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Document 32011R1320

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1320/2011 del Consiglio, del 16 dicembre 2011 , che attua l’articolo 8 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

GU L 335 del 17.12.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1320/oj

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1320/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, altre persone dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

T. NALEWAJK


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome (grafia bielorussa)

Nome (grafia russa)

Luogo e data di nascita

Carica

«1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Giudice presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Il 24 novembre 2011, ha condannato Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Indirizzo: Dipartimento giuridico, Amministrazione del distretto di Pervomaysky, Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Procuratore generale presso il tribunale del distretto di Pervomaiski di Minsk. Si è occupato del processo contro Ales Byalyatski, uno dei massimi difensori dei diritti dell'uomo, capo del centro bielorusso "Vyasna" per i diritti umani, vicepresidente dell'FIDH. L'accusa presentata dal procuratore durante il processo denotava una chiara e immediata motivazione politica e ha costituito una palese violazione del codice di procedura penale.

Byalyatski operava in difesa e a sostegno delle vittime delle azioni repressive in relazione alle elezioni del 19 dicembre 2010 e alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica.»


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