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Document 61994CJ0215

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto ° Operazioni imponibili ° Prestazioni di servizi ° Abbandono definitivo della produzione lattiera dietro corresponsione di un' indennità ° Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1336/86; direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a)]

Massima

Gli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, relativi, da un lato, alla definizione delle prestazioni di servizi e, dall' altro, alla costituzione della base imponibile, devono essere interpretati nel senso che l' impegno di abbandonare la produzione lattiera assunto da un imprenditore agricolo in base al regolamento n. 1336/86 non costituisce una prestazione di servizi. Di conseguenza, l' indennità percepita a tal fine non è soggetta all' imposta sulla cifra d' affari.

Infatti, assegnando un' indennità ai produttori agricoli che si impegnano a cessare la produzione lattiera, la Comunità non è nella situazione di un consumatore che retribuisce un servizio reso dal produttore con l' assunzione di detto impegno, ma agisce nell' interesse generale, che è quello di promuovere il corretto funzionamento del mercato comunitario del latte.

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