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Document 22004A1229(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

GU L 385 del 29.12.2004, p. 51–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/2004/912/oj

Related Council decision

22004A1229(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Gazzetta ufficiale n. L 385 del 29/12/2004 pag. 0051 - 0054


Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

A. Lettera della Comunità europea

Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo ( 1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio "Economia e finanza" al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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B. Lettera della Confederazione svizzera

Egregio signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo ( 1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1 prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio "Economia e finanza" al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione."

Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, posso confermarLe l'accordo della Confederazione svizzera sulla nuova data del 1o luglio 2005 per l’applicazione del sopraccitato accordo, a condizione che gli obblighi costituzionali svizzeri siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.

Confermo che, ferma restando una verifica tecnica da parte dei miei servizi delle informazioni fornite durante i negoziati del 21 giugno 2004 che certificherò prima della firma dell’accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’accordo a partire dalla stessa data. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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