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Document 32001D0217

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di aiuti all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4056]

GU L 81 del 21.3.2001, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/217/oj

32001D0217

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di aiuti all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4056]

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/2001 pag. 0031 - 0033


Decisione della Commissione

del 13 dicembre 2000

che autorizza la concessione da parte del Regno Unito di aiuti all'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000

[notificata con il numero C(2000) 4056]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/217/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 2001/114/CECA della Commissione, del 15 novembre 2000, che approva il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera britannica per il periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002(2),

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 15 novembre 2000, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di accordare all'industria carboniera nell'anno 2000, e più precisamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.

(2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, la Commissione, a norma della decisione n. 3632/93/CECA, si pronuncia in merito ai seguenti interventi finanziari:

- aiuti di importo pari a 17,462 milioni di GBP per coprire le perdite di esercizio dell'unità di produzione Longannet Mine della società Mining (Scotland) Ltd nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.

(3) Gli interventi finanziari previsti dal Regno Unito a favore della summenzionata unità di produzione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e la Commissione deve pertanto pronunciarsi in proposito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione. La Commissione subordina l'autorizzazione delle misure in questione al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli 4 e 5 di detta decisione e alla compatibilità di tali misure con il buon funzionamento del mercato comune. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della citata decisione, nel suo esame la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure previste con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito, approvato dalla Commissione con decisione del 15 novembre 2000.

II

(4) Gli aiuti di 17,462 milioni di GBP che il Regno Unito intende concedere all'unità di produzione Longannet Mine ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(5) Sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, gli aiuti in questione hanno l'obiettivo di consentire all'unità di produzione beneficiaria di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, riducendo i costi di produzione. A prezzi costanti 1999, i costi di produzione sono risultati pari a 43 GBP/tec (tec = equivalente tonnellata carbone) nel 1998 e dovrebbero scendere a 35 GBP/tec nel 2002. Inoltre, la situazione economico-finanziaria della miniera dovrebbe migliorare ulteriormente anche dopo il 2002, in quanto i costi di produzione, a prezzi costanti 1999, dovrebbero scendere a 31 GBP/tec nel 2004.

(6) Su richiesta delle autorità britanniche, è stata commissionata una relazione tecnica a un esperto indipendente per verificare se le misure previste dal piano di ristrutturazione presentato dalla miniera di Longannet fossero tali da permettere all'unità di produzione di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria e, più specificamente, di conseguire gli obiettivi indicati al punto precedente.

Nella sua relazione l'esperto ha tenuto conto del contesto tecnico-geologico in cui opera la miniera e soprattutto della qualità del carbone in essa prodotto ed è giunto alla conclusione che il piano di ristrutturazione della miniera di Longannet è coerente e realistico e dovrebbe consentire di ridurre i costi di produzione ai livelli previsti.

(7) Conformemente al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera del Regno Unito, oggetto della decisione del 15 novembre 2000, la miniera in questione può migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, purché i costi di produzione stimati per il 2002 non superino 1,15 GBP per GJ(3). Una miniera può tuttavia essere ammessa a fruire degli aiuti anche se le stime sui suoi costi di produzione superano la soglia indicata, purché dimostri di poter vendere il carbone prodotto - grazie anche alla sua ottima qualità - a un prezzo superiore a quello standard praticato agli altri produttori, riuscendo in questo modo a coprire i costi più elevati. È questo il caso della miniera di Longannet, dove le entrate previste per il 2002 dovrebbero coprire integralmente i costi di produzione, benché tali costi si situino leggermente al di sopra della soglia massima fissata. Il carbone prodotto dalla miniera di Longannet è di eccellente qualità, grazie in particolare al suo basso tenore di zolfo, e dovrebbe pertanto essere venduto a un prezzo superiore alla media.

(8) Per questi motivi il Regno Unito ritiene che il piano di ristrutturazione presentato dalla miniera di Longannet si tradurrà in un miglioramento dell'efficienza economicofinanziaria di tale unità di produzione. In base alle previsioni sulla riduzione dei costi di produzione e sulle entrate, a partire dal 2002 la miniera dovrebbe poter operare senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici.

Secondo le stime economiche della società, nel 2002 la miniera di Longannet dovrebbe ricevere pochi sussidi pubblici o addirittura non riceverne in assoluto e dopo tale data i costi di produzione dovrebbero scendere ancora per ridursi di ulteriori 4 GBP/tec entro il 2004.

III

(9) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che il Regno Unito si propone di erogare alla miniera di Longannet hanno per obiettivo di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria, riducendone i costi di produzione. Gli aiuti mirano a rendere più competitiva l'unità di produzione per fare sì che a partire dal 2002 possa proseguire l'attività senza bisogno di sussidi pubblici.

Inoltre, il piano presentato dalla società, e in particolare il carattere provvisorio degli interventi finanziari necessari alla sua ristrutturazione, permetterà di conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione.

(10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non deve eccedere il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili, calcolate sulla base delle informazioni relative al periodo coperto dall'aiuto (17 aprile - 31 dicembre 2000).

La Commissione prende atto che, secondo quanto dichiarato dai revisori dei conti della Mining (Scotland) Ltd, i dati notificati dal Regno Unito in relazione ai tre esercizi finanziari del periodo 1o aprile 1997 - 31 marzo 2000 presentano un quadro fedele dei conti della società e che le previsioni sono state realizzate utilizzando le norme contabili in vigore nel marzo 2000.

(11) Inoltre, sulla base delle informazioni notificate dal Regno Unito, risulta che l'importo degli aiuti al funzionamento per tonnellata non dovrebbe determinare prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi, in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.

(12) Nella notifica del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione, oggetto della decisione del 15 novembre 2000, le autorità del Regno Unito avevano inoltre indicato che, in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, avrebbero iscritto in bilancio uno stanziamento a copertura degli aiuti da erogare alla miniera di Longannet.

(13) Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle informazioni comunicate dal Regno Unito, gli aiuti proposti per la miniera di Longannet relativi al periodo 17 aprile - 31 dicembre 2000 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

IV

(14) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 3 della stessa decisione. Entro e non oltre il 30 settembre 2001 il Regno Unito deve notificare gli aiuti effettivamente versati nel corso del 2000 e comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. Unitamente a tale notifica annua, devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie a verificare che siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo citato.

(15) Il Regno Unito dovrà giustificare ogni scostamento rispetto al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione oggetto della decisione della Commissione del 15 novembre 2000 e rispetto alle previsioni economico-finanziarie notificate alla Commissione il 15 novembre 2000. Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito deve proporre alla Commissione le opportune misure correttive.

(16) Il Regno Unito provvederà inoltre affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito è autorizzato a concedere aiuti al funzionamento per un importo di 17,462 milioni di GBP a favore dell'unità di produzione Longannet Mine di proprietà della società Mining (Scotland) Ltd per il periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.

Articolo 2

A norma dell'articolo 86 del trattato CECA, il Regno Unito si impegna ad adottare tutte le misure di portata generale o particolare per assicurare l'esecuzione degli obblighi che gli derivano dalla presente decisione. Il Regno Unito garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che gli vengano restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione agli interventi oggetto della presente decisione.

Articolo 3

Entro e non oltre il 30 settembre 2001, il Regno Unito comunica gli importi degli aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio finanziario 2000, nonché i dati specifici indicati all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

(3) 1 tec = 29,302 GJ.

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