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Document 32003R1874

Regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 275 del 25.10.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; abrogato da 32006R0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1874/oj

25.10.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2003 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2003

relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (2), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, punto b) ii), dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede l'approvazione di programmi nazionali degli Stati membri di lotta contro lo scrapie, purché tali programmi rispondano a determinati criteri stabiliti in detto regolamento. In base a quest'ultimo vanno inoltre definite garanzie addizionali che possono essere richieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni conformemente a detto regolamento.

(2)

La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento d'ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), stabilisce che ogni Stato membro introduca un programma d'allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in determinate razze ovine. La decisione prevede inoltre la possibilità di deroga all'obbligo per gli Stati membri di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di lotta contro lo scrapie, presentato ed approvato in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevede la sorveglianza attiva e permanente degli ovini e caprini morti in azienda per tutte le greggi dello Stato membro interessato.

(3)

Nell'interesse della salute degli animali, i programmi nazionali di lotta contro lo scrapie vanno approvati unicamente per quegli Stati membri presumibilmente esenti dalla malattia o in cui la prevalenza di questa risulti scarsa. Il 7 marzo 2003, la Svezia e la Danimarca hanno presentato il loro programma nazionale di lotta contro lo scrapie, ritenuto conforme ai criteri imposti dal regolamento (CE) n. 999/2001. I territori di tali Stati membri risultano indenni dallo scrapie o presentano una bassa prevalenza della malattia. Di conseguenza, il programma di lotta della Svezia e della Danimarca va approvato.

(4)

Sulla base del loro programma nazionale di lotta contro lo scrapie va accordata alla Svezia e alla Danimarca una deroga all'obbligo di istituire un programma dall'allevamento, quale previsto dalla decisione 2003/100/CE e vanno definite le garanzie addizionali riguardo agli scambi commerciali di cui all'allegato VIII, capitolo A, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(5)

In futuro potranno essere approvati e definiti programmi nazionali di lotta contro lo scrapie e garanzie addizionali anche per altri Stati membri, nonché deroghe all'obbligo di istituire programmi di allevamento. Di conseguenza, è opportuno che tali misure siano fissate in un apposito regolamento.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione dei programmi nazionali di lotta contro lo scrapie

I programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie degli Stati membri elencati in allegato vengono con ciò approvati.

Articolo 2

Garanzie addizionali relative alle aziende

1.   Gli ovini e i caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro che non figura in allegato o da un paese terzo devono essere stati tenuti ininterrottamente, fin dalla nascita, in un'azienda che per almeno sette anni, prima della data della spedizione, abbia soddisfatto i seguenti requisiti:

a)

non vi sia stato confermato alcun caso di scrapie;

b)

non sia stato soggetto ad alcuna misura di eradicazione a motivo della presenza di scrapie;

c)

non accolga animali identificati come animali a rischio, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.   Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri elencati in allegato e provenienti da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo devono provenire da donatori che rispondono ai criteri enunciati al paragrafo 1.

Articolo 3

Restrizioni ufficiali alla mobilità

1.   Gli Stati membri che figurano in allegato applicano le restrizioni ufficiali di cui al paragrafo 2 allo spostamento degli animali in aziende che accolgono ovini o caprini o conservano sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini, per un periodo di sette anni a partire dalla data in cui hanno ricevuto tali animali, sperma, embrioni e ovuli laddove:

a)

gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provengano da un altro Stato membro non figurante in allegato o da un paese terzo e

b)

lo scrapie è conclamato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di spedizione degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli nello Stato membro o paese terzo di spedizione, come previsto alla lettera a).

2.   Le aziende che accolgono animali e conservano sperma, embrioni e ovuli che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vanno sottoposte a restrizioni ufficiali per impedire l'ingresso nell'azienda o la fuoriuscita dalla stessa di tali animali, sperma, embrioni e ovuli, salvo nel caso in cui gli gli animali siano destinati direttamente al macello.

3.   Le restrizioni allo spostamento di cui al paragrafo 2 non vanno applicate ad ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o a sperma, embrioni e ovuli di un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

Articolo 4

Deroghe all'obbligo di istituire un programma di allevamento

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri che figurano nell'elenco in allegato beneficiano della deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

(3)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.


ALLEGATO

Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato

Svezia

Danimarca


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