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Document 62014CJ0108

Larentia + Minerva

Cause riunite C‑108/14 e C‑109/14

Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG

contro

Finanzamt Nordenham

e

Finanzamt Hamburg-Mitte

contro

Marenave Schiffahrts AG

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5)

  3. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2)

  4. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19‑21)

  2.  L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che:

    le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.

    le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica.

    (v. punto 33, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punto 46, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta.

    (v. punti 50, 52, dispositivo 3)

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Cause riunite C‑108/14 e C‑109/14

Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG

contro

Finanzamt Nordenham

e

Finanzamt Hamburg-Mitte

contro

Marenave Schiffahrts AG

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5)

  3. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2)

  4. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19‑21)

  2.  L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che:

    le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.

    le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica.

    (v. punto 33, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punto 46, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta.

    (v. punti 50, 52, dispositivo 3)

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