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Document 02017R1128-20170630

Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/2017-06-30

02017R1128 — IT — 30.06.2017 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 168 dell'30.6.2017, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 198, 28.7.2017, pag.  42 (2017/1128)

►C2

Rettifica, GU L 160, 25.6.2018, pag.  20 (2017/1128)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2017

relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento introduce un approccio comune nell’Unione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online, garantendo che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili, che sono prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

2.  Il presente regolamento non si applica al settore fiscale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «abbonato»: un consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, subordinato o meno al pagamento di un corrispettivo in denaro, ha il diritto di accedere a tale servizio e di fruirne nello Stato membro di residenza;

2) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per scopi estranei rispetto all’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale svolta da tale persona;

3) «Stato membro di residenza»: lo Stato membro, determinato sulla base dell’articolo 5, in cui l’abbonato ha la residenza effettiva e stabile;

4) «temporaneamente presente in uno Stato membro»: il fatto di essere presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza per un periodo di tempo limitato;

5) «servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è:

i) un servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o

▼C2

ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso a opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva e dalla fruizione degli stessi, in modo lineare o su richiesta;

6) «portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

▼B

Articolo 3

Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online

1.  Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro consente a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne con le stesse modalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza, anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità.

2.  Il fornitore non impone all’abbonato oneri aggiuntivi per l’accesso al servizio di contenuti online e per la sua fruizione a norma del paragrafo 1.

3.  L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il fornitore e l’abbonato.

Il fornitore non intraprende alcuna azione volta a ridurre la qualità della prestazione del servizio di contenuti online allorché fornisce il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1.

4.  Il fornitore, sulla base delle informazioni in suo possesso, fornisce all’abbonato informazioni concernenti la qualità della prestazione del servizio di contenuti online fornito conformemente al paragrafo 1. Le informazioni sono fornite all’abbonato prima di fornire il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1 e mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.

Articolo 4

Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell’accesso agli stessi e della loro fruizione

La prestazione di un servizio di contenuti online a norma del presente regolamento a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l’accesso a tale servizio e la sua fruizione da parte dell’abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato.

Articolo 5

Verifica dello Stato membro di residenza

1.  Alla conclusione e al rinnovo di un contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, il fornitore verifica lo Stato membro di residenza dell’abbonato utilizzando non più di due degli strumenti di verifica di seguito elencati e garantisce che gli strumenti utilizzati siano ragionevoli, proporzionati ed efficaci:

a) una carta d’identità, strumenti di identificazione elettronica, in particolare quelli che rientrano nei regimi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), o qualsiasi altro documento d’identità in corso di validità che attesti lo Stato membro di residenza dell’abbonato;

b) informazioni relative al pagamento, come il numero del conto bancario o delle carte di credito o di debito dell’abbonato;

c) il luogo di installazione di un set top box, di un decoder o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all’abbonato;

d) il pagamento da parte dell’abbonato di un canone per altri servizi forniti nello Stato membro, come il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva;

e) un contratto per la fornitura di accesso a Internet o di un servizio telefonico o tipi di contratto analoghi che leghino l’abbonato allo Stato membro in questione;

f) la registrazione nelle liste elettorali locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;

g) il pagamento di imposte locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;

h) una fattura di servizio pubblico dell’abbonato che leghi l’abbonato allo Stato membro;

i) l’indirizzo di fatturazione o l’indirizzo postale dell’abbonato;

j) una dichiarazione dell’abbonato che attesti l’indirizzo dell’abbonato nello Stato membro;

k) un controllo dell’indirizzo di protocollo Internet (IP) per identificare lo Stato membro in cui l’abbonato ha accesso al servizio di contenuti online.

Gli strumenti di verifica di cui alle lettere da i) a k) sono utilizzati solo in combinazione con uno degli strumenti di verifica di cui alle lettere da a) a h), a meno che l’indirizzo postale di cui alla lettera i) non sia incluso in un registro ufficiale pubblico.

2.  Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi sullo Stato membro di residenza dell’abbonato nel corso della durata del contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online, può ripetere la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, conformemente al paragrafo 1. Tuttavia in tal caso, lo strumento di verifica di cui alla lettera k) può essere utilizzato come unico strumento di verifica. I dati risultanti dall’utilizzo dello strumento di verifica di cui alla lettera k) sono raccolti unicamente in formato binario.

3.  Il fornitore ha il diritto di chiedere all’abbonato di fornire le informazioni necessarie per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato conformemente ai paragrafi 1 e 2. Se l’abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore, sulla base del presente regolamento, non consente all’abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando l’abbonato è temporaneamente presente in uno Stato membro.

4.  I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono autorizzare la fornitura dei loro contenuti, nonché l’accesso agli stessi e la loro fruizione a norma del presente regolamento senza la verifica dello Stato membro di residenza. In tali casi, il contratto tra il fornitore e l’abbonato per la prestazione di un servizio di contenuti online è sufficiente per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato.

I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono revocare l’autorizzazione concessa a norma del primo comma a condizione di dare un preavviso ragionevole al fornitore.

5.  Il contratto tra il fornitore e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online non limita la possibilità di tali titolari dei diritti di revocare l’autorizzazione di cui al paragrafo 4.

Articolo 6

Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro

1.  Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può decidere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne a condizione che il fornitore verifichi lo Stato membro di residenza dell’abbonato in conformità del presente regolamento.

2.   ►C2  Il fornitore informa i suoi abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, prima di fornire tale servizio. ◄ Tale informazione è fornita mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.

3.  Il presente regolamento si applica ai fornitori che forniscono un servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

Disposizioni contrattuali

1.  Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i fornitori di servizi di contenuti online e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi, o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online, nonché quelle tra tali fornitori e i loro abbonati, che sono in contrasto con il presente regolamento, incluse quelle che vietano la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online o limitano tale portabilità a un periodo di tempo specifico.

2.  Il presente regolamento si applica a prescindere dal diritto applicabile ai contratti conclusi tra fornitori di servizi di contenuti online e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online, o ai contratti conclusi tra tali fornitori e i loro abbonati.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

1.  Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, in particolare, anche ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato di cui all’articolo 5, è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. In particolare, l’uso degli strumenti di verifica in conformità dell’articolo 5 e qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono limitati a quanto è necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

2.  I dati raccolti a norma dell’articolo 5 sono utilizzati esclusivamente ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato. Essi non sono comunicati, trasferiti, condivisi, concessi in licenza o trasmessi o divulgati in altro modo ai titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o ai soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online o ad altre parti terze.

3.  I dati raccolti ai sensi dell’articolo 5 sono conservati dal fornitore di un servizio di contenuti online solo fintantoché sono necessari per completare una verifica dello Stato membro di residenza di un abbonato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2. Una volta completata ciascuna verifica, i dati sono immediatamente e irreversibilmente distrutti.

Articolo 9

Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti

1.  Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell’accesso allo stesso e della sua fruizione, conformemente agli articoli 3 e 6, dopo tale data.

2.   ►C1  Entro il 2 giugno 2018 ◄ il fornitore di un servizio di contenuti online fornito dietro pagamento di un corrispettivo in denaro verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la prestazione del servizio di contenuti online prima di tale data.

Entro due mesi dalla data in cui il fornitore di un servizio di contenuti online fornito senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro fornisca per la prima volta il servizio in conformità dell’articolo 6, il fornitore verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la fornitura del servizio di contenuti online prima di tale data.

Articolo 10

Revisione

►C1  Entro il 2 aprile 2021 ◄ , e successivamente quando necessario, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento alla luce degli sviluppi giuridici, tecnologici ed economici e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.

La relazione di cui al primo comma include, tra l’altro, una valutazione dell’applicazione degli strumenti di verifica dello Stato membro di residenza di cui all’articolo 5, tenendo in considerazione le tecnologie, norme e prassi settoriali più recentemente sviluppate e considera, se del caso, la necessità di una revisione. La relazione presta un’attenzione particolare all’impatto del presente regolamento sulle PMI e sulla protezione dei dati personali. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 11

Disposizioni finali

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   ►C1  Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018. ◄

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

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