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Document 62004CJ0394

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse — Nozioni di «operazioni strettamente connesse» e di «cure mediche» — Fornitura di servizi telefonici e dell’uso della televisione alle persone ospedalizzate nonché fornitura di posti letto e di vitto ai loro accompagnatori — Esclusione — Deroga — Presupposti — Valutazione da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b))

Massima

La fornitura, da parte delle persone di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, di servizi telefonici e dell’uso della televisione alle persone ospedalizzate, nonché la fornitura da parte delle stesse persone di posti letto e di vitto ai loro accompagnatori non costituiscono, di regola, operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione e alle cure mediche ai sensi di questa disposizione. Infatti, l’esenzione di tali operazioni prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva è destinata a garantire che il beneficio delle cure mediche ed ospedaliere non divenga inaccessibile a causa dell’aumento del costo di tali cure nel caso in cui le medesime, ovvero le operazioni ad esse strettamente connesse, venissero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. Orbene, le cure mediche ed ospedaliere cui si riferisce tale disposizione sono, secondo la giurisprudenza, quelle che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute. Di conseguenza, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dall’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), di tale direttiva, ne consegue che solo le prestazioni di servizi che si inseriscono logicamente nell’ambito della fornitura dei servizi di ospedalizzazione e di cure mediche e che costituiscono una tappa indispensabile nel processo di prestazione di tali servizi per conseguire gli scopi terapeutici perseguiti da questi ultimi possono costituire «operazioni (…) strettamente connesse» ai sensi di tale disposizione.

La fornitura delle dette prestazioni può costituire un’operazione «strettamente connessa» solo se queste prestazioni hanno un carattere indispensabile per realizzare gli scopi terapeutici a cui sono dirette l’ospedalizzazione e le cure mediche e non sono essenzialmente destinate a procurare al fornitore di tali prestazioni entrate supplementari attraverso la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di società commerciali assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. È compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi concreti della controversia dinanzi ad esso pendente e, se del caso, del contenuto delle prestazioni mediche effettuate a favore dei pazienti interessati, decidere se le prestazioni fornite soddisfino tali condizioni.

(v. punti 23-25, 30, 35, dispositivo 1-2)

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