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Document 32000D0534

2000/534/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2000, che stabilisce le misure di applicazione necessarie per attuare l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'8 agosto 2000 relativa alla causa T-159/00 R [notificata con il numero C(2000) 2535]

GU L 226 del 6.9.2000, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/534/oj

32000D0534

2000/534/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2000, che stabilisce le misure di applicazione necessarie per attuare l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'8 agosto 2000 relativa alla causa T-159/00 R [notificata con il numero C(2000) 2535]

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 06/09/2000 pag. 0026 - 0026


Decisione della Commissione

del 22 agosto 2000

che stabilisce le misure di applicazione necessarie per attuare l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell'8 agosto 2000 relativa alla causa T-159/00 R

[notificata con il numero C(2000) 2535]

(2000/534/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) In data 8 agosto 2000 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso un'ordinanza relativa alla causa T-159/00 R [Suproco NV di seguito denominata "Suproco" - contro la Commissione delle Comunità europee] (di seguito denominata "l'ordinanza").

(2) Tale ordinanza ha sospeso, nei riguardi di Suproco, l'applicazione del regolamento (CE) n. 465/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM(1).

(3) In virtù della medesima ordinanza, Suproco è stata autorizzata ad importare, fino al 30 settembre 2000, prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per un limite complessivo di 400 tonnellate.

(4) Al fine di consentire a Suproco di effettuare le operazioni autorizzate in virtù dell'ordinanza, occorre adottare disposizioni di applicazione che gli Stati membri e Suproco dovranno applicare, senza pregiudizio della sentenza che il Tribunale pronuncerà sul merito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Suproco NV, società costituita secondo il diritto delle Antille olandesi, stabilita a Willemstad (Curaçao, Antille olandesi) è autorizzata ad importare nella Comunità 400 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM alle seguenti condizioni:

1) Le importazioni sono subordinate al rilascio di un titolo d'importazione; le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei titoli conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(2).

Alla casella 24 del titolo figura la menzione "ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle CE relativa alla causa T-159/00 R dell'8.8.2000".

2) Suproco costituisce una cauzione di 3 EUR/t; detta cauzione viene svincolata se l'importazione è effettuata conformemente al titolo d'importazione.

Articolo 2

Il rilascio del o dei titoli d'importazione e l'importazione della merce hanno luogo entro il 30 settembre 2000. Suproco può tuttavia immettere in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, nei limiti di 400 tonnellate, lo zucchero che sarà stato consegnato franco a bordo anteriormente al 30 settembre 2000.

Articolo 3

Suproco non può presentare ulteriori domande di titoli d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 465/2000.

Articolo 4

Le disposizioni della presente decisione si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(3).

Articolo 5

Gli Stati membri e Suproco NV, Industriepark, Brievengat B4, Curaçao, Nederlandse Antillen, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe Busquin

Membro della Commissione

(1) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 39.

(2) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

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