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Document 32001R0847

Regolamento (CE) n. 847/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002

GU L 121 del 1.5.2001, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/847/oj

32001R0847

Regolamento (CE) n. 847/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/05/2001 pag. 0014 - 0014


Regolamento (CE) n. 847/2001 della Commissione

del 30 aprile 2001

che fissa i limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri. Una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità.

(2) Il regolamento (CE) n. 931/2000 della Commissione(3) ha fissato un limite d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2000/2001. Per questi prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato ed è quindi necessario fissare limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e le uve da tavola per la campagna 2001/2002.

(3) Per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite d'intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati. È altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento.

(4) In applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei prodotti suddetti e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento rispetto alla produzione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002 sono fissati i seguenti limiti d'intervento:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Per i prodotti elencati all'articolo 1, il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati nel periodo compreso tra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2002.

Articolo 3

Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite stabilito all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro, fissata in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96, viene ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 12.

(3) GU L 108 del 5.5.2000, pag. 7.

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