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Document 32014L0056

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 158 del 27.5.2014, p. 196–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/56/oj

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/196


DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce le condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione nel registro dei soggetti che effettuano le revisioni legali dei conti, le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi e il quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti. Tuttavia, è necessario armonizzare ulteriormente tali norme a livello dell'Unione per consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano a tali soggetti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello svolgimento dei loro compiti. È altresì importante aumentare il livello minimo di convergenza con riguardo ai principi di revisione sulla base dei quali sono condotte le revisioni legali dei conti. Inoltre, ai fini di una maggiore protezione degli investitori, è importante rafforzare il controllo pubblico cui revisori legali e imprese di revisione contabile sono sottoposti incrementando l'indipendenza delle autorità dell'Unione preposte al controllo pubblico e conferendo loro poteri adeguati, compresi poteri di indagine e il potere di irrogare sanzioni, al fine di rilevare, scoraggiare e prevenire violazioni delle norme applicabili nell'ambito della fornitura di servizi di revisione contabile da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile.

(2)

Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico, determinata dalla portata e dalla complessità delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, la credibilità dei bilanci presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile necessita di essere rafforzata. Di conseguenza, nel regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni speciali che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE. Le disposizioni che disciplinano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico definite nella presente direttiva dovrebbero essere applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile solo nella misura in cui effettuano la revisione legale dei conti di tali enti.

(3)

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. È necessario consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di sviluppare nell'Unione le proprie attività relative alla fornitura di servizi di revisione legale, consentendo loro di prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati abilitati. La possibilità di consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di effettuare revisioni legali dei conti con il titolo professionale del paese di origine in uno Stato membro ospitante risponde in particolare alle esigenze dei gruppi di imprese che, a motivo del flusso crescente delle attività commerciali derivante dal mercato interno, redigono i rispettivi bilanci in diversi Stati membri e sono tenuti a sottoporre gli stessi a una revisione contabile ai sensi del diritto dell'Unione. La rimozione delle barriere allo sviluppo dei servizi di revisione legale tra gli Stati membri contribuirà all'integrazione del mercato delle revisioni contabili all'interno dell'Unione.

(4)

La revisione legale dei conti richiede la conoscenza adeguata di materie quali il diritto societario, il diritto tributario e il diritto civile, materie che possono variare da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, al fine di garantire la qualità dei servizi di revisione legale dei conti prestati all'interno del suo territorio, è opportuno che uno Stato membro sia in grado di imporre misure compensatrici qualora un revisore legale abilitato in un altro Stato membro desideri ricevere l'abilitazione e costituire, in tal modo, una stabile organizzazione anche nel territorio del suddetto Stato membro. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'esperienza professionale del revisore legale interessato. Non dovrebbero comportare l'imposizione di un onere sproporzionato sul revisore legale né impedire o rendere meno interessante la possibilità di prestare servizi di revisione legale dei conti nello Stato membro che impone le misure compensatrici. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di abilitare i revisori legali candidati sulla base di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al termine del tirocinio di adattamento, il revisore legale dovrebbe essere in grado di accedere alla professione all'interno di uno Stato membro ospitante, previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro.

(5)

Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie dovrebbe competere ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori legali e le imprese di revisione contabile dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. È opportuno che i revisori contabili e le imprese di revisione contabile riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità a essi dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione.

(6)

È particolarmente pertinente rafforzare l'indipendenza in quanto elemento essenziale nella conduzione delle revisioni legali. Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione quando essi conducono revisioni legali, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e qualsivoglia persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente il risultato della revisione legale dei conti dovrebbe essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrebbe essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto. Per mantenere tale indipendenza, è altresì importante che revisori legali e imprese di revisione contabile conservino la documentazione di tutti i rischi per la loro indipendenza e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure per mitigare tali rischi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene.

(7)

È opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti degli enti sottoposti a revisione e che siano evitati eventuali conflitti di interessi. Per valutare l'indipendenza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di una rete all'interno della quale i revisori legali e le imprese di revisione contabile operano. È opportuno soddisfare almeno il requisito di indipendenza durante il periodo cui si riferisce la relazione di revisione, compresi sia il periodo cui si riferiscono i bilanci che devono essere sottoposti a revisione che il periodo durante il quale è effettuata la revisione legale dei conti.

(8)

È opportuno che revisori legali, imprese di revisione contabile e rispettivi dipendenti si astengano dall'effettuare la revisione legale dei conti di un ente qualora presentino un interesse commerciale o finanziario nello stesso e dal negoziare strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto a revisione, diversi dalle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati. È opportuno che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si astengano dal partecipare ai processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. È opportuno che ai revisori legali, alle imprese di revisione contabile e ai rispettivi dipendenti direttamente coinvolti nell'esecuzione dell'incarico di revisione legale non sia consentito ricoprire cariche dirigenziali o amministrative nell'ente sottoposto a revisione, prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato dalla conclusione dell'incarico di revisione.

(9)

È importante che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati dei loro clienti. Essi dovrebbero pertanto essere vincolati da norme severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che non dovrebbero, tuttavia, ostacolare l'applicazione corretta della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 537/2014 o la cooperazione con il revisore del gruppo durante l'esecuzione della revisione contabile del bilancio consolidato quando l'impresa madre ha sede in un paese terzo, purché siano osservate le disposizioni previste nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, tali norme non dovrebbero consentire a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione previsti dal capo XI della direttiva 2006/43/CE. Tali norme in materia di riservatezza dovrebbero del pari applicarsi ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non sono più coinvolti in uno specifico compito di revisione.

(10)

Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbe contribuire a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in alcun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. È inoltre opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. È opportuno che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.

(11)

Al termine della revisione legale dei conti viene espresso un giudizio sul fatto se il bilancio presenti un quadro fedele e corretto degli enti sottoposti a revisione conformemente al quadro sull'informazione finanziaria pertinente. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile, per quanto riguarda ad esempio significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti, il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre tale divario, è importante definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione della revisione legale.

(12)

È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Tutte le revisioni legali dei conti dovrebbero pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione. Poiché i principi di revisione internazionali sono concepiti in modo da poter essere applicati per enti di ogni dimensione, di ogni tipo e in tutte le giurisdizioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero tenere conto della portata e della complessità dell'attività delle piccole imprese nel valutare l'ambito di applicazione dei principi di revisione internazionali. Ogni eventuale disposizione o misura adottata da uno Stato membro a tale riguardo non dovrebbe tradursi nell'impossibilità per i revisori legali o le imprese di revisione contabile di effettuare la revisione legale conformemente ai principi di revisione internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci d'esercizio o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, o nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci d'esercizio e consolidati. È opportuno che la Commissione continui a essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto dei principi di revisione internazionali fissati dall'International Federation of Accountants (IFAC).

(13)

Per quanto riguarda i bilanci consolidati, è importante che vi sia una chiara definizione delle responsabilità tra i revisori legali che sottopongono a revisione diversi enti del gruppo interessato. A tal fine, il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità della relazione di revisione.

(14)

Per incrementare la credibilità e la trasparenza dei controlli della qualità svolti all'interno dell'Unione, i sistemi di controllo della qualità adottati negli Stati membri dovrebbero essere regolati dalle autorità competenti designate dagli stessi, per garantire il controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. I controlli della qualità sono volti a scongiurare o fronteggiare potenziali carenze relative alle modalità di conduzione delle revisioni legali dei conti. Per garantire che i controlli della qualità siano sufficientemente esaustivi, è opportuno che nell'effettuare tali controlli le autorità competenti tengano conto della portata e della complessità dell'attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

(15)

Per incrementare la conformità ai requisiti della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 537/2014, e tenuto conto della comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», è opportuno estendere i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate delle norme, è opportuno prevedere l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori legali, imprese di revisione contabile ed enti di interesse pubblico. È opportuno che le autorità competenti garantiscano la trasparenza delle sanzioni e delle misure che adottano. È opportuno che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(16)

Le autorità competenti dovrebbero poter irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che abbiano un reale effetto dissuasivo, per un importo ad esempio pari o superiore a un milione di EUR, in caso di persone fisiche, e fino a una percentuale del fatturato annuo complessivo dell'esercizio finanziario precedente, in caso di persone giuridiche o altri enti. Tale obiettivo è meglio conseguito correlando la sanzione pecuniaria alla situazione finanziaria della persona che ha commesso la violazione. Fatta salva la possibilità di ritirare l'approvazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile interessati, dovrebbero essere previsti altri tipi di sanzioni che abbiano un adeguato effetto deterrente. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero applicare criteri identici nel determinare la sanzione da irrogare.

(17)

Eventuali informatori possono portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti in modo da consentire a queste ultime di rilevare e irrogare sanzioni per irregolarità, frodi incluse. Tuttavia, gli informatori potrebbero essere dissuasi dal farlo per paura di ritorsioni o potrebbero non essere sufficientemente incentivati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire la messa in atto di disposizioni adeguate per incoraggiare gli informatori a segnalare violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014 e proteggerli da eventuali ritorsioni. Gli Stati membri dovrebbero altresì essere in grado di prevedere degli incentivi a tale proposito; tuttavia, è opportuno che gli informatori accedano a tali incentivi nel solo caso in cui rivelino nuove informazioni che non sono già giuridicamente tenuti a comunicare e laddove tali informazioni conducano a una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per le denunce di irregolarità attuati dagli stessi includano meccanismi volti a fornire una protezione adeguata dei soggetti denunciati, in particolare relativamente al diritto alla protezione dei loro dati personali e alle procedure atte a garantire il loro diritto di difendersi ed essere ascoltati prima dell'adozione di una decisione che li riguarda, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro la suddetta decisione. Il meccanismo stabilito dovrebbe inoltre fornire una protezione adeguata degli informatori, non solo relativamente al diritto alla protezione dei dati personali, ma anche facendo sì che non siano oggetto di indebite ritorsioni.

(18)

Il controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile include l'abilitazione e l'iscrizione nel registro di revisori legali e imprese di revisione contabile, l'adozione di principi relativi alla deontologia professionale e al controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, alla formazione continua e ai sistemi di controllo della qualità, alle indagini e alle sanzioni applicabili ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile. Per incrementare la trasparenza del controllo dei revisori e per consentire una maggiore responsabilità, ogni Stato membro dovrebbe designare una singola autorità che sia preposta al controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. L'indipendenza di tali autorità di controllo pubblico dalla professione di revisore dei conti è un presupposto fondamentale per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. Di conseguenza, le autorità preposte al controllo pubblico dovrebbero essere dirette da persone esterne alla professione di revisore e gli Stati membri dovrebbero definire procedure indipendenti e trasparenti per la selezione delle suddette persone.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre deroghe ai requisiti imposti sui servizi di revisione contabile quando questi ultimi sono prestati a cooperative e casse di risparmio.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero poter delegare o consentire alle autorità competenti di delegare i compiti delle stesse ad altre autorità o a organismi autorizzati o designati dalla legge. Tale delega dovrebbe essere soggetta a diverse condizioni e l'autorità competente interessata dovrebbe avere la responsabilità finale del controllo.

(21)

È opportuno che le autorità di controllo pubblico siano dotate di poteri sufficienti per svolgere i relativi compiti in modo efficace. Esse, inoltre, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti.

(22)

È necessario che le autorità di controllo pubblico degli Stati membri si scambino informazioni per porre in essere un controllo adeguato di revisori legali e imprese di revisione contabile che svolgono attività transfrontaliere o fanno parte di reti. Per tutelare la riservatezza delle informazioni che possono essere scambiate, è opportuno che gli Stati membri sottopongano all'obbligo del segreto professionale non solo i dipendenti delle autorità di controllo pubblico ma anche tutte le persone alle quali dette autorità possano avere delegato dei compiti.

(23)

Nel caso in cui vi sia giusta causa per agire, dovrebbe essere conferito agli azionisti, agli altri organismi degli enti sottoposti a revisione, quando definito dal diritto nazionale, o alle autorità competenti preposte al controllo di revisori legali e imprese di revisione contabile o, se previsto dal diritto nazionale, alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti di interesse pubblico il potere di adire un giudice nazionale per ottenere un provvedimento di revoca del revisore contabile.

(24)

I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e la revisione contabile richiedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno uno dei suoi membri sia competente in materia di revisione contabile e/o contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (7), definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Tuttavia, vista la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno prevedere che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di tali enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. È opportuno che gli enti di interesse pubblico nella forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario.

(25)

Lo «Small Business Act» adottato dalla comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo — Uno “Small Business Act” per l'Europa» e rivisto dalla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo «Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa» riconosce il ruolo centrale delle piccole e medie imprese nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio «Pensare anzitutto in piccolo» nei processi decisionali. La Strategia Europa 2020 adottata a marzo 2010 mira anch'essa a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie imprese, riducendo fra l'altro i costi delle transazioni commerciali nell'Unione. Ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), non sono tenute a sottoporre a revisione il proprio bilancio.

(26)

Al fine di preservare i diritti delle parti interessate quando le autorità competenti degli Stati membri cooperano con le autorità competenti di paesi terzi relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione condotta, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità competenti e sulla base dei quali viene effettuato qualsiasi scambio di tal genere includano sufficienti garanzie volte a tutelare il segreto commerciale e gli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale degli enti sottoposti a revisione. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali accordi rispettino e siano compatibili con le disposizioni della direttiva 95/46/CE.

(27)

Il limite di 50 000 EUR stabilito dall'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE è stato allineato con l'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha aumentato i limiti definiti nella direttiva 2003/71/CE a 100 000 EUR (10). Per tale motivo, è opportuno effettuare i relativi adeguamenti al limite di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(28)

Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro giuridico previsto dal TFUE, è necessario adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea con le disposizioni appropriate conformemente agli articoli 290 e 291 TFUE.

(29)

L'allineamento delle procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Al fine di tenere conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e agevolare il controllo di revisori legali e imprese di revisione contabile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Relativamente al controllo dei revisori, il ricorso agli atti delegati è necessario per elaborare le procedure relative alle modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle dichiarazioni sull'equivalenza dei regimi di controllo dei revisori in paesi terzi o l'adeguatezza delle autorità competenti di paesi terzi, nella misura in cui interessino singoli paesi terzi o singole autorità competenti di paesi terzi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(31)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire rafforzare la fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza del bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2006/43/CE.

(33)

Il garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e ha reso un parere il 23 aprile 2012 (13).

(34)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'articolo 29 della presente direttiva non si applica alla revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati di enti di interesse pubblico salvo quando previsto nel regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(15)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77)»."

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)   “revisione legale dei conti”: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati nella misura in cui essa sia:

a)

prescritta dal diritto dell'Unione;

b)

prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;

c)

effettuata volontariamente su richiesta delle piccole imprese che soddisfano disposizioni giuridiche nazionali equivalenti a quelle relative a una revisione dei conti di cui alla lettera b), ove la normativa nazionale definisca tali revisioni dei conti come revisioni legali dei conti;»;

b)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)   “ente di revisione contabile di un paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3;»;

c)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)   “revisore di un paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta nel registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 44;»;

d)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)   “autorità competenti”: le autorità designate dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle “autorità competenti”, si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;»;

e)

il punto 11) è soppresso;

f)

il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13)   “enti di interesse pubblico”:

a)

gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

b)

gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), diversi da quelli di cui all'articolo 2 di tale direttiva;

c)

le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE; oppure

d)

gli enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

(16)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)»;"

g)

il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15)   “persona esterna alla professione di revisore”: qualsiasi persona fisica che, nel corso della sua partecipazione alla direzione del sistema di controllo pubblico e durante il triennio immediatamente precedente tale partecipazione, non abbia effettuato revisioni legali, non abbia detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, non sia stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione contabile e non sia stata impiegata presso un'impresa di revisione contabile né sia stata a essa altrimenti associata;»;

h)

sono aggiunti i punti seguenti:

«17)   “medie imprese”: le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

18)   “piccole imprese”: le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;

19)   “Stato membro di origine”: uno Stato membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono abilitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

20)   ‘Stato membro ospitante’: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato dal proprio Stato membro di origine aspira altresì a ottenere l'abilitazione ai sensi dell'articolo 14, o uno Stato membro nel quale un'impresa di revisione contabile abilitata dal proprio Stato membro di origine aspira a essere iscritta nel registro o è iscritta nel registro ai sensi dell'articolo 3 bis.

(17)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)»;"

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente che è responsabile per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 4, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una maggioranza dei diritti di voto in un ente deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Ai fini della revisione legale dei conti delle cooperative, delle casse di risparmio e degli enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, di un'impresa controllata o di un successore legale di una cooperativa, di una cassa di risparmio o di un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche in relazione ai diritti di voto;»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Riconoscimento delle imprese di revisione contabile

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, un'impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro ha diritto a effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro, a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile si conformi all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), nello Stato membro ospitante.

2.   Un'impresa di revisione contabile che desidera effettuare revisioni legali dei conti in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine effettua l'iscrizione nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente agli articoli 15 e 17.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante iscrive nel registro l'impresa di revisione contabile una volta accertatane l'iscrizione nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. Qualora lo Stato membro ospitante intenda fare affidamento su un certificato che attesti l'avvenuta iscrizione nel registro dell'impresa di revisione contabile presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che il certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'iscrizione nel registro dell'impresa di revisione contabile.»;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando per una qualunque ragione l'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile è revocata, l'autorità competente dello Stato membro di origine in cui l'abilitazione è revocata comunica tale revoca e i motivi della stessa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è altresì iscritto a norma dell'articolo 3 bis, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera i).»;

6)

all'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano fra loro per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, dette autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione. Esse cooperano con il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.»;

7)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26;»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

8)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo, tra l'altro, alla revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato o di altri documenti contabili. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso un revisore legale o un'impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro.»;

9)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Formazione continua

Gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali a un livello sufficientemente elevato e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate come previsto all'articolo 30.»;

10)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri

1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure possono richiedere al massimo il completamento di un tirocinio di adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o il superamento di una prova attitudinale di cui alla lettera h) di tale disposizione.

2.   Lo Stato membro ospitante decide se prescrivere al richiedente l'abilitazione un tirocinio di adattamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/36/CE o una prova attitudinale quale definita alla lettera h) della medesima disposizione.

Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni e il richiedente è soggetto a una valutazione.

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro ospitante in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

3.   Le autorità competenti cooperano nell'ambito del CEAOB per raggiungere una convergenza dei requisiti in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Esse migliorano la trasparenza e la prevedibilità dei requisiti. Esse cooperano con il CEAOB e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014 nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

(18)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).»;"

11)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro assicura che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano iscritti in un registro a norma degli articoli 16 e 17. In casi eccezionali, gli Stati membri possono derogare agli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente articolo e all'articolo 16, esclusivamente nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.»;

12)

all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«j)

se applicabile, indicazione dell'iscrizione o meno nel registro dell'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 3.»;

13)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Deontologia e scetticismo professionali»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti eserciti per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte alla sua governance.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti e i flussi di cassa futuri relativi alla capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.»;

14)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il requisito di indipendenza è richiesto almeno durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione contabile e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale.

Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti adotti tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro genere, diretta o indiretta, riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti se sussistono rischi di autoesame o di interesse personale, rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale o dalla familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da una relazione finanziaria, personale, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra:

il revisore legale, l'impresa di revisione contabile, la sua rete e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale e

l'ente sottoposto a revisione,

a seguito della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti compromessa.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili della revisione, i loro dipendenti e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa di revisione contabile e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione (19) non detengano né abbiano un interesse beneficiario rilevante e diretto ovvero si astengano da qualsiasi operazione su strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto alla loro revisione legale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

(19)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).»;"

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri assicurano che le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non partecipino né influenzino in altro modo l'esito di una revisione legale dei conti di un qualunque ente sottoposto a revisione se:

a)

possiedono strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b)

possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c)

hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente con l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

6.   Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, un ente sottoposto a revisione viene rilevato da un altro ente, si fonde con esso o lo rileva, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile individua e valuta eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione contabile prestati a detto ente, tali da poter compromettere, tenuto conto delle salvaguardie applicabili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni in essere che potrebbero compromettere la sua indipendenza e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la sua indipendenza derivanti dagli interessi e dalle relazioni anteriori ed esistenti.»;

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Assunzione da parte degli enti sottoposti a revisione di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile

1.   Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o il responsabile che effettua la revisione per conto di un'impresa di revisione contabile non sia autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno o, nel caso della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisore legale o di responsabile della revisione in relazione all'incarico di revisione dei conti:

a)

ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;

b)

a diventare, se del caso, membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile;

c)

a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i dipendenti e i soci, salvo i responsabili della revisione, di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa di revisione contabile, nel caso in cui tali dipendenti, soci o altre persone fisiche siano stati personalmente abilitati a esercitare la professione di revisione legale, non accettano le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 ter

Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza

Gli Stati membri assicurano che, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile valuti e documenti:

se è in regola con i requisiti di cui all'articolo 22 della presente direttiva;

se sussistono rischi per la sua indipendenza e se sono adottate misure per mitigarli;

se dispone di dipendenti competenti, tempo e risorse necessarie per effettuare in modo opportuno la revisione legale;

se, nel caso di un'impresa di revisione contabile, il responsabile della revisione è abilitato a esercitare la professione di revisore legale nello Stato membro in cui viene condotta la revisione legale dei conti.

Gli Stati membri possono prevedere disposizioni semplificate per le revisioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c).»;

17)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le predette regole in materia di riservatezza e di segreto professionale applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante l'accesso a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nel caso in cui un revisore legale o un'impresa di revisione contabile effettui la revisione legale dei conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui impresa madre ha sede in un paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano il trasferimento al revisore del gruppo situato in un paese terzo, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato dell'impresa madre.

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile preposto alla revisione legale di un'impresa che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto alle condizioni definite all'articolo 47.

Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Organizzazione interna di revisori legali e imprese di revisione contabile

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile si conformi ai seguenti requisiti organizzativi:

a)

un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che i propri titolari o azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile;

b)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

Tali meccanismi di controllo interno della qualità sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del revisore legale;

c)

un revisore legale o impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che i suoi dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti;

d)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere la qualità del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente direttiva e, ove applicabile, nel regolamento (UE) n 537/2014 da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

e)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per la sua indipendenza di cui agli articoli 22, 22 bis e 22 ter;

f)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure appropriate per effettuare le revisioni legali, nonché per formare, monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 5;

g)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce un sistema interno di controllo della qualità volto a garantire la qualità della revisione legale.

Nel sistema di controllo della qualità rientrano quanto meno le direttive e procedure di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della qualità compete a una persona che è qualificata come un revisore legale;

h)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle proprie attività di revisione legale dei conti;

i)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione legale dei conti;

j)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile pone in essere direttive in materia di retribuzioni, riguardanti anche la partecipazione agli utili, atte a fornire incentivi alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In particolare, l'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile all'ente sottoposto a revisione non è considerata ai fini della retribuzione e della valutazione del rendimento delle persone che partecipano alla revisione o che possono influenzarne lo svolgimento;

k)

un revisore legale o un'impresa di revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi e delle direttive e procedure di controllo interno della qualità da esso stabiliti in applicazione della presente direttiva e, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 537/2014 e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte per modificare il sistema interno di controllo della qualità.

Le direttive e le procedure di cui al primo comma sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Gli Stati membri possono prevedere requisiti semplificati per le revisioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c).

Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di revisione di cui alla lettera d) del presente paragrafo non influisce sulla responsabilità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

2.   Nel conformarsi ai requisiti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende in considerazione l'ampiezza e la complessità delle proprie attività.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle proprie attività.»;

19)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 ter

Organizzazione del lavoro

1.   Gli Stati membri assicurano che, se la revisione legale è effettuata da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della revisione risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione.

I responsabili della revisione operano effettivamente nello svolgimento della revisione legale dei conti.

2.   Nello svolgimento della revisione legale dei conti, il revisore legale assegna tempo e risorse sufficienti all'incarico al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

3.   Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conservi la documentazione di qualsiasi violazione delle disposizioni della presente direttiva e, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 537/2014. Gli Stati membri possono esentare i revisori legali e le imprese di revisione contabile da tale obbligo con riguardo a violazioni di lieve entità. I revisori legali o le imprese di revisione contabile conservano inoltre la documentazione delle eventuali conseguenze delle violazioni, comprese le misure adottate per porvi rimedio e per modificare il loro sistema interno di controllo della qualità. I revisori legali o le imprese di revisione contabile preparano una relazione annuale contenente una descrizione generale delle eventuali misure adottate e comunicano tale relazione internamente.

Nel caso si rivolga a consulenti esterni, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è tenuto a documentare la richiesta presentata e i pareri ricevuti.

4.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione:

a)

il nome, l'indirizzo e il centro di attività;

b)

nel caso di un'impresa di revisione contabile, il(i) nome(i) dei responsabili della revisione;

c)

i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio finanziario.

5.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un file di revisione per ogni revisione legale.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, della presente direttiva e, ove applicabile, degli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) n. 537/2014.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva eventuali altri dati e documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili.

Il file di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 537/2014.

6.   Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate.

7.   Gli Stati membri possono stabilire requisiti semplificati in relazione ai paragrafi 3 e 6 per le revisioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c).»;

20)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Ambito di applicazione della revisione legale dei conti

Fatti salvi gli obblighi in materia di relazioni di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 537/2014, l'ambito di applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia della futura efficienza economico-finanziaria dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività.»;

21)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Principi di revisione

1.   Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per “principi di revisione internazionali” si intendono i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità 1 (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

3.   È conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti delegati, a norma dell'articolo 48 bis, i principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la pratica di revisione, l'indipendenza e i controlli interni della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ai fini dell'applicazione di tali principi all'interno dell'Unione.

La Commissione può adottare i principi di revisione internazionali solo se:

a)

sono stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e siano generalmente accettati a livello internazionale;

b)

contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei bilanci d'esercizio o consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE;

c)

sono nell'interesse generale dell'Unione; e

d)

non modificano né integrano alcun requisito della presente direttiva, tranne quelli di cui al capo IV e agli articoli 27 e 28.

4.   Nonostante il paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione solo

a)

se tali procedure od obblighi di revisione sono necessari per dare attuazione agli obblighi giuridici nazionali relativi alla portata della revisione legale dei conti; o

b)

nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci.

Gli Stati membri comunicano le procedure o gli obblighi di revisione alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore ovvero, nel caso di obblighi già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione.

5.   Qualora uno Stato membro imponga la revisione legale dei conti delle piccole imprese, esso può stabilire che l'applicazione dei principi di revisione di cui al paragrafo 1 debba essere proporzionata alla portata e alla complessità delle attività di tali imprese. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l'applicazione proporzionata dei principi di revisione alla revisione legale dei conti delle piccole imprese.»;

22)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Revisione legale del bilancio consolidato

1.   Gli Stati membri assicurano che in caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese:

a)

in relazione al bilancio consolidato il revisore del gruppo si assuma la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove del caso, all'articolo 10 del regolamento (UE) n 537/2014 e per, ove del caso, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 di tale regolamento;

b)

il revisore del gruppo valuti il lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore riguardante le parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori;

c)

il revisore del gruppo esamini il lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e mantenga la documentazione di tale lavoro.

La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.

Ai fini della lettera c) del primo comma del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati, per il trasferimento della documentazione pertinente durante la conduzione della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.

2.   Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), esso adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente interessata.

Tali misure includono, ove opportuno, un'ulteriore attività di revisione legale dei conti della società controllata interessata, che può essere svolta sia direttamente sia tramite esternalizzazione.

3.   Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai rispettivi revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile o imprese di revisione contabile di un paese terzo ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate una documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo a norma dell'articolo 36.

Qualora la revisione di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese è effettuata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47.

In deroga al terzo comma, qualora la revisione di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese è effettuata da uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 47, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure opportune per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

23)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Relazione di revisione

1.   I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti in una relazione di revisione. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di revisione adottati dall'Unione o dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 26.

2.   La relazione di revisione si presenta in forma scritta e:

a)

identifica l'ente il cui bilancio d'esercizio o consolidato è sottoposto alla revisione legale dei conti, specifica il bilancio d'esercizio o consolidato nonché la data e il periodo a cui si riferisce e indica il quadro di informativa finanziaria applicato alla loro redazione;

b)

include una descrizione della portata della revisione legale dei conti che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali tale revisione è stata effettuata;

c)

include un giudizio di revisione, con o senza rilievi o negativo, che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile:

i)

il bilancio d'esercizio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicato; e

ii)

se del caso, il bilancio d'esercizio rispetti o meno gli obblighi di legge.

Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio di revisione, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

d)

indica le eventuali altre questioni su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile richiama l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

e)

include un giudizio e una dichiarazione, entrambi basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE;

f)

contiene una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale;

g)

indica la sede dei revisori legali o dell'impresa di revisione contabile.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione.

3.   Qualora la revisione legale dei conti sia stata effettuata da più revisori legali o imprese di revisione contabile, tali revisori o imprese raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4.   La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno effettuato la revisione legale per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.

5.   La relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sul bilancio consolidato rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 2, lettera e), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio d'esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile prescritte dal presente articolo possono essere combinate.»;

24)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il sistema di controllo della qualità è organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo ed è soggetto al controllo pubblico;»;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), almeno ogni sei anni;»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«k)

i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o oggetto del controllo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), sono applicati almeno i seguenti criteri per la selezione dei controllori:

a)

i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche nella revisione legale dei conti e nell'informativa finanziaria unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;

b)

una persona non è autorizzata a partecipare come controllore al controllo della qualità in relazione a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o impresa di revisione contabile;

c)

i controllori dichiarano l'assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da sottoporre a controllo.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera k), gli Stati membri impongono alle autorità competenti, quando effettuano controlli della qualità delle revisioni legali dei bilanci d'esercizio o consolidati di piccole e medie imprese, di tenere conto del fatto che i principi di revisione contabile adottati a norma dell'articolo 26 sono concepiti per essere applicati in maniera proporzionata alla portata e alla complessità delle attività dell'ente sottoposto a revisione».

25)

il capo VII è sostituito dal seguente:

«CAPO VII

INDAGINI E SANZIONI

Articolo 30

Sistemi di indagine e sanzioni

1.   Gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti.

2.   Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva e, se del caso, del regolamento (UE) n. 537/2014.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.

3.   Gli Stati membri prevedono che le misure adottate e le sanzioni irrogate a revisori legali e a imprese di revisione contabile debbano essere rese pubbliche in modo appropriato. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l'abilitazione. Gli Stati membri possono decidere di non includere dati di carattere personale in tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.

4.   Entro il 17 giugno 2016, gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 2 alla Commissione. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica.

Articolo 30 bis

Poteri sanzionatori

1.   Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre, in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, ove del caso, del regolamento(UE) n. 537/2014, quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

un avviso che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

b)

una dichiarazione pubblica che indica la persona responsabile e la natura della violazione, pubblicata sul sito Internet delle autorità competenti;

c)

un'interdizione temporanea, della durata massima di tre anni, che vieti al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della revisione, di effettuare revisioni legali di conti e/o di firmare relazioni di revisione;

d)

una dichiarazione che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 della presente direttiva o, se del caso, all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 537/2014;

e)

un'interdizione temporanea della durata massima di tre anni, che vieti a un membro di un'impresa di revisione contabile o a membro di un organo di amministrazione o direzione di un ente di interesse pubblico, a esercitare funzioni in seno alle imprese di revisione contabile o agli enti di interesse pubblico;

f)

l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di persone fisiche e giuridiche.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro poteri sanzionatori conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ulteriori poteri sanzionatori oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono conferire alle autorità incaricate della vigilanza sugli enti di interesse pubblico, qualora esse non siano designate autorità competenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n 537/2014, il potere di imporre sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti da tale regolamento.

Articolo 30 ter

Applicazione efficace delle sanzioni

Nell'emanare le norme di cui all'articolo 30, gli Stati membri prescrivono che, ai fini della previsione dei tipi e dell'entità delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi, le autorità competenti prendano in esame tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;

c)

la solidità finanziaria della persona responsabile, come indicato ad esempio dal fatturato complessivo dell'impresa responsabile o dal reddito annuo della persona responsabile se tale persona è fisica;

d)

l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;

e)

il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente;

f)

precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.

Le autorità competenti possono prendere in esame ulteriori situazioni se contemplate dalla legislazione nazionale.

Articolo 30 quater

Pubblicazione di sanzioni e misure

1.   Le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale quanto meno ogni eventuale sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014 rispetto a cui si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono scaduti i termini previsti, non appena ciò sia ragionevolmente possibile in seguito alla comunicazione alla persona sanzionata di tale decisione, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni oggetto di impugnazione, le autorità competenti pubblicano, non appena ciò sia ragionevolmente possibile, sul proprio sito Internet ufficiale anche le informazioni concernenti lo stato e il relativo esito di un'eventuale impugnazione.

2.   Le autorità competenti pubblicano le sanzioni irrogate in forma anonima e in maniera conforme al diritto nazionale, in qualsiasi delle situazioni seguenti:

a)

se, qualora la sanzione sia imposta a una persona fisica, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione;

b)

se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c)

se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché qualsiasi pubblicazione conforme al paragrafo 1 abbia durata proporzionata e rimanga sul rispettivo sito Internet ufficiale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti.

La pubblicazione delle sanzioni, delle misure e di qualsiasi dichiarazione pubblica rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Gli Stati membri possono decidere di non includere in tale pubblicazione o in qualsiasi dichiarazione pubblica, dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.

Articolo 30 quinquies

Impugnazione

Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 537/2014 siano soggette al diritto di impugnazione.

Articolo 30 sexies

Segnalazione di violazioni

1.   Gli Stati membri provvedono all'istituzione di meccanismi efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche successive;

b)

protezione dei dati personali concernenti sia la persona che denuncia la sospetta o effettiva violazione, sia la persona che si sospetta o si presume abbia commesso la violazione, conformemente ai principi previsti nella direttiva 95/46/CE;

c)

procedure atte a garantire il diritto del presunto responsabile di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che lo (o la) riguarda, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso una decisione o una misura che lo (o la) riguarda.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di revisione contabile prevedano adeguate procedure interne rivolte ai rispettivi dipendenti per la segnalazione, attraverso uno specifico canale, di potenziali o effettive violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014.

Articolo 30 septies

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti trasmettono ogni anno al CEAOB le informazioni aggregate relative a tutte le misure e a tutte le sanzioni amministrative applicate a norma del presente capo. Il CEAOB pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2.   Le autorità competenti comunicano senza indugio al CEAOB qualsiasi interdizione temporanea di cui all'articolo 30 bis, paragrafo 1, lettere c) ed e)»;

26)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico per i revisori legali e le imprese di revisione contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7, e designano l'autorità competente incaricata di tale controllo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'autorità competente è diretta da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Tali persone sono selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

L'autorità competente può affidare a professionisti del settore lo svolgimento di compiti specifici e può inoltre essere assistita da esperti qualora ciò si riveli fondamentale per l'adeguato espletamento delle sue funzioni. In tali casi, né i professionisti né gli esperti partecipano ai processi decisionali dell'autorità competente.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo:

a)

dell'abilitazione e dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

b)

dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri Stati membri;

c)

della formazione continua;

d)

dei sistemi di controllo della qualità;

e)

dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per eseguire i compiti di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri designano solo un'autorità competente che si assume la responsabilità finale per i compiti di cui al presente articolo, eccetto per la revisione legale dei conti delle cooperative, delle casse di risparmio o degli enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero di un'impresa controllata o del successore legale di una cooperativa, cassa di risparmio o ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro designazione.

Le autorità competenti sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi.

ter.   Gli Stati membri possono delegare o consentire all'autorità competente di delegare i suoi compiti ad altre autorità od organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge a svolgere tali compiti.

La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare conflitti di interessi.

Quando delega compiti ad altre autorità o altri organismi, l'autorità competente può, caso per caso, chiedere la restituzione delle competenze delegate.»;

e)

i paragrafi da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate.

Se un'autorità competente assume esperti per svolgere incarichi specifici, essa garantisce l'assenza di conflitti di interessi tra gli esperti e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in esame. Tali esperti si conformano agli stessi requisiti previsti dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a).

All'autorità competente vengono attribuiti i poteri necessari per consentirle di assolvere i propri compiti e le proprie responsabilità a norma della presente direttiva.

6.   L'autorità competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

7.   Il sistema di controllo pubblico è dotato dei fondi appropriati e dispone delle risorse adeguate per avviare e svolgere le indagini di cui al paragrafo 5. Il finanziamento del sistema di controllo pubblico è sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.»;

27)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Fatto salvo il primo comma, le imprese di revisione contabile abilitate in uno Stato membro che effettuano servizi di revisione contabile in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3 bis, sono soggette al controllo della qualità nello Stato membro di origine e al controllo nello Stato membro ospitante di ogni revisione effettuata.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In caso di revisione legale del bilancio consolidato, lo Stato membro che prescrive tale revisione non può imporre rispetto a essa obblighi aggiuntivi in materia di iscrizione nel registro, di controllo della qualità, di principi di revisione, di deontologia professionale e di indipendenza, al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un'impresa controllata con sede in un altro Stato membro.

3.   Nel caso di una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha la sede legale, lo Stato membro nel quale tali valori mobiliari sono negoziati non può imporre, rispetto alla revisione legale dei conti, obblighi aggiuntivi in materia di iscrizione registro, di controllo della qualità, di principi di revisione, di deontologia professionale e di indipendenza, al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di tale società.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Quando, in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 44, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è iscritto nel registro in uno Stato membro e presenta le relazioni di revisione riguardanti i bilanci d'esercizio o i bilanci consolidati di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lo Stato membro in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è iscritto nel registro assoggetta tale revisore o impresa ai sistemi nazionali di controllo, di controllo della qualità e di indagine e sanzioni.»;

28)

l'articolo 35 è soppresso;

29)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione nel registro, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014 e le autorità europee di vigilanza pertinenti cooperano tra loro ogni qual volta sia necessario per assolvere le responsabilità e i compiti rispettivi a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 537/2014. Le autorità competenti di uno Stato membro prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri e alle autorità europee di vigilanza pertinenti. In particolare, le autorità competenti si scambiano informazioni e cooperano nelle indagini relative allo svolgimento delle revisioni legali dei conti.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti si scambino informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, cui sono tenuti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. L'obbligo del segreto d'ufficio si applica altresì a coloro ai quali le autorità competenti hanno delegato compiti in relazione agli scopi previsti nella presente direttiva.»;

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone; o»;

ii)

al terzo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le autorità competenti dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone.»;

iii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli obblighi che incombono loro nell'ambito di procedimenti giudiziari, le autorità competenti o le autorità europee di vigilanza che ricevono informazioni a norma del paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'adempimento delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014 e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti di interesse pubblico, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, in qualità di autorità monetarie, e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti. Nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver bisogno per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dal regolamento (UE) n. 537/2014.»;

e)

al paragrafo 6, quarto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le indagini in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza; o»;

f)

il paragrafo 7 è soppresso;

30)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione contabile ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile per l'esecuzione della revisione legale dei conti di detta entità. Qualsiasi clausola esistente di questo tipo è da ritenersi nulla e senza effetti.»;

31)

all'articolo 38, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In caso di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, gli Stati membri assicurano che è ammissibile che

a)

gli azionisti, che rappresentano il 5 % o più dei diritti di voto o del capitale azionario;

b)

gli altri organi degli enti sottoposti a revisione ove definiti dalla normativa nazionale; o

c)

le autorità competenti di cui all'articolo 32 della presente direttiva o designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 o, se previsto dal diritto nazionale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento,

hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni.»;

32)

il capo X è sostituito dal seguente:

«CAPO X

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

Articolo 39

Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

1.   Gli Stati membri assicurano che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è un comitato autonomo o un comitato dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione. Esso si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.

Almeno un membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.

I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è indipendente dall'ente sottoposto a revisione. Il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è nominato dai membri del comitato stesso o dall'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione ed è indipendente dal medesimo ente. Gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia eletto su base annua dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che, nel caso degli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra il ruolo di presidente quando tale organo svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Se il comitato per il controllo interno e la revisione contabile fa parte dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, secondo il caso, svolga le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai fini degli obblighi definiti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 537/2014.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che i seguenti enti di interesse pubblico non siano tenuti ad avere un comitato per il controllo interno e la revisione contabile:

a)

gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE, se tale ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 537/2014;

b)

gli enti di interesse pubblico che costituiscono un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

c)

gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (23);

d)

gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100 000 000 EUR e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

Gli enti di interesse pubblico di cui alla lettera c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere o consentire che un ente di interesse pubblico non abbia un comitato per il controllo interno e la revisione contabile purché abbia uno o più organi che svolgono funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, istituiti e operanti ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è iscritto nel registro l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.

5.   Se tutti i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono membri dell'organo amministrativo o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, gli Stati membri possono prevedere che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia esonerato dai requisiti di indipendenza fissati al paragrafo 1, quarto comma.

6.   Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

a)

di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;

b)

di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c)

di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violare la sua indipendenza;

d)

di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in particolare la sua esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;

e)

di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis e 24 ter, della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f)

di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 537/2014, tranne nel caso in cui si applichi l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 537/2014.

(20)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64)."

(21)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)."

(22)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 1)."

(23)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).»."

33)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;

b)

sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/109/CE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.

(24)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;"

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera a) è soppressa;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le revisioni del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter e 25, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi e ai requisiti di cui al paragrafo 5, lettere c), d) ed e), del presente articolo.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni dei bilanci di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 e agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.»;

34)

all'articolo 46, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Se la Commissione ha riconosciuto l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di basarsi, parzialmente o interamente, su tale equivalenza e non applicare o modificare, parzialmente o interamente, gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere ai revisori del paese terzo e agli enti di revisione contabile interessati del paese terzo di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di equivalenza basati sui requisiti di cui agli articoli 29, 30 e 32, che devono essere utilizzati al fine di valutare se i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagine e sanzioni di un paese terzo sono equivalenti a quelli dell'Unione. In assenza di una decisione della Commissione sul paese terzo interessato, gli Stati membri applicano tali criteri generali in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.»;

35)

l'articolo 47 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

i termini introduttivi sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tali carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione;»;

b)

al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«b bis)

la protezione degli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, non sia compromessa:»;

c)

al paragrafo 2, il secondo trattino della lettera d) è sostituito dal seguente:

«—

qualora sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta, o

qualora le autorità competenti dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico degli stessi revisori legali o delle stesse imprese di revisione contabile.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al fine di agevolare la cooperazione, alla Commissione è conferito il potere di decidere sull'adeguatezza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di adeguatezza in base ai quali la Commissione valuta se le autorità competenti dei paesi terzi possano essere riconosciute come adeguate per cooperare con le autorità competenti degli Stati membri relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali e imprese di revisione contabile. I criteri generali di adeguatezza sono basati sugli obblighi di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti allo scambio diretto di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile.»;

e)

il paragrafo 5 è soppresso;

36)

all'articolo 48, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

37)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 3 bis, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 47, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

38)

l'articolo 49 è soppresso.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 17 giugno 2016 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali misure dal 17 giugno 2016.

2.   Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 61.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(4)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (cfr. pag. 77 della presente Gazzetta Ufficiale).

(5)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  GU L 52, del 25.2.2005, pag. 51.

(8)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(9)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(10)  Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13)  GU C 336 del 6.11.2012, pag. 4.

(14)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


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