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Document 62018CO0085

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2018.
CV contro DU.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Affidamento del minore – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 8, 10 e 13 – Nozione di “residenza abituale” del minore – Decisione pronunciata dal giudice di un altro Stato membro in merito al luogo di residenza del minore – Trasferimento o mancato rientro illeciti – Competenza in caso di sottrazione del minore.
Causa C-85/18 PPU.

Causa C‑85/18 PPU

CV

contro

DU

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Affidamento del minore – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 8, 10 e 13 – Nozione di “residenza abituale” del minore – Decisione pronunciata dal giudice di un altro Stato membro in merito al luogo di residenza del minore – Trasferimento o mancato rientro illeciti – Competenza in caso di sottrazione del minore»

Massime – Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2018

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento n. 4/2009 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale e di obblighi alimentari – Trasferimento o mancato rientro illeciti di minore – Competenza dei giudici dello Stato membro diverso da quello di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento – Insussistenza – Limiti

(Regolamenti del Consiglio n. 2201/2003, art. 10, e n. 4/2009, art. 3)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest’altro Stato membro non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento o la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l’altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso.

(v. punto 57 e dispositivo)

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