EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2402-20210409

Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/2021-04-09

02017R2402 — IT — 09.04.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

(GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2021/557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2021

  L 116

1

6.4.2021




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS»).
2.  
Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)

«cartolarizzazione» : l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:
a) 

i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;

b) 

la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;

c) 

l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2)

«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE» : una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;

3)

«cedente» : un soggetto che:
a) 

in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o

b) 

acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;

4)

«ricartolarizzazione» : una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;

5)

«promotore» : un ente creditizio, ubicato nell’Unione o meno, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che:
a) 

istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o

b) 

istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;

6)

«segmento» (tranche) : una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un’altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

7)

«programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper programme) o «programma ABCP» : un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;

8)

«operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) od «operazione ABCP» : una cartolarizzazione nell’ambito di un programma ABCP;

9)

«cartolarizzazione tradizionale» : una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell’interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate tramite il trasferimento della proprietà di tali esposizioni dal cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE, laddove i titoli emessi non rappresentino obbligazioni di pagamento del cedente;

10)

«cartolarizzazione sintetica» : una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;

11)

«investitore» : la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione;

12)

«investitore istituzionale» : un investitore che sia uno dei seguenti:
a) 

un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;

b) 

un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

c) 

un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ai sensi dell’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341;

d) 

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione;

e) 

una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

f) 

un OICVM a gestione interna, vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

g) 

un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento;

13)

«gestore» (servicer) : il soggetto che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera;

14)

«linea di liquidità» : la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;

15)

«esposizione rotativa» : un’esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai mutuatari entro un limite contrattualmente concordato;

16)

«cartolarizzazione rotativa» : una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all’aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;

17)

«clausola di rimborso anticipato» : una clausola contrattuale prevista nell’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione dell’investitore prima della scadenza originariamente stabilita di dette posizioni;

18)

«segmento prime perdite» (segmento first loss) : il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore;

19)

«posizione verso una cartolarizzazione» : un’esposizione verso una cartolarizzazione;

20)

«prestatore originario» : un soggetto che, in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate;

21)

«programma ABCP interamente garantito» : un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla o alle SSPE una o più linee di liquidità comprendenti almeno tutti gli elementi seguenti:
a) 

tutti i rischi di liquidità e di credito del programma ABCP;

b) 

qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;

c) 

tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;

22)

«operazione ABCP interamente garantita» : un’operazione ABCP garantita da una linea di liquidità, a livello di operazione o a livello di programma ABCP, che comprende almeno tutti gli elementi seguenti:
a) 

tutti i rischi di liquidità e di credito dell’operazione ABCP;

b) 

qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nell’operazione ABCP;

c) 

tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire nei confronti dell’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;

23)

«repertorio di dati sulle cartolarizzazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni.

Ai fini dell’articolo 10 del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni»;

▼M1

24)

«esposizione deteriorata» : un’esposizione che soddisfa una o più condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

25)

«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate» : cartolarizzazione coperta da un aggregato di esposizioni deteriorate il cui valore nominale rappresenta non meno del 90 % dell’intero valore nominale del portafoglio al momento della creazione e in qualunque momento successivo in cui le attività sono aggiunte al portafoglio sottostante o ritirate da esso a causa di una ricostituzione, di una ristrutturazione o di qualsiasi altro motivo pertinente;

26)

«accordo sulla protezione del credito» : accordo concluso tra il cedente e l’investitore al fine di trasferire il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dal cedente all’investitore mediante derivati su crediti o di garanzie, in virtù del quale il cedente si impegna a pagare all’investitore un importo, noto come premio per la protezione del credito, e l’investitore si impegna a effettuare a favore del cedente un pagamento, noto come pagamento per la protezione del credito, al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti contrattualmente;

27)

«premio per la protezione del credito» : importo che il cedente si è impegnato a pagare all’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito per la protezione del credito promessa dall’investitore;

28)

«pagamento per la protezione del credito» : importo che l’investitore si è impegnato a pagare al cedente a norma dell’accordo sulla protezione del credito al verificarsi di uno degli eventi creditizi definiti nell’accordo sulla protezione del credito;

29)

«margine positivo (“excess spread”) sintetico» : importo che, secondo la documentazione di una cartolarizzazione sintetica, è designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite delle esposizioni cartolarizzate che potrebbero verificarsi prima della data di scadenza dell’operazione;

30)

«fattori di sostenibilità» : fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

31)

«sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile» : la differenza tra il saldo in essere delle esposizioni nel portafoglio sottostante e il prezzo al quale tali esposizioni sono vendute dal cedente alla SSPE, laddove né il cedente né il prestatore originario sono rimborsati per tale differenza.

▼B

Articolo 3

Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio

1.  

Il venditore di una posizione verso la cartolarizzazione non vende tale posizione a un cliente al dettaglio, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha effettuato una verifica dell’idoneità conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;

b) 

il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha appurato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che la posizione verso la cartolarizzazione è idonea per tale cliente al dettaglio;

c) 

il venditore della posizione verso la cartolarizzazione comunica immediatamente in una relazione al cliente al dettaglio l’esito della verifica dell’idoneità.

2.  
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non supera 500 000  EUR, il venditore si accerta, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio conformemente al paragrafo 3, che quest’ultimo non investa un importo aggregato superiore al 10 % del suo portafoglio di strumenti finanziari in posizioni verso la cartolarizzazione, e che l’importo minimo iniziale investito in una o più posizioni verso la cartolarizzazione sia pari a 10 000  EUR.
3.  
Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione.
4.  
Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

Articolo 4

Requisiti per le SSPE

Le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applichi uno degli elementi seguenti:

▼M1

a) 

il paese terzo è inserito nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

▼M1

a bis) 

il paese terzo è inserito nell’allegato I o nell’allegato II dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

▼B

b) 

il paese terzo non ha firmato un accordo con uno Stato membro al fine di garantire che lo stesso paese terzo rispetti appieno le norme stabilite nell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio o nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

▼M1

c) 

è inserito il comma seguente:

Per una SSPE la quale, dopo il 9 aprile 2021, è stabilita in una delle giurisdizioni di cui all’allegato II in quanto applicano un regime fiscale dannoso, l’investitore comunica l’investimento in titoli emessi dalla SSPE alle autorità fiscali competenti dello Stato membro in cui l’investitore è residente a fini fiscali.

▼B



CAPO 2

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 5

Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali

1.  

Prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:

a) 

il cedente o prestatore originario stabilito nell’Unione che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) 

il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;

c) 

il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito nell’Unione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6 e comunica il mantenimento del rischio all’investitore istituzionale conformemente all’articolo 7;

d) 

il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5 %, determinato conformemente all’articolo 6, e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali;

e) 

il cedente, il promotore o la SSPE, ove applicabile, ha messo a disposizione le informazioni previste all’articolo 7 con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;

▼M1

f) 

nel caso delle esposizioni deteriorate, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.

▼B

2.  
In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1.
3.  

Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell’operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:

a) 

le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;

b) 

tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di inadempienza specifica all’operazione;

c) 

per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all’articolo 27, la conformità di tale cartolarizzazione ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, e all’articolo 27. L’investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, senza fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative.

Nonostante le lettere a) e b) del primo comma, nel caso di un programma ABCP interamente garantito, gli investitori istituzionali nei commercial paper emessi da tale programma ABCP prendono in considerazione le caratteristiche del programma ABCP e l’intero supporto della linea di liquidità.

4.  

Un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, che detiene una posizione verso la cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:

a) 

predispone procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e, se del caso, al suo portafoglio di negoziazione e di non negoziazione, al fine di controllare su base continuativa il rispetto dei paragrafi 1 e 3 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.

Se pertinente per la cartolarizzazione e le esposizioni sottostanti, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, come permesso dall’articolo 8, l’investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali posizioni;

b) 

nel caso di una cartolarizzazione diversa da un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti o, in mancanza di dati sufficienti sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali, prove di stress sulle ipotesi di perdita tenendo conto della natura, della portata e della complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione;

c) 

nel caso di un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sulla solvibilità e la liquidità del promotore;

d) 

assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata;

e) 

è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d’interesse; e

f) 

nel caso di esposizioni verso un programma ABCP interamente garantito, è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita.

5.  
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l’autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l’investitore istituzionale può dare istruzioni al gestore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un investitore istituzionale, che riceva istruzioni ai sensi del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 possono essere imposte al gestore e non all’investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione.

Articolo 6

Mantenimento del rischio

1.  
Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 %. Tale interesse è misurato all’emissione e determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. Se il cedente, il promotore o il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l’interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. L’interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito.

Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.

▼M1

Nella misurazione dell’interesse economico netto rilevante, il soggetto che lo mantiene tiene conto delle commissioni che nella prassi possono essere utilizzate per ridurre l’interesse economico netto rilevante effettivo.

In caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche dal gestore, a condizione che possa dimostrare di avere esperienza di gestione («servicing») di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.

▼B

2.  
Il cedente non seleziona attività da trasferire alla SSPE con l’intenzione di rendere le perdite sulle attività trasferite alla SSPE, misurate per la durata dell’operazione, o per un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, più alte rispetto alle perdite per lo stesso periodo su attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Nel caso in cui riscontri elementi che suggeriscono la violazione di tale divieto, l’autorità competente esamina la performance delle attività trasferite alla SSPE e delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Se conseguentemente all’intenzione del cedente la performance delle attività trasferite è notevolmente inferiore a quella delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, l’autorità competente impone una sanzione a norma degli articoli 32 e 33.
3.  

Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 % ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:

a) 

il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

b) 

in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate;

c) 

il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione;

d) 

il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o

e) 

il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.

▼M1

bis.  
In deroga al paragrafo 3, in caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, qualora sia stato concordato uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento di un interesse economico netto rilevante ai fini di tale paragrafo non è inferiore al 5 % della somma del valore netto delle esposizioni cartolarizzate considerate esposizioni deteriorate e, se applicabile, del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate.

Il valore netto di un’esposizione deteriorata è calcolato sottraendo lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello della singola esposizione cartolarizzata al momento della creazione o, se applicabile, una quota corrispondente dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile concordato al livello del portafoglio di esposizioni sottostanti, al momento della creazione dal valore nominale dell’esposizione o, se applicabile, dal suo valore nominale residuo al momento della creazione. Inoltre, al fine di determinare il valore netto delle esposizioni deteriorate cartolarizzate, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile può includere la differenza tra l’importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti.

▼B

4.  
Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell’Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell’ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del relativo ente impresa madre, della relativa società di partecipazione finanziaria o della relativa società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.

Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, le imprese di investimento o gli enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e forniscano tempestivamente le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre dell’Unione, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.

5.  

Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:

a) 

amministrazioni centrali o banche centrali;

b) 

amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri;

c) 

enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ); o

e) 

banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.  
Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando i soggetti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di soggetti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli negoziabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.
7.  

L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l’obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda:

a) 

le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 3, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;

b) 

la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1;

c) 

il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto;

d) 

le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 4;

e) 

le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 6;

▼M1

f) 

le modalità di mantenimento del rischio a norma dei paragrafi 3 e 3 bis nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;

g) 

l’impatto delle commissioni sull’interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene ai sensi del paragrafo 1.

▼M1

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.

▼B

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 7

Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE

1.  

Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all’articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:

a) 

informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti;

b) 

ove applicabile tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione, tra cui, ma non solo, i documenti seguenti:

i) 

il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici;

ii) 

per la cartolarizzazione tradizionale, l’accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività ed eventuali pertinenti dichiarazioni di trust;

iii) 

i contratti derivati e i contratti di garanzia personale, nonché gli eventuali documenti d’interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;

iv) 

gli accordi di gestione, di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;

v) 

l’atto di costituzione del trust, l’atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l’accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;

vi) 

i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;

Tale documentazione di base include una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione;

c) 

quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:

i) 

i particolari concernenti la struttura dell’operazione, compresi i diagrammi di struttura che presentano un quadro d’insieme dell’operazione, i flussi di cassa e l’assetto proprietario;

ii) 

i particolari concernenti le caratteristiche dell’esposizione, i flussi di cassa, la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) e i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;

iii) 

i particolari concernenti i diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;

iv) 

l’elenco di tutti i valori di attivazione e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un effetto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;

d) 

per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all’articolo 27;

e) 

le comunicazioni trimestrali agli investitori o – nel caso degli ABCP – le comunicazioni mensili agli investitori, che riportano le informazioni seguenti:

i) 

tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;

ii) 

dati relativi agli eventi che attivano la variazione della priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione;

iii) 

dati sul rischio mantenuto – comprese informazioni su quale delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, è stata applicata – a norma dell’articolo 6;

f) 

le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

g) 

nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:

i) 

una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;

ii) 

una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

iii) 

una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

iv) 

per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;

v) 

qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.

Le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo.

Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del primo comma sono messe a disposizione simultaneamente ogni trimestre, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo della comunicazione.

Nel caso degli ABCP, le informazioni di cui alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e alla lettera e), punto i) del primo comma, sono messe a disposizione in forma aggregata ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, a potenziali investitori. I dati relativi ai prestiti sono messi a disposizione del promotore e, su richiesta, delle autorità competenti.

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni di cui alle lettere f) e g) del primo comma sono messe a disposizione senza indugio.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano il diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale diritto e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime.

In particolare, relativamente alle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma, il cedente, il promotore e la SSPE possono fornire una sintesi della documentazione in questione.

Le autorità competenti di cui all’articolo 29 possono chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

2.  
Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g).

Il soggetto designato conformemente al primo comma mette a disposizione le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

Gli obblighi di cui al secondo e al quarto comma non si applicano alle cartolarizzazioni per cui, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non occorre redigere un prospetto.

Se non è registrato alcun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni conformemente all’articolo 10, il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette a disposizioni le informazioni su un sito web che:

a) 

dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;

b) 

è soggetto ad adeguate regole di governance e al mantenimento e al funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito;

c) 

è soggetto a sistemi, controlli e procedure adeguati che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti;

d) 

dispone di sistemi che assicurano la protezione e l’integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione; e

e) 

rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione.

La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in cui le informazioni sono messe a disposizione.

3.  
L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quali sono le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), tenendo conto dell’utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione, se quest’ultima è o meno a breve termine e, in caso di un’operazione ABCP, se è interamente garantita da un promotore.

L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  
Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Divieto di ricartolarizzazione

1.  
Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione.

In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica:

a) 

alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019; e

b) 

alle cartolarizzazioni da utilizzare per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 i cui titoli sono stati emessi alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.

2.  
Un’autorità competente designata a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, 3 o 4, a seconda dei casi, può concedere a un soggetto sotto la sua vigilanza l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione qualora detta autorità competente ritenga che la ricartolarizzazione sia utilizzata per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Se tale soggetto vigilato è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo si consulta con l’autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti per tale soggetto prima di concedere l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione. Tale consultazione ha una durata non superiore a 60 giorni dalla data in cui l’autorità competente notifica, all’autorità di risoluzione e alle altre autorità pertinenti per tale soggetto, la necessità di consultarle.

Se al termine della consultazione l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione a utilizzare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione, ne dà notifica all’ESMA.

3.  

Ai fini del presente articolo, sono considerati fini legittimi:

a) 

agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario;

b) 

assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; o

c) 

salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate.

4.  
Un programma ABCP interamente garantito non è considerato una ricartolarizzazione ai fini del presente articolo, a condizione che nessuna delle operazioni ABCP nell’ambito del programma in questione costituisca una ricartolarizzazione e il supporto di credito non determini un secondo strato di segmentazione a livello di programma.
5.  
Per tener conto dell’evoluzione sul mercato di altre ricartolarizzazioni effettuate per fini legittimi e considerati gli obiettivi generali di stabilità finanziaria e salvaguardia degli interessi degli investitori, l’ESMA può elaborare, in stretta cooperazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare l’elenco dei fini legittimi di cui al paragrafo 3.

L’ESMA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Criteri di concessione di crediti

1.  
Il cedente, il promotore e il prestatore originario applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. A tal fine per l’approvazione e, se del caso, la modifica, il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti si applicano le stesse precise procedure. Il cedente, il promotore e il prestatore originario devono aver predisposto sistemi efficaci per applicare tali criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il debitore adempia alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito.

▼M1

In deroga al primo comma, per quanto riguarda le esposizioni sottostanti che erano esposizioni deteriorate al momento dell’acquisto da parte del cedente di tali esposizioni dal terzo pertinente, si applicano norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.

▼B

2.  
In caso di cartolarizzazioni le cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali concessi in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE, il portafoglio di tali prestiti non comprende i prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
3.  
Se un cedente acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza, verifica che il soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente, nel contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
4.  

Il paragrafo 3 non si applica se:

a) 

il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore è stato concluso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE; e

b) 

il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza adempie gli obblighi che gli enti cedenti erano tenuti ad adempiere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 prima del 1o gennaio 2019.



CAPO 3

CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 10

Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

1.  
Ai fini dell’articolo 5 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.
2.  
Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli 78 e 79, all’articolo 80, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 80, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento.
3.  
La registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.
4.  
Un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato deve soddisfare in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni informano senza indebito ritardo l’ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.
5.  

I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano all’ESMA:

a) 

una domanda di registrazione; o

b) 

una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).

6.  
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

7.  

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli:

a) 

delle procedure, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono applicare per verificare completezza e coerenza delle informazioni messe a loro disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;

b) 

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);

c) 

di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.  

Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:

a) 

della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) 

della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).

Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato che evita doppioni procedurali.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione

1.  
Se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione in quanto repertorio di dati sulle negoziazioni è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indebito ritardo alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare o di estendere la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2.  
L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Articolo 12

Esame della domanda

1.  
Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo, e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o di estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata.
2.  
Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di adozione.

Articolo 13

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

1.  
Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’articolo 12 o revoca la registrazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’ESMA notifica senza indebito ritardo la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2.  
L’ESMA comunica senza indebito ritardo alla Commissione un’eventuale decisione adottata conformemente al paragrafo 1.
3.  
L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 14

Poteri dell»ESMA

1.  
I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68 e agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.  
I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA a norma degli articoli da 61 a 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 15

Revoca della registrazione

1.  

Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se questo:

a) 

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b) 

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con altri mezzi irregolari; o

c) 

non soddisfa più le condizioni per la registrazione.

2.  
L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
3.  
Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato, l’ESMA fornisce motivazioni dettagliate per la sua decisione.
4.  
L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento.

Articolo 16

Contributi per le attività di vigilanza

1.  
L’ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3, dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.

Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in forza del presente regolamento.

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 17

Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

1.  

Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:

a) 

l’ESMA;

b) 

l’EBA;

c) 

l’EIOPA;

d) 

il CERS;

e) 

i membri interessati del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;

f) 

le autorità interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

g) 

le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );

h) 

il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 );

i) 

le autorità di cui all’articolo 29;

j) 

investitori e potenziali investitori.

2.  

L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA e tenendo conto delle necessità dei soggetti di cui al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a) 

le informazioni relative alle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1 che il cedente, il promotore o la SSPE forniscono per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;

b) 

gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:

i) 

la raccolta dei dati da parte dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni; e

ii) 

l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni;

c) 

i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso i soggetti di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;

d) 

i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i moduli standardizzati mediante i quali il cedente, il promotore o la SSPE forniscono le informazioni ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni.

L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



CAPO 4

CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA

Articolo 18

Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»

Il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini per la cartolarizzazione, solo se:

▼M1

a) 

la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti stabiliti nella sezione 1, 2 o 2 bis del presente capo e ne è stata data notifica all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1; e

▼B

b) 

la cartolarizzazione figura nell’elenco di cui all’articolo 27, paragrafo 5.

Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS devono essere stabiliti nell’Unione.



SEZIONE 1

▼M1

Requisiti per cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate

▼B

Articolo 19

▼M1

Cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate

1.  
Sono considerate STS le cartolarizzazioni tradizionali, ad eccezione dei programmi ABCP e delle operazioni ABCP, conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 20, 21 e 22.

▼B

2.  
Entro il 18 ottobre 2018 l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 20

Requisiti di semplicità

1.  
La SSPE acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:

a) 

le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore;

b) 

le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore.

3.  
Ai fini del paragrafo 1, non costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali che consentono al liquidatore o a un tribunale di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti in caso di trasferimenti fraudolenti, ingiusto pregiudizio nei confronti dei creditori o trasferimenti tesi a favorire indebitamente particolari creditori rispetto ad altri.
4.  
Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti a tale venditore deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sia che l’operazione in questione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.
5.  

Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:

a) 

grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;

b) 

insolvenza del venditore; e

c) 

violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi.

6.  
Il venditore fornisce dichiarazioni e garanzie per attestare che, a sua conoscenza, le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.
7.  
Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell’operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.
8.  
La cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.

Le esposizioni sottostanti presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.

Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.

9.  
Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.
10.  
Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell’attività del cedente o prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario aveva applicato ad analoghe esposizioni non cartolarizzate al momento della loro creazione. Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione.

In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.

La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Il cedente o prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

11.  

Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SSPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

a) 

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:

i) 

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non abbia presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii) 

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), sono esplicitamente indicati la proporzione di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b) 

al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c) 

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

12.  
Al momento del trasferimento delle esposizioni il debitore ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi.
13.  
Il rimborso del detentore delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali attività siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

Il rimborso del detentore delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.

14.  
L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 8 sono ritenute omogenee.

L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 21

Requisiti di standardizzazione

1.  
Il cedente, il promotore o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio conformemente all’articolo 6.
2.  
Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
3.  
Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non rimanda a formule o derivati complessi.
4.  

Quando è stata avviata un’azione esecutiva (enforcement notice) o è stata notificata una messa in mora (acceleration notice):

a) 

nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre a quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

b) 

gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna;

c) 

il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è invertito rispetto al rango di ciascuna; e

d) 

nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

5.  
Per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali valori di attivazione basati sulla performance comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia.
6.  

La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o – in caso di cartolarizzazione rotativa – eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:

a) 

il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto di essa;

b) 

il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore;

c) 

il calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia (evento determinante il rimborso anticipato); e

d) 

l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

7.  

La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:

a) 

gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

b) 

le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione, come una disposizione contrattuale che consenta la sostituzione del gestore in tali casi; e

c) 

se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati, dei fornitori di liquidità e della banca del conto in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati.

8.  
Il gestore deve avere esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.
9.  
La documentazione riguardante l’operazione indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, sospensioni dei pagamenti, perdite, importi stornati, recuperi e altre misure a tutela della performance delle attività. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le priorità di pagamento, gli eventi che attivano la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni delle priorità di pagamento che incidano negativamente sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione in misura sostanziale sono segnalate agli investitori senza indebito ritardo.
10.  
La documentazione riguardante l’operazione comprende disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori, stabilisce chiaramente i diritti di voto e li attribuisce ai detentori dei titoli e indica con precisione le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono obblighi fiduciari nei confronti degli investitori.

Articolo 22

Requisiti di trasparenza

1.  
Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.
2.  
Prima dell’emissione dei titoli prodotti dalla cartolarizzazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a una verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente, il quale verifica anche l’esattezza dei dati divulgati sulle esposizioni sottostanti.
3.  
Prima della fissazione del prezzo, il cedente o il promotore mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, il promotore, gli investitori, altri terzi e la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.
4.  
In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente e il promotore pubblicano le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, nell’ambito delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

▼M1

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

▼B

5.  
Il cedente e il promotore sono responsabili dell’osservanza dell’articolo 7. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione.

▼M1

6.  
Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance.

Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate ai sensi del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

▼B



SEZIONE 2

Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata

Articolo 23

Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata

1.  
Un’operazione ABCP è considerata STS quando è conforme ai requisiti a livello di operazione di cui all’articolo 24.
2.  
Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell’articolo 26 e quando il promotore di tale programma è conforme ai requisiti dell’articolo 25.

Ai fini della presente sezione, per «venditore» si intende il «cedente» o il «prestatore originario».

3.  
Entro il 18 ottobre 2018, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli 24 e 26 del presente regolamento.

Articolo 24

Requisiti a livello di operazione

1.  
La SSPE acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.
2.  

Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:

a) 

le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore;

b) 

le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore.

3.  
Ai fini del paragrafo 1, non costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali che consentono al liquidatore o a un tribunale di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti in caso di trasferimenti fraudolenti, ingiusto pregiudizio nei confronti dei creditori o trasferimenti tesi a favorire indebitamente particolari creditori rispetto ad altri.
4.  
Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti al venditore rispetta i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sia che l’operazione in questione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.
5.  

Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:

a) 

grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;

b) 

insolvenza del venditore; e

c) 

violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi.

6.  
Il venditore fornisce dichiarazioni e garanzie per attestare che, a sua conoscenza, le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.
7.  
Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell’operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.
8.  
Le esposizioni sottostanti non devono comprendere alcuna posizione verso la cartolarizzazione.
9.  

Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

a) 

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo se:

i) 

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE; e

ii) 

nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b) 

al momento della concessione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c) 

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

10.  
Al momento del trasferimento delle esposizioni il debitore ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi.
11.  
Il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali attività siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

Il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.

12.  
Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
13.  
La documentazione riguardante l’operazione indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, sospensioni dei pagamenti, perdite, importi stornati, recuperi e altre misure a tutela della performance delle attività. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le priorità di pagamento, gli eventi che attivano la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni delle priorità di pagamento che non incidono negativamente sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione in misura sostanziale sono segnalate agli investitori senza indebito ritardo.
14.  
Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.
15.  
Le operazioni ABCP sono garantite da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.

Il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni;

In deroga al secondo comma, le operazioni relative a portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali hanno una durata residua media ponderata di non oltre tre anni e mezzo e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a sei anni.

Le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.

16.  
Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività dell’operazione ABCP si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento, ma non rimanda a formule o derivati complessi. Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle passività dell’operazione ABCP può basarsi su un tasso di interesse che riflette il costo di finanziamento di un programma ABCP.
17.  

In seguito all’inadempienza del venditore o a un evento di messa in mora (acceleration):

a) 

nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

b) 

gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango di ciascuna; e

c) 

nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

18.  
Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell’attività del venditore nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il venditore applica al momento della creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Al promotore e alle altre parti direttamente esposte all’operazione ABCP sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione. Il venditore deve avere esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
19.  

Quando un’operazione ABCP è una cartolarizzazione rotativa, la documentazione riguardante l’operazione comprende gli eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:

a) 

il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto; e

b) 

il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il venditore o il gestore.

20.  

La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:

a) 

gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

b) 

le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione;

c) 

se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati; e

d) 

il modo in cui il promotore soddisfa i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 3.

21.  
L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 15 sono ritenute omogenee.

L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 25

Promotore di un programma ABCP

1.  
Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
2.  
Il promotore di un programma ABCP è un fornitore di linee di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP coprendo tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nonché tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all’intero programma se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP con tale sostegno. Il promotore fornisce agli investitori una descrizione del sostegno prestato a livello di operazione, compresa una descrizione delle linee di liquidità fornite.
3.  
Prima di poter diventare il promotore di un programma ABCP STS, l’ente creditizio dimostra alla sua autorità competente che il suo ruolo a norma del paragrafo 2 non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità, neppure in condizioni di mercato di estrema criticità.

L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si considera soddisfatto qualora l’autorità competente abbia determinato, sulla base della revisione e della valutazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi.

4.  
Il promotore esercita la propria due diligence e verifica l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, secondo i casi. Verifica anche che il venditore abbia predisposto capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da h) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi.
5.  
Il venditore, a livello di operazione, o il promotore, a livello di programma ABCP, deve adempiere l’obbligo di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6.
6.  

Il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 a livello di programma ABCP e di garantire che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, su loro richiesta:

a) 

le informazioni aggregate previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e

b) 

le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura.

7.  
Qualora il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati.

Articolo 26

Requisiti a livello di programma

1.  
Tutte le operazioni ABCP nell’ambito di un programma ABCP devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20.

Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti le operazioni ABCP e finanziate dal programma ABCP può essere temporaneamente non conforme ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, senza pregiudicare lo stato STS del programma ABCP.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a una verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

2.  
La durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP è di non oltre due anni.
3.  
Il programma ABCP è interamente garantito da un promotore conformemente all’articolo 25, paragrafo 2.
4.  
Il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.
5.  
I titoli emessi dal programma ABCP non comprendono opzioni call, clausole di proroga o altre clausole che influiscono sulla scadenza finale dei titoli, se dette opzioni o clausole possono essere esercitate a discrezione del venditore, del promotore o della SSPE.
6.  
Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP devono essere adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
7.  

La documentazione riguardante il programma ABCP indica con precisione:

a) 

le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono eventuali obblighi fiduciari nei confronti degli investitori;

b) 

gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, che ha esperienza di sottoscrizione di crediti, all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

c) 

le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione;

d) 

le disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempli tali eventi;

e) 

il fatto che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità; e

f) 

il fatto che la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

8.  
Il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati riguardanti la gestione delle esposizioni.

▼M1



SEZIONE 2 bis

Requisiti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio

Articolo 26 bis

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata nel bilancio

1.  
Le cartolarizzazioni sintetiche che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies sono considerate cartolarizzazioni STS nel bilancio.
2.  
L’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, può adottare, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli da 26 ter a 26 sexies del presente regolamento.

Articolo 26 ter

Requisiti di semplicità

1.  
Un cedente è un’entità autorizzata o titolare di licenza nell’Unione.

Il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza applica a tali esposizioni politiche in materia di credito, recupero, rinegoziazione del debito e gestione non meno rigorose di quelle applicate a esposizioni comparabili che non sono state acquistate.

2.  
Le esposizioni sottostanti sono create nel quadro dell’attività principale del cedente.
3.  
Alla data di conclusione di un’operazione le esposizioni sottostanti sono detenute nel bilancio del cedente o di un’entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per gruppo uno dei seguenti:

a) 

un gruppo di entità giuridiche soggetto al consolidamento prudenziale a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

un gruppo quale definito dall’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

4.  
Il cedente non può coprire la propria esposizione al rischio di credito delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito.
5.  
L’accordo sulla protezione del credito è conforme alle norme di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero, se tale articolo non è applicabile, a requisiti non meno rigorosi di quelli previsti da detto articolo.
6.  

Il cedente fornisce dichiarazioni e garanzie circa il soddisfacimento dei requisiti seguenti:

a) 

il cedente o un’entità del gruppo al quale il cedente appartiene ha pieno titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti e sui relativi diritti accessori;

b) 

quando il cedente è un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE, il cedente o l’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata mantiene nel proprio bilancio il rischio di credito sulle esposizioni sottostanti;

c) 

ciascuna esposizione sottostante soddisfa, alla data in cui è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, i criteri di ammissibilità e tutte le condizioni, diverse dal verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, per il pagamento della protezione del credito in conformità dell’accordo sulla protezione del credito contenuto nella documentazione riguardante la cartolarizzazione;

d) 

per quanto a conoscenza del cedente, il contratto per ciascuna esposizione sottostante contiene l’obbligo legale, valido, vincolante ed esecutivo nei confronti del debitore di pagare le somme indicate in tale contratto;

e) 

le esposizioni sottostanti rispettano criteri di sottoscrizione non meno rigorosi dei criteri di sottoscrizione standard che il cedente applica a esposizioni simili non cartolarizzate;

f) 

per quanto a conoscenza del cedente, nessuno dei debitori è in situazione di violazione sostanziale o di default rispetto a una delle obbligazioni cui è tenuto in relazione ad un’esposizione sottostante alla data in cui detta esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato;

g) 

per quanto a conoscenza del cedente, la documentazione riguardante l’operazione non contiene informazioni false sui dettagli delle esposizioni sottostanti;

h) 

alla conclusione dell’operazione o quando un’esposizione sottostante è inclusa nel portafoglio cartolarizzato, il contratto tra il debitore e il prestatore originario in relazione all’esposizione sottostante non è stato modificato in modo da compromettere l’esecutività o la recuperabilità dell’esposizione stessa.

7.  
Le esposizioni sottostanti soddisfano criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.

Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni o garanzie o, quando la cartolarizzazione include un periodo di ricostituzione, l’aggiunta di esposizioni che soddisfano le condizioni di ricostituzione stabilite.

Le esposizioni aggiunte dopo la data di conclusione dell’operazione soddisfano criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti.

L’esposizione sottostante può essere eliminata dall’operazione se:

a) 

è stata pienamente rimborsata o è giunta a scadenza;

b) 

è stata ceduta nel corso del normale svolgimento delle attività del cedente, purché la cessione non costituisca un supporto implicito ai sensi dell’articolo 250 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

è soggetta a una modifica non determinata dal credito, quale il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito, verificatasi nel corso della normale gestione dell’esposizione sottostante stessa; oppure

d) 

non soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento in cui è stata inclusa nell’operazione.

8.  
La cartolarizzazione è coperta da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Il portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire per i loro importi, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di percepire un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.

Le esposizioni sottostanti di cui al primo comma del presente paragrafo non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.

9.  
Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.
10.  
Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione. Le esposizioni sottostanti sono sottoscritte con pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori diversi dalla SSPE. Nessun terzo partecipa alle decisioni in materia di credito o di sottoscrizione riguardanti le esposizioni sottostanti.

In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se applicabile, agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.

Il cedente o il prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

11.  

Al momento della selezione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

a) 

è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di una procedura di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data di selezione delle esposizioni sottostanti, salvo che:

i) 

l’esposizione sottostante oggetto di ristrutturazione non ha presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che deve aver avuto luogo almeno un anno prima della data di selezione delle esposizioni sottostanti; e

ii) 

nelle informazioni fornite dal cedente in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera e), punto i), si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;

b) 

al momento della creazione dell’esposizione sottostante, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o

c) 

ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente.

12.  

Al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti, i debitori hanno effettuato almeno un pagamento, tranne nel caso in cui:

a) 

la cartolarizzazione è una cartolarizzazione rotativa, garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi; o

b) 

l’esposizione rappresenta il rifinanziamento di un’esposizione già inclusa nell’operazione.

13.  
L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 8 sono ritenute omogenee.

L’EBA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 26 quarter

Requisiti di standardizzazione

1.  
Il cedente o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio a norma dell’articolo 6.
2.  
La documentazione riguardante le operazioni descrive il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti da una cartolarizzazione e i possibili relativi effetti sui pagamenti a favore del cedente e degli investitori. Tali rischi sono adeguatamente attenuati e sono rese pubbliche tutte le misure adottate a tal fine. Le garanzie a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione del credito sono denominate nella stessa valuta in cui è denominato il pagamento per la protezione del credito.

In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, l’importo delle passività della SSPE in relazione ai pagamenti degli interessi a favore degli investitori è, a ogni scadenza del pagamento, pari o inferiore all’importo ricavato dalla SSPE dal cedente e da eventuali contratti di garanzia reale.

Tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di valuta delle esposizioni sottostanti, il portafoglio delle esposizioni sottostanti non comprende derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

3.  

Qualsiasi pagamento di tasso di interesse legato a un tasso di riferimento in relazione all’operazione si basa su uno degli elementi seguenti:

a) 

tassi di interesse di mercato di uso generale, o tassi settoriali di uso generale che riflettono i costi di finanziamento, e che non fanno riferimento a formule o derivati complessi;

b) 

il reddito generato dalla garanzia reale a copertura delle obbligazioni dell’investitore a norma dell’accordo sulla protezione.

Il pagamento di interessi legati a un tasso di riferimento dovuti a titolo delle esposizioni sottostanti si basa su tassi di interesse di mercato di uso generale o su tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non fa riferimento a formule o derivati complessi.

4.  
A seguito del verificarsi di un evento che determina l’esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito nei confronti del cedente, l’investitore è autorizzato ad intraprendere azioni esecutive.

Nel caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, quando viene emesso un avviso di esecuzione o di risoluzione dell’accordo sulla protezione del credito, presso la SSPE è mantenuto solo l’importo di contante necessario per garantire il funzionamento operativo della SSPE, il versamento dei pagamenti per la protezione delle esposizioni sottostanti in stato di default ancora in fase di rinegoziazione al momento della risoluzione, o il rimborso ordinato degli investitori secondo i termini contrattuali della cartolarizzazione.

5.  
Le perdite sono ripartite tra i detentori di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il rango del segmento, iniziando dal segmento con il rango più junior.

Per determinare l’importo in essere dei segmenti a ogni data di pagamento, è applicato l’ammortamento sequenziale a tutti i segmenti a partire dal segmento con il rango più senior.

In deroga al secondo comma, per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali fattori di attivazione basati sulla performance comprendono come minimo:

a) 

l’aumento dell’importo accumulato delle esposizioni deteriorate o l’aumento delle perdite accumulate superiore a una data percentuale dell’importo in essere del portafoglio sottostante;

b) 

un fattore di attivazione retrospettivo addizionale; e

c) 

un fattore di attivazione prospettico.

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione e, se del caso, alla calibrazione dei fattori di attivazione basati sulla performance.

L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Man mano che procede l’ammortamento dei segmenti, agli investitori è rimborsato l’importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti, a condizione che gli investitori abbiano garantito i segmenti.

Qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui all’articolo 26 sexies in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l’importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all’importo nominale in essere delle esposizioni sottostanti meno l’importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.

6.  

La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o, in caso di cartolarizzazione rotativa, fattori di attivazione della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:

a) 

il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una soglia prestabilita o al di sotto di essa;

b) 

l’aumento delle perdite al di sopra di una soglia prestabilita;

c) 

l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita per uno specifico periodo.

7.  

La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:

a) 

gli obblighi, i doveri e le responsabilità contrattuali del gestore, del fiduciario e degli altri fornitori di servizi accessori, ove applicabile, e dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4;

b) 

le disposizioni che garantiscono la sostituzione del gestore, del fiduciario, degli altri fornitori di servizi accessori o dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, in caso di default o di insolvenza di uno di tali prestatori di servizi, qualora essi siano diversi dal cedente, secondo modalità che non determinino la cessazione della fornitura di detti servizi;

c) 

le procedure di gestione che si applicano alle esposizioni sottostanti alla data di conclusione dell’operazione e successivamente e le circostanze in cui tali procedure possono essere modificate;

d) 

gli standard di gestione che il gestore è tenuto a rispettare nella gestione delle esposizioni sottostanti per l’intera durata della cartolarizzazione.

8.  
Il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.

Il gestore applica alle esposizioni sottostanti procedure di gestione almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dal cedente a esposizioni analoghe non cartolarizzate.

9.  
Il cedente mantiene un registro di riferimento aggiornato per identificare le esposizioni sottostanti in qualsiasi momento. Detto registro identifica i debitori di riferimento, le obbligazioni di riferimento da cui derivano le esposizioni sottostanti e, per ogni esposizione sottostante, l’importo nominale che è protetto e che è in essere.
10.  
La documentazione riguardante l’operazione contiene disposizioni chiare che facilitano la risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori. In caso di cartolarizzazione che utilizza una SSPE, i diritti di voto sono chiaramente definiti e attribuiti agli obbligazionisti e sono chiaramente definite le responsabilità del fiduciario e di altre entità con doveri fiduciari nei confronti degli investitori.

Articolo 26 quinquies

Requisiti di trasparenza

1.  
Prima della fissazione del prezzo il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che sono oggetto della cartolarizzazione, nonché la fonte di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.
2.  
Prima della conclusione dell’operazione un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a verifica esterna condotta da soggetto adeguato e indipendente, compresa la verifica che le esposizioni sottostanti siano ammissibili alla protezione del credito a norma dell’accordo sulla protezione del credito.
3.  
Prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione, il cedente mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, gli investitori, altri terzi e, se applicabile, la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.
4.  
Nel caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente pubblica le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto nell’ambito delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o giugno 2021 i cedenti possono decidere di pubblicare le informazioni disponibili relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità.

5.  
Il cedente è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione.
6.  
Entro il 10 luglio 2021, le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi ambientali, sociali e di governance.

Se del caso, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo rispecchiano o richiamano le norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità del mandato conferito alle AEV dal regolamento (UE) 2019/2088, in particolare all’articolo 2 bis e all’articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26 sexies

Requisiti concernenti l’accordo sulla protezione del credito, l’agente terzo verificatore e il margine positivo sintetico

1.  

L’accordo sulla protezione del credito copre almeno gli eventi creditizi seguenti:

a) 

quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di garanzie, gli eventi creditizi di cui all’articolo 215, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

quando il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati sui crediti, gli eventi creditizi di cui all’articolo 216, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tutti gli eventi creditizi devono essere documentati.

Le misure di tolleranza ai sensi dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono applicate alle esposizioni sottostanti non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili.

2.  
Il pagamento per la protezione del credito in seguito al verificarsi di un evento creditizio è calcolato sulla base della perdita effettiva subita dal cedente o dal prestatore originario, come determinata secondo le rispettive politiche e procedure di recupero standard per le tipologie di esposizioni pertinenti e iscritta in bilancio al momento dell’effettuazione del pagamento. Il pagamento finale per la protezione del credito è pagabile entro un determinato periodo di tempo dopo la rinegoziazione del debito per l’esposizione sottostante pertinente, nel caso in cui la rinegoziazione del debito sia stata completata prima della scadenza legale prevista o alla risoluzione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito.

Il pagamento intermedio per la protezione del credito è effettuato al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di uno degli eventi creditizi di cui al paragrafo 1, nel caso in cui la rinegoziazione del debito per le perdite per la pertinente esposizione sottostante non sia stata completata entro la fine del periodo di sei mesi. Il pagamento intermedio per la protezione del credito è almeno pari all’elemento più elevato tra i seguenti:

a) 

l’importo delle perdite attese che è equivalente alla riduzione di valore iscritta in bilancio dal cedente conformemente alla disciplina contabile applicabile al momento in cui è effettuato il pagamento intermedio, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite;

b) 

ove applicabile, l’importo delle perdite attese quale determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Qualora venga effettuato un pagamento intermedio per la protezione del credito, si procede al pagamento finale per la protezione del credito di cui al primo comma al fine di adeguare il regolamento intermedio delle perdite alla perdita effettiva subita.

Il metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti finali per la protezione del credito è specificato nell’accordo sulla protezione del credito.

Il pagamento per la protezione del credito è proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere della corrispondente esposizione sottostante coperta dall’accordo sulla protezione del credito.

Il diritto del cedente a ricevere il pagamento per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo. Gli importi a carico degli investitori nel quadro dell’accordo di protezione del credito sono definiti chiaramente nell’accordo sulla protezione del credito e limitati. Tali importi devono poter essere calcolati in qualsiasi circostanza. L’accordo sulla protezione del credito indica chiaramente le circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti. L’agente terzo verificatore di cui al paragrafo 4 valuta se tali circostanze si sono verificate.

L’importo del pagamento per la protezione del credito è calcolato al livello della singola esposizione sottostante per la quale si è verificato un evento creditizio.

3.  
L’accordo sulla protezione del credito specifica il periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito per le esposizioni sottostanti in relazione alle quali si è verificato un evento creditizio di cui al paragrafo 1, ma per le quali la rinegoziazione del debito non è stata completata alla scadenza legale prevista o alla cessazione anticipata dell’accordo sulla protezione del credito. Tale periodo di proroga non supera i due anni. L’accordo sulla protezione del credito prevede che entro la fine del periodo di proroga sia effettuato un pagamento finale per la protezione del credito in base alla perdita finale stimata del cedente che dovrebbe essere stata da questi iscritta in bilancio all’epoca, partendo dal presupposto che l’accordo sulla protezione del credito non esista e non copra eventuali perdite.

In caso di cessazione dell’accordo sulla protezione del credito, la rinegoziazione del debito prosegue per gli eventi creditizi pendenti verificatisi prima della cessazione secondo le modalità di cui al primo comma.

I premi per la protezione del credito da pagare a norma dell’accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell’importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. A tali fini, l’accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell’operazione.

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, i pagamenti anticipati dei premi sono consentiti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato, se il sistema di garanzia è previsto espressamente dalla normativa nazionale di uno Stato membro e beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

La documentazione riguardante l’operazione descrive le modalità di calcolo del premio per la protezione del credito e delle eventuali cedole per ogni data di pagamento lungo tutta la durata della cartolarizzazione.

Il diritto degli investitori a ricevere i premi per la protezione del credito costituisce titolo esecutivo.

4.  

Prima della data di conclusione dell’operazione il cedente nomina un agente terzo verificatore. Per ciascuna delle esposizioni sottostanti per le quali è stato emesso un avviso di evento creditizio, l’agente terzo verificatore verifica come minimo tutti gli aspetti seguenti:

a) 

che l’evento creditizio indicato nell’avviso è un evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito;

b) 

che l’esposizione sottostante era inclusa nel portafoglio di riferimento al momento in cui si è verificato l’evento creditizio in questione;

c) 

che l’esposizione sottostante soddisfaceva i criteri di ammissibilità al momento della sua inclusione nel portafoglio di riferimento;

d) 

nel caso in cui alla cartolarizzazione sia stata aggiunta un’esposizione sottostante in seguito a ricostituzione, che la ricostituzione soddisfaceva le condizioni di ricostituzione;

e) 

che l’importo finale della perdita sia coerente con le perdite iscritte dal cedente nel conto profitti e perdite;

f) 

che al momento in cui viene effettuato il pagamento finale per la protezione del credito le perdite relative alle esposizioni sottostanti sono state correttamente attribuite agli investitori.

L’agente terzo verificatore è indipendente dal cedente e dagli investitori e, ove applicabile, dalla SSPE e ha accettato la nomina come agente terzo verificatore entro la data di conclusione dell’operazione.

L’agente terzo verificatore può effettuare la verifica sulla base di un campione anziché per ogni singola esposizione sottostante per la quale si chiede il pagamento per la protezione del credito. Gli investitori possono tuttavia chiedere la verifica dell’ammissibilità di qualsiasi esposizione sottostante se non sono soddisfatti della verifica a campione.

Il cedente include nella documentazione riguardante l’operazione l’impegno a fornire all’agente terzo verificatore tutte le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al primo comma.

5.  

Il cedente non può porre fine all’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi da uno degli eventi seguenti:

a) 

l’insolvenza dell’investitore;

b) 

il mancato pagamento da parte dell’investitore di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell’accordo sulla protezione del credito o la violazione da parte dell’investitore di obblighi materiali previsti nei documenti riguardanti l’operazione;

c) 

eventi normativi pertinenti, tra cui:

i) 

modifiche pertinenti della normativa dell’Unione o nazionale, modifiche pertinenti da parte delle autorità competenti di interpretazioni ufficialmente pubblicate di detta normativa, se del caso, o modifiche pertinenti della tassazione o del trattamento contabile delle operazioni che hanno un effetto negativo rilevante sull’efficienza economica di un’operazione, in ciascun caso rispetto a quanto previsto al momento della conclusione dell’operazione e che non poteva ragionevolmente essere previsto all’epoca;

ii) 

l’accertamento da parte dell’autorità competente che il cedente o gli affiliati del cedente non sono o non sono più autorizzati a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 245, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

l’esercizio dell’opzione «call» sull’operazione in un determinato momento («time call»), se il periodo calcolato a partire dalla data di conclusione dell’operazione è uguale o superiore alla vita media ponderata del portafoglio di riferimento iniziale alla data di conclusione dell’operazione;

e) 

l’esercizio dell’opzione «clean-up call» come definita all’articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

nel caso della protezione del credito di tipo personale, l’investitore non è più qualificato come fornitore di protezione ammissibile conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 8.

La documentazione riguardante l’operazione specifica se nell’operazione in questione sono inclusi uno o più dei diritti di call di cui alle lettere d) ed e), e come detti diritti di call sono strutturati.

Ai fini della lettera d), la time call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito.

Quando la time call viene esercitata, i cedenti notificano alle autorità competenti le modalità con cui i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono soddisfatti, anche con una giustificazione dell’uso della «time call» e un resoconto plausibile che dimostri che il motivo di esercizio di detta opzione non costituisce un deterioramento della qualità delle attività sottostanti.

Nel caso della protezione del credito di tipo reale, al termine dell’accordo sulla protezione del credito, la garanzia è rimborsata agli investitori secondo il rango del segmento fatte salve le disposizioni del pertinente diritto fallimentare, quale applicabile al cedente.

6.  
Gli investitori non possono porre fine a un’operazione prima della scadenza prevista per motivi diversi dal mancato pagamento del premio per la protezione del credito o qualsiasi altra violazione sostanziale degli obblighi contrattuali da parte del cedente.
7.  

Il cedente può impegnare margine positivo sintetico, che è disponibile come supporto di credito per gli investitori, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’importo del margine positivo sintetico che il cedente si impegna a utilizzare come supporto di credito in ciascun periodo di pagamento è specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio all’inizio del relativo periodo di pagamento (margine positivo sintetico fisso);

b) 

il margine positivo sintetico non utilizzato per coprire le perdite su crediti che si verificano durante ciascun periodo di pagamento è restituito al cedente;

c) 

per i cedenti che utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo totale impegnato per anno non è superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno su tutte le esposizioni sottostanti per tale anno calcolati a norma dell’articolo 158 di tale regolamento;

d) 

per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione;

e) 

la documentazione riguardante l’operazione specifica le condizioni di cui al presente paragrafo.

8.  

Gli accordi sulla protezione del credito assumono la forma di:

a) 

una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a uno dei soggetti di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché alle esposizioni verso l’investitore possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento;

b) 

una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che beneficia di una controgaranzia di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) 

un’altra protezione del credito non menzionata alle lettere a) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o «credit linked note» che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell’investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo.

9.  

L’altra protezione del credito di cui al paragrafo 8, lettera c), soddisfa i seguenti requisiti:

a) 

il diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori costituisce titolo esecutivo garantito da opportuni contratti di garanzia;

b) 

il diritto degli investitori, in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati, di riavere le garanzie non utilizzate per far fronte ai pagamenti per la protezione costituisce titolo esecutivo;

c) 

se la garanzia è investita in titoli, la documentazione riguardante l’operazione definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di custodia dei titoli.

La documentazione riguardante l’operazione specifica se gli investitori restano esposti al rischio di credito del cedente.

Il cedente ottiene un parere da un consulente giuridico qualificato che confermi l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

10.  

Qualora sia fornita un’altra protezione del credito a norma del paragrafo 8, lettera c), del presente articolo, il cedente e l’investitore ricorrono a garanzie di elevata qualità, che sono una delle seguenti:

a) 

garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

tali titoli di debito hanno una scadenza residua massima di tre mesi che non supera il periodo rimanente fino alla data di pagamento successiva;

ii) 

tali titoli di debito possono essere rimborsati in contanti per un importo pari al saldo in essere del segmento protetto;

iii) 

tali titoli di debito sono detenuti da un custode indipendente dal cedente e dagli investitori;

b) 

le garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, fatto salvo il consenso esplicito nella documentazione finale relativa all’operazione da parte dell’investitore dopo aver esercitato la «due diligence» conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, compresa una valutazione delle pertinenti esposizioni al rischio di controparte, solo il cedente può ricorrere a garanzie reali di elevata qualità in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2 in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, possono, previa consultazione dell’EBA, consentire garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3 purché possano essere documentati difficoltà di mercato, ostacoli oggettivi connessi alla classe di merito di credito assegnata allo Stato membro dell’ente o potenziali problemi significativi di concentrazione nello Stato membro interessato dovuti all’applicazione del requisito minimo della classe di merito di credito 2 di cui al secondo comma.

Se l’ente creditizio terzo o il cedente o uno dei suoi affiliati non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito, la garanzia è trasferita entro nove mesi a un ente creditizio terzo con classe di merito di credito 3 o superiore o la garanzia è investita in titoli che soddisfano i criteri di cui al primo comma, lettera a).

I requisiti di cui al presente paragrafo si considerano soddisfatti in caso di investimenti in «credit linked note» emesse dal cedente, a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’EBA controlla l’applicazione delle pratiche seguite in materia di garanzie di cui al presente articolo, prestando particolare attenzione al rischio di controparte e agli altri rischi economici e finanziari sostenuti dagli investitori e derivanti da dette pratiche in materia di garanzie.

L’EBA invia alla Commissione una relazione sulle sue conclusioni entro il 10 aprile 2023.

Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base di tale relazione dell’EBA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo, con particolare riguardo al rischio di un accumulo eccessivo di rischio di controparte nel sistema finanziario, corredata, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente articolo.;

▼B



SEZIONE 3

Notifica STS

Articolo 27

Requisiti di notifica STS

▼M1

1.  
Il cedente e il promotore notificano congiuntamente all’ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 7 del presente articolo, se la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies («notifica STS»). Nel caso di un programma ABCP, solo il promotore è responsabile della notifica di tale programma e, nell’ambito dello stesso, delle operazioni ABCP conformi all’articolo 24. In caso di cartolarizzazioni sintetiche, solo il cedente è responsabile della notifica.

La notifica STS include la spiegazione da parte del cedente e del promotore delle modalità con cui si sono rispettati i criteri STS di cui agli articoli da 20 a 22 e agli articoli da 24 a 26 o agli articoli da 26 ter a 26 sexies.

▼B

L’ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 5. Il cedente e il promotore di una cartolarizzazione informano le rispettive autorità competenti della notifica STS e designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.

2.  
►M1  Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies. ◄ Tuttavia, il ricorso a tali servizi non pregiudica in alcuna circostanza la responsabilità del cedente, del promotore o della SSPE in relazione agli obblighi giuridici loro incombenti ai sensi del presente regolamento. Il ricorso a tali servizi non pregiudica gli obblighi imposti agli investitori istituzionali di cui all’articolo 5.

►M1  Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato. ◄ La notifica include il nome del terzo autorizzato, il suo luogo di stabilimento e il nome dell’autorità competente che l’ha autorizzato.

3.  

Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilito o stabilita nell’Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata degli elementi seguenti:

a) 

la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di dette procedure a norma dell’articolo 9 del presente regolamento; e

b) 

una dichiarazione del cedente o del prestatore originario relativamente al fatto che la concessione dei crediti di cui alla lettera a) sia o meno soggetta a vigilanza.

▼M1

4.  
Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies, il cedente e, se del caso, il promotore lo notificano immediatamente all’ESMA e informano la rispettiva autorità competente.

▼B

5.  
►M1  L’ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale l’elenco di tutte le cartolarizzazioni che il cedente e il promotore le hanno notificato come conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies. ◄ L’ESMA aggiunge immediatamente a tale elenco ciascuna cartolarizzazione così notificata e aggiorna l’elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente o del promotore. Quando ha imposto sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 32, l’autorità competente ne dà immediatamente notifica all’ESMA. L’ESMA indica immediatamente sull’elenco che un’autorità competente ha imposto sanzioni amministrative in relazione alla cartolarizzazione d’interesse.
6.  
L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1.

▼M1

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.

▼B

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire i moduli da utilizzare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 6.

▼M1

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.

▼B

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Verifica della conformità STS da parte di terzi

1.  

►M1  Un terzo di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall’autorità competente a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies: ◄

a) 

il terzo imputa al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipano alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a valutazione solo commissioni non discriminatorie e basate sui costi e non applica commissioni differenziate sulla base o a seconda dei risultati della sua valutazione;

b) 

il terzo non è né un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE né un’agenzia di rating del credito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo svolgimento delle altre attività del terzo non compromette l’indipendenza o l’integrità della sua valutazione;

c) 

il terzo non fornisce nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipa alla cartolarizzazione oggetto della sua valutazione;

d) 

i membri dell’organo di amministrazione del terzo dispongono di qualifiche professionali, conoscenze e esperienza adeguate ai compiti del terzo e rispondono a requisiti di rispettabilità e correttezza;

e) 

l’organo di amministrazione del terzo è composto per almeno un terzo da amministratori indipendenti, in nessun caso meno di due;

f) 

il terzo prende tutte le misure necessarie ad assicurare che la verifica della conformità STS non sia inficiata da conflitti di interesse o rapporti d’affari esistenti o potenziali che coinvolgano il terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o dipendenti o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo. A tal fine, il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta un sistema di controllo interno efficace che disciplini l’attuazione delle politiche e delle procedure per individuare e prevenire potenziali conflitti di interesse. I conflitti di interesse potenziali o esistenti che sono stati individuati sono eliminati o attenuati e comunicati senza indugio. Il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta procedure e processi adeguati per assicurare l’indipendenza della valutazione della conformità STS. Il terzo sottopone periodicamente tali politiche e procedure a controllo e riesame per valutare la loro efficacia e la necessità di un loro eventuale aggiornamento; e

g) 

il terzo può dimostrare che dispone di salvaguardie operative e processi interni adeguati che gli consentono di valutare la conformità STS.

L’autorità competente revoca l’autorizzazione qualora ritenga che il terzo sia sostanzialmente non conforme al primo comma.

2.  
Un terzo autorizzato a norma del paragrafo 1 notifica senza indugio alla sua autorità competente eventuali modifiche sostanziali delle informazioni fornite in conformità del suddetto paragrafo o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.
3.  
L’autorità competente può imputare al terzo di cui al paragrafo 1 commissioni basate sui costi, al fine di coprire le spese necessarie relative alla valutazione delle domande di autorizzazione e al successivo controllo del rispetto della conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.
4.  
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione di un terzo a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.



CAPO 5

VIGILANZA

Articolo 29

Designazione delle autorità competenti

1.  

Le seguenti autorità competenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del presente regolamento:

a) 

per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE;

b) 

per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;

c) 

per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

d) 

per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );

e) 

per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.  
Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui promotori a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento, da parte dei promotori, degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
3.  
Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2013/36/UE, e del regolamento (UE) n. 1024/2013, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la BCE relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
4.  
Per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell’Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2019. Tale obbligo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente.
5.  
►M1  Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 10 ottobre 2021. Fino alla designazione di un’autorità competente responsabile di vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 bis a 26 sexies, l’autorità competente designata per vigilare sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 18 a 27 applicabili l’8 aprile 2021 vigila anche sulla conformità ai requisiti stabiliti agli articoli da 26 bis a 26 sexies. ◄
6.  
Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali soggetti soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 18 a 27.
7.  
L’ESMA assicura la coerenza nell’applicazione e nel rispetto degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento conformemente ai compiti e ai poteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA esercita il monitoraggio sul mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) e, se del caso, applica i suoi poteri di intervento temporaneo conformemente all’articolo 40 dello stesso regolamento.
8.  
L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti di cui al presente articolo e lo tiene aggiornato.

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1.  
Ciascuno Stato membro provvede a che l’autorità competente designata a norma dell’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, goda dei necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento.
2.  
L’autorità competente riesamina periodicamente le modalità, le procedure e i meccanismi predisposti dal cedente, dal promotore, dalla SSPE e dal prestatore originario per conformarsi al presente regolamento.

Il riesame di cui al primo comma comprende:

▼M1

a) 

le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l’interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell’articolo 7;

▼M1

a bis) 

per le esposizioni che non fanno parte delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate:

i) 

i criteri di concessione dei crediti applicati alle esposizioni non deteriorate a norma dell’articolo 9;

ii) 

le norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo applicate alle esposizioni sottostanti che sono esposizioni deteriorate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;

▼B

b) 

per le cartolarizzazioni STS che non sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 20, paragrafi da 7 a 12, dell’articolo 21, paragrafo 7, e dell’articolo 22; e

c) 

per le cartolarizzazioni STS che sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare, per quanto riguarda le operazioni ABCP, il rispetto dell’articolo 24 e, per quanto riguarda i programmi ABCP, il rispetto dell’articolo 26, paragrafi 7 e 8;

▼M1

d) 

per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 9, paragrafo 1, che impediscono qualsiasi abuso della deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma; e

e) 

per le cartolarizzazioni STS nel bilancio, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto degli articoli da 26 ter a 26 sexies.

▼B

3.  
L’autorità competente impone che il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario valutino e affrontino con politiche e procedure adeguate i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, compresi i rischi reputazionali.
4.  

L’autorità competente monitora, a seconda dei casi, gli effetti specifici che la partecipazione al mercato delle cartolarizzazioni ha sulla stabilità dell’ente finanziario che opera come prestatore originario, cedente, promotore o investitore nell’ambito della sua vigilanza prudenziale nel settore delle cartolarizzazioni, tenendo presente quanto segue e lasciando impregiudicata la normativa settoriale più rigorosa:

a) 

l’entità delle riserve di capitale;

b) 

l’entità delle riserve di liquidità; e

c) 

il rischio di liquidità per gli investitori dovuto a disallineamenti di durata tra i loro finanziamenti e investimenti.

Qualora individui un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario o del sistema finanziario nel suo complesso, indipendentemente dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 36, l’autorità competente adotta misure per attenuare tali rischi, comunica le sue conclusioni all’autorità designata competente in materia di strumenti macroprudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al CERS.

5.  
L’autorità competente monitora ogni eventuale elusione degli obblighi previsti all’articolo 6, paragrafo 2, e provvede affinché le sanzioni siano applicate a norma degli articoli 32 e 33.

▼M1

Articolo 31

Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni

1.  
Entro i limiti del suo mandato, il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione.
2.  
Al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse, il CERS effettua un monitoraggio continuo degli sviluppi nei mercati delle cartolarizzazioni. Se lo ritiene necessario, e almeno ogni tre anni, il CERS pubblica, in cooperazione con l’EBA, una relazione sulle implicazioni dei mercati delle cartolarizzazioni per la stabilità finanziaria al fine di mettere in luce i rischi per la stabilità finanziaria.
3.  
Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e la relazione di cui all’articolo 44, il CERS, in stretta cooperazione con le AEV, pubblica entro il 31 dicembre 2022 una relazione che valuta l’impatto dell’introduzione di cartolarizzazioni STS nel bilancio sulla stabilità finanziaria e i potenziali rischi sistemici come i rischi creati dalla concentrazione e dall’interconnessione tra venditori di protezione del credito non pubblici.

La relazione del CERS di cui al primo comma tiene conto delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione sintetica, segnatamente il suo tipico carattere ad hoc e privato sui mercati finanziari, e valuta se il trattamento della cartolarizzazione STS nel bilancio favorisca una riduzione complessiva del rischio nel sistema finanziario e un migliore finanziamento dell’economia reale.

Ai fini dell’elaborazione della sua relazione, il CERS utilizza una varietà di fonti di dati pertinenti, quali:

a) 

i dati raccolti dalle autorità competenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;

b) 

l’esito dei riesami effettuati dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 30, paragrafo 2; e

c) 

i dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità dell’articolo 10.

4.  
In conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche in merito all’opportunità di modificare i livelli di mantenimento del rischio, o di adottare ulteriori misure macroprudenziali.

Entro tre mesi dalla data di trasmissione della raccomandazione, il destinatario ella raccomandazione, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010, comunica, al Parlamento europeo, al Consiglio alla Commissione e al CERS i provvedimenti che ha adottato per dar seguito alla raccomandazione e fornisce adeguate giustificazioni in caso di inazione.

▼B

Articolo 32

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.  

Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell’articolo 34, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate in caso di negligenza o violazione intenzionale e i provvedimenti correttivi applicabili almeno quando:

a) 

il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6;

b) 

il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 7;

c) 

il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha rispettato i criteri di cui all’articolo 9;

d) 

il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 18;

▼M1

e) 

una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies;

▼B

f) 

il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell’articolo 27, paragrafo 1;

g) 

il cedente o il promotore non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo27, paragrafo 4; o

h) 

un terzo autorizzato ai sensi dell’articolo 28 non ha notificato le modifiche sostanziali delle informazioni fornite a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.

Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.

Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  

Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni e misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:

a) 

una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 37;

b) 

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c) 

l’interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell’organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

▼M1

d) 

in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26 bis a 26 sexies;

▼B

e) 

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018;

f) 

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018 oppure una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 % del fatturato netto annuo totale della persona giuridica che risulta dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;

g) 

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f);

▼M1

h) 

in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera h), la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui all’articolo 28, di terzi autorizzati a valutare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26, o agli articoli da 26 bis a 26 sexies.

▼B

3.  
Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.
4.  
Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

Articolo 33

Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.  

Le autorità competenti esercitano il potere d’imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 32 conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:

a) 

direttamente;

b) 

in collaborazione con altre autorità;

c) 

sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;

d) 

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  

Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell’articolo 32, l’autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a) 

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b) 

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) 

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d) 

l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e) 

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) 

il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

g) 

le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 34

Sanzioni penali

1.  
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi per le violazioni punibili con sanzioni penali a norma del diritto nazionale.
2.  
Qualora abbiano deciso, conformemente al presente articolo, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA in modo che possano adempiere all’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 35

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 18 gennaio 2019. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA.

Articolo 36

Cooperazione tra autorità competenti e AEV

1.  
Le autorità competenti di cui all’articolo 29 e l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34.
2.  
Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.
3.  
È istituito un comitato specifico per le cartolarizzazioni nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, nell’ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34.
4.  
Se un’autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 27 sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.
5.  
Laddove la violazione del presente articolo, paragrafo 4, riguardi in particolare una notifica a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, inesatta o fuorviante, l’autorità competente che rileva la violazione notifica senza indugio le proprie constatazioni all’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. L’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, informa a sua volta l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA, e segue la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
6.  
Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 l’autorità competente del soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, in particolare alle autorità competenti del cedente del promotore e della SSPE e alle autorità competenti dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti interessate. Se la controversia non è risolta entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti interessate, la questione è rinviata all’ESMA conformemente all’articolo 19 e, se del caso, all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il periodo di conciliazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 è di un mese.

Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l’ESMA adotta la decisione di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.

Qualora le autorità competenti interessate convengano che la violazione derivi dall’inosservanza in buona fede dell’articolo 18, possono decidere di concedere fino a 3 mesi al cedente, al promotore e alla SSPE per correggere la violazione rilevata; tale periodo ha inizio il giorno in cui l’autorità competente informa il cedente, il promotore e la SSPE della violazione. Durante tale periodo una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 continua ad essere considerata una STS ai sensi del capo 4 ed è mantenuta in detto elenco.

Qualora una o più autorità competenti interessate siano del parere che la violazione non sia stata corretta adeguatamente entro il periodo di cui al terzo comma, si applica il primo comma.

7.  
Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l’ESMA effettua una verifica inter pares, conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, in merito all’attuazione dei criteri stabiliti agli articoli da 19 a 26 del presente regolamento.
8.  
L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l’obbligo generale di cooperazione, le informazioni che devono essere scambiate a norma del paragrafo 1 e gli obblighi di notifica a norma dei paragrafi 4 e 5.

L’ESMA presenta, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.  
Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblichino come minimo e senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali, una volta che sono state notificate al destinatario, le decisioni che impongono sanzioni amministrative non soggette a ricorso e imposte per violazione dell’articolo 6, dell’articolo 7, dell’articolo 9 o dell’articolo 27, paragrafo 1.
2.  
La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni imposte.
3.  

Quando l’autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati –, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

a) 

differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;

b) 

pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale; o

c) 

non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) 

che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) 

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

4.  
Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione in forma anonima, la pubblicazione dei dati d’interesse può essere rimandata. Laddove un’autorità competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l’autorità competente aggiunge immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull’esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa.
5.  
Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate di cui ai paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
6.  
Le autorità competenti informano l’ESMA di tutte le sanzioni amministrative imposte, compresi gli eventuali ricorsi e il relativo esito.
7.  
L’ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti a norma del paragrafo 6.



CAPO 6

MODIFICHE

Articolo 38

Modifica della direttiva 2009/65/CE

L’articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 50 bis

Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.

Articolo 39

Modifica della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1) 

all’articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.  
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 301 bis della presente direttiva a integrazione della presente direttiva precisando le esatte circostanze in cui, fatto salvo l’articolo 101, paragrafo 3, della presente direttiva è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui all’articolo 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).
3.  
Per assicurare un’armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2 del presente articolo, l’EIOPA elabora, fatto salvo l’articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell’incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2) 

l’articolo 308 ter, paragrafo 11, è soppresso.

Articolo 40

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

1) 

ai considerando 22 e 41, all’articolo 8 quater e all’allegato I, sezione D, parte II, punto 1, l’espressione «strumento finanziario strutturato» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione»;

2) 

ai considerando 34 e 40, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 8 quater, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 4, nonché all’allegato I, sezione A, punto 2, quinto capoverso, all’allegato I, sezione B, punto 5, all’allegato I, sezione D, parte II, titolo e punto 2, all’allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45, e all’allegato III, parte III, punto 8, l’espressione «strumento finanziario strutturato» o «strumenti finanziari strutturati» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione» o «strumenti di cartolarizzazione»;

3) 

all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell’Unione riguardo agli strumenti di cartolarizzazione.»;

4) 

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) 

“strumento di cartolarizzazione”: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];»;

5) 

l’articolo 8 ter è soppresso;

6) 

all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e all’articolo 25 bis è soppresso il riferimento all’articolo 8 ter.

Articolo 41

Modifica della direttiva 2011/61/UE

L’articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.

Articolo 42

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1) 

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«30) 

“obbligazione garantita”: l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

31) 

“veicolo dell’obbligazione garantita”: l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.»;

2) 

all’articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.  

Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), a condizione che:

a) 

nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) 

il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e

c) 

l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6.  
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

3) 

all’articolo 11, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.  

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:

a) 

le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al paragrafo 3;

b) 

le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) 

i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.»

Articolo 43

Disposizioni transitorie

1.  
Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, il presente regolamento si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2.  
Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS», o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all’articolo 18 e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3.  

Le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, diverse dalle posizioni verso la cartolarizzazione relative a un’operazione ABCP o a un programma ABCP, sono considerate «STS» a condizione che:

a) 

soddisfino, al momento dell’emissione di tali titoli, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9 e da 11 a 13, e di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 3; e

b) 

soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 6 e 10, all’articolo 21, paragrafi 2 e da 4 a 10, e all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5.

4.  

Ai fini del paragrafo 3, lettera b), si applica quanto segue:

a) 

all’articolo 22, paragrafo 2, «prima dell’emissione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

b) 

all’articolo 22, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

c) 

all’articolo 22, paragrafo 5:

i) 

nella seconda frase, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

ii) 

«Prima della fissazione del prezzo […] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura» va inteso come «Prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

iii) 

non si applica il requisito stabilito alla quarta frase;

iv) 

i riferimenti al rispetto dell’articolo 7 sono da intendersi come se l’articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’articolo 43, paragrafo 1.

5.  
Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi a partire dal 1o gennaio 2011 ma prima del 1o gennaio 2019 e per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2011 se sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014, gli obblighi di due diligence stabiliti, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 575/2013, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 continuano ad applicarsi nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
6.  
Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti creditizi o le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE continuano ad applicare, rispettivamente, l’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i capi I, II e III e l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, gli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e l’articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013, nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
7.  
In adempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento, finché non si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del presente regolamento, il cedente, il promotore o il prestatore originario applica i capi I, II e III e l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019.
8.  
In adempimento degli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), del presente regolamento, finché si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, il cedente, il promotore e le SSPE mettono a disposizione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, le informazioni previste dagli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3.
9.  
Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con i riferimenti a «le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intende «le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono create», a condizione che il presente regolamento si applichi a tutte le cartolarizzazioni che creano nuove posizioni verso la cartolarizzazione a decorrere dal 1o gennaio 2019.

▼M1

Articolo 43 bis

Disposizioni transitorie per le cartolarizzazioni STS nel bilancio

1.  
Per le cartolarizzazioni sintetiche per le quali l’accordo sulla protezione del credito è diventato effettivo prima del 9 aprile 2021, i cedenti e le SSPE possono utilizzare la denominazione «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o una denominazione che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se al momento della notifica di cui all’articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 18 e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2.  
Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 6, ai fini dell’obbligo di cui all’articolo 27, paragrafo 1, il cedente mette a disposizione dell’ESMA per iscritto le informazioni necessarie.
3.  

Le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create prima del 9 aprile 2021 sono considerate STS a condizione che:

a) 

soddisfino, al momento della creazione delle posizioni iniziali verso la cartolarizzazione, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9, 11 e 12, all’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e paragrafi da 6 a 9; e

b) 

soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 26 ter, paragrafi 6 e 10, all’articolo 26 quater, paragrafi 2 e da 4 a 10, all’articolo 26 quinquies, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 26 sexies, paragrafo 2, dal secondo al settimo comma, paragrafo 3, primo, secondo e quinto comma, e paragrafi 4 e 5.

4.  

Ai fini del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applica quanto segue:

a) 

all’articolo 26 quinquies, paragrafo 2, «prima della conclusione dell’operazione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

b) 

all’articolo 26 quinquies, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo della cartolarizzazione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

c) 

all’articolo 26 quinquies, paragrafo 5:

i) 

nella seconda frase, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

ii) 

nella terza frase, «prima della fissazione del prezzo […] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»;

iii) 

il requisito stabilito alla quarta frase non si applica;

iv) 

i riferimenti al rispetto dell’articolo 7 sono da intendersi come se l’articolo 7 si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’articolo 43, paragrafo 1.

▼B

Articolo 44

Relazioni

Entro il 1o gennaio 2021, e successivamente ogni tre anni, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza pubblica una relazione su quanto segue:

a) 

l’attuazione dei requisiti STS previsti agli articoli da 18 a 27;

b) 

una valutazione delle azioni avviate dalle autorità competenti, dei rischi rilevanti e delle nuove vulnerabilità eventualmente materializzatisi e delle iniziative adottate dai partecipanti al mercato ai fini di un’ulteriore standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni;

c) 

il funzionamento degli obblighi di due diligence previsti dall’articolo 5 e degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 e il grado di trasparenza riscontrabile sul mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, valutando anche se gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 consentano alle autorità competenti di avere una panoramica sufficiente del mercato per adempiere ai rispettivi mandati;

d) 

i requisiti di cui all’articolo 6, compreso il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e le modalità di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

▼M1

e) 

l’ubicazione geografica delle SSPE.

Sulla base delle informazioni fornitele ogni tre anni a norma della lettera e), la Commissione fornisce una valutazione dei motivi alla base della scelta dell’ubicazione, compresa, a seconda della disponibilità e dell’accessibilità delle informazioni, la misura in cui l’esistenza di un regime fiscale e normativo favorevole svolge un ruolo fondamentale.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 45 bis

Sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili

1.  

Entro il 1o novembre 2021, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, pubblica una relazione sullo sviluppo di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti di trasparenza relativi alla sostenibilità. La relazione esamina debitamente, nello specifico:

a) 

l’attuazione di obblighi proporzionati di informativa e di «due diligence» in relazione ai potenziali effetti positivi e negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità;

b) 

il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sui fattori di sostenibilità in relazione agli effetti positivi e negativi su questioni ambientali, sociali e di governance;

c) 

le modalità per stabilire un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili che rispecchi o richiami i prodotti finanziari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e tenga conto, se del caso, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );

d) 

i possibili effetti di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili sulla stabilità finanziaria, l’espansione del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione e della capacità di prestito delle banche.

2.  
Nell’elaborare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’EBA, se del caso, rispecchia o richiama i requisiti di trasparenza di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e chiede il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.
3.  
Unitamente alla relazione di riesame di cui all’articolo 46, la Commissione, sulla base della relazione dell’EBA di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 46

Riesame

Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui all’articolo 44 e valuta:

a) 

gli effetti del presente regolamento, compresa l’introduzione della designazione di cartolarizzazione STS, sul funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, il contributo delle cartolarizzazioni all’economia reale, in particolare per quanto riguarda l’accesso al credito per le PMI e gli investimenti, e l’interconnessione tra enti finanziari e stabilità del settore finanziario;

b) 

le differenze di utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sulla base dei dati comunicati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto iii). Se le conclusioni evidenziano un aumento dei rischi prudenziali dovuto all’utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), è presa in considerazione una misura correttiva adeguata;

c) 

se dal momento in cui è stato applicato il presente regolamento si è registrato un aumento sproporzionato del numero di operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, e se i partecipanti al mercato hanno strutturato le operazioni in modo tale da eludere l’obbligo, di cui all’articolo 7, di mettere a disposizione le informazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni;

d) 

se vi è la necessità di estendere gli obblighi di informativa di cui all’articolo 7 per comprendere le operazioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2, terzo comma, e le posizioni dell’investitore;

e) 

se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;

▼M1

f) 

l’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 26 quinquies, paragrafo 4, e se sia possibile estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l’informativa ambientale, sociale e di governance;

▼B

g) 

l’adeguatezza del regime di verifica dei terzi di cui agli articoli 27 e 28, e se il regime di autorizzazione dei terzi di cui all’articolo 28 promuove una concorrenza sufficiente tra i terzi e se sia necessario introdurre cambiamenti nel quadro di vigilanza al fine di garantire la stabilità finanziaria;

h) 

se vi sia la necessità di integrare il quadro sulle cartolarizzazioni stabilito dal presente regolamento mediante l’istituzione di un sistema di banche con autorizzazione limitata che espletino le funzioni di SSPE e siano titolari del diritto esclusivo di acquistare esposizioni dai cedenti e di vendere agli investitori crediti garantiti dalle esposizioni acquistate; e

▼M1

i) 

la possibilità di ulteriori obblighi di standardizzazione e informativa in vista dell’evoluzione delle pratiche di mercato, segnatamente attraverso l’utilizzo di modelli, sia per le cartolarizzazioni tradizionali che per le cartolarizzazioni sintetiche, ivi incluse le cartolarizzazioni ad hoc private per le quali non deve essere redatto un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).

▼B

Articolo 47

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 gennaio 2018.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

( 2 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

( 3 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 4 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del’11.2.2003, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 6 ) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

( 8 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 13 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

( 14 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 15 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)».

( *2 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;

( *3 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»

( *4 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;

( 16 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

( 17 ) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Top