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Document 02015R0847-20200101

Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/847/2020-01-01

02015R0847 — IT — 01.01.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019

  L 334

1

27.12.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento sia stabilito nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione.

2.  Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all'articolo 3, lettere da a) ad m) e o), della direttiva 2007/64/CE.

3.  Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a) 

la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e

b) 

il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione.

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

4.  Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

a) 

che comportano il prelievo di contante da parte dell'ordinante dal proprio conto di pagamento;

b) 

che trasferiscono fondi a un'autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

c) 

in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto;

d) 

che sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

5.  Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a) 

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849;

b) 

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;

c) 

l'importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«finanziamento del terrorismo» : il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

2)

«riciclaggio» : le attività di riciclaggio di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

3)

«ordinante» : il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

4)

«beneficiario» : il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

5)

«prestatore di servizi di pagamento» : le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che prestano servizi di trasferimento di fondi;

6)

«prestatore intermediario di servizi di pagamento» : un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

7)

«conto di pagamento» : un conto di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 14), della direttiva 2007/64/CE;

8)

«fondi» : fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 15), della direttiva 2007/64/CE;

9)

«trasferimento di fondi» :

un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a) 

bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;

b) 

addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;

c) 

rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;

d) 

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

10)

«trasferimento raggruppato» : insieme di singoli trasferimenti di fondi che sono inviati in gruppo;

11)

«codice unico di identificazione dell'operazione» : una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;

12)

«trasferimento di fondi da persona a persona» : operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale.



CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO



SEZIONE 1

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

Articolo 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1.  Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:

a) 

il nome dell'ordinante;

b) 

il numero di conto di pagamento dell'ordinante; e

c) 

l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

2.  Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

a) 

il nome del beneficiario; e

b) 

il numero di conto di pagamento dell'ordinante.

3.  In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto di pagamento o in favore di un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto di pagamento.

4.  Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

5.  Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 sia stata effettuata qualora:

a) 

l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; o

b) 

all'ordinante si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

6.  Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

Articolo 5

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

1.  In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012.

2.  In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue:

a) 

in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'articolo 4;

b) 

in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno:

i) 

i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

ii) 

i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

3.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

a) 

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b) 

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

1.  Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell'ordinante o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell'operazione.

2.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:

a) 

i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e

b) 

i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l'articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante:

a) 

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b) 

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



SEZIONE 2

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Articolo 7

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.  Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare — in relazione ai dati informativi sull'ordinante e sul beneficiario — che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.  Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

a) 

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

b) 

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

c) 

in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

3.  Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2007/64/CE.

4.  Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a) 

effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero

b) 

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.  Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 sia stata effettuata qualora:

a) 

l'identità del beneficiario sia stata verificata conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 della stessa direttiva;

b) 

al beneficiario si applichi l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 8

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

1.  Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti completi relativi all'ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere trasferimenti di fondi si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo di effettuare l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, in funzione della valutazione del rischio.

2.  Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Valutazione e segnalazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit — FIU) istituita in conformità della direttiva (UE) 2015/849.



SEZIONE 3

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 10

Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi all'ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano mantenuti assieme al trasferimento.

Articolo 11

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.  Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.  Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:

a) 

in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 5;

b) 

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

c) 

in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.

Articolo 12

Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1.  Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento, nel ricevere un trasferimento di fondi si renda conto che i dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, rifiuta il trasferimento oppure chiede i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi in funzione della valutazione del rischio.

2.  Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate all'autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 13

Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.



CAPO III

DATI INFORMATIVI, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 14

Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 15

Protezione dei dati personali

▼M1

1.  Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

2.  I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

3.  I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4.  I prestatori di servizi di pagamento assicurano il rispetto della riservatezza dei dati trattati.

Articolo 16

Conservazione dei dati

1.  I dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7.

2.  Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano che i dati personali siano cancellati, salvo che il diritto nazionale stabilisca diversamente e determini in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino ciò giustificato in quanto necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non supera i cinque anni.

3.  Se, al 25 giugno 2015, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento può conservare tali informazioni e documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale ulteriore conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



CAPO IV

SANZIONI E CONTROLLO

Articolo 17

Sanzioni e misure amministrative

1.  Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4 della direttiva (UE) 2015/849.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2.  Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate — nel rispetto del diritto nazionale — sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

▼M1

3.  Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e all’ABE ogni successiva modifica.

▼B

4.  In conformità dell'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 18, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

a) 

il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) 

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) 

l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

6.  Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all'articolo 18 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

7.  Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

a) 

direttamente;

b) 

in collaborazione con altre autorità;

c) 

sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

d) 

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 18

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

a) 

omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli articoli 4, 5 o 6;

b) 

inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento nella conservazione dei dati, in violazione dell'articolo 16;

c) 

mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12;

d) 

grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento.

Articolo 19

Pubblicazione delle sanzioni

A norma dell'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 le autorità competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, comprese le informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e l'identità dei soggetti responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

Articolo 20

Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

1.  Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

2.  Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 21

Segnalazione delle violazioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento.

Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

2.  I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alla dimensione del prestatore di servizi di pagamento interessato.

Articolo 22

Controllo

1.  Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

▼M1

2.  Dopo la notifica effettuata a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

▼B



CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 23

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO VI

DEROGHE

Articolo 24

Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione

1.  La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del TUE e del TFUE di cui all'articolo 355 TFUE («paese o territorio interessato»), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di tale Stato membro.

Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) 

il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro;

b) 

i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

c) 

il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.  Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

3.  Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo.

4.  Se, entro due mesi dalla ricezionedella domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.

5.  Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.

6.  Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo oggetto della domanda.

In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma entro 18 mesi dal ricevimento della domanda.

7.  Entro il 26 marzo 2017 gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con un paese o un territorio interessato ai sensi della decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione ( 4 ), della decisione 2010/259/UE della Commissione ( 5 ), della decisione 2009/853/CE della Commissione ( 6 ) o della decisione 2008/982/CE della Commissione ( 7 ) forniscono alla Commissione e informazioni aggiornate necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se, all'esito di tale esame, conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione o la decisione di esecuzione della Commissione.

▼M1

Articolo 25

Orientamenti

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Dal 1o gennaio 2020, l’ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.

▼B



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/2006

Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1781/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articoli da 17 a 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 27



( 1 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

( 2 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 4 ) Decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Færøer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 12).

( 5 ) Decisione 2010/259/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, che autorizza la Repubblica francese a concludere un accordo con il Principato di Monaco affinché i trasferimenti di fondi tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Repubblica francese in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 23).

( 6 ) Decisione 2009/853/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all'interno della Francia in conformità con il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 71).

( 7 ) Decisione 2008/982/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l'isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all'interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 34).

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