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Document 32011R1324

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1324/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011 , recante deroga, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

GU L 335 del 17.12.2011, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1324/oj

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1324/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

recante deroga, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) prevede che il sottocontigente III per gli altri paesi terzi sia diviso in quattro sotto-periodi trimestrali, che coprono segnatamente il sottoperiodo 1 dal 1o gennaio al 31 marzo per un quantitativo di 594 597 tonnellate e il sottoperiodo 2 dal 1o aprile al 30 giugno per un quantitativo di 594 597 tonnellate.

(2)

Onde favorire, per l’anno 2012, considerata la situazione del mercato, un approvvigionamento fluido del mercato dell’Unione in cereali del sottocontingente III, è necessario unire il sottoperiodo 1 e il sottoperiodo 2 in un unico sottoperiodo, che copre il quantitativo cumulato dei sottoperiodi 1 e 2, ovvero 1 189 194 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto derogare, per l’anno 2012, al regolamento (CE) n. 1067/2008.

(4)

Allo scopo di garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d’importazione a decorrere dal 1o gennaio 2012, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012, il sottoperiodo 1 è compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 30 giugno 2012 e copre il quantitativo di 1 189 194 tonnellate.

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 2 è soppresso per il 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


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