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Document 32008R0297

Regolamento (CE) n. 297/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

GU L 97 del 9.4.2008, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/297/oj

9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/62


REGOLAMENTO (CE) N. 297/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure debbano essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di decidere in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1606/2002, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Considerando che l’applicazione entro i termini convenuti della procedura di regolamentazione con controllo potrebbe in situazioni eccezionali ritardare l’adozione di principi contabili nuovi, oppure modifiche o interpretazioni di principi contabili già esistenti impedendone quindi l’applicazione da parte delle società per il relativo esercizio finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente al fine di garantire un’adozione tempestiva di tali principi contabili e interpretazioni, per non compromettere la comprensione e quindi la fiducia dell’investitore.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1606/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così modificato:

1)

l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione decide in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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