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Document 61987CJ0348

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Interpretazione stretta - Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un' attività esente o in relazione a cui non sono soggetti d' imposta, per rendere servizi ai loro membri - Organizzazione e messa in atto, da parte di una fondazione, di prestazioni legate all' attività di un' altra fondazione che gode della predetta esenzione - Esclusione

(( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 13, parte A, n . 1, lett . f ) ))

Massima

Le esenzioni di cui all' art . 13 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l' imposta sulla cifra d' affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo . Per questo motivo i termini con cui sono state designate devono essere interpretati restrittivamente . Perciò, vista la precisione con cui sono state determinate le condizioni di esenzione enunciate nella parte A, n . 1, lett . f ), del suddetto articolo, relativa alle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che svolgono un' attività esente da imposta o per la quale non sono soggetti passivi di imposta, al fine di rendere servizi ai loro membri, le attività per le quali dev' essere concessa l' esenzione in forza di tale norma non comprendono le attività svolte da una fondazione, consistenti esclusivamente nell' organizzare e nell' eseguire, dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, operazioni connesse alle attività di un' altra fondazione, qualora quest' ultima, in quanto ente coordinatore di una serie di istituzioni che esercitano un' attività esente o per la quale non sono soggetti passivi, presti, esclusivamente a favore di tali istituzioni, servizi come quelli descritti nella menzionata disposizione della sesta direttiva .

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