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Document 31976L0911

Direttiva 76/911/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

GU L 354 del 24.12.1976, p. 33–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/911/oj

31976L0911

Direttiva 76/911/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 24/12/1976 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0053
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0053


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 19

che modifica la direttiva 72/464/CEE , relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

( 76/911/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1972 , relativa alle imposte diverse dall ' imposta sulla cifra d ' affari che gravano sul consumo di tabacchi manifatturati ( 3 ) , modificata dalla direttiva 75/786/CEE ( 4 ) , prevede che il Consiglio adotti entro il 30 giugno 1976 una direttiva che stabilisce i criteri particolari applicabili dopo la prima tappa che , ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , fatto salvo il disposto dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , comprende un periodo di quarantotto mesi a decorrere dal 1° luglio 1973 ; che il Consiglio non ha ancora adottato quest ' ultima direttiva ;

considerando che una nuova proroga della prima tappa si rende pertanto necessaria ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 72/464/CEE è così modificata :

1 . All ' articolo 1 , paragrafo 3 , i termini « almeno un anno » sono sostituiti dai termini « almeno sei mesi » .

2 . All ' articolo 7 , paragrafo 1 , i termini « periodo di quarantotto mesi » sono sostituiti dai termini « periodo di cinquantaquattro mesi » .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 259 del 4 . 11 . 1976 , pag . 44 .

( 2 ) GU n . C 278 del 24 . 11 . 1976 , pag . 11 .

( 3 ) GU n . L 303 del 31 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 330 del 24 . 12 . 1975 , pag . 51 .

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