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Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (entro il 2013)

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Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (entro il 2013)

L'Unione europea (UE) definisce gli obblighi che le attività industriali e agricole ad elevato potenziale inquinante devono rispettare. Per queste attività viene istituita una procedura di autorizzazione e vengono fissate prescrizioni minime che devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti. Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere un livello elevato di tutela dell'ambiente.

ATTO

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

SINTESI

La direttiva (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare.

La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Le condizioni ambientali da rispettare

Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi:

  • utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili (cioè quelle che producono minori quantitativi di rifiuti, che utilizzano le sostanze meno pericolose, che consentono il recupero e il riciclaggio delle sostanze emesse ecc.);
  • prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento;
  • prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti;
  • utilizzo efficace dell'energia;
  • prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze;
  • bonifica dei siti al termine delle attività.

La decisione relativa all'autorizzazione fissa, del resto, alcuni requisiti concreti, in particolare:

  • valori limite di emissione delle sostanze inquinanti (esclusi i gas ad effetto serra se viene applicato il sistema di scambio delle quote di emissione - cfr. sotto);
  • eventuali misure per la tutela del suolo, delle acque e dell'aria;
  • misure per la gestione dei rifiuti;
  • misure in caso di circostanze eccezionali (fughe, guasti, chiusure temporanee o definitive degli impianti ecc.);
  • riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;
  • monitoraggio delle emissioni e degli scarichi;
  • ogni altra disposizione ritenuta opportuna.

Per coordinare il processo di autorizzazione istituito dalla direttiva con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva non devono prevedere valori limite per l'emissione dei gas serra se tali emissioni rientrano già nel sistema di scambio delle quote di emissione, a condizione che non vi siano problemi di inquinamento a livello locale. Le autorità competenti avranno inoltre la possibilità di non imporre misure di efficienza energetica alle unità di combustione.

Le domande di autorizzazione

Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La domanda deve contenere, in particolare, informazioni sui seguenti elementi:

  • descrizione dell'impianto, tipologia e portata delle attività, stato del sito dove è ubicato l'impianto;
  • materie, sostanze ed energia utilizzate o prodotte;
  • fonti di emissione dell'impianto, natura e quantità di emissioni previste in ciascun comparto ambientale e relative ripercussioni sull'ambiente;
  • tecnologie e tecniche mirate a prevenire o a ridurre le emissioni prodotte dall'impianto;
  • misure per la prevenzione e la valorizzazione dei rifiuti;
  • misure previste per il monitoraggio delle emissioni;
  • eventuali soluzioni alternative.

Nel rispetto delle regole e delle prassi in materia di segreto commerciale e industriale, queste informazioni dovranno essere messe a disposizione delle parti interessate, cioè:

  • il pubblico, attraverso gli strumenti più opportuni (anche per via elettronica); devono essere comunicate anche informazioni relative alla procedura di autorizzazione dell'attività, le coordinate dell'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione del progetto e informazioni sulla possibilità di partecipare al processo di autorizzazione;
  • gli altri Stati membri, se il progetto può avere ripercussioni transfrontaliere. Ogni Stato membro deve trasmettere tali informazioni alle parti interessate sul proprio territorio per permettere loro di esprimersi.

È necessario fissare scadenze adeguate per consentire a tutte le parti interessate di reagire. Il parere delle parti deve essere preso in considerazione nella procedura di autorizzazione.

Le misure amministrative e di controllo

La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico e trasmesse agli altri Stati membri interessati. In base alla legislazione nazionale applicabile, gli Stati membri devono prevedere la possibilità che le parti interessate presentino ricorso contro la decisione.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato periodicamente uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (che servono da base per determinare i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), armonizza le norme riguardanti la comunicazione periodica alla Commissione delle informazioni sugli inquinanti da parte degli Stati membri.

Contesto

La direttiva 2008/1/CE è sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Tuttavia le sue disposizioni sono applicabili sino al 6 gennaio 2014.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/1/CE

18.2.2008

-

GU L 24, 29.1.2008

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2008/1/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione del 25 ottobre 2010 concernente l’attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti [COM(2010) 593 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 13.07.2011

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