La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri , in particolare :

a ) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto ;

b ) quando , successivamente alla dichiarazione , sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l ' importo delle deduzione , in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo ; tuttavia , la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite , in caso di distribuzione , perdita o furto dei beni , debitamente provati e confermati , nonchù in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 6 . Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto .

2 . Per quanto riguarda i beni d ' investimento , la rettifica , deve essere ripartita su cinque anni , compreso l ' anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati . Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell ' imposta che grava sui beni in questione . Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all ' anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati .

In deroga al comma precedente , gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni .

Per quanto riguarda i beni d ' investimento immobili , il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anno .

3 . In caso di cessione durante il periodo di rettifica , il bene d ' investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un ' attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica . Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all ' imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta qualora la cessione sia esente . La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica .

Tuttavia gli Stati membri possono in quest ' ultimo caso non esigere un rettifica qualora l ' acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d ' investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell ' imposta sul valore aggiunta .

4 . Ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 2 e 3 , gli Stati membri possono :

- definire il concetto di beni d ' investimento ;

- indicare l ' ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica per la rettifica ;

- adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato ;

- consentire semplificazioni amministrative .

5 . Qualora in uno stato membro gli effetti pratici dell ' applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti , tenuto conto dell ' incidenza globale dell ' imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo , tale Stato può , previo espletamento della consultazione di cui all ' articolo 29 , rinunciare all ' applicazione di questi paragrafi purchù non ne risultino distorsioni di concorrenza .

6 . Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente , gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato .

CAPO XII

DEBITORI DELL ' IMPOSTA

Articolo 21

Debitori dell ' imposta verso l ' Erario

L ' imposta sul valore aggiunto è dovuta :

1 . in regime interno :

a ) dai soggetti passivi che eseguono un ' operazione imponibile diversa da quelle previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera e ) , eseguite da un soggetto passivo residente all ' estero . Quando l ' operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all ' estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l ' imposta è dovuta da una persone diversa . A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell ' operazione imponibile . Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell ' imposta ;

b ) dal destinatario di un servizio di cui al ' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera e ) , prestato da un soggetto passivo residente all ' estero ; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell ' imposta ;

c ) dunque indichi l ' imposta sul valore aggiunto in una fattura o in una altro documento che ne fa le veci .

2 . All ' importazione : dalla / e persona / e designata / e o riconosciuta / e dallo Stato membro di importazione .

CAPO XIII

OBBLIGHI DEI DEBITORI D ' IMPOSTA

Articolo 22

Obblighi nel regime interno

1 . Ogni soggetto passivo deve dichiarare l ' inizio , il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo .

2 . Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell ' amministrazione fiscale .

3 . a ) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo , e conservare copia di tutti i documenti emessi .

Parimenti , ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi .

b ) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell ' imposta corrispondente per ogni aliquota diversa , nonchù , se del caso , l ' esenzione .

c ) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura .

4 . Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri . Tale termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale . Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese , due mesi , ovvero un trimestre . Tuttavia , gli Stati membri possono stabilire periodi diversi , non comunque superiori ad un anno .

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l ' importo dell ' imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi , compreso - eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile - l ' importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni , nonchù l ' importo globale delle operazioni esenti .

5 . Ogni soggetto passivo deve pagare l ' importo netto dell ' imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica . Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un ' altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori .

6 . Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell ' anno precedente , che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4 . Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche .

7 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le persone che conformemente all ' articolo 21 , punto 1 , lettere a ) e b ) , sono considerate debitrici dell ' imposta luogo di un soggetto passivo residente all ' estero o che sono tenute in solido al suo pagamento , assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati .

8 . Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l ' esatta riscossione dell ' imposta e ad evitare le frodi .

9 . Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi :

- da taluni obblighi ;

- da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti ;

- dal pagamento dell ' imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante .

Articolo 23

Obblighi all ' importazione

Per quanto riguarda le importazioni di merci , gli stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento .

In particolare gli Stati membri possono stabilire che l ' imposta sul valore aggiunto dovuta per l ' importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d ' imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all ' atto dell ' importazione , a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all ' articolo 22 , paragrafo 4 .

CAPO XIV

REGIMI PARTICOLARI

Articolo 24

Regime particolare delle piccole imprese

1 . Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggetare al regime normale dell ' imposta le piccole imprese , data la loro attività o struttura , hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati - ma ferma restando la consultazione di cui all ' articolo 29 - di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell ' imposta , in particolare regimi forfettari , i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell ' imposta .

2 . Fino alla data che il Consiglio fisserà all ' unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all ' importazione e degli sgravi all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri :

a ) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all ' articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell ' imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d ' applicazione se esse sono conformi al sistema dell ' imposta sul valore aggiunto .

Gli Stati membri che applicano una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua e inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva , possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5 000 unità di conto europee .

Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell ' imposta non possono nù elevare il limite superiore della suddetta riduzione nù rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione ;

b ) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà , possono concedere una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva . Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l ' applicazione della franchigia ;

c ) gli Stati membri che applicano una franchigia dall ' imposta ai soggetti passivi la cui cifra d ' affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell ' adozione della presente direttiva , possono aumentarla per mantenere il valore reale .

3 . Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese .

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere operazioni dal regime previsto al paragrafo 2 . In ogni caso , le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 .

4 . La cifra d ' affari cui si fa riferimento per l ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall ' importo , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6 , purchù siano soggette a imposizione , comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore , ai sensi dell ' articolo 28 , paragrafo 2 , nonchù dall ' importo delle operazioni esenti a norma dell ' articolo 15 e dall ' importo delle operazioni finanziarie di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , delle prestazioni di assicurazione , a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie .

Tuttavia le cessioni di beni d ' investimento materiali o immateriali dell ' impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d ' affari .

5 . I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall ' imposta , non hanno diritto a deduzione conformemente all ' articolo 17 , nù possono addebitare separatamente l ' imposta sulle proprie fatture o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci .

6 . I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall ' imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto oppure per l ' applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1 . In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell ' imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale .

7 . I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto , salva l ' applicazione del paragrafo 1 .

8 . Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione riferisce al Consiglio , ogni quattro anni , e per la prima volta il 1° gennaio 1982 , in merito all ' applicazione delle disposizioni del presente articolo . Se del caso , tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali , essa correda tale relazione di proposte relative :

a ) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese ;

b ) all ' adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell ' imposta sul valore aggiunto ;

c ) all ' adattamento del limite di 5 000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2 .

9 . A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell ' obiettivo di cui all ' articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 richiede l ' instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e , se del caso , delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime . Finchù non sarà stato istituito un regime di tale genere , gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio .

Articolo 25

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

1 . Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l ' assoggettamento al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , al regime semplificato di cui all ' articolo 24 creasse difficoltà , un regime forfettario inteso a compensare l ' onere dell ' imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari , conformemente al presente articolo .

2 . Ai sensi del presente articolo , si considera :

- « produttore agricolo » , il soggetto che svolge la sua attività nell ' ambito di un ' aziende definita qui di seguito ;

- « aziende agricola , silvicola o ittica » , le aziende così considerate da ogni Stato membro nell ' ambito delle attività di produzione enumerate nell ' allegato A ;

- « agricoltore forfettario » , un produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo ;

- « prodotti agricoli » , i beni , risultanti dalle attività elencate nell ' allegato A , che ne sono prodotti dalle aziende agricole , silvicole o ittiche di ogni Stato membro ;

- « prestazioni di servizi agricoli » , le prestazioni servizi elencate nell ' allegato B , effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dipone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola , silvicola o ittica ;

- « onere dell ' imposta sul valore aggiunto a monte » , l ' ammontare globale dell ' imposta sul valore aggiunto , che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole , silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario , nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile , ai sensi dell ' articolo 17 , presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto ;

- « percentuali forfettarie di compensazione » , le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3 , e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5 , per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell ' onere dell ' imposta sul valore aggiunto a monte ;

- « compensazione forfettaria » , l ' importo risultante dell ' applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d ' affari dell ' agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5 .

3 . Gli Stati membri , ove occorra , fissano percentuali forfettario di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle . Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimo tre anni . Esse non possono avere l ' effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell ' imposta sul valore aggiunto a monte . Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero . Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore .

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura , per i vari sottosettori dell ' agricoltura e per la pesca .

4 . Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell ' articolo 22 .

5 . Le percentuali forfettari di cui al paragrafo 3 sono aplicate al prezzo , al netto d ' imposta , dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari . Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione .

6 . Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata :

a ) dall ' acquirente o dal destinatario soggetto passivo . In tal caso il soggetto passivo è autorizzato , secondo le modalità fissate dagli Stati membri , a dedurre dall ' imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l ' importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari ;

b ) dall ' autorità pubblica .

7 . Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari .

8 . Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5 , si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall ' acquirente o dal destinatario del servizio .

9 . Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l ' applicazione del regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , del regime semplificato di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , non susciti difficoltà amministrative .

10 . Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l ' applicazione del regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto o , eventualmente , del regime semplificato di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri .

11 . Prima della fine dal quinto successivo all ' entrata in vigore della presente direttiva , la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli .

12 . Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo , gli Stati membri determinano l ' imponibile uniforme dell ' imposta sul valore aggiunto ai fini dell ' applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all ' allegato C .

Articolo 26

Regime particolare agenzie di viaggi

1 . Gli Stati membri applicano l ' imposta sul valore aggiunto alle operazioni della agenzie di viaggi conformemente al presente articolo , nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l 'esecuzione del viaggio , cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi . Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l ' articolo 11 , parte A , paragrafo 3 , lettera c ) . Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzati di giri turistici .

2 . Le operazioni effettuate dall ' agenzie di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall ' agenzia di viaggi al viaggitore . Essa è assoggettata all ' imposta nello Stato membro in cui l ' agenzia di viaggi ha la sede della sua attivita economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi . Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell ' imposta , ai sensi dell ' articolo 22 , paragrafo 3 , lettera b ) , il margine dell ' agenzia di viaggi , cioè la differenza tra l ' importo totale a carico del viaggitore , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto , ed il costo effettivo sostenuto dall ' agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi , nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio .

3 . Se le operazioni per le quali l ' agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità , la prestazione di servizi dell ' agenzia è assimilata ad un ' attività di intermediario , esente ai sensi dell ' articolo 15 , punto 14 . Se tali operazioni sono effettuate all ' interno e all ' esterno della Comunità , deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell ' agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità .

4 . Gli importi dell ' imposta sul valore aggiunto imputati all ' agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio , non sono nù deducibili , nù rimborsabili in alcuno Stato membro .

CAPO XV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 27

1 . Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva , allo scopo di semplificare la riscossione dell ' imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali . Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell ' imposta non devono influire , se non in misura trascurabile , sull ' importo dell ' imposta da versare allo stadio del consumo finale .

2 . Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati atti alla valutazione .

3 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese .

4 . La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se , entro due mesi dall ' informazione di cui al paragrafo 3 , nù la Commissione nù uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio .

5 . Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purchù le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purchù tali misure siano conformi , se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell ' imposta , al criterio definito al paragrafo 1 .

CAPO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28

1 . Le disposizioni , eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell ' articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 , cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della presente direttiva .

2 . Le aliquote ridotte e le esenzioni con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore , esistenti al 31 dicembre 1975 e conformi ai criteri di cui all ' ultimo trattino dell ' articolo 17 della direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 , possono essere mantenute sino ad una data che sarà adottata all ' unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione , ma che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all ' importazione e degli sgravi all ' esportazione per gli scambi tra gli Stati membri . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare la dichiarazione da parte dei soggetti passivi dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie relative al tali operazioni esentate .

Ogni cinque anni il Consiglio procede , sulla base di una relazione della Commissione , ad un riesame dalle aliquote ridotte e delle esenzioni sopra indicate , e se del caso adotta all ' unanimità , su proposta della Commissione , le misure necessarie per garantirne la soppressione progressiva .

3 . Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4 , gli Stati membri possono :

a ) continuare ad assoggettare all ' imposta le operazioni esenti ai sensi dell ' articolo 13 o dell ' articolo 15 , elencate nell ' allegato E ;

b ) continuare ad esentare le operazioni elencate nell ' allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato ;

c ) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l ' imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell ' allegato G ;

d ) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata all ' articolo 18 , paragrafo 2 , primo comma ;

e ) continuare ad applicare le disposizioni che derogano all ' articolo 5 , paragrafo 4 , lettera c ) , all ' articolo 6 , paragrafo 4 , e all ' articolo 11 A , paragrafo c ) ;

f ) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all ' atto dell ' acquisto , la base imponibile sia costituit dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto ;

g ) in deroga alle disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 26 , paragrafo 3 , continuare ad esentare , senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte , le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 , paragrafo 3 . Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore .

4 . Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni , a decorrere dal 1° gennaio 1978 . Al più tardi se mesi prima delle fine di questo periodo , e successivamente , se necessario , il Consiglio , sulla base di una relazione della Commissione , procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3 , e deciderà all ' unanimità su proposta della Commissione sull ' eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe .

5 . In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all ' interno della Comunità , secondo modalità che il Consiglio stabilirà all ' unanimità su proposta della Commissione .

CAPO XVII

COMITATO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 29

1 . È istituito un comitato consultivo dell ' imposta sul valore aggiunto , in appresso denominato « comitato » .

2 . Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione .

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione .

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione .

3 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

4 . Oltre ai punti oggetto della consultazione ai sensi della presente direttiva , il comitato prende in esame i problemi solevati dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro , concernenti l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto .

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30

Accordi internazionali

Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un ' organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva . Lo Stato che desidera concludere tale accordo ne investe la Commissione e fornisce tutti i dati utili alla valutazione . La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese .

La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se , entro due mesi dall ' informazione di cui al comma precedente , il caso non è stato esaminato dal Consiglio .

Articolo 31

Unità di conto

1 . L ' unità di conto utilizzata nella presente direttiva è l ' unità di conto europea « UCE » definita con decisione 72/250/CEE ( 10 ) .

2 . Nella conversione di tale unità di conto nella moneta nazionale , gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare , in più o in meno , fino ad un massimo del 10 % , gli importi risultanti da tale conversione .

Articolo 32

Beni d ' occasione

Su proposta della Commissione , il consiglio adotterà all ' unanimità entro il 31 dicembre 1977 un regime comunitario di imposizione applicabile nel settore dei beni d ' occasione e degli oggetti d ' arte , di antiquariato e da collezione .

Fino all ' applicazione di questo regime comunitario , gli Stati membri che all ' entrata in vigore della presente direttiva applicano un regime particolare nel settore di cui sopra possono mantenere tale regime .

Articolo 33

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , le disposizioni della presente direttiva non vietato ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione , imposte sui giochi e sulle scommesse , accise , imposte di registro e , più generale , qualsiasi imposta , diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d ' affari .

CAPO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Previa consultazione degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio , per la prima volta il 1° gennaio 1982 e successivamente ogni due anni , una relazione sul funzionamento del sistema comune d ' imposta sul valore aggiunto negli Stati membri . Tale relazione è tramessa dal Consiglio al Parlamento europeo .

Articolo 35

Nell ' interesse del mercato comune , il Consiglio adotta all ' unanimità , a tempo debito , su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale , le direttive idonee al fine di completare il sistema comune d ' imposta sul valore aggiunto , segnatamente , di ridurre gradualmente o di sopprimere le misure prese dagli Stati membri in deroga al sistema stesso , per raggiungere una convergenza dei regimi nazionali di imposta sul valore aggiunto , allo scopo di preparare l ' attuazione dell ' obiettivo di cui all ' articolo 4 dell a prima direttiva del consiglio dell ' 11 aprile 1967 .

Articolo 36

L ' articolo 2 , quarto comma , e l ' articolo 5 della prima direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967 sono abrogati .

Articolo 37

La seconda direttiva del Consiglio , 67/228/CEE , cessa di avere efferto , in ogni Stato membro , a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva .

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 40 dell ' 8 . 4 . 1974 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . C 139 del 12 . 11 . 1974 , pag . 15 .

( 3 ) GU n . 71 del 14 . 4 . 1967 , pag . 1301/67 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

( 5 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 6 .

( 7 ) GU n . L 194 del 6 . 8 . 1968 , pag . 13 .

( 8 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 7 .

( 9 ) GU n . L 238 del 28 . 9 . 1968 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 104 del 24 . 4 . 1975 , pag . 35 .

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA

1 . COLTURA PROPRIAMENTE DETTA

1 . Agricoltura generale , compresa la viticoltura

2 . Arboricoltura frutticola ( compresa l ' olivicoltura ) e orticoltura , florale e ornamentale , anche in serra

3 . Produzione di funghi e di spezie , di sementi e di piantine ; conduzione di vivai

II . ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON LA COLTURA DEL SUOLO

1 . Allevamento di animali

2 . Avicoltura

3 . Coniglicoltura

4 . Apicoltura

5 . Sericoltura

6 . Elicicoltura

III . SILVICOLTURA

IV . PESCA

1 . Pesca in acque dolci

2 . Piscicoltura

3 . Mitilicoltura , ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei

4 . Allevamento di rane

V . Vengono parimenti considerate attività di produzione agricola le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola , con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole , silvicole e di pesca

ALLEGATO B

ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLE

Sono considerate prestazioni di servizi agricole le prestazioni di servizi che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola , in particolare :

- lavori di coltivazione , mietitura , trebbiatura , di premitura , colletta e raccolta , comprese le operazioni di semina e piantagione ;

- imballaggio e condizionamento , quali l ' essiccazione , la pulitura , la frantumazione , la disinfezione e l ' insilamento di prodotti agricoli ;

- stoccaggio di prodotti agricoli ;

- custodia , allevamento o ingrasso di animali ;

- locazione , a fini agricoli , di mezzi normalmente usati nelle aziende agricole , silvicole o di pesca ;

- assistenza tecnica ;

- distruzione di piante ed animali nocivi , trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione ;

- sfruttamento di impianti di irrigazione e di drenaggio ;

- taglio di alberi , di legname ed altri servizi della silvicoltura .

ALLEGATO C ( 1 )

METODO COMUNE DI CALCOLO

1 . Nel calcolo del valore aggiunto per l ' insieme delle aziende agricole , silvicole ed ittiche si tiene conto del valore , al netto dell ' imposta sul valore aggiunto ;

1 . della produzione finale , compreso l ' autoconsumo dei settori « prodotti agricoli e della caccia » e « legni grezzi » , elencati ai seguenti punti IV e V , cui sono aggiunti i prodotti derivanti dalle attività di trasformazione di cui al punto V dell ' allegato A ;

2 . dei consumi intermedi necessari per realizzare la produzione definita sub 1 ;

3 . della formazione lorda di capitale fisso in connessione con le attività definite negli allegati A e B .

II . Per determinare le entrate sottoposte all ' imposta sul valore aggiunto che danno diritto a deduzione e le uscite degli agricoltori forfettari , si deducono dai conti nazionali le entrate e le uscite della stessa natura degli agricoltori sottoposti al regime normale dell ' imposta sul valore aggiunto , tenendo conto degli stessi elementi presi in considerazione nel punto I .

III . Il valore aggiunto dei produttori agricoli forfettari è pari alla differenza tra il valore della produzione finale al netto dell ' imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo I 1 , e la somma dei valori dei consumi intermedi , di cui al paragrafo I 2 , e della formazione lorda del capitale , di cui al paragrafo I 3 . Tutti questi elementi riguardano solo gli agricoltori forfettari .

IV . PRODOTTI AGRICOLI E DELLA CACCIA

* Numero di codice dell ' ISCE *

Cereali ( escluso il riso ) * *

Frumento tenero e spelta * 10.01.11 1 *

* 10.01.19 1

Frumento autunnale ( compresa le spelta ) * - *

Frumento primaverile * - *

Frumento duro * 10.01.51 *

* 10.01.59 *

Frumento autunnale * - *

Frumento primaverile * - *

Segala e frumento segalato * *

Segala * 10.02.00 *

Segala autunnale * - *

Segala primaverile * - *

Frumento segalato * 10.01.11 2 *

* 10.01.19 2 *

Orzo * 10.03.10 *

* 10.03.90 *

Orzo autunnale * - *

Orzo primaverile * - *

Avena e miscugli di cereali primaverili * *

Avena * 10.04.10 *

* 10.04.90 *

Miscugli di cereali primaverili * - *

Mais da granella * 10.05.10 *

* 10.05.92 *

Altri cereali ( escluso il riso ) * *

Grano saraceno * 10.07.10 *

Miglio * 10.07.91 *

Sorgo * 10.07.95 *

Scagliola * 10.07.96 *

Cereali non nominati altrove ( escluso il riso ) * 10.07.99 *

Riso greggio ( non pilato ) o risone * 10.06.11 *

Legumi secchi * *

Piselli secchi e piselli da foraggio * 07.05.11 *

Piselli secchi , diversi dai piselli da foraggio * - *

Piselli secchi ( esclusi i ceci ) * - *

Ceci * - *

Piselli da foraggio * - *

Fagioli secchi , fave e favette * *

Fagioli secchi * 07.05.15 *

Fave e favette * 07.05.95 *

Altri legumi secchi * *

Lenticchie * 07.05.91 *

Semi di vecce * 12.03.31 2 *

Semi di lupini * 12.03.49 2 *

Legumi secchi non nominati altrove e miscugli di legumi secchi tra di loro o con cereali * 07.05.97 *

Piante sarchiate * *

Patate * *

Patate ( diverse dalle patate da semina ) * *

Patate primaticce * 07.01.13 *

* 07.15.15 *

Patate tardive * 07.01.17 *

* 07.01.19 *

Patate da semina * 07.01.11 *

Barbabietole da zucchero * 12.04.11 *

Barbabietole da foraggio ; navoni-rutabaga ; carote e navoni da foraggio ; altre piante sarchiate * *

Barbabietole da foraggio * 12.10.10 *

Navoni-rutabaga , carote e navoni da foraggio * *

Navoni rutabaga * *

Carote da foraggio , navoni da foraggio * *

Cavoli da foraggio * 12.10.99 2 *

Altre piante sarchiate * *

Topinambur * 07.06.10 *

Patate dolci * 07.06.50 *

Piante sarchiate non nominate altrove * 07.06.30 *

* 12.10.99 3 *

Piante industriali * *

Semi e frutti oleosi ( escluse le olive ) * *

Semi di colza e di ravizzone * 12.01.91 *

Colza d ' inverno * - *

Colza primaverile * - *

Ravizzone * - *

Semi di girasole * 12.01.95 *

Semi di sona * 12.01.40 *

Semi di ricino * 12.01.50 *

Semi di lino * 12.01.61 *

* 12.01.69 *

Semi di sesamo , canapa , senapa , papavero nero o bianco * *

Semi di sesamo * 12.01.97 *

Semi di canapa * 12.01.94 *

Semi di senapa * 12.01.92 *

Semi di papavero nero o bianco * 12.01.93 *

Piante tessili * *

Lino * 54.01.10 *

Canapa * 57.01.10 *

Tabacchi greggi ( compresi quelli essiccati ) * 24.01.10 *

* 24.01.90 *

Luppolo * 12.06.00 *

Altre piante industriali * *

Cicoria da caffù * 12.05.00 *

Piante medicinali , aromatiche e da condimento * *

Zafferano * 09.10.31 *

Cumino * 07.01.82 *

Piante medicinali , aromatiche e da condimento non nominate altrove * 09.09 ( 11-13-15-17-18 ) *

* 09.10 ( 11-20-51-55-71 ) *

* 12.07 ( 10-20-30-40-50-60-70-80-91-99 ) *

Ortaggi freschi * *

Cavoli commestibili * *

Cavolfiori * 07.01.21 *

* 07.01.22 *

Altri cavoli * *

Cavoletti di Bruxelles * 07.01.26 *

Cavoli bianchi * 07.01.23 *

Cavoli rossi * *

Verze o cavoli di Milano * 07.01.27 1 *

Cavoli comuni * *

Cavoli non nominati altrove * *

Ortaggi a foglia e a stelo , diversi dai cavoli * *

Sedani e sedani-rapa * 07.01.51 *

* 07.01.53 *

* 07.01.97 2 *

Porri * 07.01.68 *

Lattughe a cappuccio * 07.01.31 *

* 07.01.33 *

Indivie e scarole * 07.01.36 1 *

Spinaci * 07.01.29 *

Asparagi * 07.01.71 *

Witloof * 07.01.34 *

Carciofi * 07.01.73 *

Altri ortaggi a foglia e a stelo * *

Valerianella * 07.01.36 2 *

Bietole da costa e cardi * 07.01.37 *

Finocchi * 07.01.91 *

Rabarbaro * 07.01.97 1 *

Crescione * *

Prezzemolo * *

Broccoletti di rapa * *

Ortaggi e foglie a stelo non nominati altrove * *

Ortaggi coltivati per il frutto * *

Pomodori * 07.01.75 *

* 07.01.77 *

Cetrioli e cetriolini * 07.01.83 *

* 07.01.85 *

Meloni o poponi * 08.09.10 *

Melanzane , zucche , zucchine * 07.01.95 *

Peperoni * 07.01.93 *

Altri ortaggi coltivati per il frutto * 07.01.97 3 *

Radici , bulbi e tuberi * *

Cavoli-rapa * 07.01.27 2 *

Navoni commestibili ( rape bianche ) * 07.01.54 *

Carote * *

Agli * 07.01.67 *

Cipolle e scalogni * 07.01 ( 62-63-66 ) *

Rape rosse * 07.01.56 *

Scorzobianche e scorzonere * 07.01.59 *

Altre radici , bulbi e tuberi ( erba cipollina , ravanelli , ramolacci , rafani o barbaforte ) * *

Legumi da granella * *

Piselli * 07.01.41 *

* 07.01.43 *

Fagioli * 07.01.45 *

* 07.01.47 *

Altri legumi da granella * 07.01.49 *

Funghi di coltivazione * 07.01.87 *

Frutta fresca , compresi gli agrumi ( escluse le uve e le olive ) * *

Mele e pere da tavola * *

Mele da tavola * 08.06 ( 13-15-17 ) *

Pere da tavola * 08.06 ( 36-38 ) *

Mele da sidro e pere da sidro * *

Mele da sidro * 08.06.11 *

Pere da sidro * 08.06.32 *

Frutta a nocciolo * *

Pesche * 08.07.32 *

Albicocche * 08.07.10 *

Ciliegie * 08.07 ( 51-55 ) *

Prugne e susine ( comprese le mirabelle , le Regina Claudia , les quetsches ) * 08.07 ( 71-75 ) *

Altra frutta a nocciolo * 08.07.90 *

Frutta a guscio * *

Noci * 08.05.31 *

Nocciole * 08.05.91 *

Mandorle * 08.05.11 *

* 08.05.19 *

Castagne * 08.05.50 *

Altra frutta a guscio ( esclusi i frutti tropicali ) * *

Pistacchi * 08.05.70 *

Frutta a guscio non nominata altrove ( esclusi i frutti tropicali ) * 08.05.97 1 *

Altra frutta di piante legnose * *

Fichi * 08.03.10 *

Cotogne * 08.06.50 *

Frutta di piante legnose non nominata altrove ( esclusi i frutti tropicali * 08.09.90 1 *

Fragole * 08.08 ( 11-15 ) *

Bacche * *

Ribes rosso e ribes nero * *

Ribes nero * 08.08.41 *

Ribes rosso * 08.08.49 1 *

Lamponi * *

Uva spina * 08.08.90 1 *

Altre bacche ( per esempio more coltivate ) , escluse le more selvatiche * 08.09.90 2 *

Agrumi * *

Arance * 08.02 ( 21-22-24-27 ) *

Mandarini e clementine * 08.02 ( 32-36 ) *

Limoni * 08.02.50 *

Pompelmi * 08.02.70 *

Altri agrumi * 08.02.90 *

Cedri * - *

Limette * - *

Bergamotti * - *

Agrumi non nominati altrove * - *

Uve e olive * *

Uve * *

Uve da tavola * 08.04 ( 21-23 ) *

Altre uve ( per la vinificazione , per la produzione di succhi d ' uva e per la produzione di uve secche ) * 08.04 ( 25-27 ) *

Olive * *

Olive da tavola * 07.01.78 *

Altre olive ( per la produzione di olio ) * 07.01.79 *

* 07.03.13 *

Altri prodotti vegetali * *

Piante foraggere ( 2 ) * 12.10.99 1 *

Piante da vivai * *

Alberi e arbusti da frutto * 06.02 ( 19-40-51-55 ) *

Talee e barbatelle di viti * 0602 ( 10-30 ) *

Alberi ed arbusti ornamentali* 06.02 ( 71-75-79-98 ) *

Piante da bosco * 06.02.60 *

Materie da intreccio * *

Vimini, giunchi , canne d ' India * 14.01 ( 11-19-51-59 ) *

Canne , bambù * 14.01 ( 31-39 ) *

Altre materie da intreccio * 14.01.90 *

Fiori , piante ornamentali e alberi di Natale * *

Bulbi e tuberi da fiore * 06.01.10 *

Piante ornamentali * 06.01 ( 31-39 ) *

Fiori da taglio , verzura da taglio e fogliame * 06.03 ( 11-15-90 ) *

Alberi di Natale * 06.04 ( 20-40-50 ) *

* 06.04.90 *

Piante perenni in pieno campo * 06.02.92 *

Sementi * *

Sementi di prodotti agricoli ( 3 ) * 06.02.95 *

* 12.03 ( 11-19-35-39-44-46-84-86-89 ) *

* 12.03.31 1 *

* 12.03.49 1 *

Sementi di fiori * 12.03.81 *

Prodotti della vegetazione spontanea ( 4 ) * 07.01 ( 88-89 ) *

* 08.05.97 2 *

* 08.08.31 *

* 08.08.35 *

* 08.08.49 2 *

* 08.08.90 2 *

* 23.06.10 1 *

Sottoprodotti ( 5 ) * *

Sottoprodotti delle colture cerealicole * *

( escluso il riso ) * 12.08 ( 10-31 ) *

* 12.08.90 *

Sottoprodotti delle colture risicole * 12.09.00 *

Sottoprodotti delle colture di leguminose * 13.03.12 *

Sottoprodotti delle colture di piante sarchiate * 14.02 ( 10-21-23-25-29 ) *

* 14.03.00 *

Sottoprodotti delle colture di piante industriali * 14.04.00 *

Sottoprodotti delle colture di ortaggi * 14.05 ( 11-19 ) *

* 15.16.10 *

Sottoprodotti delle colture di frutta ed agrumi * 23.06.10 2 *

Sottoprodotti della viticoltura e dell ' olivicoltura * 23.06.30 *

* 13.01.00 *

Altri sottoprodotti delle colture di piante * *

Prodotti vegetali non nominati altrove * *

Mosto e vino * *

Mosto * 22.04.00 *

Vino * 22.05 ( 21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69 ) *

Sottoprodotti della vinicoltura ( 6 ) * 23.05.00 *

Olio d ' oliva * *

Olio d ' oliva vergine ( 7 ) * 15.07.06 *

Olio d ' oliva non raffinato ( 7 ) * 15.07 ( 07.08 ) *

Sottoprodotti dell ' estrazione dell ' olio d ' oliva ( 8 ) * 23.04.05 *

Bovini * *

Bovini domestici * 01.02 ( 11-13-14-15-17 ) *

Vitelli * - *

Altri bovini di meno di un anno * - *

Giovenche * - *

Vacche * - *

Bovini maschi riproduttori * - *

Bovini maschi riproduttori , da 1 a 2 anni * - *

Bovini maschi riproduttori con più di 2 anni * - *

Bovini da macello e da ingrasso * - *

Bovini da macello e da ingrasso , da 1 a 2 anni * - *

Bovini da macello e da ingrasso con più di 2 anni * - *

Suini * *

Suini domestici * 01.03 ( 11-15-17 ) *

Suinetti * - *

Suini giovani * - *

Suini da ingrasso * - *

Scrofe riproduttrici * - *

Verri riproduttori * - *

Equini * *

Cavalli * 01.01 ( 11-15-19 ) *

Asini * 01.01.31 *

Muli e bardotti * 01.01.50 *

Ovini e caprini * *

Ovini domestici * 01.04 ( 11-13 ) *

Caprini domestici * 01.04.15 *

Pollame , conigli , piccioni ed altri simili * *

Galline , galli , polli , pulcini * 01.05 ( 10-91 ) *

Anatre * 01.05.93 *

Oche * 01.05.95 *

Tacchini * 01.05.97 *

Faraone * 01.05.98 *

Conigli domestici * 01.06.10 *

Piccioni domestici * 01.06.30 *

Altri animali * *

Api * - *

Bachi da seta * - *

Animali da pelliccia * - *

Lumache ( diverse dalle lumache di mare ) * 03.03.66 *

Animali non nominati altrove * 01.06.99 *

* 02.04.99 1 *

Selvaggina e carne d selvaggina * *

Selvaggina ( 9 ) * 01.01.39 *

* 01.02.90 *

* 01.03.90 *

* 01.04.90 *

* 01.06.91 *

Carne di selvaggina * 02.04.30 *

Latte alla produzione * *

Latte di vacca * - *

Latte di pecora * - *

Latte di capra * - *

Latte di bufala * - *

Uova * *

Uova di gallina * *

Uova da cova di gallina * 04.05.12 1 *

Altre uova di gallina * 04.05.14 *

Uova non di gallina * *

Uova da cova non di gallina * 04.05.12 2 *

Altre uova non di gallina * 04.05.16 *

* 04.05.18 *

Altri prodotti animali * *

Lana ( compresi i peli ) ( 10 ) * 53.01 ( 10-20 ) *

* 53.02 ( 93-95 ) *

Miele * 04.06.00 *

Bozzoli di bachi da seta * 50.01.00 *

Sottoprodotti dei prodotti animali ( 11 ) * 15.15.10 *

* 43.01 ( 10-20-30-90 ) *

Prodotti animali non nominati altrove * 53.02.97 *

Lavori agricoli per conto terzi ( 12 ) * *

Prodotti agricoli quasi esclusivamente importati * *

Semi e frutti oleosi * *

Semi di arachidi * 12.01.11 *

* 12.01.15 *

Copra * 12.01.20 *

Noci e mandorle di palmisti * 12.01.30 *

Semi di cotone * 12.01.96 *

Semi e frutti oleosi non nominati altrove * 12.01.99 *

Piante tessili tropicali * *

Cotone * 55.01.00 *

Altre piante tessili * *

Abaca * 57.02.00 *

Iuta * 57.03.10 *

Sisal * 57.04.10 *

Cocco * 57.04.30 *

Ramie * 54.02.00 *

Piante tessili non nominate altrove * 57.04.50 *

Altre piante industriali tropicali * *

Caffe * 09.04.11 *

Cacao * 18.01.00 *

Canna da zucchero * 12.04.30 *

Frutti tropicali * *

Frutti tropicali a guscio * *

Noci di cocco * 08.01.75 *

Noci di acagiù * 08.01.77 *

Noci del Brasile * 08.01.80 *

Noci di pecàn * 08.05.80 *

Altri frutti tropicali *

Datteri * 08.01.10 *

Banane * 08.01 ( 31-35 ) *

Ananassi * 08.01.50 *

Papaie * 08.08.50 *

Frutti tropicali non nominati altrove * 08.01 ( 60-99 ) *

Avorio greggio * 05.10.00 *

V . LEGNI GREZZI

Legni resinosi da lavoro e da industria

Legni lunghi resinosi

- 1 Legname non decorticato

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

- 2 Legname da miniera

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

3 Altri legni lunghi

( 1 ) Abete , picea , douglasia

( 2 ) Pini , larici

Legname da trancia resinoso

- 1 Abeti , picea , douglasia

- 2 Pini , larici

Legname resinoso da ardere

Abeti , picea , douglasia

Pini , larici

Legno a foglie da lavoro e da industria

Legname lungo fogliuto

- 1 Legname non decorticato

( 1 ) Quercia

( 2 ) Faggio

( 4 ) Pioppo

( 4 ) Altro legname

- 2 Legname da miniera

( 1 ) Quercia

( 2 ) Altro legname

- 3 Altro legname luogo

( 1 ) Quercia

( 2 ) Faggio

( 3 ) Pioppo

( 4 ) Altro legname lungo

Legname da trancia fogliuto

- 1 Quercia

- 2 Faggio

- 3 Pioppo

- 4 Altro legname

Legname da ardere fogliuto

Quercia

Faggio

Pioppo

Altro legname

Servizi forestali ( 13 )

Altri prodotti ( ad esempio : cortecce , sughero , resina )

( 1 ) La classificazione utilizzata nel presente allegato è quella impiegata nella contabilità economica agricola dell ' ISCE ( Istituto statistico delle Comunità europee ) .

( 2 ) Per es . : fieno , trifoglio ( esclusi i cavoli da foraggio ) .

( 3 ) Escluse le sementi di cereali e di riso e le patate da semina .

( 4 ) Per es . : funghi selvatici , mirtilli rossi e neri , more selvatiche , fragole selvatiche , ecc .

( 5 ) Per es . : paglia , foglie , baccelli di piselli e di fagioli .

( 6 ) Per es . : fecce di vino , tartaro greggio , ecc .

( 7 ) I due prodotti si distinguono per il diverso processo di trasformazione e non perche rappresentino diversi stad della produzione .

( 8 ) Per es . : sanse di olive ed altri residui dell ' estrazione dell ' olio di oliva .

( 9 ) La selvaggina viva comprende esclusivamente la selvaggina d ' allevamento e in cattività .

( 10 ) A condizione che costituiscano prodotti principali .

( 11 ) Per es . : pelli , peli , pelletterie di selvaggina abbattuta , cera , letame , purino .

( 12 ) Cioè servizi che normalmente vengono eseguiti dalle imprese agricole stesse , per esempio , arare , miettere , trebbiare al grano , essiccare al tabacco , tosare le pecore , curare gli animali .

( 13 ) Ossia : Servizi della silvicoltura esercitati di massima dalle stesse imprese forestali ( ad . es . : taglio del legname ) .

ALLEGATO D

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ' ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 5 , TERZO COMMA

1 . Telecomunicazioni

2 . Erogazione di acqua , gas , energia elettrica e vapore

3 . Trasporto di merci

4 . Prestazione di servizi portuali e aeroportuali

5 . Trasporto di persone

6 . Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita

7 . Operazioni degli organismi agricoli d ' intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuare in applicazione dei regolamenti sull ' organizzazione comune dei mercati di tali prodotti

8 . Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale

9 . Depositi

10 . Attività degli uffici di pubblicità commerciale

11 . Attività delle agenzie di viaggi

12 . Gestione di spacci , cooperative , mense aziendali e simili

13 . Attività degli enti radiotelevisi diversi da quelli considerati all ' articolo 13 , punto A , paragrafo 1 , lettera q )

ALLEGATO E

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 3 , LETTERA a )

1 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera a ) , nella misura in cui riguardano il servizio pacchi postali

2 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera e )

3 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera f ) , diverse da quelle delle associazioni a carattere medico o paramedico

4 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera m )

5 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera n )

6 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera p )

7 . Operazioni di cui all ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera q )

8 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 2 , nella misura in cui riguardano i servizi degli intermediari

9 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 5 , nella misura in cui riguardano i servizi degli intermediari

10 . Operazioni di cui all ' articolo 13 B , lettera d ) , punto 6

11 . Cessioni considerate all ' articolo 13 B , lettera g ) , quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione della tassa pagata a monte per l ' edificio in questione

12 . Cessioni di beni di cui all ' articolo 15 , punto 2

13 . Operazioni di cui all ' articolo 15 , punti 6 e 9

14 . Cessioni di beni di cui all ' articolo 15 , punto 12

15 . Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità

ALLEGATO F

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL ' ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 3 , LETTERA b )

1 . Riscossione di diritti d ' ingresso alle manifestazioni sportive

2 . Prestazioni di servizi degli autori , artisti , interpreti artistici , avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche , purchù non si tratti delle prestazioni di cui all ' allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell ' 11 aprile 1967

3 . Prestazioni di servizi con macchine agricole per aziende agricole singole o associate

4 . Cessioni di cavalli purosangue e di levrieri

5 . Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie , effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni

6 . Prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonchù cessioni di beni ad esse accessorie

7 . Operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi purchù la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti

8 . Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte a beneficio di organismi che si occupano della costruzione , della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri , dei sepolcri e de monumenti commemorativi delle vittime della guerra

9 . Prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari

10 . Operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall ' articolo 13 A , paragrafo 1 , lettera b )

11 . Servizi di periti relativi a perizie per domande d ' indennizzo

12 . Erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico

13 . Gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti

14 . Recupero di crediti

15 . Custodia e gestione di azioni , di partecipazioni in società o associazioni , di obbligazioni e di altri titoli o effetti commerciali ( ad eccezione dei titoli rappresentativi delle merci , dei diritti e dei titoli di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 )

16 . Cessioni di edifici e di terreni , di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3

17 . Trasporti di persone

I trasporti di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto delle persone , sono esentati solo nella misura in cui è esente il trasporto di tali persone

18 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonchù forniture , locazioni , riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio

19 . Cessioni di taluni beni d ' investimento dopo la scadenza del periodo di regolarizzazione dei diritti a deduzione

20 . Cessioni di materiali di ricupero e di scarti industriali nuovi

21 . Beni per il rifornimento d ' imbarcazioni private che lasciano il territorio nazionale

22 . Beni per il rifornimento di aeromobili ad uso privato che lasciano il territorio nazionale

23 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di aeromobili , impiegati da istituzioni dello Stato nonchù forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni degli oggetti in essi in corporati o destinati al loro servizio

24 . Trasporti di merci sul Reno e la Mosella canalizzata e operazioni connesse con tali trasporti

25 . Forniture , trasformazioni , riparazioni , manutenzioni , noleggi e locazioni di navi da guerra

26 . Le operazioni relative all ' oro diverso dall ' oro ad uso industriale

27 . Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all ' articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati all ' interno della Comunità

ALLEGATO G

DIRITTO D ' OPZIONE

1 . Il diritto di opzione di cui all ' articolo 28 , paragrafo 3 , lettera c ) , può essere accordato :

a ) se si tratta di operazioni considerate nell ' allegato E :

gli Stati membri che applicano già l ' esenzione , ma che concedono anche un diritto di opzione , possono mantenere tale diritto di opzione ;

b ) se si tratta di operazioni considerate nell ' allegato F :

gli Stati membri che mantengono a titolo transitorio l ' esenzione possono accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione .

2 . Gli Stati membri che accordano un diritto di opzione per la tassazione non contemplato dalle disposizioni del paragrafo 1 , possono autorizzare i soggetti passivi che ne fanno uso a mantenerlo al più tardi sino al termine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva .

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