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Document 22001D0112(01)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 8 del 12.1.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/30(1)/oj

22001D0112(01)

Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0038 - 0039


Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE

del 15 dicembre 2000

relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8o FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2001/30/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione n. 1/2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, ha adottato una serie di misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino alla ratifica dell'accordo di partenariato ACP-CE, prevedendo l'applicazione anticipata di talune disposizioni di detto accordo di partenariato, nonché il proseguimento dell'applicazione di alcune delle disposizioni della quarta convenzione di Lomé, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che restano applicabili le disposizioni della quarta convenzione di Lomé in merito al potere decisionale del Consiglio dei ministri ACP-CE sull'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6o, 7o e 8o FES.

(2) In seguito alla revisione intermedia dei programmi indicativi nazionali, condotta a norma dell'articolo 282 della convenzione di Lomé, è opportuno assegnare risorse supplementari ai programmi indicativi di taluni paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati in termini di assorbimento degli stanziamenti e di qualità di esecuzione dei progetti e hanno impegnato interamente o quasi interamente la loro dotazione iniziale.

(3) Per permettere il proseguimento di talune attività, con particolare riguardo a quelle riguardanti le istituzioni comuni ACP-CE, è opportuno assegnare risorse supplementari alla cooperazione regionale intra-ACP.

(4) Per garantire la continuazione del sostegno comunitario ai rifugiati maggiormente a rischio nei paesi in via di sviluppo, è opportuno assegnare risorse supplementari ad operazioni di aiuto ai rifugiati.

(5) Per permettere il proseguimento delle attività del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), è opportuno stanziare i fondi necessari a coprire il fabbisogno finanziario di questi centri per l'esercizio finanziario 2001,

DECIDE:

Articolo 1

CSI/CTA

1. È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES, a titolo di anticipo sul 9o FES, un importo massimo di:

- 22 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSI nel 2001,

- 12 milioni di euro per finanziare il bilancio del CTA nel 2001.

2. Le eventuali rimanenze degli stanziamenti destinati a finanziare il CSI e il CTA, non utilizzate a titolo dell'esercizio 2001, saranno automaticamente riportate all'esercizio 2002.

Articolo 2

Dotazioni supplementari destinate ai programmi indicativi

È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 125,6 milioni di euro, da aggiungere alle dotazioni iniziali dei programmi indicativi dell'8o FES, per un certo numero di paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati e hanno impegnato interamente o quasi interamente le loro dotazioni iniziali. I criteri per l'assegnazione di queste risorse sono i seguenti:

1) una dotazione pari al 100 % della seconda quota, secondo quanto disposto dall'articolo 282, paragrafo 3, della quarta convenzione di Lomé riveduta;

2) progetti per i quali sono già stati effettuati studi di fattibilità e che possono essere rapidamente presentati per una domanda di finanziamento.

Sulla base di tali criteri la Commissione decide la dotazione esatta per ciascun paese o regione.

Articolo 3

Intra-ACP

È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 265 milioni di euro da utilizzare per la cooperazione regionale intra-ACP. Su tale somma, una dotazione specifica di 100 milioni di euro è destinata allo sviluppo del commercio.

Articolo 4

Aiuto ai rifugiati

È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 100 milioni di euro da destinare ad operazioni di aiuto ai rifugiati, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 5

La Commissione è invitata ad adottare le misure necessarie per dar seguito alla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della sua approvazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

D. Gillot

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