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Document 32003R0856

Regolamento (CE) n. 856/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

GU L 123 del 17.5.2003, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/856/oj

32003R0856

Regolamento (CE) n. 856/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0014 - 0014


Regolamento (CE) n. 856/2003 della Commissione

del 16 maggio 2003

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 12 al 15 maggio 2003 è fissata una sovvenzione massima pari a 302,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

(4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

(5) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

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