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Document 61988CJ0050

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Uso privato di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione - Tassazione dell' ammortamento del bene - Inammissibilità - Tassazione delle prestazioni e delle cessioni che danno diritto a deduzione e che riguardano la manutenzione e lo sfruttamento del bene - Ammissibilità

(( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 6, n . 2, lett . a ) ))

2 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Uso privato di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione - Facoltà degli Stati membri di derogare alla non tassabilità - Assenza

( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 6, n . 2, 2° comma )

3 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Uso privato di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione - Inammissibilità della tassazione - Facoltà dei privati di invocare la corrispondente disposizione

(( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 6, n . 2, lett . a ) ))

Massima

1 . L' art . 6, n . 2, lett . a ), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, va interpretato nel senso che esclude la tassazione dell' ammortamento di un bene aziendale per il suo uso privato, qualora il bene non abbia consentito una deduzione dell' imposta sul valore aggiunto in relazione all' acquisto del bene presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo .

La tassazione dell' ammortamento è del pari esclusa qualora il soggetto passivo, pur non avendo potuto dedurre l' imposta sul valore aggiunto per la cessione del bene da lui acquistato, abbia però potuto dedurre l' imposta sul valore aggiunto per le prestazioni o per le cessioni da lui richieste ed ottenute presso altri imprenditori soggetti all' imposta ai fini della manutenzione o dell' utilizzazione del bene . In quest' ultimo caso, sarebbe conforme al sistema comune di imposta sul valore aggiunto tassare le spese sostenute a tale scopo, poiché questa soluzione consentirebbe non soltanto di evitare una doppia imposizione del bene stesso, ma altresì di evitare che sfugga alla tassazione un consumo finale .

2 . Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di deroga enunciata all' art . 6, n . 2, della sesta direttiva 77/388 per tassare l' uso privato di un bene aziendale qualora il bene usato non abbia consentito una deduzione totale o parziale dell' imposta sul valore aggiunto .

3 . Un soggetto passivo può far valere dinanzi ai giudici nazionali l' art . 6, n . 2, lett . a ), della sesta direttiva 77/388 in quanto tale disposizione esclude la tassazione dell' uso privato di un bene aziendale che non abbia consentito una deduzione totale o parziale dell' imposta sul valore aggiunto .

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