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Document 32007R0856

Regolamento (CE) n. 856/2007 del Consiglio, del 16 luglio 2007 , che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

GU L 190 del 21.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/856/oj

21.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO (CE) N. 856/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 215/2002 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), di cui al codice NC 7202 70 00 (il prodotto interessato). L’aliquota del dazio antidumping è del 22,5 %.

(2)

La Commissione, con la decisione 2006/714/CE (3), ha sospeso per un periodo nove mesi il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni del prodotto interessato originarie della Repubblica popolare cinese.

(3)

La decisione di sospendere il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 215/2002 è stata adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, in cui si prevede che, nell’interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione.

(4)

Nella decisione 2006/714/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che sia improbabile che il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure a motivo della modifica temporanea delle condizioni di mercato e, in particolare, dell’elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta originaria, nonché dell’asserita insufficienza di offerta del prodotto in esame.

(5)

Nella decisione 2006/714/CE, la Commissione si è assunta l’obbligo di sorvegliare l’andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto interessato e di abrogare la sospensione nel caso in cui un maggiore quantitativo del prodotto in esame proveniente dalla RPC sia presentato a prezzi di dumping e comporti pertanto un pregiudizio per l’industria comunitaria.

(6)

Il 31 ottobre 2006 è stato avviato d’ufficio un riesame intermedio a pieno titolo con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) dal momento che gli elementi di prova a disposizione della Commissione indicavano che le circostanze in cui erano state istituite le misure in vigore avevano subito modifiche tali da renderle inadeguate e che alcune di queste modifiche potevano essere durature.

B.   MOTIVAZIONE

(7)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che, nell’interesse comunitario, si possono sospendere le misure antidumping per un periodo di nove mesi, ma che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

(8)

Dalla sospensione della misura non risulta modificata la situazione di cui ai considerando da (5) a (10) della decisione 2006/714/CE per quanto riguarda le importazioni ed i prezzi del prodotto in esame. Soltanto quantitativi scarsamente rilevanti di ferro-molibdeno originario della RPC sono stati importati nell’UE.

(9)

Per quanto riguarda il riesame intermedio a pieno titolo avviato d’ufficio, si ricorda che deve essere completato entro quindici mesi dall’inizio, vale a dire entro il 31 gennaio 2008.

C.   CONCLUSIONI

(10)

Dal momento che la situazione del mercato comunitario è rimasta invariata dopo la sospensione dei dazi antidumping dell’ottobre 2006 e poiché il riesame intermedio non è stato ancora completato, si ritiene opportuno prorogare la sospensione delle misure in vigore conformemente a quanto disposto nell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Sulla base del principio generale della prevedibilità dei flussi commerciali e anticipando i risultati del riesame intermedio attualmente in corso, si conclude che la sospensione delle misure dovrebbe essere prorogata fino al 31 gennaio 2008, vale a dire fino al termine ultimo per il completamento del riesame intermedio. Non sono stati riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell’interesse comunitario.

(11)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l’industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping in vigore. All’industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni, ma queste non hanno modificato la constatazione che la situazione è rimasta invariata rispetto a quanto indicato nella decisione 2006/714/CE.

(12)

La Commissione ritiene pertanto che siano rispettati tutti i requisiti per prorogare la sospensione del dazio antidumping imposto sul prodotto in esame, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La sospensione dei dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 215/2002 dovrebbe essere quindi prorogata fino al 31 gennaio 2008.

(13)

La Commissione seguirà l’evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, il ritorno ad un aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria, la Commissione provvederà a rendere nuovamente efficace il dazio antidumping abrogando la presente sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno, di cui al codice NC 7202 70 00, e originarie della Repubblica popolare cinese è prorogata fino al 31 gennaio 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 293 del 24.10.2006, pag. 15.

(4)  GU C 262 del 31.10.2006, pag. 28.


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