EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0403

Massime della sentenza

Causa C-403/09 PPU

Jasna Detiček

contro

Maurizio Sgueglia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza»

Presa di posizione dell’avvocato generale Y. Bot, presentata il 9 dicembre 2009   I ‐ 12197

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009   I ‐ 12220

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 104 ter)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori e cautelari – Trasferimento illecito del minore

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 2, punto 11, e 20, n. 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori e cautelari – Modifica dell’affidamento di un minore

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 20, n. 1)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori e cautelari – Rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24; regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 20)

  1.  È fondata la domanda formulata da un giudice nazionale di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura, la quale sia motivata:

    dall’esistenza di una decisione giurisdizionale esecutiva adottata dal giudice di uno Stato membro che in via cautelare concede l’affidamento del minore al padre,

    dall’esistenza di una decisione giurisdizionale in senso contrario adottata in sede cautelare dal giudice di un altro Stato membro che attribuisce l’affidamento del minore alla madre,

    dalla necessità di agire rapidamente, in quanto una decisione tardiva sarebbe contraria all’interesse del minore e potrebbe portare ad un deterioramento irreparabile dei rapporti tra questi e il padre,

    dal carattere provvisorio della misura adottata, nell’ambito del procedimento cautelare in merito all’affidamento del minore, che impone di per sé solo, al fine di non prolungare lo stato di incertezza giuridica, l’intervento urgente della Corte.

    (v. punti 29-31)

  2.  L’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.

    Infatti, se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l’integrazione del minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire ad un giudice di uno Stato membro, non competente a conoscere del merito, il potere di adottare un provvedimento provvisorio che modifica la misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice di un altro Stato membro, competente nel merito, la quale sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro, l’eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione comprometterebbe i principi stessi sui quali il detto regolamento si fonda, in particolare quello del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri, stabilito da tale regolamento.

    Contravviene del pari alla finalità del medesimo regolamento, inteso ad ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro, il riconoscimento di una situazione d’urgenza nel caso in cui il mutamento della situazione del minore derivi da un trasferimento illecito ai sensi dell’art. 2, punto 11, del citato regolamento. Infatti, ove si riconoscesse la possibilità di adottare, sulla base dell’art. 20, n. 1, del detto regolamento, una misura implicante il mutamento della responsabilità genitoriale, ciò si tradurrebbe — attraverso il consolidamento di una situazione di fatto derivante da una condotta illecita — in un rafforzamento della posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.

    (v. punti 45, 47-49 e dispositivo)

  3.  Come risulta dal testo dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, i provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello Stato membro in cui siedono i giudici competenti all’adozione di tali misure.

    Un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad una modifica dell’affidamento di un minore, non viene preso soltanto in relazione al minore stesso, bensì anche nei confronti del genitore cui ora viene attribuito l’affidamento, nonché dell’altro genitore che si vede sottrarre, a seguito dell’adozione di una misura siffatta, l’affidamento precedente.

    (v. punti 50-51)

  4.  Il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, procurando, in particolare, che sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali riconosciuti dall’art. 24 della Carta medesima. L’art. 20 del detto regolamento non può dunque essere interpretato in modo tale da costituire, per il genitore che ha trasferito illecitamente il minore, uno strumento per prolungare la situazione di fatto creata dal suo comportamento illecito o per legittimare gli effetti di quest’ultimo.

    Una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale. Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.

    (v. punti 53, 57, 59-60)

Top