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Document JOL_2004_261_R_NS009

2004/577/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea

GU L 261 del 6.8.2004, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea

(2004/577/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (1).

(2)

La Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1999/865/CE (2). Il regolamento (CE) n. 2743/1999 (3) ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

(3)

La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea.

2.   Il testo dell'accordo (4) è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitate a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 342 del 31.12.1999, pag. 37.

(3)  GU L 342 del 31.12.1999, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. ..... della presente Gazzetta ufficiale.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea

Signor …,

1.

Mi pregio far riferimento all'Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica del Kazakistan sugli scambi di taluni prodotti di acciaio, concluso il 22 luglio 2002. Sono state inoltre svolte consultazioni su problemi riguardanti taluni prodotti di acciaio che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo citato.

2.

A seguito di detti negoziati, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3.

Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4.

Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, il Kazakistan deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5.

Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

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Signor …,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

1.

«Mi pregio far riferimento all'Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica del Kazakistan sugli scambi di taluni prodotti di acciaio, concluso il 22 luglio 2002. Sono state inoltre svolte consultazioni su problemi riguardanti taluni prodotti di acciaio che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo citato.

2.

A seguito di detti negoziati, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3.

Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4.

Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, il Kazakistan deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5.

Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Kazakistan

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ALLEGATO

1.1.

Nel periodo che va dalla data in cui le parti applicano il presente accordo al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari del Kazakistan, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

1.2.

Nel periodo che va dalla data di applicazione del presente accordo al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari del Kazakistan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti del Kazakistan. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

1.3.

La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

1.4.

Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

1.5.

Il Kazakistan trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative kazake autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. Il Kazakistan informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

1.6.

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

1.7.

Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare il Kazakistan di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

1.8.

Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

2.1.

Il Kazakistan s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2.2.

La Comunità s'impegna a fornire alle autorità del Kazakistan informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità kazake a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità del Kazakistan entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3.

In caso di necessità, su richiesta di una delle parti si tengono senza indugio consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'accordo. Le parti partecipano alle consultazioni di cui al presente paragrafo in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.

4.

Le comunicazioni da effettuare a norma del presente allegato devono pervenire:

per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee,

per quanto riguarda il Kazakistan, alla Missione della Repubblica del Kazakistan presso le Comunità europee.

Appendice I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

Kazakistan

 

ex 7211 23 30 (codice TARIC 7211233099)

 

ex 7211 23 80 (codice TARIC 7211238099)

 

ex 7211 29 00 (codice TARIC 7211290091)

 

ex 7211 29 00 (codice TARIC 7211290099)

 

ex 7211 90 00 (codice TARIC 7211900090)

 

ex 7211 23 20 (codice TARIC 7211232090)

 

ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191000)

 

ex 7225 19 90 (codice TARIC 7225199000)

 

ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191000)

 

ex 7226 19 80 (codice TARIC 7226198010)

 

ex 7226 19 80 (codice TARIC 7226198090)

 

ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226110090)

Appendice II

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

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COMUNITÀ EUROPEA/DOCUMENTO DI VIGILANZA

1.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2.

Numero di rilascio

3.

Luogo e data previsti per l'importazione

4.

Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5.

Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6.

Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7.

Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8.

Ultimo giorno di validità

9.

Designazione delle merci

10.

Codice delle merci (NC) e categoria

11.

Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12.

Valore cif frontiera CE in EUR

13.

Indicazioni supplementari

14.

Visto dell'autorità competente

Data:

Firma:

Timbro

15.

IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16.

Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)

17.

In cifre

18.

In lettere per la quantità imputata

19.

Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione

20.

Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta

Appendice III

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DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(Prodotti di acciaio)

1.

Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2.

Numero

3.

Anno

4.

Categoria di prodotti

5.

Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6.

Paese d'origine

7.

Paese di destinazione

8.

Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto

9.

Indicazioni complementari

10.

Descrizione delle merci — Produttore

11.

Codice NC

12.

Quantitativo (1)

13.

Valore fob (2)

14.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15.

Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a …………………………. il ………………………………

(Firma)

(Timbro)


(1)  Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2)  Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice IV

KAZAKISTAN

Disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo

1.

Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2.

Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Kazakistan,

due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE

=

Belgio

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

LU

=

Lussemburgo

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PT

=

Portogallo

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito

CZ

=

Repubblica ceca (1)

EE

=

Estonia (1)

CY

=

Cipro (1)

LV

=

Lettonia (1)

LT

=

Lituania (1)

HU

=

Ungheria (1)

MT

=

Malta (1)

PL

=

Polonia (1)

SI

=

Slovenia (1)

SK

=

Repubblica slovacca (1)

un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio «4» per il 2004,

un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre da 00001 a 99 999, assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3.

I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.

4.

Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.

5.

Il Kazakistan non è tenuto ad indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie.

6.

I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso, essi recano la dicitura ’issued retrospectively’.

7.

In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.

8.

Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.


(1)  I riferimenti di tali Stati membri ed i relativi codici si applicano a partire dalla loro adesione alla Comunità europea.


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