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Document 12003TN09/03

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Lituania - 3. Libera prestazione dei servizi

GU L 236 del 23.9.2003, p. 838–838 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN09/03

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Lituania - 3. Libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0838 - 0838


3. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31994 L 0019: Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, il livello minimo della garanzia non si applicherà in Lituania fino al 31 dicembre 2007. La Lituania assicura che il suo sistema di garanzia dei depositi prevederà una copertura non inferiore a 14481 EUR fino al 31 dicembre 2006 e non inferiore a 17377 EUR dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio, gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire di operare alla filiale di un istituto di credito lituano stabilita nei loro territori fintanto che detta filiale non avrà aderito a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro in questione, al fine di coprire la differenza fra il livello lituano di garanzia e il livello minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di compensazione non si applicherà in Lituania fino al 31 dicembre 2007. La Lituania assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 5792 EUR fino al 31 dicembre 2005 e non inferiore a 11585 EUR dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio, gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire di operare alla filiale di un'impresa d'investimento lettone stabilita nei loro territori fintanto che detta filiale non avrà aderito a un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro in questione, al fine di coprire la differenza fra il livello lituano di indennizzo e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

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