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Document 62013CJ0131

Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti

Cause riunite C‑131/13, C‑163/13 e C‑164/13

Staatssecretaris van Financiën

contro

Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof

e

Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti.

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]

  3. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Irrilevanza – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35, 38, 39)

  2.  La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni.

    Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale.

    Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode.

    Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte.

    In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema.

    Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi.

    Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 49, 51‑55, 57, 59‑62, dispositivo 2)

  3.  La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.

    (v. punto 69, dispositivo 3)

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Cause riunite C‑131/13, C‑163/13 e C‑164/13

Staatssecretaris van Financiën

contro

Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof

e

Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014

  1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti.

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]

  3. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Irrilevanza — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35, 38, 39)

  2.  La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni.

    Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale.

    Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode.

    Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte.

    In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema.

    Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi.

    Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 49, 51‑55, 57, 59‑62, dispositivo 2)

  3.  La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.

    (v. punto 69, dispositivo 3)

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