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Document 61992CJ0068
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Prestazioni di servizi ° Determinazione del luogo di riferimento fiscale ° "Prestazioni pubblicitarie" ai sensi della sesta direttiva ° Nozione ° Azione promozionale
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. e)]
La nozione di "prestazioni pubblicitarie" ai sensi dell' art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva 77/388, il quale stabilisce il luogo di riferimento fiscale di talune prestazioni di servizi, è una nozione comunitaria cui va data un' interpretazione uniforme al fine di evitare i casi di doppia imposizione o di non imposizione che possono risultare da interpretazioni divergenti.
Rientra in tale nozione un' azione promozionale, come la vendita di merci a prezzo ridotto, la distribuzione ai consumatori di beni mobili materiali venduti al destinatario da un' agenzia pubblicitaria, la prestazione di servizi a prezzo ridotto o a titolo gratuito o l' organizzazione di un cocktail o di un banchetto, quando comporta la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico dell' esistenza e delle qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi allo scopo di incrementarne le vendite. Lo stesso può dirsi per ogni operazione che faccia parte in termini indissociabili di una campagna pubblicitaria e che concorra per ciò stesso alla trasmissione di un messaggio pubblicitario come accade nel caso della realizzazione di materiali utilizzati per una determinata pubblicità.