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Document 61998CJ0098

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti da imposta - Imposta relativa a servizi forniti per operazioni che danno diritto a detrazione e per operazioni che non vi danno diritto - Diritto a detrazione - Presupposto - Esistenza di un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che danno diritto a detrazione

(Direttive del Consiglio 67/227/CEE, art. 2, e 77/388/CEE, art. 17, nn. 2, 3 e 5)

Massima

$$Gli artt. 2 della prima direttiva 67/227 e 17, nn. 2, 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari devono essere interpretati nel senso che, in linea di principio, l'esistenza di un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione è necessaria affinché il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto.

Spetta al giudice nazionale applicare il criterio del nesso immediato e diretto ai fatti oggetto di ciascun giudizio di cui esso è investito. Un soggetto passivo che effettui sia operazioni che conferiscono un diritto a detrazione, sia operazioni che non conferiscono un tale diritto, può detrarre l'imposta sul valore aggiunto che ha gravato sui beni o sui servizi da lui acquisiti, purché questi ultimi presentino un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, senza che occorra prendere in considerazione l'art. 17, nn. 2, 3 o 5, della sesta direttiva 77/388. Tuttavia, un soggetto passivo siffatto non può detrarre integralmente l'imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su taluni servizi quando questi ultimi sono stati utilizzati non per la realizzazione di un'operazione che conferisce un diritto a detrazione, bensì nell'ambito di attività che dipendono semplicemente da quest'ultima, a meno che il medesimo soggetto passivo non dimostri, con elementi oggettivi, che le spese collegate all'acquisizione di siffatti servizi fanno parte del costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo dell'operazione a valle.

(v. punti 24, 33, dispositivo 1-2)

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