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Document 62010CJ0500

Massime della sentenza

Causa C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contro

Belvedere Costruzioni Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Articoli 2 e 22 — Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Recupero dell’imposta — Modalità processuali nazionali

(Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22)

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria.

Infatti, in primo luogo, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di giudizio il quale, in forza dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, tale disciplina nazionale, permettendo la chiusura delle procedure più vecchie pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, costituisce non una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto per un dato periodo, bensì una disposizione eccezionale diretta a far osservare il principio del termine ragionevole. Inoltre, per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai presupposti della sua applicazione, tale disciplina non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudica il principio di neutralità fiscale.

(v. punti 23, 26-28 e dispositivo)

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Causa C-500/10

Ufficio IVA di Piacenza

contro

Belvedere Costruzioni Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna)

«Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Articoli 2 e 22 — Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Recupero dell’imposta – Modalità processuali nazionali

(Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22)

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria.

Infatti, in primo luogo, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di giudizio il quale, in forza dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, tale disciplina nazionale, permettendo la chiusura delle procedure più vecchie pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, costituisce non una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto per un dato periodo, bensì una disposizione eccezionale diretta a far osservare il principio del termine ragionevole. Inoltre, per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai presupposti della sua applicazione, tale disciplina non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudica il principio di neutralità fiscale.

(v. punti 23, 26-28 e dispositivo)

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