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Document JOL_2004_261_R_NS007

2004/575/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo
Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

GU L 261 del 6.8.2004, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

6.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

(2004/575/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica della Comunità europea in materia ambientale contribuisce tra l'altro a perseguire gli obiettivi relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, come pure alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2)

La Comunità europea è parte contraente della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento («convenzione di Barcellona»), approvata con decisione 77/585/CEE (2), e della sua revisione del 1995, approvata con decisione 99/802/CE (3). Inoltre, essa è parte contraente dei quattro protocolli della convenzione di Barcellona, incluso il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, approvato con decisione 81/420/CEE (4).

(3)

La Commissione ha partecipato, per conto della Comunità, ai negoziati sul protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo («il protocollo»), sulla base delle direttive di negoziato ricevute dal Consiglio il 25 gennaio 2000.

(4)

Il 25 gennaio 2002 la Comunità ha firmato, a Malta, il protocollo.

(5)

Il protocollo rappresenta un aggiornamento degli strumenti giuridici della convenzione di Barcellona per introdurvi la cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, per rendere più efficace la cooperazione contro gli episodi di inquinamento e per promuovere l'attuazione della regolamentazione internazionale in materia.

(6)

Il protocollo, che lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure più rigorose in conformità del diritto internazionale, contiene le disposizioni necessarie per evitare incoerenze con la normativa comunitaria in vigore nei settori contemplati dal protocollo.

(7)

È pertanto opportuno che la Comunità approvi il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, in seguito denominato «il protocollo».

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare presso il governo spagnolo, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione del protocollo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  Parere reso il 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(4)  GU L 162 del 19.6.1981, pag. 4.


PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO PARTI della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione,

RICONOSCENDO che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo può creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino,

CONSIDERANDO che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo,

RICONOSCENDO il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

SOTTOLINEANDO gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali,

COSTATANDO altresì il contributo della Comunità europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

RICONOSCENDO inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi,

RICONOSCENDO infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento,

APPLICANDO il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione,

TENENDO PRESENTI le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che è in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità europea,

TENENDO CONTO delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilità e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento,

DESIDEROSE DI SVILUPPARE la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

b)

«episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o può risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o può presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata;

c)

«sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare;

d)

«interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro:

i)

le attività marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attività di pesca;

ii)

l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della zona in questione;

iii)

la salute delle popolazioni costiere;

iv)

il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona;

v)

la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere;

e)

«regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale;

f)

«Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che è amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Articolo 2

Zona di applicazione del protocollo

La zona di applicazione del presente protocollo è la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Le parti cooperano:

a)

per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e

b)

per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.

2.   Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.

3.   Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.

Articolo 4

Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento

1.   Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacità di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorità o delle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo.

2.   Le parti adottano inoltre disposizioni in conformità al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacità nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali.

3.   Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Articolo 5

Sorveglianza

Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Articolo 6

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Articolo 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

1.   Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:

a)

l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b)

le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;

c)

le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;

d)

l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;

e)

la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

f)

i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.

2.   Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.

3.   Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale è dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedura di notifica

1.   Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:

a)

qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

b)

la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.

2.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e può a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

3.   Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

4.   Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.

5.   Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.

6.   Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.

7.   Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:

a)

dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o

b)

dal Centro regionale.

In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.

8.   Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.

9.   In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 10

Misure operative

1.   Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento:

a)

effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocità di deriva delle chiazze;

b)

adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento;

c)

informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti;

d)

continua ad osservare la situazione il più a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9.

2.   In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare:

a)

le vite umane;

b)

la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale.

La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Articolo 11

Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

1.   Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione.

2.   Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorità.

3.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.

4.   In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente.

5.   Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.

Articolo 12

Assistenza

1.   Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.

2.   Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale può, con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.

3.   Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:

a)

l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;

b)

la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Articolo 13

Rimborso dei costi di assistenza

1.   Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento è stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2.

2.

a)

Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta è annullata, la parte richiedente assume le spese già sostenute o impegnate dalla parte assistente;

b)

se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo;

c)

i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso.

3.   Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi.

4.   La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti.

Quando l'azione così condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza può chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa può anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

5.   Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtù di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Articolo 14

Strutture ricettive portuali

1.   Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.

Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.

2.   Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

3.   Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.

4.   Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Articolo 15

Rischi ambientali del traffico marittimo

In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Articolo 16

Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Articolo 17

Accordi a livello subregionale

Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Articolo 18

Riunioni

1.   Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione.

2.   Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di:

a)

esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16;

b)

formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo;

c)

seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se è necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine;

d)

svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Articolo 19

Nesso con la convenzione

1.   Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2.   Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

DISPOSIZIONI FINALI

ARticolo 20

Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne

Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne più rigorose o altre misure in conformità del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Articolo 21

Relazioni con terzi

Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

Articolo 22

Firma

Il presente protocollo è aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Articolo 24

Adesione

Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2.   A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo.

FATTO a La Valletta, addì 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.


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