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Document 62007CJ0426

Massime della sentenza

Causa C-426/07

Dariusz Krawczyński

contro

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku)

«Imposizioni interne — Tasse sulle autovetture — Accisa — Autoveicoli usati — Importazione»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008   I - 6023

Massime della sentenza

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1)

  2. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Accisa gravante su ogni vendita di autovetture anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale

    (Art. 90, primo comma, CE)

  1.  L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che non osta a un’accisa che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale.

    Infatti, poiché siffatta accisa grava solo sulle operazioni di vendita di autoveicoli anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale, non può essere considerata come gravante in modo generale su tutte le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi e pertanto si distingue dall’imposta sul valore aggiunto in modo tale da non poter essere qualificata come imposta avente la natura di un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi del citato articolo.

    (v. punti 22-23, 25-26, dispositivo 1)

  2.  L’art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a un’accisa che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione nel territorio nazionale, qualora l’importo dell’accisa che colpisce la vendita di autoveicoli usati importati da un altro Stato membro superi l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice nazionale esaminare se la normativa nazionale abbia un tale effetto.

    (v. punto 39, dispositivo 2)

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