EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022O0912-20231120

Consolidated text: Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/912/2023-11-20

02022O0912 — IT — 20.11.2023 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼C1

INDIRIZZO (UE) 2022/912 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 febbraio 2022

relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8)

▼B

(GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2022/2250 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 9 novembre 2022

  L 295

50

16.11.2022

►M2

INDIRIZZO (UE) 2023/2415 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 7 settembre 2023

  L 

1

27.10.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 195, 3.8.2023, pag.  54 ((UE) 2022/912)




▼B

▼C1

INDIRIZZO (UE) 2022/912 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 febbraio 2022

relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8)

▼B



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

TARGET fornisce i seguenti conti per il regolamento in euro in moneta della di banca centrale,

a) 

conti in contanti principali (Main Cash Accounts, MCA) per il regolamento delle operazioni con banche centrali;

b) 

conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale (conti RTGS DCA) e sottoconti per i pagamenti interbancari e della clientela in tempo reale e il regolamento delle operazioni con i sistemi ancillari;

c) 

conti tecnici RTGS del sistema ancillare (conti tecnici RTGS AS), conti tecnici TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare (conti tecnici TIPS AS) e conti dei fondi di garanzia del sistema ancillare (conti dei fondi di garanzia AS) per il regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

d) 

conti in contanti dedicati TARGET2-Securities (conti T2S DCA) per pagamenti in contanti in relazione a operazioni in titoli; e

e) 

conti in contanti dedicati TARGET Instant Payment Settlement (conti TIPS DCA) per il regolamento dei pagamenti istantanei.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, ciascuno dei seguenti termini ha il significato attribuitogli nell'allegato III:

1) 

«gruppo di monitoraggio dei conti» (account monitoring group);

2) 

«titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder);

3) 

«sistema ancillare» (ancillary system, AS);

4) 

«conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare» (conto dei fondi di garanzia AS);

5) 

«procedura di regolamento del sistema ancillare» (Ancillary System Settlement Procedure) (procedura di regolamento AS);

6) 

«ordine di trasferimento del sistema ancillare» (ordine di trasferimento AS) (ancillary system transfer order);

7) 

«auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation);

8) 

«ordine di trasferimento di liquidità automatico» (automated liquidity transfer order);

9) 

«liquidità disponibile» (available liquidity);

10) 

«gruppo bancario» (banking group);

11) 

«succursale» (branch);

12) 

«messaggio broadcast» (broadcast message);

13) 

«giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET» (TARGET business day);

14) 

«codice identificativo (BIC)» (Business Identifier Code);

15) 

«capacity opinion»;

16) 

«ordine di trasferimento di contante» (cash transfer order);

17) 

«banca centrale» (BC) (central bank, CB);

18) 

«operazione della banca centrale» (Central Bank Operation, CBO);

19) 

«BCN connessa» (connected NCB);

20) 

«Contingency Solution»;

21) 

«ente creditizio» (credit institution);

22) 

«credit memorandum balance» (CMB);

23) 

«regolamento tra sistemi» (cross-system settlement);

24) 

«conto in contanti dedicato» (DCA) (Dedicated Cash Account);

25) 

«tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate);

26) 

«operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility);

27) 

«BCN dell’area dell’euro» (euro area NCB);

28) 

«schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council)» o «schema SCT Inst»;

29) 

«BC dell’Eurosistema» (Eurosystem CB);

30) 

«evento di default» (event of default);

31) 

«fondi di garanzia» (guarantee funds);

32) 

«procedure di insolvenza» (insolvency proceedings);

33) 

«ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order);

34) 

«instructing party»;

35) 

«credito infragiornaliero» (intraday credit);

36) 

«impresa di investimento» (investment firm);

37) 

«BCN di livello 3» (Level 3 NCBs);

38) 

«ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order);

39) 

«tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate);

40) 

«operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility);

41) 

«servizio mobile proxy look-up (MPL)»;

42) 

«pagamento quasi istantaneo» (near instant payment);

43) 

«fornitore di servizi di rete» (NSP) (Network Service provider);

44) 

«ordine di trasferimento di contante non regolato» (non-settled cash transfer order);

45) 

«partecipante» (participant);

46) 

«beneficiario» (payee);

47) 

«ordinante» (payer);

48) 

«ordine di pagamento» (payment order);

49) 

«risposta positiva al recall » (positive recall answer);

50) 

«ente del settore pubblico» (public sector body);

51) 

«reachable party»;

52) 

«Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale» (procedura di regolamento RTGS AS) [Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure (RTGS AS settlement procedure)];

53) 

«Conto tecnico RTGS del sistema ancillare» (conto tecnico RTGS AS) (Real-time gross settlement ancillary system technical accoun);

54) 

«richiesta di recall» (recall request);

55) 

«ordine di trasferimento di liquidità rule-based» (rule-based liquidity transfer order);

56) 

«settlement bank account group»;

57) 

«settlement bank»;

58) 

«sospensione» (suspension);

59) 

«conto TARGET» (TARGET account);

60) 

«Sistema componente di TARGET» (TARGET component system);

61) 

«TARGET coordinator»;

62) 

«Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS)» (procedura di regolamento TIPS AS) [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure’ (TIPS AS settlement procedure)];

63) 

«conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET» (conto tecnico TIPS AS);

64) 

«TARGET settlement manager»;

65) 

«TARGET2-Securities (T2S)»;

66) 

«malfunzionamento tecnico di TARGET» (technical malfunction of TARGET).

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET

1.  
TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET.
2.  
Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET.
3.  
Ciascun sistema componente di TARGET è un sistema designato come tale in base alla relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
4.  
I nomi dei sistemi componenti di TARGET includono esclusivamente «TARGET» e il nome o l’abbreviazione della BC dell’Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell’Eurosistema. Il sistema componente di TARGET della BCE è denominato TARGET-ECB.

▼M2

5.  
Le BC dell’Eurosistema non consentono a partecipanti e terzi di utilizzare marchi connessi ai servizi di TARGET. Una BC dell’Eurosistema può chiedere all’organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 l’autorizzazione all’uso di tali marchi da parte di un partecipante o di un terzo.

▼B

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri la cui valuta non è l’euro

Le BCN degli Stati membri la cui valuta non è l’euro possono connettersi a TARGET solo se concludono un accordo con le BC dell’Eurosistema. Tale accordo specifica che le BCN connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

Articolo 5

Operazioni interne al SEBC

Le operazioni interne al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) denominate in euro sono elaborate attraverso TARGET, ad eccezione dei pagamenti che le BC concordano bilateralmente di elaborare attraverso conti di corrispondenza, se del caso.

Articolo 6

Obbligazioni e crediti interni all’Eurosistema

1.  
Qualsiasi regolamento di ordini di trasferimento di contante tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET è automaticamente aggregato e rettificato per fare parte di un’unica obbligazione o credito di ciascuna BCN dell'area dell'euro nei confronti della BCE, come stabilito in un accordo tra le BC dell'Eurosistema. L’obbligazione o il credito di ciascuna BCN dell'Eurosistema nei confronti della BCE è rettificato su base giornaliera a fini contabili, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i conti TARGET nei registri della rispettiva BCN dell'Eurosistema.
2.  
A fini contabili e di segnalazione, ogni BCN dell’area dell’euro detiene un conto al fine di registrare la propria obbligazione o il proprio credito nei confronti della BCE, derivante dal regolamento degli ordini di trasferimento di contanti tra il proprio e gli altri sistemi componenti di TARGET.
3.  
La BCE apre nei propri libri contabili un conto per ciascuna BCN dell’area dell’euro al fine di rispecchiare al termine della giornata l’obbligazione o il credito della relativa BCN dell’area dell’euro nei confronti della BCE.

SEZIONE II

GOVERNANCE

Articolo 7

Livelli di governance

1.  
Fatto salvo l’articolo 8 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la gestione di TARGET è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN di livello 3 sono stabiliti nell'allegato II.
2.  
Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo.
3.  
Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili deI compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È stato istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 incaricato dalle BC dell'Eurosistema di determinatI compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET.
4.  
Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.
5.  
Conformemente al terzo comma dell’articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN di livello 3 sono responsabili deI compiti assegnati al livello 3, nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.
6.  
Le BCN di livello 3 concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che disciplinano la fornitura di servizi che devono essere forniti dalle BCN di livello 3. Tali accordi comprendono altresì, se del caso, le BCN connesse.
7.  
L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, se del caso, sono stipulati anche dalle BCN connesse.

SEZIONE III

FUNZIONAMENTO DI TARGET

Articolo 8

Tavolo operativo

Ciascuna BC dell'Eurosistema istituisce e mantiene un tavolo operativo che fornisce assistenza ai partecipanti al proprio rispettivo sistema nazionale componente di TARGET. Il tavolo operativo è disponibile per assistenza almeno tra le ore 07:00 CET e le 18:15 CET. Tale orario sarà esteso alle 18:30 CET dell'ultimo giorno del periodo di mantenimento.

Articolo 9

Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET

1.  
Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I e in modo che i termini ivi utilizzati, elencati nell'allegato III, abbiano il significato attribuito loro nell'allegato III. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la relativa BCN dell'area dell'euro e i rispettivi partecipanti per quanto attiene all'apertura e alla gestione dei conti TARGET.

▼M2

2.  

A decorrere dalla data di avvio dell’operatività del sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS), come comunicata sul sito Internet della BCE, le BC dell’Eurosistema non aprono conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente indirizzo, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) 

conti per i partecipanti elencati nell’allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b);

b) 

conti in cui i fondi sono detenuti su base infragiornaliera al solo scopo di effettuare depositi e prelievi di contante;

c) 

conti destinati ad essere utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) ( 2 );

d) 

conti utilizzati dai partecipanti in sistemi gestiti da una BCN e utilizzati per compensare i pagamenti istantanei conformi allo schema SCT Inst;

e) 

conti destinati ad essere utilizzati dalle istituzioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserve minime applicabili e da considerare conti di riserva ai sensi di tale regolamento. Tali conti possono essere aperti e rimanere tali solo fino all’apertura di un conto TARGET per l’istituzione interessata conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, parte 1, articoli 4 e 5, o se la partecipazione di tale ente a TARGET è cessata conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, parte I, articolo 25. Si applicano i seguenti requisiti:

i) 

i fondi su tali conti sono utilizzati esclusivamente ai fini e in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);

ii) 

nella prima settimana di gennaio di ogni anno le BC dell’Eurosistema che hanno aperto tali conti presentano all’organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 una relazione sul numero di tali conti aperti nell’anno solare precedente e sul motivo per cui ciascuno di tali conti è stato aperto.

▼B

3.  

La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET-ECB dando attuazione alle condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I, salvo quanto segue:

a) 

TARGET-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, inclusi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), se sono sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET-ECB è stato approvato dal Consiglio direttivo;

b) 

TARGET-ECB non fornisce credito infragiornaliero né autocollateralizzazione.

4.  
Le misure adottate dalle BC dell’Eurosistema in attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET sono rese pubbliche.
5.  
Le BC dell’Eurosistema possono richiedere deroghe alle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET dovute a vincoli derivanti dal diritto nazionale. Il Consiglio direttivo considera tali richieste caso per caso e concede le deroghe ove appropriato.
6.  
Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET dei soggetti di cui all’allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
7.  
Le BC dell’Eurosistema non consentono la partecipazione come titolare di un addressable BIC o come reachable party nel loro sistema componente di TARGET ai soggetti che operano tramite un titolare di conto TARGET che sia una BCN di uno Stato membro non facente parte dell’Eurosistema e non sia una BCN connessa.
8.  
Le BC dell'Eurosistema non registrano titolari di addressable BIC idonei a partecipare a TARGET come stabilito all'allegato I, parte I, articolo 4, ad eccezione delle loro succursali e delle entità elencate nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).
9.  
Ad eccezione delle norme relative a sistemi ancillari, le BC dell'Eurosistema non applicano norme supplementari in relazione alla partecipazione a TARGET diverse da quelle stabilite nelle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET. Non sono addebitate commissioni per l'uso di TARGET o in relazione a TARGET, diverse da quelle di cui all'allegato I, appendice VI, ad eccezione delle commissioni applicate per i servizi relativi a una BCN che comovimenta un MCA (come stabilito nell'allegato I, parte II, articolo 2) se tali servizi sono offerti dalla BC dell'Eurosistema. Una BC dell'Eurosistema che offra la comovimentazione di un MCA osserva il principio del recupero integrale dei costi nel fissare le proprie commissioni per tali servizi e trasferisce, come minimo, la totalità dei costi derivanti da tali servizi.
10.  
In deroga al paragrafo 9, le BC dell'Eurosistema possono stabilire norme supplementari per quanto riguarda i conti TARGET aperti per detenere fondi forniti come garanzia in contanti o che fanno parte di un pool di copertura.

Articolo 10

Credito infragiornalieroauto-collateralizzazione

1.  
Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a un partecipante. Il credito infragiornaliero può essere concesso soltanto sul suo conto MCA primario ed esclusivamente in conformità alle misure di attuazione delle norme sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all’allegato I, parte II. Nessun credito infragiornaliero è concesso a un partecipante la cui idoneità come controparte di operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è stata sospesa o revocata.
2.  
A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di autocollateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione di cui all'allegato I, parte IV.
3.  
I partecipanti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della BCN dell’area dell’euro interessata e una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET, non sono idonei alla concessione di credito infragiornaliero né all’autocollateralizzazione.
4.  
Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a sistemi ancillari come stabilito all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), a condizione che gli accordi siano stati preventivamente presentati al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.
5.  
Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito overnight a determinate controparti centrali (CCP) idonee, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 5, purché la richiesta sia stata preventivamente presentata al Consiglio direttivo e dallo stesso approvata.
6.  
Il Consiglio direttivo, su proposta della BCN dell’area dell’euro interessata, può esentare i dipartimenti del Tesoro di cui all’allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dal rispetto dell’obbligo di fornire adeguate garanzie idonee per ottenere credito infragiornaliero.
7.  
Qualora una BCN dell'area dell'euro decida di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero o all'autocollateralizzazione, per motivi prudenziali, come stabilito rispettivamente nell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o nell'allegato I, parte IV, articolo 11, ne informa immediatamente per iscritto la BCE e le altre BCN dell'area dell'euro e le BCN connesse. Ove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all’uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET.
8.  
Qualora l'accesso di una controparte agli strumenti di politica monetaria sia sospeso, limitato o escluso per motivi prudenziali o di altra natura in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 158 dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 3 ), la BCN dell’area dell'euro interessata, riguardo all’accesso al credito infragiornaliero, attua tale decisione ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN dell'area dell'euro interessata.
9.  
Qualora una BCN dell’area dell’euro decida di sospendere, limitare o escludere dall’accesso al credito infragiornaliero o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell’Eurosistema rispettivamente ai sensi dell’allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 3, o dell’allegato I, parte IV, articolo 11, tale decisione non ha effetto fino all’approvazione del Consiglio direttivo della BCE.
10.  
In deroga al paragrafo 9, in caso d’urgenza una BCN dell’area dell’euro può sospendere con effetto immediato l’accesso al credito infragiornaliero e/o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell’Eurosistema. In tal caso la BCN dell’area dell’euro interessata ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo della BCE. Il Consiglio direttivo della BCE può annullare la decisione della BCN dell’area dell’euro. Tuttavia, se il Consiglio direttivo della BCE non comunica tale annullamento alla BCN dell’area dell’euro entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la notifica, la decisione di quest’ultima si intende approvata dal Consiglio direttivo della BCE.
11.  
Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali di cui all’allegato I, parte II, articolo 12, paragrafo 4, se il saldo a debito di fine giornata è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, come definiti nell’allegato III.

Articolo 11

Condizioni aggiuntive per i sistemi ancillari

1.  
Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 9, alla relazione tra la BC dell'Eurosistema interessata e i sistemi ancillari, compresi i sistemi ancillari gestiti da BC dell'Eurosistema, si applicano le seguenti disposizioni.
2.  

Le BC dell'Eurosistema forniscono servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale ai sistemi ancillari che agiscono in tale veste. Tali servizi sono offerti tramite:

a) 

la procedura di regolamento TIPS AS esclusivamente per supportare il regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o dei pagamenti quasi istantanei nei libri contabili del sistema ancillare; o

b) 

le procedure di regolamento RTGS AS per tutte le altre motivazioni economiche.

3.  
Le BC dell'Eurosistema possono, in via eccezionale e previa approvazione dell'organismo di livello 2 di cui all'allegato II, approvare l'uso di un conto RTGS DCA da parte di un sistema ancillare, salvo in relazione al regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. La domanda di autorizzazione include una richiesta motivata del sistema ancillare. Se la richiesta è accolta si applica lo schema tariffario di cui all'allegato I, appendice VI, paragrafo 4.
4.  
Ogni BC dell'Eurosistema apre un sottoconto su richiesta per qualsiasi settlement bank per la quale detiene un conto RTGS DCA, quando il sistema ancillare della settlement bankpartecipa al sistema componente di TARGET di tale BCN dell’Eurosistema o a un altro sistema componente di TARGET.
5.  

Le BC dell'Eurosistema possono, in aggiunta a tali condizioni di cui all'allegato I, stabilire condizioni relative alla partecipazione di sistemi ancillari a TARGET relative a:

a) 

procedure di business continuity e di contingency;

b) 

la natura del diritto sui fondi detenuti su un conto TARGET qualora i fondi detenuti non facciano parte del patrimonio del sistema ancillare;

c) 

i diritti di pegno e di compensazione in capo alle BC su conti TARGET detenuti da o per conto di sistemi ancillari;

d) 

raccolta e distribuzione dell’interesse maturato;

e) 

requisiti normativi (compresa la sorveglianza) sui sistemi ancillari o sulle settlement bank dei sistemi ancillari (compresi quelli applicati dalle autorità di regolamentazione estere);

f) 

scambio di informazioni per verificare il rispetto di una politica dell’Eurosistema.

6.  
Le BC dell'Eurosistema si scambiano informazioni su qualsiasi evento significativo durante il processo di regolamento di sistemi ancillari.

Articolo 12

Finanziamento e metodologia di determinazione dei costi

1.  
Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento di TARGET.
2.  
Il Consiglio direttivo determina la struttura tariffaria per TARGET utilizzando una metodologia di determinazione dei costi comune all'Eurosistema.

Articolo 13

Disposizioni in materia di sicurezza

Le BC dell'Eurosistema ottemperano alle misure definite dal Consiglio direttivo che stabiliscono la politica di sicurezza e i requisiti e controlli di sicurezza applicabili a TARGET, anche in relazione alla cyber resilience e alla sicurezza delle informazioni.

Articolo 14

Norme in materia di audit

Le verifiche di audit sono eseguite in conformità ai principi e alle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di audit.

Articolo 15

Obblighi in caso di sospensione o cessazione

1.  

Le BC dell’Eurosistema risolvono con effetto immediato e senza preavviso oppure sospendono la partecipazione di un partecipante al pertinente sistema componente di TARGET se:

a) 

è aperta una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante; o

b) 

un partecipante non soddisfa più i requisiti di accesso per la partecipazione al pertinente sistema componente di TARGET.

2.  

Se una BC dell’Eurosistema dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET ai sensi del paragrafo 1 oppure in base a motivi prudenziali ai sensi dell’articolo 17, ne dà immediata notifica a tutte le altre BC dell’Eurosistema, fornendo tutte le seguenti informazioni:

a) 

il nome e il BIC del partecipante;

b) 

le informazioni su cui la BCN dell’area dell’euro ha fondato la propria decisione, includendo qualsiasi informazione o parere ottenuti dalla competente autorità di vigilanza;

c) 

la misura adottata e le tempistiche proposte per la sua attuazione.

Ogni BC dell’Eurosistema, se lo richiede un’altra BC dell’Eurosistema, scambia informazioni in relazione a tale partecipante, incluse le informazioni relative agli ordini di trasferimento di contanti ad esso indirizzati.

3.  

Una BC dell’Eurosistema che ha risolto o sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1 risponde rispetto alle altre BC dell’Eurosistema se:

a) 

successivamente autorizza il regolamento di ordini di trasferimento di contanti indirizzati a partecipanti di cui ha sospeso o risolto la partecipazione; o

b) 

non adempie gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  
Una BC dell'Eurosistema che ha sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora gli ordini di trasferimento di contanti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni dei rappresentanti di quest'ultimo, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema respinge tutti gli ordini di trasferimento di contanti in uscita dal conto o dai conti TIPS DCA di un partecipante sospeso.

Articolo 16

Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET sulla base di motivi prudenziali

Qualora, ai sensi dell’allegato I, parte I, articolo 5, paragrafo 5, lettera c), una BC dell’Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET sulla base di motivi prudenziali, tale BC dell’Eurosistema deve informare prontamente le altre BC dell’Eurosistema di tale rigetto.

Articolo 17

Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'autocollateralizzazione per motivi prudenziali

1.  
Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell’area dell’euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell’accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi dell’allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o alla autocollateralizzazione ai sensi dell’allegato I, parte IV, articolo 11, ovvero una BC dell’Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET di un partecipante ai sensi dell’allegato I, parte I, articolo 25, paragrafo 2, lettera e), la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET.
2.  
La BCN dell’area dell’euro fornisce prontamente alle pertinenti autorità di vigilanza nello Stato membro della BCN dell’area dell’euro le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, insieme alla richiesta che le autorità di vigilanza condividano le informazioni con le autorità di vigilanza di altri Stati membri in cui il partecipante ha una controllata o una succursale. Tenendo conto della decisione di cui al paragrafo 1, le altre BCN dell’area dell’euro intraprendono le azioni opportune e forniscono prontamente alla BCE informazioni al riguardo.
3.  
Il Comitato esecutivo della BCE può proporre al Consiglio direttivo di adottare tutte le decisioni per assicurare l’uniforme attuazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4.  
Le BCN dall’area dell’euro degli Stati membri in cui la decisione deve essere attuata informano il partecipante in merito alla decisione e adottano tutte le necessarie misure di attuazione.

Articolo 18

Procedure per la cooperazione delle BC dell’Eurosistema in relazione a misure amministrative o restrittive

In relazione all'attuazione dell'allegato I, parte I, articolo 29, paragrafo 3:

1. 

qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di trasferimento di contante impartito, eccezion fatta per gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante;

2. 

qualsiasi BC dell’Eurosistema che riceva da un partecipante la prova che è stata effettuata la notifica a, o è stata ricevuta l’autorizzazione da, un’autorità competente, trasmette prontamente tale prova a ogni altra BC che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario, a seconda del caso;

3. 

la BC dell’Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell’ordinante informa prontamente l’ordinante che può immettere un ordine di trasferimento di contante in TARGET.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1.  
Se si verifica un evento che incide sulla normale operatività di TARGET la BC dell’Eurosistema interessata ne dà immediata notifica al TARGET coordinator, che insieme al TARGET settlement manager della BC dell’Eurosistema interessata decide in merito alle ulteriori misure da intraprendere.
2.  
Le BC dell'Eurosistema riferiscono al TARGET coordinator un malfunzionamento collegato a un partecipante di cui all'allegato I, appendice IV, paragrafo 2.4, 3.3 o 4.2 non oltre 30 minuti dopo l'inizio del malfunzionamento o alla prima occasione dopo aver rilevato il malfunzionamento, se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività di TARGET o creare un rischio sistemico o se il partecipante è stato designato come partecipante critico dalle BC dell'Eurosistema sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito Internet della BCE.
3.  
In circostanze eccezionali, le BC dell'Eurosistema possono decidere di modificare la giornata operativa di TARGET per motivi tra cui, a titolo esemplificativo, un malfunzionamento che riguarda un sistema ancillare. Tale decisione è adottata collettivamente dalle BC dell'Eurosistema.
4.  
Nei casi di altri eventi che potrebbero incidere sul normale funzionamento di TARGET, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi ripercussione sul regolare funzionamento di TARGET.
5.  
Le BC dell'Eurosistema mantengono una connessione alla Contingency Solution.

▼M2

6.  
Ciascuna BC dell’Eurosistema ha stipulato un contratto con un NSP nell’ambito del contratto di concessione con tale l’NSP. Ciascuna BC dell’Eurosistema stipula inoltre un contratto con un secondo NSP per fornire una seconda connessione tecnica a TARGET per i casi di emergenza, con effetto al più tardi a decorrere dal 21 marzo 2025. La seconda connessione tecnica può avvenire mediante il secondo NSP in modalità utente-applicazione (U2 A) con bassi volumi di traffico.

▼B

Articolo 20

Trattamento delle richieste di risarcimento in base al meccanismo di indennizzo di TARGET

1.  
Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all’allegato I, appendice II, è gestita in conformità al presente articolo.
2.  
La BC del partecipante che presenta la richiesta di risarcimento valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il partecipante in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC interessate. La BC pertinente informa la BCE e tutte le altre BC interessate non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.
3.  
Entro nove settimane da un malfunzionamento tecnico di TARGET, la BC del partecipante che presenta la richiesta predispone una relazione di valutazione preliminare contenente la valutazione da parte della BC delle richieste ricevute e la presenta alla BCE e a tutte le altre BC interessate.
4.  
Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai partecipanti interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC forniscono prontamente informazioni ai propri partecipanti sull’esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell’offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.
5.  
Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui alla frase finale dell’allegato I, appendice II, paragrafo 4, lettera d), la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.
6.  
Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste a loro presentate dai propri partecipanti non rientranti nell’ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

Articolo 21

Trattamento delle perdite causate da un malfunzionamento tecnico di TARGET

1.  

Nel caso di un malfunzionamento tecnico di TARGET:

a) 

dal lato dell’ordinante, qualsiasi BC presso cui un ordinante ha effettuato un deposito beneficia di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema e il tasso sui depositi, applicata all’incremento marginale nell’utilizzo delle operazioni di deposito dell’Eurosistema per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati. Qualora l’ordinante rimanga con giacenze infruttifere in eccedenza, i proventi finanziari ammontano al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, applicato all’ammontare delle giacenze infruttifere in eccedenza per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.

b) 

dal lato del beneficiario, la BC da cui il beneficiario ha ricevuto il prestito facendo ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale gode di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, applicata all’incremento marginale nell’utilizzo delle operazioni di rifinanziamento marginale nel periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.

2.  

I proventi finanziari della BCE ammontano a:

a) 

i profitti relativi alle BCN connesse derivanti dalla differente remunerazione dei saldi di fine giornata di dette BCN connesse in relazione alla BCE; e

b) 

l’importo dell’interesse a titolo di penale che la BCE riceve dalle BCN connesse ogniqualvolta una di dette BCN applica una penale ad un partecipante per il mancato rimborso del credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, come previsto nell’accordo tra le BC dell’Eurosistema e le BCN connesse.

3.  
I proventi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consolidati dalle BC e il risultante importo aggregato è utilizzato per rimborsare quelle BC che sostengono i costi per l’indennizzo dei propri partecipanti. Tutti i restanti proventi finanziari o costi sostenuti dalle BC nell’indennizzare i propri partecipanti sono divisi tra le BC dell’Eurosistema secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE.

Articolo 22

Diritti di garanzia in relazione a fondi su sottoconti e garanzia interna all’Eurosistema

1.  
Ai fini del regolamento degli ordini di trasferimento di sistemi ancillari relativi alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, qualsiasi BC dell'Eurosistema che ha aperto sottoconti per i propri titolari di conti RTGS DCA assicura che i saldi di tali sottoconti (compresi aumenti o riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi a o dal sottoconto o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) nel momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo di regolamento possano essere utilizzati solo per il regolamento di ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Ciò indipendentemente da qualsiasi procedura d’insolvenza nei confronti dei titolari di conto RTGS DCA interessati e da qualsiasi misura d’esecuzione individuale in relazione al sotto-conto di tali titolari di conto RTGS DCA.
2.  
Ogni volta che della liquidità è trasferita su un sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA e qualora la BC dell’Eurosistema non sia la BC del sistema ancillare, tale BC dell’Eurosistema, previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di «start-of-cycle»), conferma il saldo del sottoconto al sistema ancillare interessato e, nel far ciò, garantisce alla BC del sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. La conferma del saldo al sistema ancillare implica anche una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante da parte della BC del sistema ancillare con cui la prima garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del saldo confermato. Con la conferma dell’aumento o della riduzione di tale saldo a seguito di accreditamento o addebitamento di ordini di trasferimento AS di regolamento tra sistemi sul sottoconto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, sia la BC dell’Eurosistema che non sia la BC del sistema ancillare, sia la BC del sistema ancillare, attestano un aumento o una riduzione della garanzia in misura pari all’ammontare del pagamento. Entrambe le garanzie sono irrevocabili, incondizionate ed esigibili a prima richiesta. Entrambe le garanzie cessano quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (tramite un messaggio «end of cycle»).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e legge applicabile

1.  
In caso di controversia tra le BC dell’Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità a quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora una controversia relativa alla suddivisione deI compiti tra il livello 2 e il livello 3 non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, il Consiglio direttivo risolve la controversia.
3.  
Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative agli ordini di trasferimento di contanti tra i sistemi componenti di TARGET trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell’Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Articolo 24

Abrogazione dell’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27)

▼M1

1.  
L’indirizzo BCE/2012/27 è abrogato a decorrere dal 20 marzo 2023.

▼B

2.  
I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da intendersi come riferimenti al presente indirizzo.

Articolo 25

Efficacia ed attuazione

1.  
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

▼M1

2.  
Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 20 marzo 2023.

▼B

3.  
►M1  Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 20 marzo 2023. ◄ Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 19 aprile 2022.

Articolo 26

Disposizioni varie e transitorie

1.  

Alla data precisata all'articolo 25, paragrafo 2, rispetto al partecipante:

a) 

i saldi sui conti PM di TARGET2 sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante;

b) 

i conti TIPS DCA in TARGET2 diventano conti TIPS DCA;

c) 

i conti T2S DCA in TARGET2 diventano conti T2S DCA;

d) 

I conti tecnici di TARGET2, i conti tecnici di TARGET2 TIPS AS e i conti dei fondi di garanzia di TARGET2 per le procedure di regolamento AS diventano rispettivamente conti tecnici RTGS AS, conti tecnici TIPS AS e conti di fondi di garanzia AS;

e) 

i saldi sugli Home Account sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante.

2.  
I partecipanti non subiscono alcuna perdita né ricavano alcun profitto a seguito del trasferimento dei saldi ai sensi del paragrafo 1.
3.  
Le obbligazioni interne all'Eurosistema derivanti dal regolamento dei pagamenti tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 ai sensi dell'articolo 6 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano a essere registrate in TARGET conformemente all'articolo 6 del presente indirizzo.
4.  
In deroga all’allegato I, parte I, all'articolo 5, paragrafo 1, punti d) ed e) i capacity e country opinion richiesti dalle BC dell'Eurosistema in virtù dell'articolo 13 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) o in virtù dell'allegato II, articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato II bis, articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato II ter, articolo 6, paragrafo 2, dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27), restano validi ai fini del presente indirizzo.
5.  
In deroga all’allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), l'accesso al credito infragiornaliero concesso dal Consiglio direttivo ai sensi dell'allegato III, paragrafo 2, lettera e), all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) rimane valido.
6.  
I gruppi riconosciuti dal Consiglio direttivo in conformità alla definizione di «gruppo» di cui all’allegato II, articolo 1, all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano ad essere riconosciuti e considerati gruppi bancari ai fini del presente indirizzo.

Articolo 27

Destinatari, misure di attuazione e segnalazione al livello 1

1.  
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2.  
Il Consiglio direttivo riceve una relazione annuale dal livello 2 contenente le informazioni di cui il Consiglio direttivo necessita per assolvere i proprI compiti di livello 1.




ALLEGATO I

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET

PARTE I

Termini e condizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

I termini e le condizioni di cui alla presente parte I disciplinano il rapporto tra [inserire nome della BC] e i rispettivi partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. I termini e le condizioni di cui alle successive parti II, III, IV, V, VI e VII si applicano nella misura in cui i partecipanti optino e ricevano uno o più conti descritti in tali parti. I termini e le condizioni di cui alle parti da I a VII del presente allegato sono indicati nel presente indirizzo collettivamente come «Condizioni armonizzate» o «Condizioni».

Articolo 2

Appendici

1.  

Le appendici seguenti costituiscono parte Integrante delle presenti Condizioni:

Appendice I: 

Specifiche tecniche per l’elaborazione degli ordini di trasferimento di contante

Appendice II: 

Meccanismo di indennizzo di TARGET

Appendice III: 

Fac-simile dei capacity e country opionion

Appendice IV: 

Procedure di business continuity e di contingency

Appendice V: 

Giornata operativa di TARGET

Appendice VI: 

Schema tariffario

Appendice VII: 

Requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni e alla gestione della business continuity

[Appendice VIII 

inserire, se necessario: Elenco delle definizioni di cui all'allegato III dell'indirizzo]

2.  
In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3

Descrizione generale di TARGET

1.  
TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET, ciascuno dei quali è designato come «sistema» secondo la pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE.
2.  
TARGET comprende i sistemi di pagamento in euro che regolano in moneta di banca centrale e forniscono servizi centrali di gestione della liquidità, regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti e servizi per il regolamento AS, e consentono pagamenti in contanti in relazione al regolamento in titoli e al regolamento dei pagamenti istantanei.
3.  

TARGET fornisce:

a) 

conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale;

b) 

conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti e sottoconti se richiesto per il regolamento AS;

c) 

conti T2S DCA per pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli;

d) 

conti TIPS DCA per il regolamento di pagamenti istantanei; e

e) 

i seguenti conti per il regolamento AS: i) conti tecnici RTGS AS; ii) conti del fondo di garanzia AS; iii) conti tecnici TIPS AS.

Ciascun conto in TARGET-[inserire nome della BC] è identificato mediante un numero di conto unico costituito dagli elementi descritti nell'appendice I, paragrafo 2.

Articolo 4

Criteri di accesso

1.  

I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare partecipanti di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]:

a) 

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

b) 

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

c) 

BCN degli Stati membri e la BCE;

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [inserire nome BC] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.

2.  

La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti:

a) 

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;

b) 

enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c) 

i) 

imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e

ii) 

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

d) 

soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

e) 

enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

Articolo 5

Procedura di domanda

1.  

Per diventare partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a nome BC/paese], un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure un soggetto che può essere ammesso dalla [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) 

installare, gestire, operare, monitorare l’infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ed essere in grado di immettere in esso ordini di trasferimento di contanti. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva;

b) 

aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC];

c) 

se il richiedente presenta domanda per un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA, deve altresì detenere o aprire un conto MCA presso [inserire nome della BC];

d) 

presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale capacity opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;

e) 

per i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale country opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;

f) 

se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, deve aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement);

g) 

se il richiedente presenta domanda per un conto tecnico TIPS AS, deve aver fornito prova del fatto che la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un meccanismo di compensazione e regolamento (CSM) conforme allo schema SCT Inst è stata fornita al Consiglio europeo per i pagamenti (EPC).

2.  

I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione o le seguenti informazioni:

a) 

moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b) 

il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC] e il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];

c) 

se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, prova della sua adesione allo schema SCT Inst;

d) 

se il richiedente chiede di utilizzare la procedura di regolamento TIPS AS, la prova di aver fornito all'EPC la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un CSM conforme allo schema SCT Inst;

e) 

se il richiedente designa un soggetto incaricato del servizio finanziario, la prova che quest’ultimo ha prestato il proprio accordo ad agire in tale veste.

3.  
I richiedenti che sono già partecipanti a TARGET e che presentano domanda per un nuovo conto come descritto in: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA), iv) parte VI (conto tecnico RTGS AS); e/o v) parte VII (conto tecnico TIPS AS), si conformano alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 nella misura necessaria per il nuovo conto richiesto.
4.  
La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere su una richiesta di apertura di un conto TARGET.
5.  

La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di partecipazione se:

a) 

il richiedente non è un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o un soggetto che può essere ammesso da [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

b) 

non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o

c) 

tale partecipazione, secondo il giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come disciplinate dal [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

6.  
Entro un mese dalla ricezione della richiesta di diventare un partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 4, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.

Articolo 6

Partecipanti

1.  
I partecipanti che non sono sistemi ancillari detengono almeno un MCA presso la [inserire nome della BC] e possono anche detenere uno o più conti RTGS DCA, T2S DCA e/o TIPS DCA presso la [inserire nome della BC].
2.  
I sistemi ancillari che utilizzano le procedure di regolamento RTGS AS o la procedura di regolamento TIPS AS sono soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti rispettivamente nella presente parte nonché nella parte VI oppure nella parte VII. Essi possono detenere uno o più MCA, T2S DCA e, in via eccezionale e se approvati dalla [inserire nome della BC], uno o più conti RTGS DCA, tranne in relazione alla liquidazione dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. Se un sistema ancillare detiene un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA, deve anche detenere almeno un MCA con la [inserire nome della BC]. Nel caso in cui un sistema ancillare detenga uno o più MCA o conti RTGS DCA o T2S DCA, si applicano anche le rispettive parti delle presenti Condizioni.

Articolo 7

Accesso al conto di un partecipante da parte di soggetti diversi da quest'ultimo

1.  
Per quanto tecnicamente possibile, un partecipante può dare accesso ai propri conti TARGET a uno o più soggetti da esso designati, ai fini dell'invio di ordini di trasferimento di contante e dell'esecuzione di altre azioni.
2.  
Gli ordini di trasferimento di contante presentati o i fondi ricevuti dai soggetti designati da un partecipante di cui al paragrafo 1 si considerano presentati o ricevuti dal partecipante stesso.
3.  
Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dal soggetto o dai soggetti di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal contenuto o da qualsiasi inosservanza degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale soggetto.

Articolo 8

Tariffazione

1.  
La [inserire nome della BC] identifica le voci tariffabili in conformità all'appendice VI e attribuisce ciascuna di esse al partecipante da cui ha origine tale voce tariffabile.
2.  
Qualsiasi tariffa dovuta in relazione a un ordine di trasferimento di contante o a un trasferimento di contante ricevuto da un sistema ancillare, indipendentemente dal fatto che utilizzi le procedure di regolamento RTGS AS o un conto RTGS DCA, è addebitata esclusivamente a tale sistema ancillare.
3.  
Le voci tariffabili generate dalle azioni intraprese dai soggetti designati di cui all'articolo 7, nonché dalle banche centrali che agiscono per conto di un partecipante, sono attribuite al partecipante.
4.  
La [inserire nome della BC] emette note di addebito separate al partecipante per i servizi pertinenti di cui alla: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA); iv) parte VI (procedura di regolamento RTGS AS); e v) parte VII (procedura di regolamento TIPS AS).
5.  
La [inserire nome della BC] regola ogni nota di addebito mediante addebito diretto di un MCA detenuto dal partecipante, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET (che può essere in TARGET-[inserire nome della BC/paese di riferimento] o in un altro sistema componente) come soggetto incaricato del servizio finanziario e abbia incaricato la [inserire nome della BC] di addebitare l'MCA di tale soggetto incaricato del servizio finanziario. Tale istruzione non dispensa il partecipante dall'obbligo di pagare ogni nota di addebito.
6.  
Qualora sia stato designato un soggetto incaricato del servizio finanziario, il partecipante fornirà alla [inserire nome della BC] la prova che tale soggetto ha accettato di agire in tale veste.
7.  
Ai fini del presente articolo, ciascun sistema ancillare è trattato separatamente, anche se due o più di essi sono gestiti dalla stessa persona giuridica e indipendentemente dal fatto che il sistema ancillare sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE. Nel caso di un sistema ancillare che non sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE, esso è identificato come sistema ancillare in base ai seguenti criteri: a) è un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo, ad esempio un accordo tra i partecipanti e l’operatore del sistema; b) prevede la partecipazione di più soggetti; c) ha regole comuni e accordi standardizzati; e d) è finalizzato al clearing, alla compensazione e/o al regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.

Articolo 9

Billing group (gruppi tariffari)

1.  
Su richiesta del partecipante, la [inserire nome della BC] crea un gruppo tariffario al fine di consentire ai suoi membri di beneficiare dei prezzi decrescenti applicabili ai conti RTGS DCA. Il gruppo tariffario può includere solo i titolari di conti RTGS DCA appartenenti allo stesso gruppo bancario, provenienti da uno o più sistemi componenti di TARGET.
2.  
Su richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge il titolare di conto RTGS DCA a un gruppo tariffarioper la di fatturazione che può trovarsi in TARGET-[inserire nome della BC/paese] o in qualsiasi altro sistema componente di TARGET o lo cancella da un gruppo tariffario. Il titolare di conto RTGS DCA informa di tale richiesta tutti gli altri membri del gruppo tariffario prima di presentarla.
3.  
Ai titolari di conti RTGS DCA inclusi in un gruppo tariffario viene inviata nota di addebito individualmente come disposto dall’articolo 8.

Articolo 10

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei partecipanti

1.  
La [inserire nome della BC] offre i servizi descritti nelle parti II, III, IV, V, VI e VII delle presenti Condizioni se un partecipante ha optato e ha ottenuto un conto come ivi indicato. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2.  
La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi ai sensi delle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN di livello 3 sono considerati atti e omissioni di [inserire nome della BC], per i quali questa si assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 22. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i partecipanti e le BCN di livello 3 quando una di queste ultime agisce in qualità di BCN di livello 3. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva da TARGET, o invii a TARGET, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].
3.  
Il partecipante paga alla [inserire nome della BC] le tariffe in conformità all'articolo 8.
4.  
Il partecipante assicura di essere tecnicamente connesso a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in conformità alla giornata operativa di TARGET di cui all'appendice V. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.
5.  
Il partecipante dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
6.  
Il partecipante paga le imposte di registro e di bollo applicabili oppure altre tasse o imposte documentali, se del caso, nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal partecipante per l'apertura, il mantenimento o la chiusura del suo conto TARGET.

Articolo 11

Cooperazione e scambio d'informazioni

1.  
Nell’adempimento dei propri obblighi e nell’esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.
2.  
La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all’operatività del sistema.
3.  
Informazioni aggiornate sullo stato di operatività di ciascun servizio sono disponibili sul sistema informativo di TARGET (TARGET Information System, TIS) in una pagina dedicata del sito internet della BCE.
4.  
La [inserire nome della BC] può comunicare messaggi rilevanti per il sistema ai partecipanti tramite messaggio broadcast o, se tale mezzo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato.
5.  
I partecipanti sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].
6.  
Il partecipante autorizza la [inserire nome della BC] a comunicare alle BCN di livello 3 tutte le informazioni relative ai partecipanti di cui le BCN di livello 3 potrebbero aver bisogno, in conformità agli accordi tra le BCN di livello 3 e le BC dell'Eurosistema che disciplinano la prestazione dei servizi che le BCN di livello 3 devono fornire.
7.  
I partecipanti informano la [inserire nome della BC] senza indebito ritardo di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion di cui al facsimile fornito all’appendice III.
8.  
La [inserire nome della BC] può richiedere in qualsiasi momento un aggiornamento o un rinnovo dei country opinion o capacity opinion di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).
9.  
I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o di qualsiasi altra normqativa applicabile equivalente.

Articolo 12

Remunerazione dei conti

1.  

I conti MCA, DCA e i sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:

a) 

riserve minime;

b) 

riserve in eccesso;

c) 

depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5), dell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ( 5 ).

Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 ( 6 ) del Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle partecipazioni sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 7 ).

Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all’articolo 4 dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

2.  
I saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia del sistema ancillare, sono remunerati al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 13

Gestione dei conti

1.  
I partecipanti controllano e gestiscono la liquidità sui loro conti in linea con la giornata operativa di TARGET come stabilito all'appendice V ed effettuano la riconciliazione a livello di operazione almeno una volta al giorno. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.
2.  
Il partecipante si avvale degli strumenti forniti dalla [inserire nome della BC] ai fini della riconciliazione dei conti, in particolare l'estratto conto giornaliero messo a disposizione di ciascun partecipante. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.
3.  
I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un disallineamento in relazione a uno dei loro conti.

Articolo 14

Riserve minime

1.  
Su richiesta di un partecipante soggetto all'obbligo di riserva minima, la [inserire nome della BC] contrassegna uno o più MCA o conti DCA appartenenti a tale partecipante in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] come detenuti ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima.
2.  
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima, ove applicabile al partecipante, si tiene conto della somma dei saldi di fine giornata di tutti i conti detenuti da tale partecipante presso [inserire nome della BC] e contrassegnati a tal fine.

Articolo 15

Importi del limite minimo e del limite massimo

1.  
Il partecipante può fissare importi minimi e massimi per i propri conti MCA o DCA.
2.  
Il partecipante può scegliere di ricevere una notifica in caso di superamento dell'importo minimo o massimo. Inoltre, per conti MCA o conti RTGS DCA, il partecipante può scegliere che il superamento determini un ordine di trasferimento di liquidità rule-based.
3.  
Il regolamento di un ordine di trasferimento di liquidità non determina un controllo sull’eventuale superamento dell’importo minimo o massimo.

Articolo 16

Gruppo di monitoraggio dei conti

1.  
Un titolare di MCA può creare uno o più gruppi di monitoraggio dei conti allo scopo di monitorare la liquidità su più MCA o conti DCA e diventerà il capofila per qualsiasi gruppo di monitoraggio dei conti da esso creato.
2.  
Un partecipante può aggiungere a uno o più gruppi di monitoraggio dei conti uno qualsiasi dei suoi conti MCA o DCA aperti all'interno di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o di qualsiasi altro sistema componente di TARGET, diventando così membro di tale gruppo di monitoraggio dei conti. Un membro di un gruppo di monitoraggio dei conti può avviare la rimozione del proprio conto da tale gruppo di monitoraggio in qualsiasi momento. Un partecipante informa la parte capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti prima di aggiungere un conto o di rimuoverlo da tale gruppo di monitoraggio.
3.  
Solo il capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti è in grado di visualizzare i saldi di tutti i conti inclusi in tale gruppo di monitoraggio dei conti.
4.  
Il capofila può cancellare il gruppo di monitoraggio dei conti e informa gli altri membri del gruppo di monitoraggio dei conti prima di tale cancellazione.

Articolo 17

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.  

Gli ordini di trasferimento di contante immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a) 

Il messaggio di trasferimento è conforme ai requisiti tecnici di TARGET descritti nell'appendice I;

b) 

il messaggio è conforme alle regole e alle condizioni di formattazione descritte nell'appendice I;

c) 

il messaggio supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I;

d) 

nei casi in cui un ordinante sia stato sospeso riguardo all'addebito dei propri conti o un beneficiario sia stato sospeso riguardo all'accredito dei propri conti, sia stato ottenuto il consenso esplicito della BC del partecipante sospeso;

e) 

nei casi in cui l'ordine di trasferimento di contante è effettuato nell'ambito di una procedura di regolamento RTGS AS, il conto del partecipante è incluso nel settlement bank account group richiesto da tale sistema ancillare di cui alla parte VI, articolo 1, paragrafo 7; e

f) 

nel caso di regolamento tra sistemi nell'ambito delle procedure di regolamento RTGS AS, il sistema ancillare interessato fa parte di un accordo di regolamento tra sistemi ai sensi della parte VI, articolo 9.

2.  
La [inserire nome della BC] respinge immediatamente qualsiasi ordine di trasferimento di contante che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di trasferimento di contante, come specificato nell’appendice I.

Articolo 18

Immissione degli ordini di trasferimento di contante nel sistema e loro irrevocabilità

1.  

Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della direttiva 98/26/CE]:

a) 

tutti gli ordini di trasferimento di contante, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, sono considerati inseriti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e irrevocabili al momento dell'addebito del conto TARGET del partecipante interessato;

b) 

gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del partecipante o sul suo conto tecnico TIPS AS sono riservati;

c) 

nel caso di operazioni regolate con conto T2S DCA e soggette all'abbinamento di due ordini di trasferimento distinti:

i) 

tali ordini di trasferimento, eccetto quanto disposto al punto ii) del presente sotto-paragrafo, sono considerati come immessi in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinato) sulla piattaforma T2S;

ii) 

per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per essere abbinati nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinata) sulla piattaforma T2S. Un elenco dei CSD partecipanti di cui al presente punto ii) è disponibile sul sito internet della BCE;

d) 

gli ordini di trasferimento di contante in relazione alle procedure di regolamento RTGS AS si considerano inseriti nel sistema componente TARGET del conto da addebitare al momento in cui sono accettati da tale sistema componente di TARGET e irrevocabili in quel momento.

2.  
Le disposizioni di cui al sottoparagrafo 1 non incidono sulle regole dei sistemi ancillari che stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in esso in un momento precedente a quello di immissione dei rispettivi ordini di trasferimento nel sistema componente di TARGET interessato.
3.  
Gli ordini di trasferimento di contante inclusi in un algoritmo non possono essere revocati durante il periodo in cui l’algoritmo è in corso.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1.  
Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sui conti TARGET, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.
2.  
In circostanze eccezionali la giornata operativa di TARGET può essere modificata, nel qual caso i partecipanti saranno informati da [inserire nome della BC].
3.  
In circostanze eccezionali, un sistema ancillare può chiedere a [inserire nome della BC] di modificare la giornata operativa di TARGET.

▼M2

4.  

L’Eurosistema fornisce una Contingency Solution da utilizzare nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione e l’utilizzo della Contingency Solution possono essere effettuati su richiesta di un partecipante e sono obbligatori nei seguenti casi:

a) 

per i partecipanti considerati critici da [inserire nome della BC] e per i partecipanti che regolano le operazioni molto critiche di cui all’appendice IV;

b) 

a decorrere dal 21 marzo 2025, per tutti i sistemi ancillari e per tutti i titolari di conto RTGS DCA.

▼B

Articolo 20

Requisiti di sicurezza

1.  
I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2.  
I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] di qualunque incidente che danneggi la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, se del caso, di incidenti che danneggino la sicurezza dell’infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l’incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3.  
La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cyber security o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti considerati critici dalla [inserire nome della BC].
4.  
I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC]: i) accesso permanente alla loro attestazione di adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete (NSP) selezionato e ii) su base annuale, la dichiarazione di autocertificazione per TARGET come richiesta per le tipologie di conto che detengono e come pubblicata sul sito internet della [inserire nome della BC] e sul sito internet della BCE in inglese.
5.  
La [inserire nome della BC] valuta la dichiarazione o le dichiarazioni di autocertificazione del partecipante relative al livello di conformità del partecipante a ciascuno dei requisiti inclusi nei requisiti per l'autocertificazione relativi a TARGET. Tali requisiti sono elencati nell'appendice VII.
6.  
Il livello di conformità del partecipante dei requisiti di autocertificazione relativi a TARGET è classificato come segue, in ordine crescente di gravità: «piena conformità», «non conformità lieve», o «non conformità grave». Trovano applicazione i seguenti criteri: la piena conformità è raggiunta quando i partecipanti soddisfano il 100 % dei requisiti; la non conformità lieve si verifica quando un partecipante soddisfa meno del 100 % ma almeno il 66 % dei requisiti e la non conformità grave quando un partecipante soddisfa meno del 66 % dei requisiti. Se un partecipante dimostra che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti, lo si considera conforme al rispettivo requisito ai fini della categorizzazione. Un partecipante che non riesca a raggiungere la «piena conformità» presenta un piano d'azione in cui dimostra come intende conseguire la piena conformità. La [inserire nome della BC] informa le competenti autorità di vigilanza della classificazione di tale partecipante rispetto alla conformità ai requisiti.
7.  
Se il partecipante rifiuta di concedere accesso permanente all’attestazione della sua conformità ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dell’NSP prescelto ovvero non fornisce l'autocertificazione di TARGET, il livello di conformità del partecipante è classificato come «non conformità grave».
8.  
La [inserire nome della BC] rivaluta nuovamente la conformità dei partecipanti su base annuale.
9.  

La [inserire nome della BC] può imporre le seguenti misure correttive ai partecipanti il cui livello di conformità sia stato valutato come non conformità lieve o grave, in ordine crescente di gravità:

a) 

monitoraggio rafforzato: il partecipante presenta alla [inserire nome della BC] una relazione mensile, firmata da un alto dirigente, sui progressi compiuti nel fronteggiare la non conformità. Il partecipante è inoltre tenuto a pagare una penalità mensile di 1 000 EUR per ciascun conto interessato. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità lieve o una valutazione di non conformità grave;

b) 

sospensione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere sospesa nelle circostanze descritte all’articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi prima di tale sospensione. Il partecipante è tenuto a pagare una penalità mensile di 2 000 euro per ciascun conto sospeso. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità grave;

c) 

cessazione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere fatta cessare nelle circostanze descritte all’articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi. Il partecipante è tenuto a pagare una penale aggiuntiva di 1 000  EUR per ciascun conto chiuso. Tale misura correttiva può essere imposta se il partecipante non ha rimediato alla non conformità grave in modo ritenuto soddisfacente da [inserire nome della BC] a seguito di tre mesi di sospensione.

10.  
I partecipanti che consentono a terzi l’accesso al proprio conto TARGET come stabilito dall’articolo 7, e i partecipanti che hanno registrato i propri titolari di addressable BIC come disposto alla parte III, articolo 2, devono affrontare il rischio derivante da tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 9.

Articolo 21

Meccanismo d’indennizzo

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell’appendice II.

Articolo 22

Regime di responsabilità

1.  
Nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti sono tenuti a osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2.  
La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall’operatività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l’ammontare dell’operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3.  
La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell’infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l’infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l’infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l’avvio e il completamento delle procedure di business continuity e di contingency di cui all’appendice IV).
4.  

La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a) 

nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o

b) 

se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5.  
Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali applicabili], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.
6.  
La [inserire nome della BC] e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
7.  
Nell’adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L’obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all’accuratezza nella selezione di tali terzi e nell’affidamento dell’incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN di livello 3 non sono considerate terzi.

Articolo 23

Regime probatorio

1.  
Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i trasferimenti di contante e i messaggi correlati quali le conferme di addebito o accredito o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, sono effettuati per il tramite dell’NSP pertinente.
2.  
Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dall’NSP pertinente sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del NSP pertinente è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.
3.  
In caso di guasto della connessione all’NSP, il partecipante ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi come concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4.  
La [inserire nome della BC] conserva registrazioni complete degli ordini di trasferimento di contante immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di trasferimento di contante sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni partecipante a TARGET che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri, o un periodo più lungo se ciò è richiesto da specifici regolamenti.
5.  
I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

▼M2

Articolo 24

Durata e cessazione ordinaria della partecipazione e chiusura dei conti

1.  
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è a tempo indeterminato.
2.  

Un partecipante può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore:

a) 

la sua intera partecipazione a TARGET- [inserire riferimento a BC/paese], tranne nel caso in cui il partecipante sia un’istituzione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), nel qual caso il partecipante deve continuare a detenere almeno un MCA ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserve minime applicabili, a condizione che il partecipante continui ad adempiere agli articoli 4 e 5;

b) 

uno o più dei suoi conti DCA, conti tecnici RTGS AS e/o conti tecnici TIPS AS;

c) 

uno o più dei suoi conti MCA, tranne nel caso in cui il partecipante sia un’istituzione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), nel qual caso il partecipante deve continuare a detenere almeno un MCA ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserve minime applicabili, a condizione che il partecipante continui ad osservare gli articoli 4 e 5.

3.  

La [inserire nome della BC] può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa:

a) 

l’intera partecipazione di un partecipante a TARGET- [inserire riferimento a BC/paese] tranne nel caso in cui il partecipante sia un’istituzione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), nel qual caso la [inserire nome della BC] deve continuare a offrire almeno un MCA ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserve minime applicabili, a condizione che il partecipante continui ad osservare gli articoli 4 e 5;

b) 

uno o più conti DCA, conti tecnici RTGS AS o conti tecnici TIPS AS del partecipante;

c) 

uno o più conti MCA di un partecipante, a condizione che il partecipante continui a detenere almeno un MCA.

4.  
A seguito della cessazione della partecipazione, gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 28 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5.  
Al momento della cessazione della partecipazione, la [inserire nome della BC] chiude tutti i conti TARGET del partecipante interessato in conformità all’articolo 26, fatta eccezione per i conti MCA che il partecipante continua a detenere ai sensi del paragrafo 2, lettera a), o che la [inserire nome della BC] continua a offrire ai sensi del paragrafo 3, lettera a).

▼B

Articolo 25

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.  

La partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a) 

l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o

b) 

la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4.

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

2.  

La [inserire nome della BC] può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] se:

a) 

si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b) 

il partecipante compie una grave violazione di una qualsiasi delle presenti Condizioni;

c) 

il partecipante non adempie uno qualsiasi degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d) 

il partecipante cessa di avere un accordo valido con un NSP per la fornitura della necessaria connessione a TARGET;

e) 

si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei proprI compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali;

f) 

una BCN dispone la sospensione o la cessazione dell’accesso del partecipante al credito infragiornaliero, inclusa l’autocollateralizzazione, in virtù della parte II, articolo 13; e/o

g) 

il partecipante è escluso da, o cessa comunque di essere membro di uno dei gruppi chiusi di utenti (Closed Group of Users, CGU) dell’NSP.

3.  
Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.
4.  
Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET [inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa senza indebito ritardo di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio broadcast o se questo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato, il rispettivo partecipante, le altre BC e gli altri partecipanti in tutti i sistemi componenti di TARGET. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del rispettivo partecipante.
5.  
Una volta che un messaggio emesso ai sensi del paragrafo 4 sia stato ricevuto dai partecipanti, questi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall’immissione di un ordine di trasferimento di contante a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di trasferimento di contante è stato immesso in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio.

Articolo 26

Chiusura dei conti TARGET da parte di [inserire il nome della BC] al momento della cessazione della partecipazione

Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi degli articoli 24 o 25, la [inserire nome della BC] chiude i conti TARGET del partecipante interessato, dopo aver regolato o respinto qualsiasi ordine di trasferimento di contante in lista d’attesa ed essersi avvalsa dei suoi diritti di pegno e di compensazione ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 27

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.  

[Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un diritto di pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

a) 

[Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un partecipante nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto TARGET sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all’accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sui conti TARGET del partecipante.]

b) 

[Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.  
[Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]
3.  
[Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TARGET, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto TARGET il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante].
4.  

Al verificarsi di:

a) 

un evento di default previsto all'articolo 25, paragrafo 1; o

b) 

qualunque altro evento di default o evento previsto all’articolo 25, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del partecipante, nonostante l’avvio di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo,

tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un’approvazione preliminare da parte di alcuna autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l’importo maggiore corrisponde all’altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.  
La [inserire nome della BC] dà prontamente avviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6.  
La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.
7.  

Le disposizioni del presente articolo non fanno sorgere alcun diritto, pegno, addebito del credito o compensazione rispetto ai seguenti conti TARGET utilizzati dal sistema ancillare:

a) 

conti TARGET utilizzati conformemente alle procedure di regolamento AS di cui alla parte VI o alla parte VII;

b) 

conti TARGET detenuti da sistema ancillare ai sensi delle parti da II a V, quando i fondi detenuti su tali conti non appartengono al sistema ancillare ma sono detenuti per conto dei loro clienti o sono utilizzati per regolare ordini di trasferimento di contante per conto dei loro clienti.

Articolo 28

Riservatezza

1.  
La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].
2.  
In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 25 non siano considerate riservate.
3.  

In deroga al paragrafo 1, il partecipante accetta che la [inserire nome della BC] possa comunicare informazioni relative ai pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riguardanti il partecipante, i partecipanti allo stesso gruppo bancario o i clienti del partecipante, ottenuti nel corso del funzionamento di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a:

a) 

altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo bancario;

b) 

altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; ovvero

c) 

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche,

e a condizione che tale comunicazione non sia in conflitto con la normativa applicabile.

4.  
La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali della comunicazione effettuata in conformità al paragrafo 3.
5.  
In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
6.  
Le informazioni riguardanti l’attività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi appaltino, deleghino o assegnino in subappalto compiti che hanno o possano avere un impatto sull’adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
7.  
La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di trasferimento di contante, ad elaborare e trasferire i dati necessari all’NSP.

Articolo 29

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1.  
I partecipanti si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, sono tenuti ad adempierli e ad essere in grado di dimostrare tale adempimento alle pertinenti autorità competenti. Essi si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TARGET e sono tenuti ad adempiere a tali obblighi. I partecipanti sono tenuti a garantire di essere informati sulle regole concernenti il recupero dei dati adottate dall’NSP prima di instaurare un rapporto contrattuale con tale NSP.
2.  
I partecipanti autorizzano la [inserire nome della BC] ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
3.  

I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente relativamente all’elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a) 

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:

i) 

il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione;

ii) 

il partecipante non immette in TARGET alcun ordine di trasferimento di contante per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b) 

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l’autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 30

Comunicazioni

1.  
Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, [se del caso: telefax] o altri mezzi elettronici se concordato bilateramente o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC] o a [inserire gli altri mezzi elettronici concordati bilateralmente]. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all’indirizzo [se del caso, numero di telefax] ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal partecipante alla [inserire nome della BC].
2.  
Per dimostrare che una comunicazione è stata inviata, è sufficiente dimostrare che la comunicazione è stata inviata fisicamente o per via elettronica al destinatario interessato.
3.  
Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].
4.  
I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati di riferimento, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 31

Rapporto contrattuale con un NSP

1.  

Al fine di inviare o ricevere da TARGET istruzioni e messaggi, i partecipanti:

a) 

concludono un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP al fine di stabilire una connessione tecnica a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]; o

b) 

si collegano tramite un altro soggetto che abbia stipulato un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP.

▼M2

bis  
A decorrere dal 21 marzo 2026, i partecipanti considerati critici da [inserire nome della BC] stabiliscono, oltre alla connessione tecnica di cui al paragrafo 1, una seconda connessione tecnica a TARGET- [inserire riferimento a BC/paese] per i casi di emergenza (contingency)tramite un secondo NSP secondo le modalità di cui al paragrafo 1. La seconda connessione tecnica può avvenire mediante il secondo NSP in modalità utente-applicazione (U2 A) con bassi volumi di traffico.

▼B

2.  
Il rapporto giuridico tra un partecipante e l'NSP è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del contratto concluso tra loro.
3.  
I servizi che l’NSP deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET.
4.  
La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni dell’NSP (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subappaltatori), o per qualunque atto, errore od omissione delle parti terze selezionate dai partecipanti per accedere alla rete dell’NSP.

Articolo 32

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti TARGET.

Articolo 33

Diritti dei terzi

1.  
Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità o pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].
2.  
Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 34

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1.  
Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è soggetto alla legge [inserire l’aggettivo relativo al nome del paese].
2.  
Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].
3.  
Il luogo dell’adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i partecipanti è [inserire il luogo in cui ha sede della BC].

Articolo 35

Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 36

Entrata in vigore e cogenza

1.  
Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].
2.  
[Inserire, se del caso, ai sensi del pertinente diritto nazionale: Con la richiesta di partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

PARTE II

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti principali (main cash accounts, MCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto MCA

1.  
La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto MCA per ciascun partecipante, tranne nel caso in cui il partecipante sia un sistema ancillare che utilizza solo procedure di regolamento RTGS o TIPS AS, nel qual caso l'uso di un conto MCA è a discrezione del sistema ancillare.
2.  
Ai fini del regolamento delle operazioni di politica monetaria di cui al [inserire riferimento alle Caratteristiche generali] e del regolamento degli interessi derivanti da tali operazioni, il partecipante designa un conto MCA primario detenuto con [inserire nome della BC].
3.  

Il conto MCA primario designato a norma del paragrafo 2 è utilizzato anche per i seguenti scopi:

a) 

remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a tal fine;

b) 

la concessione di credito infragiornaliero, se del caso.

4.  
L'eventuale saldo negativo di un conto MCA primario non è inferiore alla linea di credito (se concessa). Non vi è alcun saldo debitorio su un conto MCA che non sia un conto MCA primario.

Articolo 2

Comovimentazione di un MCA

1.  

Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] consente che un conto MCA detenuto da tale titolare di conto MCA sia comovimentato da uno dei seguenti soggetti:

a) 

un altro titolare di conto MCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];

b) 

un titolare di conto MCA in un altro sistema componente di TARGET;

c) 

[[inserire nome della BC] se applicabile].

Se il titolare di conto MCA è titolare di più di un conto MCA, ogni conto MCA detenuto può essere gestito congiuntamente da un diverso comovimentatore.

In relazione a un conto MCA che comovimenta, il comovimentatore ha gli stessi diritti e privilegi di cui gode in relazione al proprio conto MCA.

2.  
Il titolare di conto MCA fornisce alla [inserire nome della BC] la prova del consenso a che il comovimentatore agisca in tale veste. [Da includere se si utilizza il punto 1, lettera c)] — Tale prova del consenso ad agire non è richiesta se il comovimentatore è [inserire nome della BC.]

▼M2

3.  
Un titolare di conto MCA che agisce in qualità di comovimentatore deve adempiere agli obblighi del titolare del conto MCA comovimentato ai sensi della parte I, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della parte I, articolo 10, paragrafo 4, e della parte I, articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis.
4.  
Il titolare di un conto MCA comovimentato adempie agli obblighi di un partecipante ai sensi della parte I e della parte II rispetto al conto MCA comovimentato. Nel caso in cui il titolare di un conto MCA non abbia una connessione tecnica diretta con TARGET, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della parte I, l’articolo 10, paragrafo 4, della parte I e l’articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, della parte I non si applicano.

▼B

5.  
La parte I, articolo 7 si applica a un titolare di conto MCA che designi un soggetto affinché agisca come comovimentatore del conto MCA di un titolare di conto MCA a norma del presente articolo.
6.  
Il titolare di un conto MCA deve [immediatamente] notificare alla [inserire nome della BC] se il comovimentatore cessa di agire o l'accordo di comovimentazione tra il titolare di conto MCA e il comovimentatore è risolto.

Articolo 3

Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) MCA

1.  
Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità MCA, al fine di consentire l’elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto MCA a conto MCA.
2.  
Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti MCA di un titolare di conto MCA da un gruppo di trasferimento di liquidità esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o da un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto MCA informa tutti gli altri titolari di conti MCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità MCA prima di presentare tale richiesta.

Articolo 4

Operazioni elaborate tramite un conto MCA

1.  

Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

operazioni della banca centrale;

b) 

ordini di trasferimento di liquidità da e verso conti di deposito overnight aperti da [inserire nome della BC] a nome del partecipante;

c) 

ordini di trasferimento di liquidità verso un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA;

d) 

ordini di trasferimento di liquidità a un conto T2S DCA, TIPS DCA o RTGS DCA, o a un sottoconto di essi.

2.  

La seguente operazione può essere elaborata tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

[inserire se richiesto [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote.]]

Articolo 5

Ordini di trasferimento di liquidità

1.  

Il titolare di un conto MCA può presentare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:

a) 

un ordine immediato di trasferimento di liquidità, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;

b) 

un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;

Articolo 6

Ordini di trasferimento di liquidità rule-based

1.  
Il titolare di conto MCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto MCA.
2.  
Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite massimo è superato, il titolare di conto MCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o l’MCA accreditato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET.
3.  
Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità di MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o il conto MCA addebitato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET. Il titolare del conto RTGS DCA o MCA da addebitare deve autorizzare l'addebito del proprio conto nel presente modo.
4.  
Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti RTGS DCA o MCA specificati all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA in caso di violazione del limite minimo.
5.  
Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui non vi sia liquidità sufficiente su un conto RTGS DCA designato ai fini degli ordini di trasferimento automatico di liquidità ai sensi della parte III, articolo 1, paragrafi 5 e 6, per regolare ordini di pagamento urgenti, ordini di trasferimento AS o ordini di pagamento ad alta priorità. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA.

Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante

1.  
Gli ordini di trasferimento di contante, una volta accettati, regolano immediatamente, a condizione che vi sia liquidità disponibile sul conto MCA dell’ordinante,
2.  

Nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su un conto MCA per effettuare il regolamento, si applica la norma pertinente di cui alle lettere da a) ad e) [a seconda del tipo di ordine di trasferimento di contante].

a) 

Ordine di pagamento su conto MCA: l'istruzione è respinta se è avviata dalla [inserire nome della BC] e provocherebbe sia una modifica della linea di credito infragiornaliero del partecipante sia un corrispondente addebito o credito del suo conto MCA. Tutte le altre istruzioni sono poste in lista d’attesa.

b) 

Ordine di trasferimento immediato di liquidità: l’ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.

c) 

Ordine di trasferimento di liquidità permanente: l’ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.

d) 

Ordine di trasferimento di liquidità rule-based: l’ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.

e) 

Ordine di trasferimento di liquidità verso un conto di deposito overnight: l’ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.

3.  
Tutti gli ordini di trasferimento di contante nella lista d’attesa sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
4.  
Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d’attesa alla fine della giornata lavorativa sono respinti.

Articolo 8

Ordini di riserva di liquidità

1.  

Il titolare di un conto MCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto MCA al fine di regolare le operazioni della banca centrale o gli ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight utilizzando uno dei seguenti strumenti:

a) 

un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;

b) 

un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.

2.  
Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente la riserva. La [inserire nome della BC] è incaricata di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo in essere da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.
3.  
Le operazioni della banca centrale sono regolate utilizzando la liquidità riservata di cui al paragrafo 1 e gli altri ordini di trasferimento di contante sono regolati soltanto utilizzando la liquidità disponibile dopo che l'importo riservato è stato detratto.
4.  
In deroga al paragrafo 3, in caso di liquidità non riservata insufficiente sul conto MCA primario del titolare di conto MCA al fine di ridurre la linea di credito infragiornaliero del titolare di conto MCA, la [inserire nome della BC] utilizza la liquidità riservata.

Articolo 9

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1.  
Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale partecipante. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d’attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale partecipante sono respinti.
2.  
Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto MCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del partecipante sospeso.
3.  
Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita dal conto MCA di quel partecipante devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 10

Soggetti idonei al credito infragiornaliero

1.  
La [inserire nome della BC] concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nell'Unione o nel SEE e incluse le succursali insediate nell'Unione o nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [inserire nome della BC], sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.
2.  

La [inserire nome della BCN] può anche concedere credito infragiornaliero ai seguenti soggetti:

a) 

enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, e incluse le succursali insediate nell'Unione e nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE;

b) 

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri ed enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c) 

imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, a condizione che abbiano concluso un accordo con un partecipante con accesso al credito infragiornaliero di cui al paragrafo 1 per garantire che sia coperta qualsiasi posizione debitoria residua alla fine del giorno pertinente; e

d) 

soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) che gestiscono sistemi ancillari e agiscono in tale qualità;

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da a) a d), i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della [inserire nome della BCN].

3.  
Il credito infragiornaliero è concesso solo nelle giornate lavorative di TARGET.
4.  
Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), e in conformità a [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 (BCE/2014/60)], il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.
5.  

La [inserire nome della BC] può fornire l'accesso alla linea di credito overnight a determinate controparti centrali idonee, nell'ambito di applicazione dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)]. Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a) 

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;

b) 

sono insediate nell'area dell'euro;

c) 

hanno accesso al credito infragiornaliero.

6.  
Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente articolo 10 e degli articoli 11 e 12 (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

▼M2

7.  
Le sanzioni e misure di cui ai paragrafi 12 e 13 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle CCP idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.

▼B

Articolo 11

Garanzia idonea per il credito infragiornaliero

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].

Articolo 12

Procedura di concessione del credito per il credito infragiornaliero

1.  
Il credito infragiornaliero non produce interessi.

▼M2

2.  
Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui un soggetto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, sia titolare di più di un conto MCA o di uno o più conti DCA, i saldi di fine giornata su tali conti saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell’ammontare dell’accesso al rifinanziamento marginale di tale soggetto. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.

▼B

3.  

Il mancato adempimento da parte del soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) o d), dell’obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata, qualunque ne sia la ragione, lo assoggetta all’obbligo di pagare le seguenti penali:

a) 

se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, per la prima volta in un periodo di dodici mesi, esso è tenuto al pagamento di interessi a titolo di penale applicando sull’ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;

b) 

se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso d’interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.

4.  
Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali imposte ai sensi del paragrafo 3, se il saldo a debito di fine giornata del partecipante in questione è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, intendendosi tale ultima frase come definita in [inserire riferimento alle disposizioni di attuazione dell’allegato III].

Articolo 13

Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero

1.  

La [inserire il nome della BCN] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

a) 

Il conto MCA primario del partecipante presso la [inserire nome della BCN] è sospeso o chiuso;

b) 

il partecipante considerato non soddisfa più alcuno dei requisiti previsti all’articolo 10 per la concessione di credito infragiornaliero;

c) 

una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l’attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del partecipante ovvero la nomina di un commissario liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del partecipante in questione, ovvero ha deciso l’attuazione di ogni altra procedura analoga;

d) 

il partecipante è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dall’Unione.

e) 

l’idoneità del partecipante come controparte per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è stata sospesa o revocata.

2.  
La [inserire nome della BCN] può sospendere o escludere dall’accesso al credito infragiornaliero qualora una BCN sospenda o faccia cessare la partecipazione del partecipante a TARGET in virtù delle disposizioni di attuazione da parte della BCN della parte I, articolo 25, paragrafo 2.
3.  
La [inserire nome della BCN] può decidere di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall’accesso al credito infragiornaliero qualora ritenga che tale partecipante presenti dei rischi per motivi prudenziali.

PARTE III

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti dedicati al regolamento lordo in tempo reale (RTGS DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto RTGS DCA

1.  
Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conti RTGS DCA e uno o più sottoconti se richiesto per l’uso ai fini del regolamento AS. Se il titolare di conto MCA ha aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement), i conti RTGS DCA (e gli eventuali sottoconti) non devono essere aperti o gestiti a meno che il titolare di conto MCA sia e rimanga raggiungibile in qualsiasi momento, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.
2.  
Su richiesta del titolare di un conto aperto ai sensi del paragrafo 1 (titolare di conto RTGS DCA), la [inserire nome della BC] aggiunge il conto RTGS DCA o il suo sottoconto a un settlement bank account group per il regolamento AS. Il titolare di conto RTGS DCA fornisce alla [inserire nome della BC] tutti i documenti pertinenti, debitamente firmati dal titolare di conto RTGS DCA e dal sistema ancillare.
3.  
Non vi è alcun saldo debitorio su un conto RTGS DCA o sui rispettivi sottoconti.
4.  
I sottoconti hanno un saldo zero overnight.
5.  
Il titolare di conto RTGS DCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici. Con tale designazione, il titolare di conto RTGS DCA da istruzioni alla [inserire nome della BC] di eseguire un trasferimento automatico di liquidità che accrediti il conto MCA nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti sul conto MCA primario per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.
6.  
Un partecipante che è titolare di due o più conti RTGS DCA e di due o più conti MCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], che non sia già designato come collegato al conto MCA primario, ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su uno degli altri suoi conti MCA per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.

Articolo 2

Titolari di addressable BIC

1.  
I titolari di conti RTGS DCA che siano enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b) o della parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e), possono registrare titolari di addressable BIC. I titolari di conti RTGS DCA possono designare i titolari di addressable BIC che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) unicamente se tali soggetti sono raggiungibili in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.
2.  
I titolari di conti RTGS DCA che siano soggetti di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono esclusivamente registrare come titolare di addressable BIC un BIC appartenente alla stessa persona giuridica.
3.  
Un titolare di addressable BIC può inviare ordini di trasferimento di contante e ricevere ordini di trasferimento di contante tramite un titolare di conto RTGS DCA.
4.  
Un titolare di addressable BIC non può essere registrato da più di un titolare di conto RTGS DCA.
5.  
Gli ordini di trasferimento di contante inviati o i trasferimenti di contante ricevuti dai titolari di addressable BIC si considerano inviati o ricevuti dal partecipante stesso.
6.  
Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dai titolari di addressable BIC, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale entità o dall'inosservanza degli stessi.

Articolo 3

Multi-addressee access

1.  

Un titolare di conto RTGS DCA che è un ente creditizio ai sensi della parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), può concedere l'autorizzazione esplicita ai seguenti enti creditizi e succursali ad utilizzare il proprio conto RTGS DCA al fine di presentare e/o ricevere ordini di trasferimento in contanti direttamente mediante multi-addressee access:

a) 

enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che appartengono allo stesso gruppo bancario del titolare di conto RTGS DCA;

b) 

succursali di tale titolare di conto RTGS DCA;

c) 

altre succursali o la sede centrale dello stesso soggetto giuridico del titolare di conto RTGS DCA.

2.  
L'autorizzazione a utilizzare un conto RTGS DCA mediante multi-addressee access di cui al paragrafo 1 è concessa ai soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo solo se tali soggetti sono raggiungibili, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.
3.  
La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti RTGS DCA che danno accesso ai loro conti RTGS DCA mediante multi-addressee access.

Articolo 4

Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) RTGS

1.  
Su richiesta di un titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS, al fine di consentire l’elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto RTGS DCA a conto RTGS DCA.
2.  
Su richiesta del titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti RTGS DCA del titolare di conto RTGS DCA da un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto RTGS DCA informa tutti gli altri titolari di conto RTGS DCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità RTGS prima di presentare tale richiesta.

Articolo 5

Operazioni elaborate su un conto RTGS DCA e sui relativi sottoconti

1.  
Gli ordini di pagamento verso altri conti RTGS DCA e gli ordini di trasferimento di contante verso conti di fondi di garanzia AS sono elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
2.  
Gli ordini di trasferimento di contante relativi alle procedure di regolamento RTGS AS sono regolati tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
3.  

Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

[inserire se necessario] [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote];

b) 

ordini di trasferimento di liquidità verso un altro RTGS DCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità RTGS;

c) 

ordini di trasferimento di liquidità verso un conto TIPS DCA o un conto MCA;

d) 

trasferimenti di liquidità verso un conto di deposito overnight.

4.  
Gli ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA possono essere elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 6

Ordini di trasferimento di liquidità

1.  

Un titolare di conto RTGS DCA può inviare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:

a) 

un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;

b) 

un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;

2.  
Un ordine permanente di trasferimento di liquidità può essere immesso o modificato dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa e ha efficacia a partire dalla giornata lavorativa successiva.
3.  
Un ordine di trasferimento di liquidità immediato può essere immesso dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa. Un ordine di trasferimento di liquidità immediato da elaborare conformemente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D può anche essere immesso dal sistema ancillare pertinente per conto della settlement bank.

Articolo 7

Ordini di trasferimento di liquidità rule-based

1.  

Il titolare di conto RTGS DCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto RTGS DCA.

a) 

Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite massimo è superato, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto MCA designato da tale titolare di conto RTGS DCA. Il conto MCA accreditato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET.

b) 

Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto MCA autorizzato dal titolare di conto MCA. Il conto MCA addebitato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Il titolare del conto MCA addebitato deve autorizzare l'addebito del proprio conto MCA in tal modo.

2.  
Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto RTGS DCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti MCA specificati in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto RTGS DCA, il titolare di un conto RTGS DCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti MCA in caso di superamento del limite minimo.
3.  
Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA designato ai fini degli ordini di trasferimento di liquidità automatici di cui all’articolo 1, paragrafi 5 e 6, nel caso in cui il conto RTGS DCA non disponga di liquidità sufficiente per regolare ordini di pagamento urgenti, gli ordini di trasferimento AS o gli ordini di pagamento ad alta priorità sul proprio conto RTGS DCA.

Articolo 8

Norme in materia di priorità

1.  

L'ordine di priorità per l’elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, in ordine decrescente di urgenza, è:

a) 

urgente;

b) 

alta;

c) 

normale.

2.  

Ai seguenti ordini è attribuita automaticamente la priorità «urgente»:

a) 

ordini di trasferimento AS;

b) 

ordini di trasferimento di liquidità, compresi gli ordini di trasferimento di liquidità automatici;

c) 

ordini di trasferimento di contante su un conto tecnico AS per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

3.  
Tutti gli ordini di trasferimento di contante non elencati nel paragrafo 2 ricevono automaticamente la priorità «normale», ad eccezione degli ordini di pagamento ai quali il titolare di conto RTGS DCA ha a sua discrezione assegnato la priorità «alta».

Articolo 9

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA

1.  

Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA sono regolati immediatamente, o successivamente, come indicato dal titolare di conto RTGS DCA in conformità all'articolo 16 o all'articolo 17, posto in ogni caso che:

a) 

vi sia liquidità disponibile sul conto RTGS DCA dell’ordinante;

b) 

non vi siano in lista d’attesa ordini di trasferimento in contanti con pari priorità o superiore; e

c) 

siano rispettati eventuali limiti di addebito stabiliti in conformità all’articolo 15.

2.  

Qualora una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), non sia soddisfatta in relazione a un ordine di trasferimento di contante, si applicano le disposizioni seguenti.

a) 

Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità automatico, la [inserire nome della BC] ha disposizione di eseguire parzialmente l'istruzione e di eseguire ulteriori trasferimenti di liquidità ogniqualvolta vi sia liquidità disponibile, fino all'importo dell'ordine di trasferimento di liquidità automatico iniziale.

b) 

Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o senza alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che l'ordine non sia avviato da un sistema ancillare, nel qual caso è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.

c) 

Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità permanente o di un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, l’ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D obbligatorie e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti, è regolato a seguito di una riduzione di tutti gli ordini pro rata. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C opzionale e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti è respinto.

3.  
Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono posti in lista d’attesa e trattati in conformità alle norme di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Gestione della lista d’attesa e ottimizzazione del regolamento

1.  

Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA che sono in lista d’attesa in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, sono elaborati in base alla loro priorità. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si applica il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») all'interno di ciascuna categoria o sottocategoria di ordini di trasferimento di contante prioritari come segue:

a) 

ordini di trasferimento di contante urgenti: ordini di trasferimento di liquidità automatici sono posti per primi nella lista d’attesa; gli ordini di trasferimento AS e gli altri ordini urgenti di trasferimento di contante devono essere collocati subito dopo nella lista d’attesa;

b) 

gli ordini di trasferimento di contante ad alta priorità non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti sono posti in lista d’attesa;

c) 

gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità sono posti in lista d’attesa.

2.  
L’ordinante può modificare la priorità dei propri ordini di trasferimento di contante diversi dagli ordini di trasferimento di contante urgenti.
3.  
L’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa dei propri ordini di trasferimento di contante. L’ordinante può spostare tali ordini di trasferimento di contante o dietro gli ordini di trasferimento di liquidità automatici nella lista d’attesa o alla fine della rispettiva lista d’attesa con effetto immediato in qualsiasi momento durante la finestra di regolamento per i pagamenti dei clienti e interbancari, come precisato nell'appendice V.
4.  

Per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento di contante in lista d’attesa, la [inserire nome della BC] può:

a) 

utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell'appendice I;

b) 

regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa (o di pari priorità ma accettati successivamente) prima degli ordini di trasferimento di contante con priorità più alta (o di pari priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l’ordinante.

c) 

regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale prima di altri pagamenti con priorità normale in lista d’attesa accettati prima, a condizione che siano disponibili fondi sufficienti e nonostante ciò possa violare il principio FIFO.

5.  
Gli ordini di trasferimento di contante in lista d’attesa sono respinti se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’appendice V.
6.  
Si applicano le disposizioni relative al regolamento degli ordini di trasferimento di contante di cui all'appendice I.

Articolo 11

Ordini di riserva di liquidità

1.  

Un titolare di conto RTGS DCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto RTGS DCA utilizzando una delle seguenti modalità:

a) 

un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;

b) 

un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.

2.  

Il titolare di conto RTGS DCA assegna uno dei seguenti status a un ordine di riserva di liquidità corrente o permanente:

a) 

alta priorità: consente l'utilizzo della liquidità per ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità;

b) 

priorità urgente: consente l'utilizzo della liquidità solo per ordini di trasferimento di contante urgenti.

3.  
Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente l’ordine di riserva e ha istruzione di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.
4.  
Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante urgenti, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità alta e normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti.
5.  
Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante ad alta priorità, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti e ad alta priorità.

Articolo 12

Richiesta di recall e risposta

1.  
Un titolare di conto RTGS DCA può inserire una richiesta di recall per richiedere la restituzione di un ordine di pagamento regolato.
2.  
La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario del pagamento regolato che può rispondere positivamente o negativamente. Una risposta positiva non avvia una restituzione dei fondi.

Articolo 13

RTGS Directory

1.  

La RTGS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:

a) 

titolari di conti RTGS DCA;

b) 

qualsiasi soggetto che si avvalga di multi-addressee access;

c) 

titolari di addressable BIC.

2.  
La RTGS directory è aggiornata quotidianamente.
3.  
Salva diversa richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, i rispettivi BIC sono pubblicati nella RTGS directory.
4.  
I titolari di conto RTGS DCA possono distribuire la RTGS directory esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono di multi-addressee access.
5.  
I titolari di conto RTGS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi dei titolari di conto RTGS DCA e relativi BIC. Inoltre, i nomi e i BIC dei titolari di addressable BIC o dei soggetti con multi-addressee access possono essere pubblicati e i titolari di conti RTGS DCA assicurano che i titolari di addressable BIC o i soggetti che si avvalgono di multi-addressee access abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 14

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1.  
Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto RTGS DCA. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d’attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale titolare di conto RTGS DCA sono respinti.
2.  
Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto RTGS DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto RTGS DCA sospeso.
3.  
Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa in base a motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto RTGS DCA di quel titolare di contro RTGS DCA sono elaborati esclusivamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 15

Limiti di addebito

1.  
Un titolare di conto RTGS DCA può limitare l'uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento sui propri singoli conti RTGS DCA in relazione ad altri conti RTGS DCA, ad eccezione delle BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere definiti solo in relazione a ordini di pagamento con priorità normale.
2.  
Con la fissazione di un limite bilaterale, il titolare di conto RTGS DCA dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso un altro conto RTGS DCA di un altro titolare di conto RTGS DCA, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata provenienti da tale conto RTGS DCA (la posizione bilaterale netta), superi detto limite bilaterale.
3.  
Un titolare di conto RTGS DCA può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il titolare di conto RTGS DCA ha fissato almeno un limite bilaterale. Se un titolare di conto RTGS DCA fissa un limite multilaterale, dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso i conti RTGS DCA di tutti i titolari di conti RTGS DCA nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata, provenienti da tali conti RTGS DCA (la posizione multilaterale netta) superi detto limite multilaterale.
4.  
I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La definizione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.

Articolo 16

Istruzioni dei partecipanti relative agli orari di regolamento

1.  
Un titolare di conto RTGS DCA può indicare il momento prima del quale un ordine di pagamento non può essere regolato o l'ultimo momento dopo il quale l'ordine di pagamento sarà respinto utilizzando rispettivamente l’Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator, ovvero può indicare un intervallo di tempo durante il quale l'ordine di trasferimento di contante sarà regolato utilizzando entrambi gli indicatori. Un titolare di conto RTGS DCA può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l’ordine di pagamento in questione non viene respinto.
2.  
Nel caso in cui 15 minuti prima dell'ultimo momento di addebito (Latest Debit Time) indicato l'ordine di pagamento non sia stato regolato, il titolare di conto RTGS DCA interessato è informato di conseguenza.

Articolo 17

Immissione anticipata di ordini di pagamento

1.  
Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a dieci giorni di calendario prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).
2.  
Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e presentati per l'elaborazione alla data specificata dal titolare di conto RTGS DCA all'inizio della finestra di regolamento in tale data per i pagamenti per conto della clientela e per quelli interbancari, come indicato nell'appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.

Articolo 18

Addebito diretto

1.  
Un titolare di conto RTGS DCA (ordinante) può autorizzare un altro titolare di conto RTGS DCA (beneficiario) in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET ad addebitare il conto del titolare di conto RTGS DCA (ordinante) mediante addebito diretto.
2.  
Per rendere possibile tale accordo, l’ordinante fornisce un'autorizzazione preventiva a [inserire nome della BC] che permette a [inserire nome della BC] di addebitare il conto RTGS DCA dell’ordinante al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto.
3.  
Se un beneficiario riceve l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, può presentare istruzioni di addebito diretto per addebitare il conto RTGS DCA dell’ordinante per l'importo precisato nell'istruzione.
4.  
Un titolare di conto RTGS DCA che chiede di essere aggiunto a un settlement bank account group di un sistema ancillare si considera che abbia dato autorizzazione a [inserire nome della BC] autorizzando [inserire nome della BC] ad addebitare il conto RTGS DCA del titolare di conto RTGS DGS e il sottoconto al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto da parte di tale sistema ancillare.

Articolo 19

Funzionalità di back-up payment

In caso di guasto della propria infrastruttura di pagamento, il titolare di conto RTGS DCA può chiedere alla [inserire nome della BC] di attivare la funzionalità di back-up payment. Ciò consente al titolare di conto RTGS DCA di inserire determinati ordini di pagamento utilizzando l'interfaccia grafica per l'utente (Graphic User Interface, GUI).

Articolo 20

Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sottoconti

1.  
La [inserire nome della BC] ha [inserire riferimento alla tecnica per la costituzione di garanzie secondo l’ordinamento giuridico applicabile] sul saldo del sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA aperto in conformità agli accordi conclusi tra il sistema ancillare e la rispettiva BC per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un sistema ancillare in conformità alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Il suddetto saldo garantisce l’obbligo, assunto dal titolare di conto RTGS DCA ai sensi del successivo paragrafo 7, nei confronti della [inserire nome della BC] in relazione a tale regolamento.
2.  
Su ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «start-of-cycle», la [inserire nome della BC] assicura che il saldo sul sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (inclusi gli aumenti o le riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi verso o dal sottoconto, o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) al momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo, possa essere utilizzato soltanto per il regolamento degli ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento di tipo C. Al ricevimento da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» il saldo sul sottoconto è disponibile per l'uso del titolare di conto RTGS DCA.
3.  
Con la conferma del saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell’aumento o della riduzione del saldo a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sottoconto, ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all’ammontare del pagamento. Fatti salvi l’aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.
4.  
In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS, volti alla quadratura dell’obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
5.  
In caso di insolvenza del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS volti alla quadratura dell’obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, costituiscono la prima richiesta ai fini dell’escussione della garanzia; l’addebito conseguente al pagamento disposto dal sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (e accreditato sul conto tecnico RTGS DCAdel sistema ancillare) è considerato pertanto quale corretto adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della [inserire nome della BC] e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest’ultima sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
6.  
La garanzia scade al momento della ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» che confermi che il regolamento è stato completato.
7.  
Il titolare di conto RTGS DCA è obbligato a rimborsare alla [inserire nome della BC] qualunque pagamento effettuato da quest’ultima in dipendenza di detta garanzia.

PARTE IV

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati TARGET2-securities (T2S DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione dei conti T2S DCA

1.  
Su richiesta del titolare di un conto MCA la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conto/i T2S DCA.
2.  
Non vi è alcun saldo debitorio su un conto T2S DCA.
3.  
Il titolare di conto T2S DCA designa un conto MCA ai fini dell’elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Il conto MCA designato può essere detenuto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET e può appartenere a un partecipante diverso.

Articolo 2

Collegamenti tra conti titoli e conti T2S DCA

1.  
Un titolare di conto T2S DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto T2S DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.
2.  
I titolari di conti T2S DCA che collegano i propri conti T2S DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la configurazione della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).
3.  
A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto T2S DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto T2S DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.
4.  
Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto T2S DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

Articolo 3

Operazioni elaborate tramite i conti T2S DCA

1.  

Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto T2S DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

le istruzioni di regolamento del contante derivanti da T2S a condizione che il titolare di conto T2S DCA abbia designato il conto o i conti titoli pertinenti di cui all'articolo 2;

b) 

ordini di trasferimento di liquidità verso un conto RTGS DCA, TIPS DCA o verso un conto MCA;

c) 

ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA appartenenti allo stesso partecipante o per i quali lo stesso MCA è stato designato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;

d) 

ordini di trasferimento di contante tra il conto T2S DCA e il conto T2S DCA di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui all’articolo 10, paragrafi 2 e 3.

2.  
I pagamenti relativi a eventi societari possono essere elaborati tramite un conto T2S DCA.

Articolo 4

Ordini di trasferimento di liquidità

Un titolare di conto T2S DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità in una delle seguenti modalità:

a) 

un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;

b) 

un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che è un'istruzione per l'esecuzione ricorrente di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.

c) 

un ordine di trasferimento di liquidità predefinito, che è un'istruzione per l'esecuzione singola di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.

Articolo 5

Riserva e blocco di liquidità

1.  
I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti T2S DCA. Ciò non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.
2.  
Con la richiesta di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno disposizione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.
3.  
La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da riservare, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.
4.  
La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il blocco richiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.
5.  
Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare disposizione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.
6.  
Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti T2S DCA

1.  
È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità nell’ordine della loro ricezione.
2.  
Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3.  

Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità a un conto TIPS DCA, un conto MCA, un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica se sul conto T2S DCA dell’ordinante sono disponibili fondi sufficienti per effettuare il regolamento. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che questi non siano avviati da un terzo designato ai sensi dell’articolo 7 della parte I, nel qual caso sono regolati parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento;

b) 

nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità predefinito o permanente: l’ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.

Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1.  
Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto T2S DCA.
2.  
Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto T2S DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto T2S DCA sospeso.
3.  
Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto T2S DCA di quel titolare di conto T2S DCA sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare gli ordini di trasferimento di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata sono elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 8

Soggetti idonei per le operazioni di autocollateralizzazione

1.  
La [inserire il nome della BC] offre operazioni di autocollateralizzazione a un titolare di conto T2S DCA al quale concede credito infragiornaliero in conformità alla parte II, articolo 10, su richiesta di tale titolare di conto T2S DCA e a condizione che tale partecipante non sia soggetto a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.
2.  
L'autocollateralizzazione è concessa solo in una giornata lavorativa di TARGET, è limitata a tale giornata e non è possibile estendere il credito overnight.

Articolo 9

Garanzie idonee per le operazioni di autocollateralizzazione

1.  
L'autocollateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
2.  

Inoltre, le garanzie idonee all'autocollateralizzazione:

a) 

[inserire se pertinente: possono essere limitate dalla [inserire nome della BC] attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links)];

b) 

sono soggette a determinate scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come conferite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

Articolo 10

Concessione di credito e procedura di recupero

1.  
Il credito ottenuto per mezzo della autocollateralizzazione è concesso senza interessi.
2.  
L'autocollateralizzazione può essere rimborsata in qualsiasi momento della giornata dal titolare di conto T2S DCA.
3.  

L'autocollateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento definito nell'appendice V e secondo la seguente procedura:

a) 

la [inserire il nome della BC] invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le autocollateralizzazioni esistenti;

b) 

se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto T2S DCA non è sufficiente a rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, la [inserire il nome della BC], controlla altri conti T2S DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto T2S DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto T2S DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;

c) 

se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto T2S DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto T2S DCA abbia dato disposizione alla [inserire il nome della BC] di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'autocollateralizzazione esistente al conto di garanzia della [inserire il nome della BC]. In seguito, la [inserire il nome della BC] concede la liquidità per rimborsare l'autocollateralizzazione esistente e senza indebito ritardo esegue l'addebito sull’MCA primario del titolare del conto T2S DCA;

d) 

la [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 euro per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto MCA del titolare del conto T2S DCA di cui alla lettera c).

Articolo 11

Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione

1.  
La [inserire nome della BC] sospende o esclude un titolare di conto T2S DCA dall'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione se sospende o esclude tale partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13.
2.  
La [inserire nome della BC] limita l'accesso di un titolare di conto T2S DCA alle operazioni di autocollateralizzazione se limita l’accesso di tale partecipante al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13. In tal caso, il limite fissato si applica al totale delle operazioni di autocollateralizzazione e di credito infragiornaliero combinate e non a ciascuna di esse separatamente.

PARTE V

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto TIPS DCA

1.  
La [inserire nome della BC] su richiesta del titolare di un conto MCA apre e gestisce [uno o più] conto/i TIPS DCA.
2.  
Non vi è alcun saldo debitorio su un conto TIPS DCA.

Articolo 2

Invio e ricezione di messaggi

1.  

Un titolare di conto TIPS DCA può inviare messaggi:

a) 

direttamente, e/o

b) 

tramite una o più instructing party.

2.  

Un titolare di conto TIPS DCA riceve messaggi:

a) 

direttamente; o

b) 

tramite un'instructing party.

3.  
La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto TIPS DCA che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto TIPS DCA inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

Articolo 3

Reachable party

1.  
Il titolare di conto TIPS DCA può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2.  
Il titolare di conto TIPS DCA fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3.  
Il titolare di un conto TIPS DCA informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.
4.  
Il titolare di conto TIPS DCA può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.
5.  
La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti TIPS DCA che designano le reachable party.
6.  
Il titolare di conto TIPS DCA che ha designato una reachable party deve garantire che in qualsiasi momento tale reachable party sia disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

Articolo 4

Operazioni elaborate tramite i conti TIPS DCA

1.  

Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto TIPS DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

ordini di pagamento istantaneo;

b) 

risposte positive al recall;

c) 

ordini di trasferimento di liquidità verso conti tecnici TIPS AS, conti MCA, conti T2S DCA o conti RTGS DCA;

d) 

ordini di trasferimento di liquidità verso sottoconti;

e) 

ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight.

Articolo 5

Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto TIPS DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti TIPS DCA

1.  
È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2.  
Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3.  

Una volta che l’ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;

b) 

qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.

4.  
I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l’ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6.  
Una volta che un ordine di trasferimento di liquidità immediato sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto.
7.  
A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.
8.  
Fatto salvo il paragrafo 7, TARGET-[inserire nome riferimento alla BC/paese] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare della risposta positiva al richiamo superi il CMB applicabile.

Articolo 7

Richiesta di recall

1.  
Il titolare di un conto TIPS DCA può presentare una richiesta di recall.
2.  
La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva al recall, o con una risposta negativa al recall.

Articolo 8

TIPS Directory

1.  

La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:

a) 

titolari di conti TIPS DCA;

b) 

reachable party;

2.  
La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3.  
I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4.  
Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5.  
I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 9

Registro MPL

1.  
Il registro (repository) mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2.  
Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3.  
La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

Articolo 10

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria

1.  
Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto TIPS DCA.
2.  

Se la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC]:

a) 

rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;

b) 

rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita;

c) 

rigetta gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.

3.  
Se la partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET-[inserire il riferimento a Bc/paese] è sospesa in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.
4.  
La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese],sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

PARTE VI

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari (AS) che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS

Articolo 1

Apertura e gestione di conti tecnici AS e utilizzo delle procedure di regolamento RTGS AS

1.  
La [inserire nome della BC] può, su richiesta di un sistema ancillare aprire e gestire uno o più conti tecnici RTGS AS per supportare le procedure di regolamento RTGS AS.
2.  
Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico RTGS AS.
3.  
I conti tecnici RTGS AS non sono pubblicati nella RTGS directory.
4.  

Il sistema ancillare seleziona almeno una delle seguenti procedure di regolamento ai fini del trattamento degli ordini di trasferimento del sistema ancillare:

a) 

procedura di regolamento RTGS AS di tipo A;

b) 

procedura di regolamento RTGS AS di tipo B;

c) 

procedura di regolamento RTGS AS di tipo C;

d) 

procedura di regolamento RTGS AS di tipo D;

e) 

procedura di regolamento RTGS AS di tipo E.

5.  
Le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano rispettivamente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A, B, C, D ed E.
6.  
Le procedure di regolamento RTGS AS sono operative durante gli orari indicati nell'appendice V.
7.  
Il sistema ancillare chiede alla [inserire nome della BC] di creare un settlement bank account group.
8.  
Il sistema ancillare invia solo ordini di trasferimento del sistema ancillare a conti inclusi nel settlement bank account group di cui al paragrafo 7.

Articolo 2

Priorità degli ordini di trasferimento del sistema ancillare

A tutti gli ordini di trasferimento del sistema ancillare (AS) viene assegnata automaticamente la priorità «urgente».

Articolo 3

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo A

1.  
Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo A. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2.  
Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento AS nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3.  
Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento del sistema ancillare come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.
4.  
La [inserire nome della BC] tenta in primo luogo di regolare gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare. Solo al momento del regolamento di tutti gli ordini di trasferimento AS (compreso l’eventuale finanziamento del conto tecnico RTGS AS dal conto del fondo di garanzia AS) la [inserire nome della BC] tenta di regolare ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e che accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.
5.  
Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bank è in lista d’attesa, la [inserire nome della BC] informa la settlement bank mediante un messaggio broadcast.
6.  
Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement banknon dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può ordinare alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce.
7.  
Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 6, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3 e annulla gli ordini di trasferimento AS già regolati.
8.  
Al sistema ancillare viene notificato l’avvenuto o il mancato regolamento.
9.  

Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:

a) 

il servizio «periodo d’informazione», di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

b) 

il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Articolo 4

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo B

1.  
Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento del sistema ancillare mediante la procedura di regolamento di tipo B. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2.  
Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento del sistema ancillare nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3.  
Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento AS come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.
4.  
La procedura di regolamento di tipo B opera sulla base del principio «all or nothing» (tutto o niente). La [inserire nome della BC] tenta di regolare simultaneamente tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare e tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank. Se uno o più ordini di trasferimento AS non possono essere regolati, tutti gli ordini di trasferimento AS sono posti in lista d’attesa e viene applicato un algoritmo di ottimizzazione e le settlement bank ne sono informate.
5.  
Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement bank non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può dare disposizione alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce
6.  
Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 5, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3.
7.  
Al sistema ancillare viene notificato l’avvenuto o il mancato regolamento.
8.  

Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:

a) 

il servizio «periodo d’informazione», di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

b) 

il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Articolo 5

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo C

1.  
La procedura di regolamento di tipo C supporta il regolamento utilizzando liquidità dedicata nei sottoconti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo C. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E.
2.  
Il sistema ancillare assicura che ciascuna settlement bank apra almeno un sottoconto che deve essere utilizzato dal sistema ancillare solo ai fini della presente procedura di regolamento.
3.  
La [inserire nome della BC] avvia automaticamente una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria addebitando i conti RTGS DCA delle settlement bank e accreditando il sottoconto di cui al paragrafo 2.
4.  
La procedura di regolamento di tipo C si chiude mediante un messaggio di fine procedura, che può essere inviato dal sistema ancillare in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V. Se il sistema ancillare non invia il messaggio di fine procedura entro tale cut-off time, la [inserire nome della BC] chiude la procedura a tale cut-off time.
5.  
La chiusura della procedura di regolamento di tipo C obbligatoria comporta un trasferimento di liquidità automatico dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
6.  
Se la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria è chiusa, il sistema ancillare può avviare una procedura opzionale in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C opzionale addebitando il conto RTGS DCA della settlement banke accreditando il sottoconto RTGS della stessa. Il sistema ancillare può avviare e chiudere una o più procedure opzionali successive prima del cut-off time per i pagamenti interbancari. La chiusura della procedura di regolamento di tipo C opzionale comporta un trasferimento automatico di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
7.  
La procedura di regolamento di tipo C obbligatoria e qualsiasi successiva procedura di regolamento di tipo C opzionale possono consistere di uno o più cicli.
8.  
Il sistema ancillare può, in qualsiasi momento dopo l'avvio di una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria o opzionale, avviare un ciclo mediante un messaggio di «start-of-cycle». Dopo l'inizio del ciclo, i trasferimenti di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 non possono essere effettuati fino all'invio da parte del sistema ancillare di un messaggio di «end-of-cycle». I saldi possono essere modificati durante il ciclo per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se una settlement banktrasferisce liquidità al proprio sottoconto. La [inserire il nome della BC] notifica al sistema ancillare la riduzione o l’aumento della liquidità sul sottoconto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il sistema ancillare lo richieda, la [inserire il nome della BC] provvede altresì a notificare allo stesso l’aumento di liquidità nel sottoconto per effetto di un ordine di trasferimento di liquidità da parte della settlement bank.
9.  

Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file mentre il ciclo è aperto. Gli ordini di trasferimento di contante possono riguardare una delle seguenti operazioni:

a) 

l'addebito dei sottoconti delle settlement bank e l’accredito del conto tecnico RTGS AS;

b) 

l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l’accredito dei sottoconti delle settlement bank;

c) 

l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l’accredito delle RTGS DCA delle settlement bank.

10.  
La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento del sistema ancillare che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere accodati e deve essere applicato un algoritmo di ottimizzazione. Gli ordini di trasferimento AS che rimangono non regolati al momento della chiusura del ciclo sono respinti.
11.  
Il sistema ancillare deve essere informato al più tardi entro la fine del ciclo dello stato dei singoli ordini di trasferimento AS.

Articolo 6

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo D

1.  
La procedura di regolamento RTGS AS di tipo D supporta il regolamento tramite l’utilizzo di prefinanziamenti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo D.
2.  
I conti tecnici RTGS AS hanno solo un saldo pari a zero o un saldo positivo. La liquidità può rimanere sul conto tecnico RTGS AS overnight, nel qual caso sarà soggetta alla remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, paragrafo 2.
3.  
La [inserire nome della BC] notifica al sistema ancillare i trasferimenti di liquidità che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS. Questi trasferimenti di liquidità possono essere effettuati in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V. Il sistema ancillare può immettere ordini di trasferimento di liquidità immediati che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.

Articolo 7

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo E

1.  
La procedura di regolamento RTGS AS di tipo E supporta il regolamento bilaterale e l'elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il sistema ancillare può utilizzare la procedura di regolamento di tipo E senza un conto tecnico RTGS AS per il regolamento bilaterale. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E qualora opti per l’elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il saldo del conto tecnico RTGS AS è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per la procedura di regolamento di tipo C.
2.  

Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file tra:

a) 

i conti RTGS DCA delle settlement bank e il conto tecnico RTGS AS, se utilizzato; e

b) 

i conti RTGS DCA delle settlement bank.

Il sistema ancillare è responsabile di assicurare la corretta sequenza degli ordini di trasferimento AS nel file per garantire il regolare svolgimento del regolamento.

3.  
La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento AS che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere posti in lista d’attesa. Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bankè in lista d’attesa, la settlement bank ne è informata mediante un messaggio broadcast.
4.  

Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:

a) 

il servizio «periodo d’informazione», di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

b) 

il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

5.  
Al sistema ancillare viene notificata la condizione (status) dei singoli ordini di trasferimento AS inseriti.

Articolo 8

Periodo di informazione e periodo di regolamento

1.  
Il servizio «periodo di informazione» consente al sistema ancillare di informare le proprie settlement bank della liquidità necessaria per garantire il buon esito del regolamento. Tale servizio facoltativo consente al sistema ancillare di definire un periodo prima dell'inizio del regolamento degli ordini di trasferimento AS. Durante tale periodo, e su richiesta della settlement bank, il sistema ancillare può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B). Il sistema ancillare può anche chiedere alla [inserire nome della BC] di procedere a tale revoca per suo conto.
2.  
Nel caso in cui un sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, revochi singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) durante il «periodo di informazione», l’elaborazione degli ordini di trasferimento RTGS AS è annullata.
3.  
Il servizio «periodo di regolamento» consente al sistema ancillare di definire un periodo fino al quale può essere effettuato il regolamento degli ordini di trasferimento AS. Questo servizio è un prerequisito per l'utilizzo di un conto del fondo di garanzia ed è facoltativo per l'uso di conti tecnici AS.
4.  

Durante il «periodo di regolamento» il sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) che non hanno uno status definitivo e si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E è utilizzata per il regolamento bilaterale, gli ordini di trasferimento AS pertinenti sono annullati;

b) 

se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E non è utilizzata per il regolamento bilaterale, o se nella procedura di regolamento RTGS AS di tipo A l'intero regolamento fallisce, gli eventuali ordini di trasferimento AS presenti nel file e regolati sono annullati e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.

c) 

se viene utilizzata la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B, l'intero regolamento non ha esito positivo e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.

Articolo 9

Regolamento tra sistemi

1.  
Il regolamento tra sistemi consente a un sistema ancillare di accreditare il conto tecnico RTGS AS di un altro sistema ancillare o sottoconto di una settlement bank di un altro sistema ancillare ed è disponibile per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D.
2.  
La [inserire nome della BC] consente, su richiesta del sistema ancillare, il regolamento tra il sistema ancillare e un altro sistema ancillare in TARGET-[inserire riferimento paese/nome della BC] o un altro sistema componente di TARGET. Il sistema ancillare richiedente fornisce alla [inserire nome della BC] l'autorizzazione dell'altro sistema ancillare.
3.  
Un regolamento tra sistemi può essere avviato solo se i due sistemi ancillari hanno avviato una procedura di regolamento. Inoltre, se il regolamento tra sistemi è avviato da un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, per tale sistema ancillare deve essere aperto anche un ciclo di regolamento.
4.  
Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il sottoconto di una delle sue settlement bank. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.
5.  
Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il conto tecnico RTGS AS. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

Entrambi i sistemi ancillari che utilizzano il regolamento tra sistemi ricevono notifica tramite un messaggio broadcast del regolamento o del rigetto degli ordini di trasferimento AS.

Articolo 10

Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell'uso delle procedure di regolamento AS da parte di un sistema ancillare avviene durante il ciclo di regolamento degli ordini di trasferimento AS, la [inserire nome della BC] può completare il ciclo di regolamento.

PARTE VII

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento TIPS AS

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto tecnico TIPS AS

1.  
La [inserire nome della BC] può aprire e gestire uno o più conti tecnici TIPS AS su richiesta di un sistema ancillare che regola pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o pagamenti quasi istantanei nei propri libri contabili.
2.  
Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico TIPS AS.
3.  
Il sistema ancillare utilizza un conto tecnico TIPS AS per raccogliere la liquidità stanziata dai propri partecipanti diretti necessaria per finanziare le loro posizioni.
4.  
Il sistema ancillare può scegliere di ricevere notifiche di accredito e addebito del proprio conto tecnico TIPS AS. Se il sistema ancillare opta per tale servizio la notifica viene fornita immediatamente dopo l'addebito o l'accredito del conto tecnico TIPS AS.

▼M2

5.  
Un sistema ancillare può inviare ordini di pagamento istantanei e risposte positive al recall a qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS. Un sistema ancillare riceve ed elabora ordini di pagamento istantanei, richieste di recall e risposte positive al recall da qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS.

▼B

Articolo 2

Invio e ricezione di messaggi

1.  

Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare messaggi:

a) 

direttamente;

b) 

tramite una o più instructing party.

2.  

Un titolare di conto tecnico TIPS AS riceve messaggi:

a) 

direttamente; o

b) 

tramite un'instructing party.

3.  
La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto tecnico TIPS AS che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto tecnico TIPS AS inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

Articolo 3

Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 4

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti tecnici TIPS AS

1.  
È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2.  
Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3.  

Una volta che l’ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, paragrafo 1, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;

b) 

qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.

4.  
I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l’ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6.  
Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità da un conto tecnico TIPS AS a un conto TIPS DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, paragrafo 1, la [inserire nome della BC] verifica se sul conto tecnico TIPS AS dell’ordinante sono disponibili fondi sufficienti. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.
7.  
A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito nella parte I, articolo 17, la [inserire nome della BC] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.
8.  
Fatto salvo il paragrafo 7, la [inserire nome della BC] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

Articolo 5

Richiesta di recall

1.  
Il titolare di un conto tecnico TIPS AS può presentare una richiesta di recall.
2.  
La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva o negativa al recall.

Articolo 6

Procedura di regolamento TIPS AS

La procedura di regolamento TIPS AS è operativa durante gli orari indicati nell'appendice V.

Articolo 7

Reachable party tramite un conto tecnico TIPS AS

▼M2

1.  
Un titolare di conto tecnico TIPS AS può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l’accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA e, se sono raggiungibili in TARGET in qualità di titolari di conto RTGS DCA, titolari di addressable BIC o come soggetti autorizzati a utilizzare un conto RTGS DCA mediante multi-addressee access di cui alla parte III, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), detengono un conto TIPS DCA o sono raggiungibili tramite un conto TIPS DCA.

▼B

2.  
Un titolare di conto tecnico TIPS AS fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3.  
Il titolare di un conto tecnico TIPS AS informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto tecnico TIPS AS.
4.  
Il titolare di conto tecnico TIPS AS può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.
5.  
La parte I, articolo 7 si applica a un sistema ancillare che abbia designato le reachable party.
6.  
Il titolare di conto tecnico TIPS AS che ha designato una reachable party deve garantire che tale reachable party sia in qualsiasi momento disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

Articolo 8

Operazioni elaborate tramite i conti tecnici TIPS AS

1.  

Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto tecnico TIPS AS in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:

a) 

ordini di pagamento istantaneo;

b) 

risposte positive al recall;

c) 

ordini di trasferimento di liquidità verso conti TIPS DCA.

Articolo 9

TIPS Directory

1.  

La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:

a) 

titolari di conti TIPS DCA;

b) 

reachable party.

2.  
La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3.  
I titolari di conto tecnico TIPS AS possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4.  
Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5.  
I titolari di un conto tecnico TIPS AS riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto tecnico TIPS AS e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 10

Registro MPL

1.  
Il registro (repository) centrale mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2.  
Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3.  
La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

Articolo 11

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria

1.  
Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto tecnico TIPS AS.
2.  

Se la partecipazione di un titolare di conti tecnici TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), [inserire nome della BC]:

a) 

respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;

b) 

respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita; o

c) 

respinge gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.

3.  
Se la partecipazione di un titolare di un conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] è sospesa per i motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto tecnico TIPS AS sospeso respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.
4.  
La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto tecnico TIPS AS la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto tecnico TIPS AS ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.




APPENDICE I

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE

In aggiunta alle Condizioni armonizzate, le seguenti regole si applicano all’elaborazione degli ordini di trasferimento di contante:

1.    Test obbligatori per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]

Prima di poter partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun partecipante è tenuto a superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua idoneità tecnica e gestionale.

2.    Numeri di conto

Il conto di ciascun partecipante è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato in cinque sezioni come segue:



Nome

Numero di caratteri

Contenuto

Tipo di conto

1.

M = MCA

R = RTGS DCA

C = T2S DCA

I = TIPS DCA

T = conto tecnico RTGS AS

U = sottoconto

A = conto tecnico TIPS AS

G = conto fondi di garanzia AS

D = conto di deposito overnight

X = conto di Contingency

Codice paese della banca centrale

2.

Codice paese ISO 3166-1

Codice valuta

3.

EUR

BIC

11

BIC del titolare del conto

Nome del conto

Massimo 17

Testo libero (1)

(1)   

Per i sottoconti la presente sezione deve iniziare con il codice AS a tre caratteri definito dalla banca centrale.

3.    Regole di messaggistica in TARGET

a) 

I partecipanti sono tenuti a conformarsi alle specifiche di struttura dei messaggi e di valorizzazione dei campi quali definite nella parte 3 delle pertinenti specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS).

b) 

A tutti i tipi di messaggi elaborati su conti MCA, RTGS DCA (compresi i sottoconti), conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti T2S DCA, sono allegate Business Application Header come segue:



Tipo di messaggio

Descrizione

head.001

Business application header

head.002

Business file header

4.    Tipi di messaggio elaborati in TARGET

a) 

I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sugli MCA:



Tipo di messaggio

Descrizione

Administration (admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Cash Management (camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

Payments clearing and Settlement (pacs)

 

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

b) 

I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti RTGS DCA, e se del caso sui conti tecnici RTGS AS e sui conti dei fondi di garanzia AS:



Administration (admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Cash Management (camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.007

ModifyTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.021

ReturnGeneralBusinessInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

 

 

Payments Clearing and Settlement (pacs)

 

pacs.002

PaymentStatusReport

pacs.004

PaymentReturn

pacs.008

CustomerCreditTransfer

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

Payments Initiation (pain)

 

pain.998

ASInitiationStatus

pain.998

ASTransferNotice

pain.998

ASTransferInitiation

c) 

I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti T2S DCA:



Tipo di messaggio

Descrizione

Administration (admi)

 

admi.005

ReportQueryRequest

admi.006

ResendRequestSystemEventNotification

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Cash Management (camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.024

ModifyStandingOrder

camt.025

Receipt

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.051

LiquidityDebitTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.064

LimitUtilisationJournalQuery

camt.065

LimitUtilisationJournalReport

camt.066

IntraBalanceMovementInstruction

camt.067

IntraBalanceMovementStatusAdvice

camt.068

IntraBalanceMovementConfirmation

camt.069

GetStandingOrder

camt.070

ReturnStandingOrder

camt.071

DeleteStandingOrder

camt.072

IntraBalanceMovementModificationRequest

camt.073

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

camt.074

IntraBalanceMovementCancellationRequest

camt.075

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

camt.078

IntraBalanceMovementQuery

camt.079

IntraBalanceMovementQueryResponse

camt.080

IntraBalanceModificationQuery

camt.081

IntraBalanceModificationReport

camt.082

IntraBalanceCancellationQuery

camt.083

IntraBalanceCancellationReport

camt.084

IntraBalanceMovementPostingReport

camt.085

IntraBalanceMovementPendingReport

d) 

I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti tecnici TIPS DCA e TIPS AS:



Tipo di messaggio

Descrizione

Administration (admi)

 

pacs.002

FIToFIPayment Status Report

pacs.004

PaymentReturn

pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

Cash Management (camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

Reference data (reda)

 

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

5.    Verifica di doppia immissione

Tutti gli ordini di trasferimento di contante sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di respingere gli ordini immessi più di una volta (ordini di trasferimento di contante duplicati). I dettagli figurano nella parte I, sezione 3, delle UDFS pertinenti.

6.    Regole di convalida e codici di errore

La convalida dei messaggi è effettuata secondo le linee guida High Value Payments Plus (HVPS+) sulle convalide dei messaggi specificate dalla norma ISO 20022, e convalide specifiche di TARGET. Le regole di convalida dettagliate e i codici di errore sono descritti nelle rispettive parti delle UDFS come segue:

a) 

per i conti MCA, nel capitolo 14 delle CLM UDFS;

b) 

per i conti RTGS DCA, nel capitolo 13 delle RTGS UDFS;

c) 

per i conti T2S DCA, nel capitolo 4.1 delle T2S UDFS.

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall sono respinti, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento (pacs.002), come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è respinto, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rigetto (camt.025), come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.

7.    Orari ed eventi predefiniti di regolamento

Conti RTGS DCA

a) 

Per gli ordini di pagamento che utilizzano l’Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato l’elemento del messaggio «/FromTime/».

b) 

Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni:

i) 

Elemento del messaggio «RejectTime»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro il momento indicato per l’addebito, l’ordine di trasferimento di contante è respinto.

ii) 

elemento del messaggio «TillTime»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di trasferimento di contante non è respinto ma posto nella pertinente lista d’attesa.

Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell’orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso la GUI.

Conti T2S DCA

a) 

Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcun campo XML specifico;

b) 

Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità permanenti possono essere avviati da un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:

i) 

per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usato il campo XML «Time(/ExctnTp/Tm/)»;

ii) 

per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usato il campo XML «(EventType//ExctnTp/Evt/)».

c) 

il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti è definito dai seguenti campi XML: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» e «ToDate/VldtyPrd/ToDt/».

8.    Compensazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA

I controlli di compensazione e, se del caso, i controlli di compensazione estesi [entrambi i termini come definiti alle lettere a) e b)] sono effettuati su ordini di trasferimento di contante per facilitare il regolare svolgimento del regolamento.

a) 

Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se all’inizio della lista d’attesa degli ordini di trasferimento di contante con priorità «urgente» o, in mancanza, «alta», sono presenti ordini di trasferimento di contante immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l’ordine di trasferimento di contante dell’ordinante (di seguito «ordini di trasferimento di contante in compensazione»). Se un ordine di trasferimento di contante in compensazione non offre fondi sufficienti per l’ordine di trasferimento di contante del corrispondente ordinante, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto RTGS DCA dell’ordinante.

b) 

Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la [inserire nome della BC] può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se in una qualsiasi delle liste d’attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d’attesa. Tuttavia, se nella lista d’attesa del beneficiario sono presenti ordini di trasferimento di contante con priorità più alta diretti ad altri partecipanti a TARGET, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell’ordine di trasferimento di contante in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.

9.    Algoritmi di ottimizzazione su conti RTGS DCA e sottoconti

Si applicano quattro algoritmi per facilitare il regolare svolgimento del regolamento dei flussi di pagamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle RTGS UDFS parte 2.

a) 

In base all'algoritmo di «ottimizzazione parziale» la [inserire nome della BC] provvede a:

i) 

calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto RTGS DCA pertinente; e

ii) 

se la posizione di liquidità totale di uno o più conti RTGS DCA pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto RTGS DCA pertinente è positiva.

Successivamente, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente i pertinenti ordini di trasferimento di contante rimanenti [esclusi gli ordini di pagamento stralciati di cui al punto ii)] sui conti RTGS DCA dei partecipanti interessati.

Nell’effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la [inserire nome della BC] inizia dal conto RTGS DCA del partecipante la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall’ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d’attesa degli ordini con priorità più bassa. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della [inserire nome della BC].

b) 

In base all'algoritmo di «ottimizzazione multipla» la [inserire nome della BC]:

i) 

mette a confronto coppie di conti RTGS DCA di partecipanti, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d’attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti RTGS DCA dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti RTGS DCA che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e le BC interessate scritturano tali pagamenti simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti; e

ii) 

se la liquidità relativa a una coppia di conti RTGS DCA come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, le BC coinvolte regolano i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti.

Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la [inserire nome della BC] controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto RTGS DCA di un partecipante e i conti RTGS DCA di altri partecipanti nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei punti da i) a ii) si applica mutatis mutandis.

c) 

In base all'algoritmo «ottimizzazione parziale con sistema ancillare» che supporta la procedura di regolamento di tipo B, la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l'algoritmo di ottimizzazione parziale, ma senza stralciare ordini di trasferimento AS (per un sistema ancillare che regola su base multilaterale simultanea, ossia tramite la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B).

d) 

L'algoritmo «ottimizzazione sui sottoconti» è utilizzato per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento AS con priorità urgente sui sottoconti dei partecipanti. Quando utilizza tale algoritmo, la [inserire nome della BC] provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del sottoconto di ciascun partecipante determinando se l’aggregato di tutti gli ordini di trasferimento AS in entrata e in uscita presenti nella lista d’attesa è negativo o positivo. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei sottoconti interessati, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte regolano simultaneamente tutti i trasferimenti di contante sui sottoconti dei partecipanti interessati. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è negativo non si procede ad alcun regolamento. Inoltre, tale algoritmo non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascuna settlement bankviene calcolata la posizione totale e, se le posizioni totali per tutte le settlement bank sono coperte, tutte le operazioni sono regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d'attesa.

e) 

Gli ordini di trasferimento di contante immessi dopo l'avvio dell'algoritmo di ottimizzazione multipla, dell'algoritmo di ottimizzazione parziale o dell' algoritmo di ottimizzazione parziale con sistema ancillare possono comunque essere regolati immediatamente se le posizioni e i limiti dei conti RTGS DCA dei partecipanti interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini sia con il regolamento degli ordini di trasferimento di contante nella procedura di ottimizzazione in corso.

f) 

L'algoritmo di ottimizzazione parziale e l'algoritmo di ottimizzazione multipla sono eseguiti in sequenza in tale ordine. Essi non sono eseguiti se è in corso la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B.

g) 

Gli algoritmi operano in maniera flessibile, con la fissazione di un lasso temporale predefinito tra l’esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l’operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.

h) 

Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificata la posizionenella lista d’attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare la posizione di un ordine di pagamento restano in sospeso fino al completamento dell’algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell’algoritmo l’ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l’ordine di priorità è respinta. Se l’ordine di pagamento non è regolato, le richieste del partecipante sono immediatamente prese in considerazione.

10.    Connettività

I partecipanti si collegano a TARGET utilizzando una delle seguenti modalità.

a) 

La modalità utente-applicazione (U2A): con la modalità U2A i partecipanti si connettono tramite una GUI che permette agli utenti di svolgere attività in base ai loro rispettivi diritti di accesso. Consente agli utenti di inserire e gestire i dati di business e di recuperare le informazioni di business. Il relativo manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) fornisce informazioni esaustive su ciascuna delle funzionalità che la rispettiva GUI offre.

b) 

La modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2A): con la modalità A2A applicativi software comunicano con TARGET scambiando singoli messaggi e file in base ai loro rispettivi diritti di accesso, alla sottoscrizione di messaggi e alla configurazione del routing. La comunicazione A2A si avvale di messaggi XML, utilizzando la norma ISO 20022, ove applicabile, per la comunicazione sia in entrata che in uscita.

Le modalità di connessione sono descritte più dettagliatamente nelle UDFS di ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).

11.    UDFS e manuale per gli utenti (User Handbook)

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) per ciascun servizio come di volta in volta modificati e pubblicati [inserire se necessario sul sito internet di [inserire nome della BC] e] sul sito internet della BCE in inglese.




APPENDICE II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET

1.    Principi generali

a) 

In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET, i partecipanti diretti possono presentare richieste d’indennizzo in conformità al meccanismo d’indennizzo di TARGET definito nella presente appendice.

b) 

Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c) 

L’indennizzo di cui al meccanismo d’indennizzo di TARGET costituisce l’unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L’accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di trasferimento di contante per i quali il partecipante accetta l’indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d’indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di trasferimento di contante o trasferimento di contante, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET.

d) 

La formulazione di un’offerta d’indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

2.    Condizioni delle offerte d'indennizzo

a) 

Un ordinante può presentare domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.

b) 

Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, non ha ricevuto un trasferimento di contante che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) 

nel caso di partecipanti che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un beneficiario ha fatto ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale; e/o

ii) 

nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.    Calcolo dell'indennizzo

a) 

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:

i) 

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contante non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente riguardo a ciascun beneficiario;

ii) 

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso euro short term reference rate (€STR) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di trasferimento di contante non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di trasferimento di contante ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di trasferimento di contante di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di trasferimento di contante è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di trasferimento di contante non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso;

iii) 

non è corrisposto alcun interesse compensativo se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di trasferimento di non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b) 

Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:

i) 

la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contanteo non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii) 

per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l’interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull’ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET.

4.    Norme procedurali

a) 

Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.

b) 

I moduli per la richiesta d’indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c) 

La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET.

d) 

La [inserire nome della BC] comunica l’esito dell’esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un’offerta d’indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo ordine di trasferimento di contante cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell’offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d’accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l’offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.

e) 

La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell’indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell’indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.




APPENDICE III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del partecipante] (di seguito «partecipante») nel [nome del sistema componente di TARGET] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante, nell'immettere ordini di trasferimento di contante e nel ricevere trasferimenti di contante, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

1) 

una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;

2) 

[se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

3) 

[nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l’autorizzazione del partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in linea con i criteri di accesso per la partecipazione a TARGET in [giurisdizione];

4) 

[qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e

5) 

[specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del partecipante»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1) 

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2) 

[…].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, «documentazione»).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

1) 

i documenti del sistema che ci sono stati forniti siano originali o copie conformi all'originale;

2) 

le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la legge in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3) 

la documentazione del partecipante rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse; e

4) 

i documenti del partecipante siano vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi sia stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

A. 

Il partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l’ordinamento [giurisdizione].

B. 

Il partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C. 

L’esercizio e l’adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituisce in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.

D. 

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E. 

Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET non rientranti nel SEE

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante] (di seguito «partecipante»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il partecipante è insediato; di seguito «giurisdizione»], secondo l’ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del partecipante in un sistema componente di TARGET (di seguito «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

1) 

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2) 

ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i […] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

1) 

la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;

2) 

le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammetta che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];

3) 

i partecipanti al sistema attraverso i quali gli ordini di trasferimento di contante sono inviati o i trasferimenti di contante sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, siano autorizzati ad erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate; e

4) 

i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile siano conformi agli originali.

3.   PARERE

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.    Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2.    Questioni generali sull'insolvenza

3.2.a.    Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b.    Accordi in tema d'insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3.    Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.    Trattamento degli ordini di trasferimento di contante

Le disposizioni relative al trattamento degli ordini di trasferimento di contante [inserire le pertinenti disposizioni di attuazione degli articoli 17 e 18 della parte I dell’allegato I, degli articoli da 4 a 7 e 9 della parte II dell’alleagto I, degli articoli da 5 a 10 e da 14 a 17 della parte III dell’allegato I, degli articoli 4 e da 6 a 7 della parte IV dell’allegato I, degli articoli 6 e 10 della parte V dell’allegato I] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di contante trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di contante immessi dal partecipante nel sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la pertinente disposizione di attuazione dell’articolo 18 della parte I dell’allegato 1]) è valida, vincolante ed efficace secondo l’ordinamento [giurisdizione].

3.3.b.    Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull’autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai partecipanti, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio l’NSP di TARGET.]

3.3.c.    Rimedi in caso di default

[Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l’immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l’utilizzo dei depositi del partecipante, l’escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l’ordinamento [giurisdizione].]

3.3.d.    Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del partecipante a seguito dell’apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.e.    Penali

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme relative alle penali applicate a un partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.f.    Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.g.    Scelta della normativa applicabile e giurisdizione

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.4.    Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante possano essere revocati, nell’ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento di contante immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento di contante siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento di contante immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5.    Sequestro

Qualora un creditore del partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l’analisi e la discussione].

3.6.    Garanzie [ove applicablie]

3.6.a.    Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un’operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b.    Priorità dell’interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal partecipante a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.    Titolo per l'escussione della garanzia

Anche nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del partecipante attraverso l’azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.    Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l’esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7.    Succursali [in quanto applicabile]

3.7.a.    Il parere si applica all'attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all’esterno di [giurisdizione].

3.7.b.    Conformità alla normativa

Né l’esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.    Autorizzazioni necessarie

Né l’esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]




APPENDICE IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, o i sistemi ancillari, nel caso in cui TARGET o uno o più NSP siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un partecipante o un sistema ancillare.

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all’ora locale presso la sede della BCE.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1 si applicano ai conti MCA, ai conti RTGS DCA e ai loro sottoconti, ai conti tecnici RTGS AS, ai conti T2S DCA, ai conti TIPS DCA e ai conti tecnici TIPS AS.

1.1.    Procedure di business continuity e di contingency

a) 

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno eccezionale e/o vi sia un guasto di TARGET e/o vi sia un guasto di uno o più NSP tali da incidere sulla normale operatività di TARGET, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.

b) 

Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET sono le seguenti:

i) 

trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo;

ii) 

modifica della giornata operativa di TARGET;

c) 

La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare.

1.2.    Comunicazione di incidente

Se si verifica un evento descritto al paragrafo 1.1, lettera a), questo è comunicato ai partecipanti tramite il sito internet della BCE, se disponibile, tramite la o le GUI e, se del caso, attraverso i canali di comunicazione nazionali. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:

i) 

una descrizione dell'evento e del suo impatto su TARGET;

ii) 

il momento in cui è prevista la risoluzione dell'evento (se noto);

iii) 

informazioni sulle misure (eventualmente) già adottate;

iv) 

raccomandazioni ai partecipanti (se del caso).

v) 

la marcatura temporale della comunicazione e l'indicazione di quando sarà fornito un aggiornamento.

1.3.    Modifica degli orari di operatività

a) 

In caso di modifica della giornata operativa di TARGET come disposto alla parte I, articolo 19, paragrafo 2, delle presenti Condizioni la [inserire nome della BC] può ritardare gli orari limite (cut-off time) di TARGET per una data giornata lavorativa o ritardare l'inizio della giornata lavorativa successiva, o modificare la tempistica di qualsiasi altro evento elencato nell'appendice V.

b) 

I cut-off time di TARGET per una data giornata lavorativa possono essere ritardati se un guasto di TARGET si è verificato durante quella giornata, ma è stato risolto prima delle 18:00. Tale posticipo dell’orario di chiusura normalmente non dovrebbe eccedere le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile.

c) 

Una volta annunciato un posticipo degli orari limite di TARGET, esso può essere ulteriormente prorogato, ma non può essere revocato.

1.4.    Altre disposizioni

a) 

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o dalle BCN di Livello 3 per suo conto.

b) 

La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.

2.   PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (RTGS DCA E PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni di cui alla presente sezione 2 si applicano in particolare ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari che si avvalgono delle procedure di regolamento RTGS AS.

2.1.    Trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo

a) 

Il trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.

b) 

Nel caso in cui l’operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.

c) 

La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

2.2.    Modifica degli orari di operatività

a) 

Se [inserire nome della BC] ritarda la chiusura di TARGET come previsto al paragrafo 1.3 prima delle 16:50, di norma dovrebbe rimanere in vigore il periodo minimo di un'ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento della clientela e quelli interbancari.

b) 

I sistemi ancillari sono tenuti ad aver stabilito i mezzi per far fronte ai casi in cui l'orario di riapertura è ritardato a causa di un guasto di TARGET verificatosi il giorno precedente.

2.3.    Elaborazione in contingency

a) 

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l’elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell’avvio dell’elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b) 

Nell’elaborazione in contingency con l’utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti RTGS DCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti. Inoltre, il sistema ancillare può inviare file contenenti istruzioni di pagamento nell'ambito della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A, che il sistema ancillare autorizza la [inserire nome della BC] a caricare nella Contingency Solution.

c) 

I seguenti ordini di trasferimento di contante sono considerati «molto critici» e la [inserire nome della BC] fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency senza indebito ritardo:

i) 

pagamenti relativi al regolamento delle operazioni di CLS Bank International trattate con CLSSettlement;

ii) 

richieste di margini delle controparti centrali.

d) 

ordini di trasferimento di contante diversi da quelli elencati alla lettera c) e necessari per evitare il rischio sistemico, sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di avviare l’elaborazione in contingency in relazione ad essi. Gli ordini di trasferimento di contante critici comprendono, a titolo semplificativo:

i) 

ordini di trasferimento di contante relativi al regolamento di altri sistemi di pagamento di importanza sistemica quali definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

ii) 

ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA o TIPS DCA;

iii) 

ordini di trasferimento di liquidità indispensabili per l'esecuzione degli ordini di trasferimento di contante molto critici di cui alla lettera c) o per altri ordini critici di trasferimento di contante.

e) 

Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell’avvio dell’elaborazione in contingency, ma che sono in lista d’attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.

f) 

Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l’elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

2.4.    Guasti connessi ai partecipanti

a) 

Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna a sua disposizione, la funzionalità GUI per elaborare trasferimenti di liquidità e ordini di pagamento o utilizzare la funzionalità di backup tramite la GUI.

b) 

Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può allora richiedere l’assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.

c) 

[Inserire se del caso, ulteriori procedure di contingency dettagliate relative ai sistemi ancillari sono descritte negli accordi bilaterali tra la [inserire nome della BC] e il sistema ancillare interessato].

3.   PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (conto MCA)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 3 si applicano specificamente ai titolari di conto MCA.

3.1.    Trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo

a) 

Il trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.

b) 

Nel caso in cui l’operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.

c) 

La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

3.2.    Elaborazione in contingency

a) 

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l’elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell’avvio dell’elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b) 

Nell’elaborazione in contingency con l’utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti MCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti.

c) 

gli ordini di trasferimento di contante richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l’elaborazione in contingency in relazione ad essi.

d) 

Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell’avvio dell’elaborazione in contingency, ma che sono in lista d’attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.

e) 

Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l’elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

3.3.    Guasti connessi ai partecipanti

a) 

Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna o la funzionalità GUI per elaborare ordini di trasferimento di liquidità.

b) 

Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l’assistenza della [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.

4.   PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (T2S DCA)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 4 si applicano specificamente ai titolari di T2S DCA.

4.1.    Trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo

a) 

Il trasferimento dell’operatività di TARGET su un sito alternativo, come stabilito al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione (ove disponibile).

b) 

Nel caso in cui l’operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; e ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano le istruzioni identificate come mancanti e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.

c) 

La [inserire nome della BC] è autorizzata a intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti che tali partecipanti avevano precedentemente al trasferimento.

4.2.    Guasti connessi ai partecipanti

a) 

Nel caso in cui un titolare di un conto T2S DCA abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET-[inserire il nome della BC/del paese di riferimento, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi.

b) 

Se i mezzi di soluzione di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l’assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.




APPENDICE V

GIORNATA OPERATIVA DI TARGET

1. La data di valuta per le operazioni regolate in TARGET è sempre la data di valuta in cui il sistema è operativo.

2. Tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ( 8 ), lunedì di Pasqua ( 9 ), 1o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre, sono giornate operative di TARGET e possono quindi essere date di valuta ai fini del regolamento in TARGET.

3. I conti TIPS DCA e i conti tecnici TIPS AS sono operativi tutti i giorni. Tutti gli altri tipi di conto sono operativi tutti i giorni ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ( 10 ), lunedì di Pasqua ( 11 ), 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.

4. Una giornata operativa è aperta durante la sera della giornata lavorativa precedente.

5. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE.

6. Le diverse fasi della giornata operativa di TARGET e gli eventi operativi significativi rilevanti per conti MCA, conti RTGS DCA ( 12 ), conti T2S DCA e conti TIPS DCA ( 13 ) sono esposti nella seguente tabella:



HH: MM

Conti MCA

Conti RTGS DCA (1)

Conti T2S DCA

Conti TIPS DCA (2)

18:45 (D-1)

Avvio giornata operativa:

Modifica della data di valuta

Avvio giornata operativa:

Modifica della data di valuta

Avvio giornata operativa:

Modifica della data di valuta

Preparazione del regolamento notturno

Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS.

Nessun trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti

19:00 (D-1)

Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO)

Rimborso del rifinanziamento marginale

Restituzione dei depositi overnight

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici e rule-based

 

Termine per l'accettazione di dati dai sistemi di gestione del collateral (CMS)

Preparazione del regolamento notturno

 

19:30 (D-1)

Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità immediati

Regolamento degli ordini di trasferimento AS

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati

 

Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti MCA e conti RTGS DCA

20:00 (D-1)

 

Cicli di regolamento notturno

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti T2S DCA

02:30

(giorno di calendario successivo a D-1)

Finestra di manutenzione non opzionale nelle

— giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo

Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti

Finestra di manutenzione non

— opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo

Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti

Finestra di manutenzione non

— opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo

Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti (3)

Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS.

Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti

Orario di riapertura* (D)

Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO)

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.

Regolamento degli ordini di trasferimento AS

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.

Elaborazione degli ordini di pagamento della clientela e interbancari

Cicli di regolamento notturno

Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra TIPS DCA e altri conti.

05:00 (D)

 

Attività diurna/regolamento in tempo reale:

Preparazione del regolamento in tempo reale

Finestre di regolamento parziale (4)

 

16:00 (D)

 

Cut-off per ordini DvP

 

16:30 (D)

 

Rimborso automatico dell'auto-collateralisation, seguito dal cash sweep opzionale

 

17:00 (D)

Cut-off per gli ordini di pagamento della clientela

 

 

17:40 (D)

 

Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e CBO

 

17:45 (D)

Cut-off per gli ordini di trasferimento di liquidità verso i conti T2S DCA

Cut-off per gli ordini di trasferimento di liquidità in entrata

Blocco degli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti T2S DCA. Durante questo periodo non vengono elaborati gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti T2S DCA e conti TIPS DCA

18:00 (D)

Cut-off per:

— ordini di trasferimento di liquidità

— operazioni di banca centrale (CBO), escluse le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

— modifiche della linea di credito

Cut-off per:

— ordini di pagamento interbancari

— ordini di trasferimento di liquidità

— ordini di trasferimento AS

Cut-off per FOP

Fine del regolamento in T2S

Riciclaggio e scarico (recycling and purging)

Report ed estratti conto di fine giornata

Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS.

Blocco degli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA/RTGS DCA e T2S DCA. Durante questo periodo non vengono elaborati gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e altri conti.

Poco dopo le 18:00:

Cambio della giornata operativa (una volta ricevuto il messaggio camt.019 da CLM/RTGS)

Snapshot dei saldi dei conti TIPS DCA e report di fine giornata

18:15 (D)

Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti

 

 

 

18:40 (D)

Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN)

Elaborazioni di fine giornata

 

 

 

(1)   

Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS.

(2)   

Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.

(3)   

Per i conti T2S DCA: ai fini della finestra di manutenzione, il 1o maggio è considerato come giornata lavorativa.

(4)   

Le finestre di regolamento parziale si svolgono alle 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 15:30 (o 30 minuti prima dell'inizio del cut-off time DvP, se questo momento è anteriore).

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nell'appendice IV. Nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema i cut-off time 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 e 19:30 per i conti MCA e i conti RTGS DCA (così come per i conti tecnici RTGS AS e i sottoconti e i conti dei fondi di garanzia AS) si verificano 15 minuti dopo.

Elenco delle abbreviazioni e delle note di questa tabella:

* Orari di riapertura: possono variare a seconda della situazione. Le informazioni sono fornite dall'Operatore.

(D-1)

:

giornata operativa precedente

(D)

:

giorno di calendario = giornata operativa = data di valuta

CMS

:

Collateral Management System

Ordini DVP

:

Ordini Delivery versus Payment (consegna contro pagamento).




APPENDICE VI

SCHEMA TARIFFARIO

1.   ASPETTI GENERALI

1. I seguenti servizi non sono inclusi nei servizi offerti dalla [inserire nome della BC] e sono addebitati dai relativi fornitori di servizi in conformità ai propri termini e condizioni:

a) 

servizi offerti dagli NSP;

b) 

servizi T2S non relativi ai contanti.

2. Un partecipante che desideri modificare la propria scelta di schema tariffario ne informa la [inserire nome della banca centrale] entro il ventesimo giorno di calendario del mese, in modo che la richiesta possa essere presa in considerazione per il mese successivo.

2.   TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI MCA

1. Gli MCA e le operazioni regolate su di essi non comportano commissioni.

2. [Inserire se applicabile: Tariffa/Tariffe per conti MCA comovimentati]

3.   TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI RTGS DCA

1. I titolari di conti RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni di determinazione delle tariffe:

a) 

un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione)per ogni ordine di pagamento (a debito).



Canone mensile

 

150 EUR

Tariffa per ordine di pagamento

 

0,80 EUR

b) 

Un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di pagamento (a debito) e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente. Per i partecipanti a un gruppo tariffario, il volume mensile degli ordini di pagamento (a debito) per tutti i partecipanti a tale gruppo è aggregato.



Canone mensile

 

1 875 EUR

Volume mensile degli ordini di pagamento

Fascia

Da

A

Tariffe per ordine di pagamento (EUR)

1.

1

10 000

0,60

2.

10 001

25 000

0,50

3.

25 001

50 000

0,40

4.

50 001

75 000

0,20

5.

75 001

100 000

0,125

6.

100 001

150 000

0,08

7.

Oltre 150 000

 

0,05

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a sottoconti, a conti MCA, a conti di deposito overnight o a conti RTGS DCA detenuti dallo stesso partecipante o da partecipanti dello stesso gruppo bancario sono gratuiti.

3. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti MCA o a conti RTGS DCA detenuti da partecipanti non appartenenti allo stesso gruppo bancario sono soggetti a una tariffa di 0,80 euro per operazione (a debito).

4. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti T2S DCA o a conti TIPS DCA sono gratuiti.

5. Gli ordini di trasferimento di contante da un conto RTGS DCA a un conto di un sistema ancillare ( 14 ) non sono addebitati al titolare di conto RTGS DCA.

6. Ai titolari di conti RTGS DCA si applicano le seguenti tariffe:



Servizio

Canone mensile (EUR)

Titolare di Addressable BIC [corrispondenti (1)]

20

BIC non pubblicato (unpublished)

30

Multi-addressee access (basato su BIC 8)

80

(1)   

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.Sono presenti diverse tipologie di partecipazione per i titolari di addressable BIC: Titolare di addressable BIC — Corrispondente; Titolare di addressable BIC — Succursale di partecipante diretto e Titolare di addressable BIC — Succursale di corrispondente. Solo il tipo di partecipazione Titolare di addressable BIC — Corrispondente comporta una tariffa. La tariffa è addebitata per ogni diverso BIC11.

4.   TARIFFE PER SISTEMI ANCILLARI CHE UTILIZZANO PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS

Le tariffe sono applicate per sistema ancillare indipendentemente dal numero e dalla tipologia di conti. Ai gestori di sistemi ancillari che gestiscono più di un sistema sarà applicato un addebito per ogni sistema.

1. I sistemi ancillari che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS o cui è stata concessa una deroga che consenta loro di regolare su un conto RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni tariffarie:

a) 

un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione) per ogni ordine di trasferimento contante.



Canone mensile

 

300 EUR

Tariffa per operazioni per ordine di trasferimento di contante

 

1,60 EUR

b) 

un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di trasferimento di contante e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente.



Canone mensile

 

EUR 3 750

Volume mensile di ordini di trasferimento di contante

Fascia

From

A

Tariffa per ordine di trasferimento di contante (EUR)

1.

1

5 000

1,20

2.

5 001

12 500

1,00

3.

12 501

25 000

0,80

4.

25 001

50 000

0,40

5.

Oltre 50 000

 

0,25

Gli ordini di trasferimento di contante tra un conto RTGS DCA e un conto di un sistema ancillare ( 15 ) comportano un addebito per il rispettivo sistema ancillare in base all'opzione tariffaria per la quale tale sistema ancillare ha optato.

2. Oltre alle tariffe di cui sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a due canoni fissi, come indicato nella seguente tabella.



A.  Canone fisso I

Canone mensile per AS

EUR 2 000

B.  Canone fisso II [sulla base del valore lordo sottostante (1)]

Importo regolato (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale (EUR)

Canone mensile (EUR)

da 0 a 999,99

10 000

833

da 1 000 a 2 499,99

20 000

1 667

da 2 500 a 4 999,99

40 000

3 334

da 5 000 a 9 999,99

60 000

5 000

da 10 000 a 49 999,99

80 000

6 666

da 50 000 a 499 999,99

100 000

8 333

500 000 e oltre

200 000

16 667

(1)   

Il «valore lordo sottostante» è l’importo totale delle obbligazioni di pagamento lorde che sono estinte tramite un sistema ancillare dopo che il regolamento è avvenuto su un conto o sottoconto RTGS DCA. Per le CCP, il valore lordo sottostante è il valore nozionale totale dei contratti future o il valore di mercato dei contratti future, ai valori da regolare alla scadenza dei contratti future e quando sono applicate le tariffe.

5.   TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI T2S DCA

1. Per la gestione di conti T2S DCA sono applicate le seguenti tariffe:



Voce

Regola applicata

Tariffa per voce (EUR)

Ordini di trasferimento di liquidità tra conti T2S DCA

Per trasferimento per il conto T2S DCA addebitato.

0,141

Movimenti a saldo costante

Ciascun movimento a saldo costante eseguito con successo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

0,094

Interrogazioni A2A

Per voce di attività (item) in ogni interrogazione A2A generata

0,007

Report A2A

Per voce di attività (item) in ogni report A2A generato inclusi i report A2A a seguito di interrogazioni U2A.

0,004

Messaggi raggruppati in un file

Per messaggio in ogni file contenente messaggi raggruppati

0,004

Trasmissione

Ogni trasmissione per party T2S (sia in entrata che in uscita) sarà conteggiata e addebitata (ad eccezione dei messaggi tecnici di conferma).

0,012

Interrogazioni U2A

Qualsiasi query di ricerca eseguita

0,100

Tariffa per conto T2S DCA

Qualsiasi conto T2S DCA esistente in qualsiasi momento durante il periodo di tariffazione mensile

Attualmente gratuita, da sottoporre a revisione a intervalli regolari.

0,000

Auto-collateralizzazione

Concessione o rimborso dell'auto-collateralizzazione

0,000

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un MCA sono gratuiti.

▼M2

6.   TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA

1. Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le seguenti tariffe:

a) 

le tariffe per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate alla party indicata come illustrato nella seguente tabella:



Voce

Regola applicata

Tariffa per voce (EUR)

Ordine di pagamento istantaneo regolato

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare

0,002

Ordine di pagamento istantaneo non regolato

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare

0,002

Risposta positiva al recall regolata

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare

0,002

Risposta positiva al recall non regolata

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare

0,002

b) 

gli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a: conti MCA, conti RTGS DCA, sotto-conti, conti di deposito overnight, conti tecnici TIPS AS e conti T2S DCA sono gratuiti.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2024, le commissioni per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate come segue:

a) 

per ciascun conto TIPS DCA è addebitato al titolare del conto TIPS DCA un canone fisso mensile di 800 EUR;

b) 

per ciascuna reachable party designata dal titolare di conto TIPS DCA, fino a un massimo di 50 reachable party, al titolare di conto TIPS DCA designante è addebitato un canone fisso mensile di 20 EUR. Non è addebitata alcuna commissione per la cinquantunesima reachable party né per le successive;

c) 

per ogni ordine di pagamento istantaneo o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] come stabilito alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto TIPS DCA da addebitare sia al titolare del conto tecnico TIPS DCA o TIPS AS da accreditare, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento istantaneo o la risposta positiva al recall siano regolati o meno;

d) 

non è addebitata alcuna commissione per gli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA, conti RTGS DCA, sottoconti, conti di deposito overnight, conti tecnici TIPS AS o conti T2S DCA.

7.   COMMISSIONI PER L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI REGOLAMENTO TIPS AS

1. Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le seguenti tariffe:

a) 

le tariffe per l’uso da parte di un sistema ancillare della procedura di regolamento TIPS AS sono addebitate alla party indicata come illustrato nella seguente tabella:



Voce

Regola applicata

Tariffa per voce (EUR)

Ordine di pagamento istantaneo regolato

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS AS da addebitare

0,002

Ordine di pagamento istantaneo non regolato

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS AS da addebitare

0,002

Risposta positiva al recall regolata

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS AS da addebitare

0,002

Risposta positiva al recall non regolata

Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS AS da addebitare

0,002

b) 

gli ordini di trasferimento di liquidità da conti tecnici TIPS AS a conti TIPS DCA sono gratuiti;

c) 

oltre alle tariffe stabilite sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a un canone mensile basato sul volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei, dei pagamenti quasi istantanei e delle risposte positive al recall regolate nella piattaforma propria del sistema ancillare e consentite dalle posizioni prefinanziate sul conto tecnico TIPS AS. La tariffa è pari a 0,0005 EUR per pagamento istantaneo regolato, pagamento quasi istantaneo regolato o risposta positiva al recall regolata. Per ogni mese, ciascun sistema ancillare segnala il volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei regolati, dei pagamenti quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate arrotondato per difetto alla decina di migliaia più prossima, comunicandolo al più tardi entro la terza giornata lavorativa del mese successivo. Il volume lordo sottostante segnalato è applicato dalla [inserire nome della BC] per calcolare il canone per il mese successivo.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2024, le commissioni per l’utilizzo da parte di un sistema ancillare della procedura di regolamento TIPS AS sono addebitate come segue:

a) 

per ciascun conto tecnico TIPS AS è addebitato al titolare del conto tecnico TIPS AS un canone fisso mensile di 3 000  EUR;

b) 

per ciascuna reachable party designata dal titolare del conto tecnico TIPS AS, fino a un massimo di 50 reachable party, al titolare del conto tecnico TIPS AS designante è addebitata una commissione fissa mensile di 20 EUR. Non è addebitata alcuna commissione per la cinquantunesima reachable party né per le successive;

c) 

per ogni ordine di pagamento istantaneo o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] di cui alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto tecnico TIPS AS da addebitare sia al titolare del conto tecnico TIPS AS o del conto TIPS DCA da accreditare, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento istantaneo o la risposta positiva al recall siano regolati o meno;

d) 

non è addebitata alcuna commissione per gli ordini di trasferimento di liquidità dai conti tecnici TIPS AS ai conti TIPS DCA;

e) 

oltre alle tariffe stabilite sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a un canone mensile basato sul volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei, dei pagamenti quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate nella piattaforma propria del sistema ancillare e consentite dalle posizioni prefinanziate sul conto tecnico TIPS AS. Per ogni mese, ciascun sistema ancillare segnala il volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei regolati, dei pagamenti quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate arrotondato per difetto alla decina di migliaia più prossima, comunicandolo al più tardi entro la terza giornata lavorativa del mese successivo. Il volume lordo sottostante segnalato è applicato dalla [inserire nome della BC] per calcolare la tariffa unitaria per ogni pagamento istantaneo regolato, pagamento quasi istantaneo regolato o risposta positiva al richiamo regolata per il mese precedente secondo la seguente tabella:



Volume lordo sottostante segnalato

 

Da

A

Tariffa unitaria (EUR)

0

10 000 000

0,00040

10 000 001

25 000 000

0,00030

25 000 001

100 000 000

0,00020

100 000 001

 

0,00015

▼B




APPENDICE VII

REQUISITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E ALLA GESTIONE DELLA BUSINESS CONTINUITY

TITOLARI DI MCA, TITOLARI DI CONTO T2S DCA E TITOLARI DI CONTO TIPS DCA

I presenti requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni o alla gestione della business continuity non si applicano ai titolari di conti MCA, ai titolari di conti T2S DCA e ai titolari di conti TIPS DCA .

TITOLARI DI CONTI RTGS DCA E SISTEMI ANCILLARI

I requisiti di cui alla sezione 1 della presente appendice VII (gestione della sicurezza delle informazioni) si applicano a tutti i titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari, tranne nel caso in cui un titolare di conto RTGS DCA o un sistema ancillare dimostri che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti. Nel definire l'ambito di applicazione dei requisiti all'interno della propria infrastruttura, il partecipante dovrebbe individuare gli elementi che fanno parte della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain — PTC). Nello specifico, la PTC inizia da un punto di ingresso (Point-of-Entry — PoE), ossia un sistema coinvolto nella creazione di operazioni (ad esempio postazioni di lavoro, applicazioni front-office e back-office, middleware) e termina presso il sistema responsabile dell'invio del messaggio all’NSP.

I requisiti di cui alla sezione 2 della presente appendice VII (gestione della business continuity) si applicano ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari designati dall'Eurosistema come critici per il regolare funzionamento del sistema TARGET sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito internet della BCE.

1.    Gestione della sicurezza delle informazioni

Requisito 1.1: Policy in materia di sicurezza delle informazioni

La direzione stabilisce un chiaro orientamento di politica in linea con gli obiettivi aziendali e dimostra di sostenere e impegnarsi a favore della sicurezza delle informazioni attraverso l’emissione, l'approvazione e l’aggiornamento di una politica in materia di sicurezza delle informazioni finalizzata a gestire la sicurezza delle informazioni e la cyber resilience in tutta l'organizzazione in termini di individuazione, valutazione e trattamento dei rischi per la sicurezza e la cyber resilience. La politica dovrebbe contenere come minimo le seguenti sezioni: obiettivi, ambito di applicazione (compresi i settori quali organizzazione, risorse umane, gestione delle risorse, ecc.), principi e attribuzione delle responsabilità.

Requisito 1.2: Organizzazione interna

È istituito un quadro per la sicurezza delle informazioni per attuare la politica di sicurezza delle informazioni all'interno dell'organizzazione. La direzione coordina e riesamina l'istituzione del quadro per la sicurezza delle informazioni al fine di garantire l'attuazione della politica in materia di sicurezza delle informazioni (come da requisito 1.1) in tutta l’organizzazione, compresa l'attribuzione di risorse sufficienti e l'assegnazione di responsabilità in materia di sicurezza a tal fine.

Requisito 1.3: Soggetti esterni

L'introduzione di uno o più soggetti esterni o prodotti/servizi forniti da questi ultimi o la dipendenza da tali soggetti esterni o da prodotti/servizi forniti da questi ultimi non dovrebbe compromettere la sicurezza delle informazioni e delle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione. Qualsiasi accesso alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione da parte di soggetti esterni deve essere oggetto di controlli. Quando soggetti esterni o prodotti/servizi di soggetti esterni devono accedere alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione, è effettuata una valutazione del rischio per definire le implicazioni per la sicurezza e i requisiti di controllo. I controlli sono concordati e definiti in un accordo con ciascun soggetto esterno interessato.

Requisito 1.4: Gestione di risorse

Tutte le risorse informative, i processi operativi e i sistemi informatici sottostanti, come i sistemi operativi, le infrastrutture, gli applicativi aziendali, i prodotti standardizzati, i servizi e gli applicativi sviluppati dagli utenti, nell'ambito della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain) sono tenuti in considerazione e hanno un proprietario designato. La responsabilità della manutenzione e dell’esecuzione di controlli appropriati nei processi operativi e nelle relative componenti informatiche per la salvaguardia delle risorse informative deve essere assegnata. Nota bene: il proprietario può, se del caso, delegare l’esecuzione di controlli specifici, ma rimane responsabile dell’adeguata protezione delle risorse.

Requisito 1.5: Classificazione delle risorse informative

Le risorse informative sono classificate in base alla loro criticità per la regolare prestazione del servizio da parte del partecipante. La classificazione indica la necessità, le priorità e il grado di protezione richiesto nel trattamento della risorsa informativa nei pertinenti processi operativi e deve altresì considerare le componenti informatiche soggiacenti. Deve essere utilizzato un sistema di classificazione delle risorse informative approvato dalla direzione per definire una serie adeguata di controlli di protezione durante l'intero ciclo di vita delle informazioni (incluse la rimozione e la distruzione delle informazioni) e per comunicare la necessità di misure di trattamento specifiche.

Requisito 1.6: Sicurezza delle risorse umane

Le responsabilità in materia di sicurezza devono essere affrontate prima dell'assunzione attraverso adeguate descrizioni delle mansioni e attraverso termini e condizioni di impiego. Tutti i candidati all’assunzione, gli appaltatori e gli utenti terzi sono sottoposti a screening adeguato, in particolare per i posti di lavoro sensibili. I dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi delle strutture di elaborazione delle informazioni sottoscrivono un accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità in materia di sicurezza. È garantito un adeguato livello di sensibilizzazione tra tutti i dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi, e sono offerti insegnamento e formazione in materia di procedure di sicurezza e il corretto utilizzo delle strutture di elaborazione delle informazioni per ridurre al minimo i possibili rischi per la sicurezza. È istituito per i dipendenti un procedimento disciplinare formale per la gestione delle violazioni in materia di sicurezza. Sono stabilite responsabilità per garantire che quando un dipendente, un appaltatore o un terzo utente lasciano l'organizzazione o sono trasferiti all’interno dell’organizzazione stessa, tale processo sia gestito e si realizzi la restituzione di tutte le attrezzature e la rimozione di tutti i diritti di accesso.

Requisito 1.7: Sicurezza fisica e dell'ambiente

Le strutture critiche o sensibili per l'elaborazione delle informazioni sono alloggiate in aree sicure, protette da perimetri di sicurezza definiti, con adeguate barriere di sicurezza e controlli d’accesso. Esse devono essere protette fisicamente da qualsiasi accesso non autorizzato, danneggiamento e interferenza. L'accesso è consentito esclusivamente alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione del requisito 1.6. Sono stabilite procedure e norme per proteggere i supporti fisici contenenti risorse informative durante il trasporto.

Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali. La protezione delle apparecchiature (comprese le apparecchiature utilizzate fuori sede) e contro la rimozione di beni è necessaria per ridurre il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni e per proteggere dalla perdita di apparecchiature o informazioni o da danni alle stesse. Possono essere necessarie misure speciali per proteggere le strutture di supporto, quali l'alimentazione elettrica e l'infrastruttura di cablaggio, da minacce fisiche e per salvaguardarle.

Requisito 1.8: Gestione delle operazioni

Sono stabilite responsabilità e procedure per la gestione e il funzionamento delle strutture di elaborazione delle informazioni che comprendano tutti i sistemi sottostanti della catena delle operazioni di pagamento end-to-end.

Per quanto riguarda le procedure operative, compresa l'amministrazione tecnica dei sistemi informatici, si provvede, se del caso, alla separazione delle funzioni per ridurre il rischio di uso improprio doloso o colposo del sistema. Nei casi in cui la separazione delle funzioni non possa essere attuata per ragioni obiettive e documentate, sono effettuati controlli compensativi a seguito di un’analisi formale dei rischi. Sono istituiti controlli per prevenire e individuare l'introduzione di codici maligni (malware) per i sistemi nella catena delle operazioni di pagamento. Sono inoltre istituiti controlli (tra cui la sensibilizzazione degli utenti) per prevenire, individuare e rimuovere il codice malevolo. Il codice remoto eseguito localmente deve essere utilizzato solo quando proveniente da fonti affidabili (ad esempio, componenti firmate digitalmente «Microsoft COM» e Applet Java). La configurazione del browser (ad esempio l'uso di estensioni e plugin) deve essere rigorosamente controllata.

La direzione dà attuazione a politiche in materia di backup e ripristino dei dati; tali politiche in materia di recupero includono un piano per il processo di ripristino sottoposto a test ad intervalli regolari almeno una volta l’anno.

I sistemi che sono critici per la sicurezza dei pagamenti sono monitorati e gli eventi rilevanti per la sicurezza delle informazioni sono registrati. È utilizzato il registro di esercizio per garantire l'individuazione di problemi relativi al sistema di informazione. Il registro di esercizio è riesaminato periodicamente a campione in base alla essenzialità delle operazioni. Il monitoraggio del sistema è utilizzato per verificare l'efficacia dei controlli ritenuti essenziali per la sicurezza dei pagamenti e per verificare la conformità a un modello di politica di accesso.

Gli scambi di informazioni tra le organizzazioni si basano su una politica di scambio formale, sono effettuati in linea con gli accordi di scambio tra le parti interessate e sono conformi alla legislazione pertinente. I componenti software di terze parti impiegati nello scambio di informazioni con TARGET (come, ad esempio il software ricevuto da un Service Bureau) devono essere utilizzati in conformità a un accordo formale con il terzo.

Requisito 1.9: Controllo degli accessi

L'accesso alle risorse informatiche è giustificato sulla base delle esigenze delle imprese [cd. «need-to-know»  ( 16 )] e in conformità al quadro di politiche aziendali stabilito (tra cui la politica in materia di sicurezza delle informazioni). Sono definite norme chiare in materia di controllo degli accessi sulla base del principio del minimo privilegio ( 17 ), per rispecchiare fedelmente le esigenze dei corrispondenti processi operativi e informatici. Se del caso (ad esempio per la gestione di backup), il controllo logico degli accessi dovrebbe essere coerente con il controllo fisico degli accessi, salvo che sussistano adeguati controlli compensativi (ad esempio cifratura, anonimizzazione dei dati personali).

Sono predisposte procedure formali e documentate per controllare l’attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi informatici e ai servizi informatici che rientrano nell'ambito di applicazione della catena delle operazioni di pagamento. Le procedure riguardano tutte le fasi del ciclo di vita dell’accesso degli utenti, dalla registrazione iniziale dei nuovi utenti alla cancellazione definitiva degli utenti che non hanno più necessità di accedere.

Si presta particolare attenzione, se del caso, all'attribuzione dei diritti di accesso la cui criticità è tale che l'abuso di tali diritti di accesso potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulle operazioni del partecipante (ad esempio, diritti di accesso che consentono l’amministrazione del sistema, il superamento dei controlli del sistema, l’accesso diretto ai dati aziendali).

Sono predisposti controlli adeguati per identificare, autenticare e autorizzare gli utenti in punti specifici della rete dell'organizzazione, ad esempio per l'accesso locale e in remoto ai sistemi della catena delle operazioni di pagamento. Gli account personali non sono condivisi per garantire l’attribuzione di responsabilità.

Per le password, sono stabilite e applicate regole mediante controlli specifici per garantire che le password non possano essere facilmente intuite, ad esempio norme sulla complessità e validità limitata nel tempo. È istituito un protocollo sicuro di recupero e/o reimpostazione della password.

È elaborata e attuata una politica sull'uso dei controlli crittografici per proteggere la riservatezza, l’autenticità e l’integrità delle informazioni. È istituita una politica di gestione delle chiavi per supportare l'uso di controlli crittografici.

Per ridurre il rischio di accesso non autorizzato, è prevista una politica in materia di visualizzazione di informazioni riservate su schermo o su carta (ad esempio, una politica di ccdd «clear screen» e «clear desk»).

In caso di lavoro da remoto, sono presi in considerazione i rischi di lavoro in un ambiente non protetto e si applicano adeguati controlli tecnici e organizzativi.

Requisito 1.10: Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici

I requisiti di sicurezza sono individuati e concordati prima dello sviluppo e/o dell'implementazione dei sistemi informatici.

Nelle applicazioni, comprese quelle sviluppate dagli utenti, sono introdotti controlli adeguati per garantire una corretta elaborazione. Tali controlli includono la convalida dei dati di input, dell'elaborazione interna e dei dati di output. Possono essere necessari controlli supplementari per i sistemi che elaborano informazioni sensibili, preziose o essenziali o che hanno un impatto su tali tipi di informazioni. Tali controlli sono determinati sulla base dei requisiti di sicurezza e della valutazione del rischio conformemente alle politiche stabilite (ad esempio, politica in materia di sicurezza delle informazioni, politica di controllo crittografico).

I requisiti operativi dei nuovi sistemi sono stabiliti, documentati e verificati prima della loro accettazione e utilizzo. Per quanto riguarda la sicurezza della rete, dovrebbero essere effettuati controlli adeguati, tra cui segmentazione e gestione sicura, sulla base della criticità dei flussi di dati e del livello di rischio delle zone di rete nell'organizzazione. Sono previsti controlli specifici per proteggere le informazioni sensibili che passano attraverso reti pubbliche.

L'accesso ai file di sistema e al codice sorgente del programma è controllato e i progetti informatici e le attività di supporto sono condotti in modalità sicura. Occorre prestare attenzione a evitare l'esposizione di dati sensibili negli ambienti di test. Gli ambienti di progetto e di supporto devono essere rigorosamente controllati. L'introduzione di cambiamenti nella produzione deve essere rigorosamente controllata. È effettuata una valutazione dei rischi relativi a cambiamenti rilevanti da introdurre nella produzione.

Anche le attività periodiche di test di sicurezza dei sistemi in produzione sono condotte secondo un piano predeterminato basato sull'esito di una valutazione del rischio e i test di sicurezza comprendono come minimo valutazioni di vulnerabilità. Tutte le carenze evidenziate durante le attività di test di sicurezza sono valutate e sono predisposti piani d'azione per colmare le lacune individuate cui è dato seguito tempestivamente.

Requisito 1.11: Sicurezza delle informazioni nelle relazioni con i fornitori  ( 18 )

Per garantire la protezione dei sistemi informatici interni del partecipante accessibili ai fornitori, i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per attenuare i rischi associati all'accesso del fornitore sono documentati e concordati formalmente con il fornitore.

Requisito 1.12: Gestione degli incidenti in materia di sicurezza delle informazioni e miglioramenti

Per garantire un approccio coerente ed efficace alla gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, compresa la comunicazione su eventi e debolezze in materia di sicurezza, i ruoli, le responsabilità e le procedure, a livello operativo e tecnico, sono stabiliti e testati per garantire un recupero rapido, efficace, ordinato e sicuro rdagli incidenti di sicurezza delle informazioni, compresi gli scenari collegati alla cyber security (ad esempio una frode perpetrata da un aggressore esterno o da un insider). Il personale coinvolto in tali procedure deve essere adeguatamente formato.

Requisito 1.13: Verifica della conformità tecnica

I sistemi informatici interni di un partecipante (ad esempio sistemi di back office, le reti interne e la connettività di rete esterna) sono valutati periodicamente per verificarne la conformità con il quadro di politiche stabilito dall'organizzazione (ad esempio, politica in materia di sicurezza dell'informazione, politica di controllo crittografico).

Requisito 1.14: Virtualizzazione

Le macchine virtuali ospiti devono rispettare tutti i controlli di sicurezza previsti per l'hardware e i sistemi fisici (ad esempio temporizzazione, registrazione). I controlli relativi agli hypervisor devono comprendere: temporizzazione dell’hypervisor e del sistema operativo ospitante, applicazione periodica di patch, rigida separazione di ambienti diversi (ad esempio, produzione e sviluppo). La gestione centralizzata, la registrazione e il monitoraggio nonché la gestione dei diritti di accesso, in particolare per gli account con privilegi elevati, sono attuati sulla base di una valutazione del rischio. Le macchine virtuali ospiti gestite dallo stesso hypervisor hanno un profilo di rischio simile.

Requisito 1.15: Cloud computing

L'utilizzo di soluzioni cloud pubbliche e/o ibride nella catena delle operazioni di pagamento deve basarsi su una valutazione formale del rischio, tenendo conto dei controlli tecnici e delle clausole contrattuali relative alla soluzione cloud.

Se si utilizzano soluzioni di cloud ibride, resta inteso che il livello di criticità del sistema nel suo complesso è quello più elevato tra i sistemi connessi. Tutte le componenti locali delle soluzioni ibride devono essere separate dagli altri sistemi locali.

2.    Gestione della Business Continuity

I seguenti requisiti riguardano la gestione della business continuity. Ogni partecipante a TARGET designato dall'Eurosistema come critico per il regolare funzionamento del sistema TARGET deve disporre di una strategia di business continuity che sia conforme ai seguenti requisiti.

Requisito 2.1:

Devono essere elaborati piani di business continuity e predisposte procedure per il loro mantenimento.

Requisito 2.2:

Deve essere disponibile un sito operativo alternativo.

Requisito 2.3:

Il profilo di rischio del sito alternativo deve essere diverso da quello del sito primario, al fine di evitare che entrambi i siti siano colpiti contemporaneamente dallo stesso evento. Ad esempio, il sito alternativo deve trovarsi su una rete elettrica e un circuito di telecomunicazione centrale diversi da quelli dell'ubicazione principale dell’impresa.

Requisito 2.4:

In caso di grave interruzione operativa che renda inaccessibile il sito primario e/o il personale critico, il partecipante critico deve essere in grado di riprendere le normali operazioni dal sito alternativo, nel quale deve essere possibile chiudere correttamente la giornata operativa e aprire la giornata o le giornate operative successive.

Requisito 2.5:

Devono essere predisposte procedure atte a garantire che l’elaborazione delle operazioni riprenda dal sito alternativo entro un lasso di tempo ragionevole dopo la perturbazione iniziale del servizio e che sia commisurato alla criticità dell’attività che è stata oggetto di perturbazione.

Requisito 2.6:

La capacità di far fronte alle interruzioni operative deve essere verificata almeno una volta all'anno e il personale addetto a attività critiche deve essere adeguatamente formato. Il periodo massimo intercorrente tra i test non deve superare un anno.

▼M2




ALLEGATO II

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET



Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa

Livello 3 — BCN di livello 3

1.  Disposizioni generali

 

 

Ha competenza finale in relazione a tutte le questioni riguardanti TARGET, in particolare le norme relative al processo decisionale in TARGET e responsabilità per la tutela della funzione pubblica di TARGET.

Svolge compiti di gestione tecnica, operativa funzionale e finanziaria in relazione a TARGET e dà attuazione alle norme in materia di governance decise dal livello 1

Assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana di TARGET sulla base dei livelli di servizio definiti nel contratto di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

2.  Politica di determinazione delle tariffe

 

 

— Decide in merito alla struttura tariffaria/politica di determinazione delle tariffe

— Decide in merito ai documenti di programmazione tariffaria

— Effettua la revisione periodica della struttura tariffaria/politica di determinazione delle tariffe

— Elabora i documenti di programmazione tariffaria e ne cura il monitoraggio

(Non applicabile)

3.  Finanziamento

 

 

— Decide in merito alle norme sul regime finanziario di TARGET

— Decide in merito ai documenti di programmazione finanziaria

— Elabora proposte per le principali caratteristiche del regime finanziario come deciso dal livello 1.

— Elabora i documenti di programmazione tariffaria e ne cura il monitoraggio

— Approva e/o avvia il pagamento dei versamenti dovuti dalle BC dell’Eurosistema al livello 3 per la prestazione di servizi

— Approva e/o avvia il rimborso delle tariffe alle BC dell’Eurosistema

Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

4.  Livelli di servizio

 

 

Decide in merito al livello di servizio

Verifica la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato

Effettua la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato

5.  Operatività

 

 

 

— Decide in merito alle norme applicabili agli incidenti e alle situazioni di crisi

— Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell’attività

Gestisce TARGET sulla base degli accordi di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

6.  Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti

 

 

Decide in caso di escalation

— Approva le richieste di modifica

— Approva la definizione dell’ambito degli aggiornamenti (release scoping)

— Approva il piano di aggiornamenti e la sua esecuzione

Valuta le richieste di modifica

Attua le richieste di modifica in linea con il piano concordato

7.  Gestione dei rischi

 

 

— Approva il quadro di gestione dei rischi di TARGET e la tolleranza al rischio per TARGET e accetta i rischi residui

— Assume la responsabilità ultima delle attività della prima e della seconda linea di difesa

— Definisce la struttura organizzativa dei ruoli e delle responsabilità in materia di rischio e controllo

— Provvede alla gestione dei rischi secondo i ruoli definiti nei quadri di gestione del rischio applicabili

— Effettua l’analisi dei rischi e vi dà seguito in base alla ripartizione delle responsabilità per i rischi

— Garantisce che tutti i dispositivi di gestione dei rischi siano mantenuti e aggiornati

— Approva il piano di business continuity e ne effettua la revisione come indicato nella pertinente documentazione operativa

— Gestisce il rischio secondo i ruoli definiti nei quadri di gestione del rischio applicabili e relativi alle attività di livello 3

— Effettua l’analisi dei rischi e vi dà seguito in base alla ripartizione delle responsabilità per i rischi

— Fornisce le informazioni necessarie per l’analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2 e ai quadri di gestione dei rischi in vigore

8.  Norme del sistema

 

 

— Realizza e assicura l’adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET incluse le Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET

(Non applicabile)

(Non applicabile)

▼B




ALLEGATO III

DEFINIZIONI

1) 

Per «gruppo di monitoraggio dei conti» (account monitoring group) si intende un gruppo di due o più conti MCA e/o DCA nei confronti dei quali un partecipante, il soggetto capofila, ha una visione complessiva del saldo su ciascuno dei conti TARGET del gruppo;

2) 

per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); e b) è corrispondente o cliente di un titolare di un conto RTGS DCA o succursale di un titolare di un conto RTGS DCA ed è in grado di inviare e di ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET tramite tale titolare di conto RTGS DCA;

3) 

per «sistema ancillare» (ancillary system) si intende un sistema operato da un soggetto insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza riguardanti l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito internet della BCE, nel quale pagamenti e/o strumenti finanziari sono oggetto di scambio e/o compensazione ovvero di registrazione a valere su a) le obbligazioni di pagamento risultanti in ordini di trasferimento che sono regolati in TARGET; e/o b) i fondi detenuti in TARGET, in conformità all’indirizzo BCE/2022/8;

4) 

per «conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare» (conto dei fondi di garanzia AS) (ancillary system guarantee funds account) si intende un conto tecnico utilizzato per detenere fondi di garanzia a sostegno delle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B;

5) 

per «procedura di regolamento del sistema ancillare» (Ancillary System Settlement Procedure) (procedura di regolamento AS) si intende qualsiasi procedura di regolamento TIPS AS o procedura di regolamento RTGS AS;

6) 

per «ordine di trasferimento del sistema ancillare» (Ancillary system transfer order) (ordine di trasferimento AS) si intende un trasferimento di contante avviato da un sistema ancillare nell’ambito di una procedura di regolamento RTGS AS;

7) 

per «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero in moneta di banca centrale concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN), erogato qualora il titolare di un conto T2S DCA non abbia fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli; tale credito infragiornaliero è garantito dai medesimi titoli oggetto di acquisto (collateral on flow) ovvero da titoli detenuti dal titolare del conto T2S DCA a favore della BCN dell’area dell’euro (collateral on stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste in due operazioni distinte, una per la concessione di auto-collateralizzazione e una per il suo rimborso. Può inoltre includere una terza operazione per l’eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 18 della parte I dell'allegato I, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento in cui l’auto-collateralizzazione è concessa;

8) 

per «ordine di trasferimento di liquidità automatico» (automated liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità generato automaticamente per trasferire fondi da un conto RTGS DCA designato al conto MCA del partecipante nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su tale conto per il regolamento delle operazioni di banca centrale;

9) 

per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, la linea di credito infragiornaliero concessa sul conto MCA dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata, o, ove applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati sui conti MCA o DCA;

10) 

per «gruppo bancario» (banking group) si intende:

a) 

un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest’ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n. 27 (IAS 27), adottato in base al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ( 19 ) e che si compone di: i) una società madre e una o più controllate; ovvero ii) due o più controllate di una società madre; ovvero

b) 

un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a), punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l’inclusione in un bilancio consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante;

c) 

una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia: i) organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l’affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero ii) caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati, e in ciascun caso il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo;

11) 

per «succursale» (branch) si intende una succursale nell’accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ), o di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 );

12) 

per «messaggio broadcast» (broadcast message) si intende l’informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti;

13) 

per «giornata operativa» (business day) o «giornata operativa di TARGET» (TARGET business days) si intende una giornata nella quale i conti MCA, RTGS DCA o T2S DCA sono disponibili per il regolamento di ordini di trasferimento di contante;

14) 

per «codice identificativo (BIC)» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

15) 

per «capacity opinion» si intende il parere contenente la valutazione relativa alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere i suoi obblighi;

16) 

per «ordine di trasferimento di contante» (cash transfer order) si intende qualsiasi istruzione di un partecipante, o di un soggetto che agisca per suo conto, di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante registrazione contabile su altro conto e che può essere un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al recall o un ordine di pagamento;

17) 

per «banca centrale» (BC) (central bank, CB) si intende una BC dell’Eurosistema e/o una BCN connessa a TARGET;

18) 

per «operazione della banca centrale» (Central Bank Operation, CBO) si intende qualsiasi ordine di pagamento o ordine di trasferimento di liquidità disposto da una BC su un conto MCA aperto in un sistema componente TARGET;

19) 

per «BCN connessa» (connected NCB) si intende una BCN non appartenente all’area dell’euro, che è connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;

20) 

per «Contingency Solution» si intende la funzionalità che consente alle BC e ai partecipanti di elaborare ordini di trasferimento di contante nel caso in cui i conti MCA e/o i conti RTGS DCA e/o i conti tecnici RTGS AS non siano regolarmente disponibili;

21) 

per «ente creditizio» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio nell’accezione di cui al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e delle disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), in quanto applicabile all’ente creditizio] che è sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che è sottoposto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente;

22) 

per «credit memorandum balance» (CMB) si intende il limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica reachable party;

23) 

per «regolamento tra sistemi» (cross-system settlement) si intende il regolamento di ordini di trasferimento di sistemi ancillari che addebitano il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di unasettlement bank di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D e che accredita il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di una settlement bankdi un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D;

24) 

per «conto in contanti dedicato» (DCA) (Dedicated Cash Account, DCA) si intende un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA;

25) 

per «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate) si intende il «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» come definito all’articolo 2, punto 22), dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

26) 

per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende un’operazione di deposito presso la banca centrale come definita all’articolo 2, punto 21) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

27) 

per «BCN dell’area dell’euro» (euro area NCB) si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

28) 

per «schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti» (European Payments Council’s SEPA Instant Credit Transfer) o «schema SCT Inst» (SCT Inst Scheme), si intende uno schema automatizzato basato su standard aperti comprendente le norme interbancarie cui i partecipanti all’SCT Inst devono conformarsi, che consente ai prestatori di servizi di pagamento nell’ambito dell’Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) di offrire un bonifico istantaneo in euro automatizzato in tutta l’area SEPA;

29) 

per «BC dell'Eurosistema» (Eurosystem CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro;

30) 

per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la BC del partecipante o qualunque altra BC, tra cui:

a) 

il caso in cui il partecipante non soddisfi più i criteri di accesso stabiliti nella normativa nazionale di attuazione dell’articolo 4, della parte I, allegato I, o i requisiti stabiliti nella pertinente normativa nazionale di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) della parte I, allegato I;

b) 

l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c) 

la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d) 

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e) 

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f) 

il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;

g) 

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sui propri conti TARGET ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h) 

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i) 

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;

j) 

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;

31) 

per «fondi di garanzia» (guarantee funds) si intendono fondi costituiti dai partecipanti a un sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare;

32) 

per «procedure di insolvenza» (insolvency procedure) si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

33) 

per «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order) si intende, in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), un ordine di trasferimento di contante che può essere eseguito 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con regolamento e notifica all'ordinante pressoché immediati e che include: i) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a TIPS DCA; ii) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a conto tecnico TIPS AS; iii) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA; e iv) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto tecnico TIPS AS;

34) 

per «instructing party» si intende un soggetto designato come tale dal titolare di conto TIPS DCA o dal titolare di conto tecnico TIPS AS e che è autorizzato a inviare e/o ricevere ordini di pagamento istantanei o ordini di trasferimento di liquidità per conto di tale titolare di conto o di una reachable party del medesimo;

35) 

per «credito infragiornaliero» (intraday credit) si intende il credito accordato per una scadenza inferiore alla durata di una giornata lavorativa;

36) 

per «impresa d'investimento» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:

a) 

autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e

b) 

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE], in quanto applicabili all’impresa di investimento;

37) 

per «BCN di livello 3» (Level 3 NCBs) si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di banche centrali che sviluppano e gestiscono TARGET nell'interesse dell'Eurosistema;

38) 

per «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante volto a trasferire un determinato importo ai fini di gestione della liquidità;

39) 

per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate) si intende il «tasso di rifinanziamento marginale» come definito al punto 57) dell’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

40) 

per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende una «operazione rifinanziamento marginale» come definita all’articolo 2, punto 56) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

41) 

per «servizio mobile proxy look-up (MPL)» [mobile proxy look-up (MPL) service] si intende un servizio che consente ai titolari di conti TIPS DCA, ai sistemi ancillari che utilizzano conti tecnici TIPS AS e alle reachable party, che ricevono dai loro clienti una richiesta di esecuzione di un ordine di pagamento istantaneo a favore di un beneficiario identificato con un proxy (ad esempio un numero di cellulare), di recuperare dal registro MPL il corrispondente IBAN beneficiario e il BIC da utilizzare per accreditare il pertinente conto TARGET Instant Payment Settlement (TIPS);

42) 

per «pagamento quasi istantaneo» (near instant payment) si intende un ordine di trasferimento di contante conforme allo standard del Consiglio europeo per i pagamenti relativo ai servizi opzionali aggiuntivi del bonifico SEPA (SCT AOS) NL per il trattamento istantaneo dei bonifici SEPA;

43) 

per «fornitore dei servizi di rete» (NSP) (Network Service Provider, NSP) si intende un’impresa cui è stata aggiudicata una concessione dall'Eurosistema per la fornitura di servizi di connettività tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) ai servizi di TARGET;

44) 

per «ordine di trasferimento di contante non regolato» (non-settled cash transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;

45) 

per «partecipante» (participant) si intende a) un soggetto titolare di almeno un conto MCA e che può in aggiunta essere titolare di uno o più conti DCA in TARGET; oppure b) un sistema ancillare;

46) 

per «beneficiario» (payee), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;

47) 

per «ordinante» (payer), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;

48) 

per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un’istruzione di un partecipante o di una parte che agisce per suo conto di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante una registrazione contabile su un altro conto e che non sia un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall;

49) 

per «risposta positiva al recall» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti, un ordine di trasferimento di contante disposto dal destinatario di una richiesta di recall, in risposta a una richiesta di recall, a beneficio del mittente di detta richiesta;

50) 

per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 ( 23 );

51) 

per «reachable party» si intende un soggetto che: a) è titolare di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) è designato come tale da un titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; c) è un corrispondente, un cliente o una succursale di un titolare di conto TIPS DCA oppure un partecipante a un sistema ancillare; oppure è un corrispondente, un cliente o una succursale di un partecipante a un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile tramite TIPS ed è in grado di immettere e di ricevere ordini di trasferimento di contante istantanei tramite il titolare di conto TIPS DCA o per mezzo del sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS, oppure direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS;

52) 

per «procedura di regolamento del sistema ancillare RTGS» (Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure) (procedura di regolamento RTGS AS) (RTGS AS settlement procedure) si intende uno dei servizi specifici e predefiniti per l’inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento da parte di sistemi ancillari relativi al regolamento di sistemi ancillari su conti RTGS DCA, sottoconti e conti tecnici RTGS AS;

53) 

per «conto tecnico RTGS del sistema ancillare» (conto tecnico RTGS AS) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare e utilizzato nel contesto di una procedura di regolamento RTGS AS;

▼M2

54) 

per «richiesta di recall» (recall request) si intende un messaggio di un titolare di conto RTGS DCA, di un titolare di conto TIPS DCA o di un titolare di conto tecnico TIPS AS che chiede rispettivamente il rimborso di un ordine di pagamento o di un ordine di pagamento istantaneo regolati;

▼B

55) 

per «ordine di trasferimento di liquidità rule-based» (rule-based liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità attivato a seguito di una delle seguenti situazioni: a) un saldo di un conto MCA o RTGS DCA che supera un importo minimo o massimo predefiniti; oppure b) l’indisponibilità di fondi sufficienti per coprire ordini di trasferimento di sistemi ancillari di priorità urgente o ordini di pagamento di priorità urgente o alta accodati su un conto RTGS DCA;

56) 

per «settlement bank account group» si intende un elenco dei conti RTGS DCA e/o dei sottoconti RTGS definiti nel contesto del regolamento di un sistema ancillare che utilizza modelli di regolamento RTGS AS;

57) 

per «settlement bank» si intende un titolare di conto RTGS DCA il cui conto RTGS DCA o sottoconto è utilizzato per regolare ordini di trasferimento inoltrati da un sistema ancillare utilizzando le procedure di regolamento RTGS AS;

58) 

per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla BC del partecipante;

59) 

per «conto TARGET» (TARGET account) si intende qualsiasi conto aperto in un sistema componente di TARGET;

60) 

per «sistema componente di TARGET» (TARGET component system) si intende uno dei sistemi delle BC dell’Eurosistema che fa parte di TARGET;

61) 

per «TARGET coordinator» si intende una persona incaricata dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai partecipanti;

62) 

per «procedura di regolamento del sistema ancillare TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)» [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) Ancillary System Settlement Procedure] (procedura di regolamento TIPS AS) (TIPS AS settlement procedure) si intende il servizio specifico predisposto per l’inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento di liquidità e di ordini di pagamento istantanei da parte di sistemi ancillari su conti TIPS DCA e su conti tecnici TIPS AS;

63) 

per «conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare» (conto tecnico TIPS AS) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare per essere utilizzato dal sistema ancillare per regolare pagamenti istantanei (o quasi istantanei) nei propri libri contabili;

64) 

per «TARGET settlement manager» si intende una persona incaricata da una BC dell’Eurosistema di monitorare il funzionamento del proprio sistema componente di TARGET;

65) 

per «TARGET2–Securities» (T2S) si intende l’insieme di hardware, software e altre componenti dell’infrastruttura tecnica attraverso cui l’Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell’Eurosistema che consentono, il regolamento neutrale e transfrontaliero delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;

66) 

per «malfunzionamento tecnico di TARGET» (technical malfunction of TARGET) si intende qualsiasi difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o dei sistemi informatici utilizzati dal relativo sistema componente di TARGET, o qualsiasi altro evento che renda impossibile eseguire e completare l’elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nel relativo sistema componente di TARGET ai sensi delle parti pertinenti del presente indirizzo.



( 1 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

( 2 ) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

( 3 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

( 4 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 5 ) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

( 7 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

( 8 ) Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

( 9 ) Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

( 10 ) Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

( 11 ) Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

( 12 ) Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS

( 13 ) Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.

( 14 ) Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.

( 15 ) Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.

( 16 ) Il principio della necessità di conoscere si riferisce all’individuazione della serie di informazioni alle quali una persona ha necessità di accedere per svolgere le proprie funzioni.

( 17 ) Il principio del minimo privilegio si riferisce alla personalizzazione del profilo di accesso di un soggetto a un sistema informatico affinché corrisponda al rispettivo ruolo aziendale.

( 18 ) Nel contesto di questo esercizio, un fornitore dovrebbe essere inteso come qualsiasi terzo (e il suo personale) che abbia stipulato un contratto (accordo) con l’ente per fornire un servizio e si dovrebbe intendere che, in base al contratto di servizio, il terzo (e il suo personale) abbia accesso, a distanza o in loco, alle informazioni e/o ai sistemi di informazione e/o alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'ente rientranti nell'ambito di applicazione dell'autocertificazione di TARGET o ad esso associate.

( 19 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

( 20 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (Testo rilevante ai fini del SEE) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 21 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 22 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 23 ) Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

Top