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Document 61995CJ0330

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposte sul valore aggiunto - Base imponibile - Riduzione in caso di mancato pagamento totale o parziale - Facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe - Portata - Esclusione del rimborso dell'imposta, in caso di mancato pagamento, per operazioni contraddistinte dal pagamento di un corrispettivo in natura - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 11, parte C, n. 1, secondo comma)

Massima

La deroga prevista dall'art. 11, parte C, n. 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, dev'essere interpretata nel senso che essa non autorizza uno Stato membro che emani disposizioni dirette a consentire il rimborso dell'IVA in caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo a escludere il rimborso stesso quando il corrispettivo non pagato sia in natura, laddove il rimborso è invece concesso quando il corrispettivo sia in denaro.

Da un lato, tali disposizioni, allorché modificano la base imponibile in misura eccedente quanto strettamente necessario ai fini della prevenzione dei rischi di frode fiscale, non possono essere giustificate dalla preoccupazione di evitare un tale rischio. Dall'altro, queste disposizioni hanno per effetto di discriminare le operazioni per le quali il corrispettivo sia in natura rispetto a quelle per le quali il corrispettivo sia in denaro, dissuadendo gli operatori economici dal concludere contratti di scambio, mentre la sesta direttiva riserva alle due fattispecie, identiche dal punto di vista economico e commerciale, un trattamento equivalente.

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