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Document 32001R0544
Commission Regulation (EC) No 544/2001 of 20 March 2001 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards additional financial assistance to operational funds
Regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio
Regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio
GU L 81 del 21.3.2001, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1580
Regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/2001 pag. 0020 - 0020
Regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione del 20 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 48, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale aggiuntivo al fondo d'esercizio. Gli Stati membri possono chiedere alla Comunità il parziale rimborso di questo aiuto supplementare. (2) Le modalità di finanziamento del suddetto aiuto, stabilite all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono state modificate, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(3). Detto aiuto deve essere considerato, in futuro, come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4). (3) In tali circostanze, occorre adottare disposizioni applicative volte ad adeguare le modalità di finanziamento alla nuova situazione. In particolare, le disposizioni in parola devono fissare l'importo dell'aiuto comunitario ad un livello paragonabile a quello precedentemente corrisposto tramite il quadro comunitario di sostegno. (4) Poiché le disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono applicate dal 1o gennaio 2000, è opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento agli aiuti erogati per periodi di un anno decorrenti dalla stessa data. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le spese di cui all'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, in ragione del 50 % dell'aiuto finanziario concesso alle organizzazioni di produttori. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica agli aiuti versati per periodi di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.