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Document 62016CJ0565

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018.
Causa promossa da Alessandro Saponaro e Kalliopi-Chloi Xylina.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore – Competenza in materia genitoriale – Proroga di competenza – Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) – Accettazione della competenza – Presupposti.
Causa C-565/16.

Causa C‑565/16

Procedimento promosso da Alessandro Saponaro
e
Kalliopi-Chloi Xylina

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore – Competenza in materia genitoriale – Proroga di competenza – Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) – Accettazione della competenza – Presupposti»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Ambito di applicazione–Nozione di «materie civili»–Misure relative all’esercizio della responsabilità genitoriale –Autorizzazione giudiziaria alla rinuncia a un’eredità per conto di un minore–Inclusione–Inapplicabilità del regolamento n. 650/2012

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012; regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 1, § 1, b), 2, e), e 3, f)]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Competenza in materia di responsabilità genitoriale–Proroga di competenza–Accettazione della competenza in modo espresso o univoco dalle parti–Portata–Domanda congiunta presentata da entrambi i genitori di un minore dinanzi al medesimo organo giurisdizionale–Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Competenza in materia di responsabilità genitoriale–Proroga di competenza–Accettazione della competenza in modo espresso o univoco dalle parti–Nozione di «parti»–Pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, possiede per legge la qualità di parte del procedimento–Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Competenza in materia di responsabilità genitoriale–Proroga di competenza–Accettazione della competenza in modo espresso o univoco dalle parti–Accettazione che deve sussistere al momento del deposito della domanda giudiziale–Fatti posteriori alla data in cui è adita un’autorità giurisdizionale che possono dimostrare la mancanza dell’accettazione a tale data–Opposizione del pubblico ministero che sia per legge parte del procedimento

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  5. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Competenza in materia di responsabilità genitoriale–Proroga di competenza–Accettazione della competenza in modo espresso o univoco dalle parti–Portata–Domanda di autorizzazione alla rinuncia a un’eredità per conto di un minore proposta congiuntamente dai suoi genitori–Inclusione–Presupposti

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 12, § 3, b)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 16‑19)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 25)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26‑29)

  4.  Quanto alla data in cui deve sussistere l’accettazione delle parti al procedimento, vale a dire la data in cui l’autorità giurisdizionale è adita, risulta dall’articolo 16 del regolamento n. 2201/2003 che essa corrisponde, in linea di principio, alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale (sentenze del 1o ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 38, e del 12 novembre 2014, L., C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 55).

    Fatti posteriori alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale possono tuttavia dimostrare che l’accettazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 non sussistesse a tale data. Nella sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punti 5657), la Corte ha così considerato che l’esistenza di un accordo espresso o quantomeno univoco ai sensi di tale disposizione non può essere manifestamente constatata qualora il giudice di cui trattasi sia adito su iniziativa unicamente di una delle parti al procedimento e, in seguito, un’altra parte al procedimento contesti la competenza dell’autorità giudiziaria adita, fin dal primo atto che le compete nell’ambito di tale procedimento.

    Analogamente, in una situazione in cui un pubblico ministero è considerato, ai sensi del diritto nazionale applicabile, parte a pieno titolo di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale, l’opposizione mossa da tale parte contro la scelta di competenza effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui il giudice è stato adito osta a riconoscere che a tale data tutte le parti del procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. Per contro, in assenza di una siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può essere considerato implicito e la condizione relativa all’accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può essere considerata soddisfatta.

    (v. punti 30‑32)

  5.  In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest’ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia a un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che:

    il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi;

    un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte del procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L’opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell’autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti del procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In assenza di una siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può essere considerato implicito e la condizione relativa all’accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può essere considerata soddisfatta, e

    la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in assenza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore.

    (v. punto 40 e dispositivo)

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