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Document 61996CJ0130

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Divieto di riscossione di altre imposte nazionali che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d'affari - Scopo - Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» - Portata - Imposta di bollo gravante solo su una parte delle operazioni economiche - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 33)

Massima

Dato che l'art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, si propone di impedire che il funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sia leso da provvedimenti fiscali di uno Stato membro che gravano sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpiscono i negozi commerciali in modo analogo all'imposta sul valore aggiunto, questa disposizione non osta al mantenimento di un'imposta nazionale la quale, presentando le caratteristiche di un'imposta di bollo riscossa su contratti di appalto e di fornitura di materiali o di qualsiasi bene di consumo, ma non applicandosi invece ad una parte importante delle operazioni economiche nello Stato membro interessato, non costituisce un'imposta generale poiché non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato e non presenta quindi una caratteristica essenziale dell'imposta sul valore aggiunto.

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