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Document 32006R2038

Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 394 del 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 394/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni accordi bilaterali e regionali conclusi tra gli Stati costieri quali la Convenzione di Helsinki del 1992 e la Convenzione di Barcellona del 1976 assicurano l'assistenza reciproca in caso di incidente che provochi un inquinamento marittimo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 (3) ha istituito un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata «l’Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 724/2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 ha attribuito nuovi compiti all’Agenzia nel campo della prevenzione e dell’intervento contro l’inquinamento provocato dalle navi, in risposta ai recenti incidenti nelle acque comunitarie, in particolare quelli delle petroliere «Erika» e «Prestige».

(4)

Per svolgere tali nuovi compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato un piano d’azione in materia di preparazione e di intervento contro l’inquinamento da idrocarburi (in seguito denominato «il piano d’azione»), che definisce le attività di intervento dell’Agenzia contro l'inquinamento da idrocarburi e mira all’impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l’Agenzia dispone.

(5)

L’azione di intervento antinquinamento dell’Agenzia, secondo quanto definito dal piano d’azione, comprende attività di informazione, cooperazione e coordinamento e soprattutto la fornitura di assistenza operativa agli Stati membri, che viene realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l’inquinamento allo scopo di combattere l'inquinamento da idrocarburi e altri tipi di inquinamento, come quello provocato da sostanze pericolose e nocive. L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori identificati come più vulnerabili senza pregiudizio per altri settori in stato di necessità.

(6)

Le attività dell'Agenzia in tale settore non dovrebbero esimere gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di adeguati meccanismi di intervento in caso di inquinamento e dovrebbero rispettare gli attuali accordi di cooperazione tra gli Stati membri o gruppi di Stati membri in questo settore. Nel caso di un incidente che provochi inquinamento marittimo, l'Agenzia deve aiutare lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati sotto la cui autorità si svolgeranno le operazioni di disinquinamento.

(7)

In conformità del piano d'azione, l'Agenzia deve svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di un servizio di sorveglianza centralizzato di immagini satellitari, nel rilevamento precoce dell'inquinamento e nell'identificazione delle navi responsabili. Il nuovo sistema migliorerà la disponibilità dei dati e aumenterà l'efficacia della reazione all'inquinamento provocato dalle navi.

(8)

I mezzi supplementari dovrebbero essere forniti dall’Agenzia agli Stati membri tramite il meccanismo comunitario per gli interventi di soccorso nel campo della protezione civile, che comprende l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali, istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (4).

(9)

Per garantire l’attuazione completa del piano d’azione e potenziare la prevenzione e l’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi tramite l’ampliamento delle attuali attività antinquinamento, l’Agenzia andrebbe dotata di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziare in particolare la sua assistenza operativa agli Stati membri.

(10)

Occorre quindi assicurare un’adeguata garanzia finanziaria per i compiti affidati all’Agenzia nel campo dell’intervento contro l’inquinamento e di altre azioni associate, sulla base di uno stanziamento pluriennale. Gli importi annuali del contributo comunitario vanno determinati in conformità con le procedure vigenti.

(11)

Gli importi da stanziare a favore dell’intervento contro l’inquinamento dovrebbero coprire il periodo 2007-2013, conformemente al nuovo quadro finanziario.

(12)

Per l’attuazione del piano d’azione si dovrebbe pertanto prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.

(13)

L'importo di tale dotazione dovrebbe essere considerato come il minimo necessario all'esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia nell'ambito dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi.

(14)

Per ottimizzare la ripartizione dei fondi e per tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, così da poter introdurre aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.

(15)

Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe quindi riesaminare gli impegni di bilancio sulla base di una relazione che dev'essere presentata dal direttore esecutivo, introducendo eventuali modifiche necessarie nel bilancio dell’Agenzia. Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per il contributo finanziario della Comunità al bilancio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati nel settore della lotta all’inquinamento provocato dalle navi e di altre azioni associate, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

«l’Agenzia»: l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002;

b)

«accordi regionali»: gli accordi bilaterali e regionali conclusi tra Stati costieri per prestarsi assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo;

c)

«idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di petrolio e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990;

d)

«sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le attrezzature di svago e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 1 viene concesso all’Agenzia per finanziare azioni come quelle menzionate nel piano d'azione e quelle che si articolano in particolare nelle seguenti aree:

a)

l’informazione e la raccolta, l’analisi e la diffusione delle migliori pratiche, tecniche e innovazioni quali gli strumenti di vigilanza dello svuotamento di serbatoi nel campo dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi;

b)

la cooperazione e il coordinamento e l'offerta agli Stati membri e alla Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle attività dei pertinenti accordi regionali;

c)

l’assistenza operativa e l’offerta su richiesta di mezzi supplementari, come navi stand-by ed attrezzature antinquinamento, a sostegno delle azioni di intervento degli Stati membri in caso di inquinamento accidentale o deliberato provocato da navi.

Articolo 4

Finanziamento comunitario

La dotazione finanziaria per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 154 000 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario. A tale riguardo occorre garantire il necessario finanziamento per l'assistenza operativa agli Stati membri a norma dell'articolo 3, lettera c).

Articolo 5

Capacità di monitoraggio esistenti

Allo scopo di definire i requisiti dell'assistenza operativa, come navi antinquinamento addizionali, che dev'essere fornita dall'Agenzia agli Stati membri, l'Agenzia elabora regolarmente una lista dei meccanismi privati e pubblici preposti alla lotta contro l'inquinamento e delle capacità di reazione disponibili nelle varie regioni dell'Unione europea.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (5) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (6) del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.

3.   La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito della propria rispettiva sfera di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni comunitarie a norma del presente regolamento vengano spesi nel migliore dei modi.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è modificato come segue:

a)

All’articolo 10, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

«l)

riesamina l’esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (8) sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi sulla base della relazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera g) del presente regolamento. Questo riesame viene effettuato una volta presentato lo stato previsionale delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 18, paragrafo 5 del presente regolamento.

b)

All’articolo 15, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:

“g)

entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Commissione e al consiglio di amministrazione una relazione sull’esecuzione finanziaria del piano dettagliato delle attività dell’Agenzia in materia di preparazione e di intervento antinquinamento e riferisce sullo stato di avanzamento di tutte le azioni finanziate nell’ambito del piano. La Commissione a sua volta presenta tale relazione per informazione al Parlamento europeo, al comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE e al comitato di cui all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE, Euratom.”

Articolo 8

Valutazione a medio termine

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia. La relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, espone i risultati dell’impiego del contributo comunitario di cui all’articolo 4 per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, propone modifiche al presente regolamento che tengano conto del progresso scientifico nel settore della lotta all'inquinamento provocato dalle navi, compreso quello provocato dal petrolio o da sostanze pericolose e nocive.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 28 del 3.2.2006, pag. 16.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

(3)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/95 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(7)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta anti frode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(8)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1»


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