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Document 32001R1343

Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 181 del 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; abrog. impl. da 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343

Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1343/2001 della Commissione

del 3 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione(3), le condizioni di pagamento della materia prima, dal trasformatore all'organizzazione di produttori, sono fissate nei contratti e, in particolare, un eventuale ritardo di pagamento non può superare 60 giorni dalla data di consegna di ogni partita.

(2) Al fine di apportare la necessaria flessibilità e di facilitare la gestione amministrativa del regime, è opportuno prorogare tale termine massimo alla fine del secondo mese successivo al mese della consegna. Questa disposizione si applica esclusivamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente: "e) il prezzo da pagare per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il periodo di consegna;

per i pomodori, le pesche e le pere, nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

(3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

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