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Document 12003TN13/02

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia - 2. Libera circolazione delle persone

GU L 236 del 23.9.2003, p. 906–908 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN13/02

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia - 2. Libera circolazione delle persone

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0906 - 0908


2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.94, pag. 21);

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Slovenia, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni a partire dall'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini sloveni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni a partire dall'adesione.

I cittadini sloveni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini sloveni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini sloveni di cui al 2o e 3o comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini sloveni legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni a partire dall'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Slovenia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta slovena.

5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data di adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini sloveni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini sloveni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini sloveni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data di adesione della Slovenia.

Quando uno Stato membro di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Slovenia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini sloveni, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Slovenia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Slovenia potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Slovenia potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Slovenia, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori sloveni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Slovenia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

— per la Germania:

Settore | Codice NACE [1], salvo diversamente specificato |

Costruzioni, incluse le attività collegate | 45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE |

Servizi di pulizia e di disinfestazione | 74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione |

Altri servizi | 74.87 Solo attività dei decoratori di interni |

— per l'Austria:

Settore | Codice NACE [1], salvo diversamente specificato |

Attività dei servizi connessi all'orticoltura | 01.41 |

Taglio, modellatura e finitura della pietra | 26.7 |

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | 28.11 |

Costruzioni, incluse le attività collegate | 45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE |

Servizi di vigilanza | 74.60 |

Servizi di pulizia e di disinfestazione | 74.70 |

Attività infermieristica a domicilio | 85.14 |

Assistenza sociale non residenziale | 85.32 |

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Slovenia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Slovenia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini sloveni ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti sloveni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Slovenia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Slovenia. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Slovenia, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini sloveni.

[1] NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

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