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Document 02018R1726-20240425

Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2024-04-25

02018R1726 — IT — 25.04.2024 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011

(GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/816 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 17 aprile 2019

  L 135

1

22.5.2019

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 maggio 2019

  L 135

27

22.5.2019

 M3

REGOLAMENTO (UE) 2019/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 maggio 2019

  L 135

85

22.5.2019

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 30 maggio 2022

  L 150

1

1.6.2022

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2023/969 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 10 maggio 2023

  L 132

1

17.5.2023

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2024/982 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 marzo 2024

  L 982

1

5.4.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 010, 15.1.2020, pag.  4 (2019/817)

 C2

Rettifica, GU L 010, 15.1.2020, pag.  5 (2019/818)

 C3

Rettifica, GU L 142, 1.6.2023, pag.  56 ((UE) 2018/1726)

►C4

Rettifica, GU L 142, 1.6.2023, pag.  58 ((UE) 2019/816)

 C5

Rettifica, GU L 142, 1.6.2023, pag.  57 ((UE) 2022/850)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011



CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.  
È istituita un’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («Agenzia»).
2.  
L’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011.
3.  
L’Agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac.

▼M1

4.  
L'Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), di ECRIS-TCN e dell' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄ .

▼M4

bis.  
L’Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, del sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema «e-CODEX»).

▼M5

4 ter.  
L’Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, della piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni («piattaforma di collaborazione per le SIC»).

▼M4

5.  
L’Agenzia può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 4 bis del presente articolo, ivi compresi i sistemi esistenti, solo se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione che disciplinano tali sistemi, sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’articolo 14 del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’articolo 15 del presente regolamento.

▼B

6.  
La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di essi, inclusa la responsabilità dell’infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati né consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da uno specifico atto giuridico.
7.  

L’Agenzia è inoltre incaricata dei compiti seguenti:

a) 

garantire la qualità dei dati in conformità dell’articolo 12;

b) 

sviluppare le azioni necessarie per consentire l’interoperabilità in conformità dell’articolo 13;

c) 

effettuare attività di ricerca in conformità dell’articolo 14;

d) 

realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo in conformità dell’articolo 15;

e) 

prestare sostegno agli Stati membri e alla Commissione in conformità dell’articolo 16.

Articolo 2

Obiettivi

Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi IT su larga scala, l’Agenzia garantisce:

a) 

lo sviluppo di sistemi IT su larga scala utilizzando un’adeguata struttura di gestione di progetto per sviluppare efficacemente tali sistemi;

b) 

un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala;

c) 

la gestione efficiente e finanziariamente responsabile dei sistemi IT su larga scala;

d) 

un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti dei sistemi IT su larga scala;

e) 

la continuità e un servizio ininterrotto;

f) 

un livello elevato di protezione dei dati conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala;

g) 

un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale in conformità delle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala.

CAPO II

COMPITI DELL’AGENZIA

Articolo 3

Compiti relativi al SIS II

Con riguardo al SIS II, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuiti all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI; e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE (SIRENE — informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale), e relativi alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 4

Compiti relativi al VIS

Con riguardo al VIS, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuiti all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI; e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del VIS e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del VIS nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 5

Compiti relativi all’Eurodac

Con riguardo all’Eurodac, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 603/2013; e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’Eurodac.

Articolo 6

Compiti relativi all’EES

Con riguardo all’EES, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuitile dal regolamento (UE) 2017/2226; e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’EES e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell’EES nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 7

Compiti relativi all’ETIAS

Con riguardo all’ETIAS, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuitile dal regolamento (UE) 2018/1240; e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’ETIAS e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell’ETIAS nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 8

Compiti relativi a DubliNet

Con riguardo a DubliNet, l’Agenzia svolge:

a) 

la gestione operativa di DubliNet, un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, istituito in applicazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, ai fini degli articoli 31, 32 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); e

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di DubliNet.

▼M1

Articolo 8 bis

Compiti relativi a ECRIS-TCN e all' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄

Con riguardo a ECRIS-TCN e all' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄ , l'Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

b) 

i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄ .

▼M4

Articolo 8 ter

Compiti relativi al sistema e-CODEX

Con riguardo al sistema e-CODEX, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del sistema e-CODEX, compresa la fornitura di materiale didattico online.

▼M5

Articolo 8 quater

Compiti relativi alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Con riguardo alla piattaforma di collaborazione per le SIC, l’Agenzia svolge:

a) 

i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

b) 

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC fornita al segretariato della rete delle SIC, compresa la fornitura di materiale didattico.

▼M6

Articolo 8 quinquies

Compiti relativi al router Prüm II

Con riguardo al router Prüm II, l’Agenzia svolge i compiti relativi che le sono conferiti da tale regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

▼B

Articolo 9

Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala

Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 5, l’Agenzia svolge, secondo il caso, i compiti conferitile dall’atto giuridico dell’Unione che disciplina il pertinente sistema e i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di tale sistema.

Articolo 10

Soluzioni tecniche che richiedono condizioni specifiche prima dell’attuazione

Qualora gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi sotto la responsabilità dell’Agenzia impongano a quest’ultima di mantenere tali sistemi in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e senza compromettere tali atti giuridici dell’Unione, l’Agenzia implementa soluzioni tecniche al fine di soddisfare tali requisiti. Qualora tali soluzioni tecniche richiedano una duplicazione di un sistema o una duplicazione dei componenti di un sistema, esse sono attuate soltanto a seguito di una valutazione d’impatto e di un’analisi costi-benefici indipendenti commissionate dall’Agenzia e previa consultazione della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione. La valutazione d’impatto esamina altresì le esigenze presenti e future in termini di capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti in relazione allo sviluppo di siffatte soluzioni tecniche, nonché gli eventuali rischi relativi all’attuale configurazione operativa.

Articolo 11

Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione

1.  
L’Agenzia svolge tutti i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione dei sistemi conferitile dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi, ad eccezione del caso dei sistemi che per l’infrastruttura di comunicazione utilizzano EuroDomain. Nel caso dei sistemi che utilizzano in tal modo EuroDomain, la Commissione è responsabile dei compiti di esecuzione del bilancio, di acquisizione e di rinnovo e degli aspetti contrattuali. Conformemente agli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi che utilizzano EuroDomain, i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, compresi la gestione operativa e la sicurezza, devono essere suddivisi tra l’Agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l’esercizio delle loro rispettive responsabilità, tra l’agenzia e la Commissione sono conclusi accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d’intesa.
2.  
L’infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata adeguatamente in modo da proteggerla da minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l’infrastruttura di comunicazione.
3.  
L’Agenzia adotta misure adeguate, compresi piani di sicurezza, volte tra l’altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Tutte le informazioni operative connesse al sistema circolano criptate nell’infrastruttura di comunicazione.
4.  

Compiti relativi alla realizzazione, all’installazione, alla manutenzione e al monitoraggio dell’infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali compiti sono svolti sotto la responsabilità e la stretta supervisione dell’Agenzia.

Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, tutti i soggetti o gli organismi esterni di diritto privato, tra cui i gestori della rete, sono vincolati dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non hanno accesso in alcun modo ai dati operativi memorizzati nei sistemi o trasferiti mediante l’infrastruttura di comunicazione né allo scambio SIRENE relativo al SIS II.

5.  
La gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell’Agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato. Sono fatti salvi i contratti esistenti sulle infrastrutture di comunicazione del SIS II, del VIS e dell’Eurodac.

▼M2

Articolo 12

Qualità dei dati

1.  
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi sotto la responsabilità operativa dell'Agenzia, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi, predispone, per tutti i sistemi di cui ha la responsabilità operativa, procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati, in conformità degli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione e dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) 2019/817 ( 6 ) e (UE) 2019/818 ( 7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.  
L'Agenzia istituisce un archivio centrale, contenente unicamente dati anonimizzati, di relazioni e statistiche a norma dell'articolo 39 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, fatte salve specifiche disposizioni contenute negli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.

▼B

Articolo 13

Interoperabilità

Laddove l’interoperabilità dei sistemi IT su larga scala sia prevista da un pertinente atto giuridico dell’Unione, l’Agenzia sviluppa le azioni necessarie per consentire tale interoperabilità.

Articolo 14

Monitoraggio della ricerca

▼M5

1.  
L’Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES, dell’ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC e di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 5.

▼B

2.  

L’Agenzia può contribuire all’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri l’Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) 

gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione;

b) 

adozione degli atti di esecuzione del bilancio e delle entrate e delle spese, ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma; e

c) 

prestazione di sostegno nell’attuazione dei programmi.

3.  
L’Agenzia riferisce periodicamente e almeno una volta l’anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al Garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al presente articolo, fatti salvi gli obblighi di relazione concernenti l’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Progetti pilota, prototipi e attività di collaudo

1.  

Su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, previa decisione positiva del consiglio di amministrazione, può essere affidata all’Agenzia, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera u), del presente regolamento, e tramite un accordo di delega, la realizzazione di progetti pilota di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per lo sviluppo o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala a norma degli articoli da 67 a 89 TFUE, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L’Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e, per quanto riguarda il trattamento di dati personali, al Garante europeo della protezione dei dati circa l’evoluzione dei progetti pilota realizzati dall’Agenzia ai sensi del primo comma.

2.  
Gli stanziamenti per i progetti pilota di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che sono stati richiesti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.
3.  
Su richiesta della Commissione o del Consiglio, dopo aver informato il Parlamento europeo e previa decisione positiva del consiglio di amministrazione possono essere affidati all’Agenzia, tramite un accordo di delega, compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell’ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4.  
A seguito di una decisione positiva del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli aspetti contemplati dal presente regolamento e da uno degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.

Articolo 16

Sostegno agli Stati membri e alla Commissione

1.  
Ogni Stato membro può chiedere all’Agenzia di prestargli consulenza per quanto riguarda il collegamento tra il suo sistema nazionale e i sistemi centrali dei sistemi IT su larga scala gestiti dall’Agenzia.
2.  

Ogni Stato membro può presentare una richiesta di sostegno ad hoc alla Commissione, che, dopo aver stabilito che tale sostegno è necessario in virtù di esigenze eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione, la trasmette senza ritardo all’Agenzia. L’Agenzia comunica tali richieste al consiglio di amministrazione. Qualora la valutazione della Commissione sia negativa, lo Stato membro ne è informato.

La Commissione verifica se l’Agenzia ha risposto tempestivamente alla richiesta dello Stato membro. La relazione annuale di attività dell’Agenzia riporta informazioni dettagliate sulle azioni che l’Agenzia ha intrapreso per fornire sostegno ad hoc agli Stati membri e sui relativi costi.

3.  
All’Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi o collaudi. L’Agenzia informa il consiglio di amministrazione di tali richieste.
4.  

Un gruppo composto da almeno cinque Stati membri può assegnare all’Agenzia il compito di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune che li assista nell’attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali soluzioni IT comuni lasciano impregiudicati gli obblighi che il diritto applicabile dell’Unione impone agli Stati membri richiedenti, in particolare per quanto riguarda l’architettura di tali sistemi.

In particolare, gli Stati membri richiedenti possono incaricare l’Agenzia di istituire una componente o un router comune per le informazioni anticipate sui passeggeri e per i dati del codice di prenotazione dei passeggeri quale strumento di assistenza tecnica per agevolare la connettività con i vettori aerei, al fine di assistere gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio ( 8 ) e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ). In tal caso l’Agenzia raccoglie a livello centrale i dati dei vettori aerei e li trasmette agli Stati membri attraverso la componente o il router comune. Gli Stati membri richiedenti adottano le misure necessarie a garantire che i vettori aerei trasferiscano i dati tramite l’Agenzia.

L’Agenzia è incaricata di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune unicamente previa approvazione della Commissione e in caso di decisione favorevole da parte del consiglio di amministrazione.

Gli Stati membri richiedenti affidano all’Agenzia i compiti di cui al primo e al secondo comma tramite un accordo di delega che definisce le condizioni per la delega dei compiti nonché il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione. Tutti i costi pertinenti sono coperti dagli Stati membri partecipanti. L’accordo di delega è conforme agli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi in questione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’accordo di delega approvato e delle eventuali modifiche apportate allo stesso.

Altri Stati membri possono chiedere di partecipare a una soluzione IT comune se tale possibilità è prevista dall’accordo di delega, precisando in particolare le conseguenze finanziarie di tale partecipazione. L’accordo di delega è modificato di conseguenza, previe approvazione preliminare della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione.

CAPO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 17

Status giuridico e ubicazione

1.  
L’Agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2.  
L’Agenzia gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale in ciascuno Stato membro. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
3.  

L’Agenzia ha sede a Tallinn (Estonia).

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia).

▼M6

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 8 quinquies, 9 e 11 sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia).

▼B

Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).

4.  
Entrambi i siti tecnici possono essere utilizzati per far funzionare simultaneamente i sistemi, purché in caso di guasto di uno o più sistemi il sito di riserva resti in grado di garantirne il funzionamento.
5.  
In ragione della natura specifica dei sistemi, qualora dovesse rendersi necessario per l’Agenzia istituire un secondo sito tecnico distinto a Strasburgo o a Sankt Johann im Pongau, o in entrambi i luoghi, secondo la necessità, al fine di ospitare i sistemi, tale necessità è motivata sulla base di una valutazione d’impatto e di un’analisi costi-benefici indipendenti. Il consiglio di amministrazione consulta la Commissione e tiene conto del suo punto di vista prima di notificare all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare un progetto di natura immobiliare conformemente all’articolo 45, paragrafo 9.

Articolo 18

Struttura

1.  

La struttura amministrativa e gestionale dell’Agenzia è composta da:

a) 

un consiglio di amministrazione;

b) 

un direttore esecutivo;

c) 

gruppi consultivi.

2.  

La struttura dell’Agenzia comprende:

a) 

un responsabile della protezione dei dati;

b) 

un responsabile della sicurezza;

c) 

un contabile.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.  

Il consiglio di amministrazione:

a) 

fornisce orientamenti generali per le attività dell’Agenzia;

b) 

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del capo V;

c) 

nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo e, se del caso, ne proroga i rispettivi mandati o li rimuove dall’incarico a norma, rispettivamente, degli articoli 25 e 26;

d) 

esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l’operato, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del vicedirettore esecutivo, d’accordo con il direttore esecutivo;

e) 

prende tutte le decisioni sull’istituzione della struttura organizzativa dell’Agenzia e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l’attività dell’Agenzia e secondo una sana gestione di bilancio;

f) 

adotta la politica dell’Agenzia in materia di personale;

g) 

stabilisce il regolamento interno dell’Agenzia;

h) 

adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

i) 

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e le pubblica sul sito web dell’Agenzia;

j) 

adotta norme e procedure interne dettagliate per la protezione degli informatori, compresi canali adeguati di comunicazione per la segnalazione di irregolarità;

k) 

autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente agli articoli 41 e 43;

l) 

approva, su proposta del direttore esecutivo, l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi sui siti tecnici e di riserva, stabiliti in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, che il direttore esecutivo e gli Stati membri ospitanti devono firmare;

m) 

esercita, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

n) 

adotta, in accordo con la Commissione, le disposizioni di attuazione necessarie per dare effetto allo statuto dei funzionari conformemente all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;

o) 

adotta le necessarie disposizioni relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia;

p) 

adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia, comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;

q) 

adotta il progetto di documento unico di programmazione, che contiene la programmazione pluriennale dell’Agenzia, il suo programma di lavoro per l’anno successivo e un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta, unitamente a qualsiasi versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;

r) 

adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, conformemente alla procedura annuale di bilancio, il documento unico di programmazione tenendo conto del parere della Commissione e provvede a che il testo definitivo di tale documento unico di programmazione sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato;

s) 

adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

t) 

valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell’Agenzia per l’anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1o luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e assicura che la relazione annuale di attività sia pubblicata;

u) 

svolge le funzioni attribuitegli in relazione al bilancio dell’Agenzia, compresa la realizzazione dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’articolo 15;

v) 

adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia in conformità dell’articolo 49;

w) 

nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;

x) 

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della procura europea (EPPO);

y) 

adotta i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, e li aggiorna periodicamente;

z) 

adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;

aa) 

previa approvazione della Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;

bb) 

nomina un responsabile della sicurezza;

cc) 

nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725;

dd) 

adotta le modalità pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

▼M1

ee) 

adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄ conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;

▼M2

ee bis

adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;

▼M6

ee ter) 

adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo del router Prüm II in conformità dell’articolo 80, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/982;

▼M6

ff) 

adotta relazioni sul funzionamento tecnico di quanto segue:

i) 

il SIS in conformità dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) e dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );

ii) 

il VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;

iii) 

l’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;

iv) 

l’ETIAS in conformità dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;

v) 

l’ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell’articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;

vi) 

le componenti dell’interoperabilità in conformità dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

vii) 

il sistema e-CODEX in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850;

viii) 

la piattaforma di collaborazione per le SIC in conformità dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/969;

ix) 

il router Prüm II in conformità dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/982;

▼B

gg) 

adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;

▼M6

hh) 

adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/982 e assicura un adeguato seguito a tali controlli;

▼B

ii) 

pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

jj) 

elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;

kk) 

pubblica le statistiche relative all’EES in conformità dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226;

ll) 

pubblica le statistiche relative all’ETIAS in conformità dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240;

▼M1

ll bis

trasmette alla Commissione statistiche su ECRIS-TCN e sull' ►C4  implementazione di riferimento ECRIS ◄ conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/816;

▼M4

mm) 

provvede alla pubblicazione annuale:

i) 

dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;

ii) 

dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

iii) 

dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;

iv) 

dell’elenco delle autorità centrali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;

v) 

dell’elenco delle autorità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

vi) 

dell’elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/850;

▼B

nn) 

provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;

oo) 

assicura che tutte le decisioni e azioni dell’Agenzia che interessano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura;

pp) 

svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.

Fatte salve le disposizioni relative alla pubblicazione degli elenchi delle autorità competenti previste dagli atti giuridici dell’Unione di cui al primo comma, lettera mm), e ove tali atti giuridici non prevedano l’obbligo di pubblicare e aggiornare costantemente tali elenchi sul sito web dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione ne garantisce la pubblicazione e gli aggiornamenti continui.

2.  

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti con cui delega al direttore esecutivo i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

3.  
Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e alle attività collegate alla ricerca, ai progetti pilota, ai prototipi e ai collaudi.

Articolo 20

Composizione del consiglio di amministrazione

1.  
Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Ogni rappresentante ha diritto di voto a norma dell’articolo 23.
2.  
Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza o nel caso in cui il membro sia eletto presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione e presieda la riunione del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base all’alto livello della loro esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati, tenuto conto delle loro competenze di tipo gestionale, amministrativo e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
3.  
La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.
4.  
I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e all’Eurodac partecipano alle attività dell’Agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Presidente del consiglio di amministrazione

1.  

Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente fra i propri membri nominati dagli Stati membri che, in base al diritto dell’Unione, sono pienamente vincolati da tutti gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’Agenzia. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di suo impedimento.

2.  
Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Qualora l’appartenenza del presidente e del vicepresidente al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo scade automaticamente alla stessa data.

Articolo 22

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.  
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2.  
Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3.  
Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, su richiesta del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

▼M2

4.  
Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240.

Europol, Eurojust e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

▼B

5.  
I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, in particolare membri dei gruppi consultivi, fatte salve le disposizioni del regolamento interno del consiglio di amministrazione.
6.  
L’Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1.  
Fatti salvi il paragrafo 5 del presente articolo, l’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e r), l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 8, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri aventi diritto di voto.
2.  
Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3.  

Ogni membro nominato da uno Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, è vincolato da qualsiasi atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala gestito dall’Agenzia può votare sulle questioni riguardanti quel sistema.

La Danimarca può votare sulle questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tale particolare sistema IT su larga scala.

4.  
L’articolo 42 si applica al diritto di voto dei rappresentanti dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi riguardanti la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.
5.  
In caso di disaccordo tra i membri sulla questione se una votazione riguardi o meno uno specifico sistema IT su larga scala, qualsiasi decisione che stabilisca che la votazione non riguarda tale specifico sistema IT su larga scala è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto.
6.  
Il presidente, o il vicepresidente quando sostituisce il presidente, non vota. Il diritto di voto del presidente, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è esercitato dal suo supplente.
7.  
Il direttore esecutivo non vota.
8.  
Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le regole di voto, in particolare le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro e, se del caso, i requisiti relativi al quorum.

Articolo 24

Compiti del direttore esecutivo

1.  
Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia. Il direttore esecutivo assiste e risponde al consiglio di amministrazione. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.
2.  
Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
3.  

Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:

a) 

amministrazione corrente dell’Agenzia;

b) 

funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;

c) 

preparare e applicare le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dal diritto dell’Unione applicabile;

d) 

preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e dei gruppi consultivi;

e) 

attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;

f) 

preparare una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per adozione entro la fine di agosto di ogni anno;

g) 

redigere la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

h) 

elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, e informare due volte l’anno la Commissione sui progressi compiuti e periodicamente il consiglio di amministrazione;

i) 

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’EPPO e dell’OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

j) 

preparare una strategia antifrode dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione, come pure monitorarne la corretta e tempestiva attuazione;

k) 

redigere un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;

l) 

preparare il progetto di bilancio per l’esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;

m) 

redigere il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell’Agenzia;

n) 

attuare il bilancio dell’Agenzia;

o) 

definire e attuare un sistema efficace di valutazione e controllo periodici:

i) 

dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e

ii) 

dell’Agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi;

▼M1

p) 

fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;

▼B

q) 

negoziare e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firmare con gli Stati membri ospitanti l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva;

r) 

preparare le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;

s) 

elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;

t) 

sulla base dei risultati del controllo e della valutazione, predisporre le relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera ff), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera gg), e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;

u) 

preparare le relazioni sullo sviluppo dell’EES di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e sullo sviluppo dell’ETIAS di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;

v) 

preparare, a fini di pubblicazione, l’elenco annuale delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE, e l’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nell’EES e nell’ETIAS di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera mm), e gli elenchi delle unità di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera nn), e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione.

4.  
Il direttore esecutivo svolge ogni altro compito conformemente al presente regolamento.
5.  
Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace ed istituire un ufficio locale a tal fine. Prima di adottare tale decisione, il direttore esecutivo deve ottenere il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione del direttore esecutivo precisa l’ambito delle attività che devono essere espletate presso l’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e duplicazioni di funzioni amministrative dell’Agenzia. Le attività svolte nei siti tecnici non sono eseguite in un ufficio locale.

Articolo 25

Nomina del direttore esecutivo

1.  
Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri strumenti d’informazione adeguati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei meriti, dell’esperienza comprovata in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati.
2.  
Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo aver sentito la dichiarazione e le risposte, il Parlamento europeo adotta un parere e può esprimere una preferenza per un candidato.
3.  
Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione.
4.  
Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo.
5.  
Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.
6.  
Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
7.  
Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni.
8.  
Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
9.  
Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della maggioranza dei membri aventi diritto di voto o della Commissione.
10.  
Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
11.  
Ai fini della conclusione del contratto di lavoro con il direttore esecutivo l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 26

Vicedirettore esecutivo

1.  
Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo fa altresì le veci del direttore esecutivo in sua assenza. Il direttore esecutivo definisce le funzioni del vicedirettore esecutivo.
2.  
Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo è nominato sulla base del merito e di adeguate competenze in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d’amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di revocare il vicedirettore esecutivo mediante decisione adottata a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
3.  
Il mandato del vicedirettore esecutivo ha una durata di cinque anni. Il consiglio d’amministrazione può prorogare tale mandato una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni. Il consiglio d’amministrazione adotta tale decisione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 27

Gruppi consultivi

1.  

I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

a) 

gruppo consultivo SIS II;

b) 

gruppo consultivo VIS;

c) 

gruppo consultivo Eurodac;

d) 

gruppo consultivo EES-ETIAS;

▼M1

d bis

gruppo consultivo di ECRIS-TCN;

▼C1

d ter

gruppo consultivo sull’interoperabilità;

▼M4

quater

gruppo consultivo e-CODEX;

▼M5

d quinquies

gruppo consultivo della piattaforma di collaborazione per le SIC;

▼B

e) 

ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente atto giuridico dell’Unione che ne disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso.

2.  

Ogni Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, sia vincolato da un atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile.

La Danimarca nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quel sistema IT su larga scala.

Ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipi a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala.

▼M2

3.  
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.

Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS. Eurojust, Europol e la Procura europea possono nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo consultivo ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.

▼B

4.  
I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sono membri di nessun gruppo consultivo. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante può presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatore.
5.  
I gruppi consultivi cooperano tra di loro ove necessario. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono stabilite nel regolamento interno dell’Agenzia.
6.  
Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere a un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, si considera che il parere del gruppo consultivo rispecchi la posizione motivata della maggioranza dei membri. Sono messe a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L’articolo 23, paragrafi 3 e 5, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac possono esprimere pareri in merito alle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
7.  
Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac facilitano le attività dei gruppi consultivi.
8.  
L’articolo 21 si applica alla presidenza dei gruppi consultivi, mutatis mutandis.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Personale

1.  
Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto.
2.  
Ai fini dell’applicazione dello statuto l’Agenzia è considerata un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
3.  
Il personale dell’Agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei e contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso su base annuale nel caso di contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare qualora, a seguito del rinnovo, diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.
4.  
L’Agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.
5.  
La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l’Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.
6.  
Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari, l’Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
7.  
Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

Articolo 29

Interesse pubblico

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d’impegno, che è pubblicata nel sito web dell’Agenzia.

L’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dei gruppi consultivi è pubblicato nel sito web dell’Agenzia.

Articolo 30

Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici

1.  
Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che tali Stati membri devono mettere a disposizione, così come le norme specifiche applicabili negli Stati membri ospitanti ai membri del consiglio d’amministrazione, al direttore esecutivo, agli altri membri del personale dell’Agenzia e ai loro familiari, sono fissate nell’accordo sulla sede dell’Agenzia e negli accordi sui siti tecnici. Tali accordi sono conclusi fra l’Agenzia e gli Stati membri ospitanti, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2.  
Gli Stati membri che ospitano l’Agenzia garantiscono le condizioni necessarie per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche, fra l’altro, una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Articolo 31

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 32

Responsabilità civile

1.  
La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto.
2.  
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Agenzia.
3.  
In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4.  
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5.  
La responsabilità personale dei membri del personale dell’Agenzia nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni loro applicabili dello statuto dei funzionari o del regime relativo agli altri agenti.

Articolo 33

Regime linguistico

1.  
Il regolamento n. 1 del Consiglio ( 12 ) si applica all’Agenzia.
2.  
Fatte salve le decisioni adottate in base all’articolo 342 TFUE, il documento unico di programmazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera r), e la relazione annuale di attività di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera t), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
3.  
Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il consiglio di amministrazione può adottare una decisione sulle lingue di lavoro.
4.  
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 34

Trasparenza e comunicazione

1.  
Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2.  
Il consiglio di amministrazione adotta senza ritardo le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in base a una proposta del direttore esecutivo.
3.  
Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.
4.  
L’Agenzia comunica secondo quanto previsto dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala e può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. L’Agenzia assicura in particolare che, oltre alle pubblicazioni specificate all’articolo 19, paragrafo 1, lettere r), t), ii), jj), kk) e ll), e all’articolo 47, paragrafo 9, il pubblico e qualsiasi parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, accurate, affidabili, complete e di facile comprensione sull’attività da essa svolta. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’assolvimento effettivo dei compiti dell’Agenzia di cui agli articoli da 3 a 16. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
5.  
Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all’Agenzia in una delle lingue ufficiali dell’Unione. La persona interessata ha diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

Articolo 35

Protezione dei dati

1.  
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725.
2.  
Il consiglio di amministrazione adotta le misure di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, comprese le misure relative al responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono adottate previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 36

Finalità del trattamento dei dati personali

1.  

L’Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:

a) 

ove necessario per lo svolgimento dei compiti di gestione operativa dei sistemi IT su larga scala ad essa affidati ai sensi del diritto dell’Unione;

b) 

ove necessario per i suoi compiti amministrativi.

2.  
In caso di trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica il regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di protezione e sicurezza dei dati degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.

Articolo 37

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.  
L’Agenzia adotta le norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ( 13 ) e 2015/444 della Commissione ( 14 ). Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.
2.  
Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo previa approvazione della Commissione. L’Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio, con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell’Unione, di informazioni utili all’assolvimento dei suoi compiti. L’Agenzia sviluppa e gestisce un sistema informativo che permette di scambiare informazioni classificate con la Commissione, gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell’Unione conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all’articolo 2 e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera z), la struttura interna dell’Agenzia necessaria ai fini del rispetto degli appropriati principi di sicurezza.

Articolo 38

Sicurezza dell’Agenzia

1.  
L’Agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell’ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L’Agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala.
2.  
Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure efficaci e adeguate per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall’Agenzia e forniscono a quest’ultima una protezione adeguata conformemente all’accordo sulla sede dell’Agenzia e agli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva, garantendo nel contempo il libero accesso delle persone autorizzate dall’Agenzia a tali edifici, locali e terreni.

Articolo 39

Valutazione

1.  
Entro il 12 dicembre 2023 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, valuta, in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell’Agenzia in relazione agli obiettivi, al mandato, all’ubicazione e ai compiti stabiliti per essa. Oltre all’applicazione del presente regolamento, tale valutazione esamina come e in che misura l’Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e all’instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale valutazione esamina in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento.
2.  
La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.
3.  
La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 40

Indagini amministrative

Le attività dell’Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo in conformità dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 41

Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione

1.  
Nelle materie contemplate dal presente regolamento l’Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell’Unione e gli altri organi e organismi dell’Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per assicurare, tra l’altro, il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità nelle loro rispettive attività.
2.  
L’Agenzia coopera con la Commissione nell’ambito di un accordo di collaborazione che stabilisce le modalità operative.
3.  
Ove opportuno, l’Agenzia consulta e dà seguito alle raccomandazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione concernenti la sicurezza delle reti e dell’informazione.
4.  
La cooperazione con gli organi e gli organismi dell’Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Il consiglio di amministrazione autorizza tali accordi di collaborazione, tenendo conto del parere della Commissione. Se l’Agenzia non si conforma al parere della Commissione, presenta le motivazioni di tale decisione. Gli accordi di collaborazione possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali. Tali accordi di collaborazione possono stabilire un meccanismo di recupero dei costi.
5.  
Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione usano le informazioni ricevute dall’Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore o ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall’Agenzia a istituzioni, organi e organismi dell’Unione sono soggette ad accordi di collaborazione specifici riguardanti lo scambio di dati personali e alla previa approvazione del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell’Agenzia deve rispettare gli articoli 35 e 36. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi di collaborazione prevedono che l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione rispetti regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall’Agenzia.

Articolo 42

Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac

1.  
L’Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi riguardanti la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.
2.  
Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.

Articolo 43

Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti

1.  
Ove previsto da un atto giuridico dell’Unione, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia può, mediante la conclusione di accordi di collaborazione, instaurare e mantenere relazioni con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più Stati.
2.  
Conformemente al paragrafo 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione che specifichino, in particolare, l’ambito, la natura, la finalità e la portata di tale cooperazione. Tali accordi di collaborazione possono essere conclusi solo con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione dalla Commissione.

CAPO V

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

SEZIONE 1

Documento unico di programmazione

Articolo 44

Documento unico di programmazione

1.  

Ogni anno il direttore esecutivo predispone, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione, un progetto di documento unico di programmazione per l’esercizio successivo, secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e nella pertinente disposizione della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49 del presente regolamento.

Il documento unico di programmazione contiene un programma pluriennale, un programma di lavoro annuale, nonché il bilancio e le informazioni sulle risorse proprie dell’Agenzia, come precisato nella regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49.

2.  
Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione previa consultazione dei gruppi consultivi e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredato dell’eventuale versione aggiornata.
3.  
Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, tenuto conto del parere della Commissione, il documento unico di programmazione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto e secondo la procedura annuale di bilancio. Il consiglio di amministrazione provvede a che la versione definitiva del documento unico di programmazione sia trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicata.
4.  
Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. Il documento unico di programmazione adottato è quindi trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato.
5.  
Il programma di lavoro annuale per l’esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
6.  
Il programma pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 39.

Articolo 45

Formazione del bilancio

1.  
Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall’Agenzia, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, incluso un progetto di tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2.  
Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, comprensivo di un progetto di tabella dell’organico. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette il progetto alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac come parte integrante del documento unico di programmazione.
3.  
La Commissione trasmette all’autorità di bilancio il progetto di stato di previsione unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione.
4.  
Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all’autorità di bilancio ai sensi degli articoli 313 e 314 TFUE.
5.  
L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo per l’Agenzia.
6.  
L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.
7.  
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il bilancio dell’Agenzia è sottoposto agli opportuni adeguamenti.
8.  
Qualsiasi modifica del bilancio dell’Agenzia, inclusa la tabella dell’organico, segue la medesima procedura applicabile alla determinazione del bilancio iniziale.
9.  
Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 5, il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Il consiglio d’amministrazione ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, l’intenzione di formulare tale parere. In mancanza di risposta, l’Agenzia può procedere con l’operazione prevista. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si applica ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Agenzia.

SEZIONE 2

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio

Articolo 46

Struttura del bilancio

1.  
Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2.  
Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia risultano in pareggio.
3.  

Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:

a) 

un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione «Commissione»);

b) 

un contributo dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipano ai lavori dell’Agenzia, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi di associazione e nelle intese di cui all’articolo 42 che ne specificano il contributo finanziario;

c) 

un finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega a norma della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;

d) 

contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all’accordo di delega di cui all’articolo 16;

e) 

il recupero dei costi pagati dagli organi e dagli organismi dell’Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all’articolo 41; e

f) 

gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.

4.  
Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 47

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  
Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia.
2.  
Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
3.  
Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario N+1, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori dell’esercizio N al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell’articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4.  
Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’anno N.
5.  
Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell’Agenzia per l’anno N, consolidati con i conti della Commissione.
6.  
Al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.
7.  
Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia per l’anno N.
8.  
Entro il 1o luglio dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.
9.  
Entro il 15 novembre dell’anno N+1 i conti definitivi per l’anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
10.  
Entro il 30 settembre dell’anno N+1il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
11.  
Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio N.
12.  
Entro il 15 maggio dell’anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 48

Prevenzione dei conflitti di interesse

L’Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri del suo consiglio di amministrazione, dei suoi gruppi consultivi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione che possa causare un conflitto di interesse e di segnalare tali situazioni. Tali norme interne sono pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia.

Articolo 49

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 50

Lotta antifrode

1.  
Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altri atti illeciti si applicano il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (UE) 2017/1939.
2.  
L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta, senza ritardo, le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell’Agenzia utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
3.  
La Corte dei conti ha il potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione tramite l’Agenzia.
4.  
L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 15 ), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziati dall’Agenzia.
5.  
Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, l’OLAF e l’EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

CAPO VI

MODIFICHE DI ALTRI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE

Articolo 51

Modifica del regolamento (CE) n. 1987/2006

All’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1987/2006, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2.  

L’organo di gestione è responsabile di tutti i compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione, in particolare:

a) 

controllo;

b) 

sicurezza;

c) 

coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;

d) 

compiti relativi all’esecuzione del bilancio;

e) 

acquisizione e rinnovo; e

f) 

aspetti contrattuali.».

Articolo 52

Modifica della decisione 2007/533/GAI

All’articolo 15 della decisione 2007/533/GAI, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.  

L’organo di gestione è responsabile altresì di tutti i compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione, in particolare:

a) 

controllo;

b) 

sicurezza;

c) 

coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;

d) 

compiti relativi all’esecuzione del bilancio;

e) 

acquisizione e rinnovo; e

f) 

aspetti contrattuali.».

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 53

Successione legale

1.  
L’Agenzia istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011.
2.  
Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi, degli accordi di collaborazione e dei memorandum d’intesa conclusi dall’Agenzia istituita dal regolamento (UE) 1077/2011, fatte salve eventuali modifiche resesi necessarie in virtù del presente regolamento.

Articolo 54

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi

1.  
I membri, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, nominati rispettivamente sulla base degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1077/2011, continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato.
2.  
I membri, i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi consultivi nominati sulla base dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1077/2011 continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato.

Articolo 55

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di amministrazione

Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del regolamento (UE) n. 1077/2011 rimangono in vigore dopo l’11 dicembre 2018, fatte salve eventuali modifiche che si rendono necessarie in virtù del presente regolamento.

Articolo 56

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo

Il direttore esecutivo dell’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nominato sulla base dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1077/2011 assume, per la restante durata del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 24 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se la decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011 è adottata prima dell’11 dicembre 2018, la durata del mandato è prorogata automaticamente fino al 31 ottobre 2022.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Sostituzione e abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è sostituito per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

Pertanto, il regolamento (UE) n. 1077/2011 è abrogato.

Con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 dicembre 2018. Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera x), l’articolo 24, paragrafo 3, lettere h) e i), e l’articolo 50, paragrafo 5, del presente regolamento, nella misura in cui si riferiscono all’EPPO, e l’articolo 50, paragrafo 1, del presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al regolamento (UE) 2017/1939, si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla decisione della Commissione di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (UE) n. 1077/2011

Presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera t)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera u)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera v)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera w)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera x)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera y)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera z)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera bb)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera lettera cc)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera lettera dd)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera t)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera ff)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera u)]

Articolo 19, paragrafo 1, lettera gg)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera v)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera hh)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera w)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera ii)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera x)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera jj)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera ll)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera y)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera mm)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera z)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera nn)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera oo)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera aa)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera pp)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera sa)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera ee)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera xa)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera kk)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera za)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera mm)

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafi 1 e 3

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafi 1 e 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 4 e 5

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

Articolo 23, paragrafi da 1 a 5

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafi 1 e 4

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 5 e 6

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera o)

Articolo 17, paragrafo 5, lettera e)

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5, lettera g)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera p)

Articolo 17, paragrafo 5, lettera h)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera q)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 3, lettere d) e (g)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera l)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera f)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera g)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera r)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera h)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera s)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera i)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera t)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera j)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera v)

Articolo 17, paragrafo 6, lettera k)

Articolo 24, paragrafo 3, lettera u)

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 25

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafi 1 e 10

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafi 9 e 10

Articolo 25, paragrafo 11

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 27

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 28, paragrafo 7

Articolo 21

Articolo 29

Articolo 22

Articolo 30

Articolo 23

Articolo 31

Articolo 24

Articolo 32

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articoli 26 e 27

Articolo 34

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1, e articolo 36, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafi 1 e 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 30

Articolo 38

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafi 1 e 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 7

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 8

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 9

Articolo 45, paragrafi 5 e 6

Articolo 32, paragrafo 10

Articolo 45, paragrafo 7

Articolo 32, paragrafo 11

Articolo 45, paragrafo 8

Articolo 32, paragrafo 12

Articolo 45, paragrafo 9

Articolo 33, paragrafi da 1 a 4

Articolo 47, paragrafi da 1 a 4

Articolo 47, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 47, paragrafo 6

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 47, paragrafo 7

Articolo 33, paragrafo 7

Articolo 47, paragrafo 8

Articolo 33, paragrafo 8

Articolo 47, paragrafo 9

Articolo 33, paragrafo 9

Articolo 47, paragrafo 10

Articolo 33, paragrafo 10

Articolo 47, paragrafo 11

Articolo 33, paragrafo 11

Articolo 47, paragrafo 12

Articolo 48

Articolo 34

Articolo 49

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 50, paragrafi 1 e 2

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafi 4 e 5

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 38

Articolo 58

Allegato



( ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

( 1 ) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 del 31.5.2022, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II») e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj)

( 5 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

( 6 ) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

( 6 ) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

( 6 ) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

( 7 ) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

( 8 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

( 8 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

( 8 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

( 8 ) Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

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